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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 luglio 2015

Cassazione n. 00248/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5345/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n. 1353/2015 depositata il 27/07/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

L’Agenzia delle entrate ha emesso avviso di accertamento n.

T8R02010101406/2005 nei confronti della Menicò di [OSCURATO:PERSONA] e C. sas con determinazione di un maggior reddito di impresa e maggiori imposte a seguito della rettifica di due atti di compravendita immobiliare.

L’atto veniva impugnato dalla società e dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la CTP Pistoia, con sentenza n. 4/2/2012, passata in giudicato, accoglieva parzialmente il ricorso ed annullava gli atti impositivi « che dovranno essere riprodotti sulla base dei valori di cui alla ctu adottata e recepita nella sentenza n. 131/02/09».

Contemporaneamente, in pendenza di questo giudizio, veniva emessa nei confronti della società Menicò sas la cartella di pagamento n. 08920110003953228, avente ad oggetto l’IVA relativa al precedente avviso di accertamento, che veniva notificata quale coobbligata in solido anche a [OSCURATO:PERSONA], socia accomandante della società. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso che veniva accolto dalla CTP di Pistoia che con sentenza n. 124/2/12, alla luce di quanto disposto dalla precedente sentenza n. 4/2/2012, annullava la cartella di pagamento impugnata.

L’appello erariale veniva accolto dalla CTR Toscana la quale, con sentenza n. 1353/15, rilevava che, stante la natura di impugnazione-merito del giudizio tributario, l’annullamento dell’avviso di accertamento doveva essere affiancata da una statuizione giudiziale che quantificava l’esatta pretesa tributaria nei limiti del petitum; inoltre, la CTR osservava che non poteva disporsi la riduzione della cartella di pagamento sulla base della quota di partecipazione pari al 39% della ricorrente, atteso il principio della solidarietà tributaria passiva di cui all’art. 64 comma 3 d.P.R. n. 600/1973. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza fondato su due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, resta intimata Equitalia. [OSCURATO:PERSONA] La società e i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e non la sola ricorrente [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato rinunzia relativamente al presente ricorso indicando però, come oggetto della presente impugnazione,un’altra sentenza e segnatamente la n. 1355/1/15 della CTR Toscana.

Viste le incongruenze, date dall’indicazione di una sentenza d’appello diversa da quella oggetto della presente impugnazione e dalla proposizione della rinunzia da parte anche di altri soggetti oltre alla parte ricorrente nel presente giudizio, appare opportuno richiedere alle parti chiarimenti in merito.

P.Q.M.

Dispone rinvio a nuovo ruolo concedendo alle parti termine di giorni novanta dalla comunicazione per chiarimenti in ordine a oss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5345/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1353/2015 depositata il 27/07/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. L’Agenzia delle entrate ha emesso avviso di accertamento n. T8R02010101406/2005 nei confronti della Menicò di [OSCURATO:PERSONA] e C. sas con determinazione di un maggior reddito di impresa e maggiori imposte a seguito della rettifica di due atti di compravendita immobiliare. L’atto veniva impugnato dalla società e dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la CTP Pistoia, con sentenza n. 4/2/2012, passata in giudicato, accoglieva parzialmente il ricorso ed annullava gli atti impositivi « che dovranno essere riprodotti sulla base dei valori di cui alla ctu adottata e recepita nella sentenza n. 131/02/09». Contemporaneamente, in pendenza di questo giudizio, veniva emessa nei confronti della società Menicò sas la cartella di pagamento n. 08920110003953228, avente ad oggetto l’IVA relativa al precedente avviso di accertamento, che veniva notificata quale coobbligata in solido anche a [OSCURATO:PERSONA], socia accomandante della società. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso che veniva accolto dalla CTP di Pistoia che con sentenza n. 124/2/12, alla luce di quanto disposto dalla precedente sentenza n. 4/2/2012, annullava la cartella di pagamento impugnata. L’appello erariale veniva accolto dalla CTR Toscana la quale, con sentenza n. 1353/15, rilevava che, stante la natura di impugnazione-merito del giudizio tributario, l’annullamento dell’avviso di accertamento doveva essere affiancata da una statuizione giudiziale che quantificava l’esatta pretesa tributaria nei limiti del petitum; inoltre, la CTR osservava che non poteva disporsi la riduzione della cartella di pagamento sulla base della quota di partecipazione pari al 39% della ricorrente, atteso il principio della solidarietà tributaria passiva di cui all’art. 64 comma 3 d.P.R. n. 600/1973. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza fondato su due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, resta intimata Equitalia. [OSCURATO:PERSONA] La società e i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e non la sola ricorrente [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato rinunzia relativamente al presente ricorso indicando però, come oggetto della presente impugnazione,un’altra sentenza e segnatamente la n. 1355/1/15 della CTR Toscana. Viste le incongruenze, date dall’indicazione di una sentenza d’appello diversa da quella oggetto della presente impugnazione e dalla proposizione della rinunzia da parte anche di altri soggetti oltre alla parte ricorrente nel presente giudizio, appare opportuno richiedere alle parti chiarimenti in merito. P.Q.M. Dispone rinvio a nuovo ruolo concedendo alle parti termine di giorni novanta dalla comunicazione per chiarimenti in ordine a oss
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