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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21268/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta Marilia di Nardo, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale cittadino aveva ritenuto AMABILE Giovanni penalmente responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 [detenzione a fini di spaccio di gr. 14,3 di cocaina per 76,51 dosi medie singole e gr. 0,5209 di marijuana per 2,11 dosi medie singole (in Napoli, il 25/12/2017)], ha rideterminato la pena, individuandola in anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, ridotta per il rito abbreviato nella misura indicata.

In particolare, quel giudice ha rigettato l'appello, con il quale la difesa aveva invocato il riconoscimento delle generiche, oltre al minimo della pena e Acebeneficio della sospensione condizionale di essa, ritenendo le prime non concedibili, pur valutati gli elementi allegati a difesa (atteggiamento collaborativo, per avere l'AMABILE consegnato spontaneamente ai verbalizzanti la droga; unicità del precedente penale; modalità esecutive .elementari; modico quantitativo di droga caduta in sequestro; mancato rinvenimento di strumenti atti al confezionamento), valorizzando di contro la circostanza che l'ammissione dei fatti era avvenuta a fronte della prova aliunde acquisita (l'AMABILE era stato trovato in flagrante possesso di una parte della droga in sequestro all'esito di perquisizione personale e, a seguito di quella domiciliare, anche del restante quantitativo), l'ammissione degli addebiti, in tale contesto, valendo semmai quale espressione di un intento non ostruzionistico; ma anche il fatto che, oltre alla vita anteatta, dal casellario era emersa quella postuma, egli avendo continuato a delinquere anche successivamente ai fatti per i quali si procede.

Tuttavia, quel giudice ha ritenuto che il trattamento individuato dal primo giudice fosse eccessivo, sebbene fissato al di sotto della media edittale, individuando la pena base in anni due di reclusione che ha giustificato alla stregua della diversità delle sostanze rinvenute, indicativa dell'inserimento in un circuito illecito non minimale, dovendosi ritenere un collegamento con fornitori diversi.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al diniego delle generiche: la Corte territoriale, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe omesso di indicare i motivi per i quali ha ritenuto di non partire dal minimo edittale ul) t contestaatb il criterio della diversità delle tipologie delle sostanze che non giustificherebbe un divario tanto sproporzionato rispetto al minimo edittale di mesi sei di reclusione, considerate altresì le modalità dell'azione, lo spaccio essendo stato condotto in strada, senza particolari accorgimenti o l'ausilio di un complice, considerati il modico quantitativo rinvenuto e il mancato reperimento di strumentazione atta al confezionamento.

Sotto altro profilo, il deducente ha dissentito rispetto all'affermazione secondo la quale il contributo collaborativo non era stato rilevante, per essere stata aliunde raggiunta la prova degli addebiti, osservando di contro che era stato proprio l'AMABILE a consegnare spontaneamente le dosi che recava con sé e a riferire degli altri quantitativi detenuti presso la propria abitazione, egli vantando solo un precedente punito con pena pecuniaria, trovandosi alla sua prima esperienza delinquenziale.

Infine, ha rilevato una discrasia tra dispositivo e motivazione, nel primo avendo il giudice ritenuto le circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Marilia di Nardo, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato per infondatezza del motivo, sebbene debba procedersi alla correzione del dispositivo nel senso che si va a esporre.

2. Quanto alla dosimetria della pena, genericamente contestata dalla difesa, occorre ricordare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o, comunque, superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133, cod. pen., di irrogare una pena in misura ,media o prossima al minimo edittale (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356 - 01; Sez.2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464 - 01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 - 01).

Media edittale, per calcolare la quale, peraltro, non va dimezzato il massimo previsto per il reato, ma diviso per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale, aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01).

Fuori da questo caso, anche l'uso di espressioni quali «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pureipesh il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto presenti, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133, cod. pen., per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al quantum della pena (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196 - 01; Sez. 5, n. 9141 del 29/08/1991, Ornnando, Rv. 188590 - 01).

Nella specie, va tenuto conto della pena edittale prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, al momento della commissione del fatto (dicembre 2017), compresa nella forbice da mesi sei ad anni quattro di reclusione, il diniego delle generiche essendo stato giustificato in maniera per nulla arbitraria, a fronte di una richiesta formulata su presupposti inerenti al comportamento processuale, giudicato dalla Corte territoriale minusvalente, per essere la prova degli addebiti evidente, la difesa non essendosi neppure confrontata con l'ulteriore osservazione riguardante le ricadute nel reato, per fatti anche gravi.

La motivazione approntata dai giudici territoriali è pertanto congrua, soprattutto ove si consideri la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis, cod. pen., quella cioè di adeguare la pena al caso concreto: è in ragione di ciò che al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva (avendo la difesa agitato anche l'opzione per il rito abbreviato, dimentica che ad essa fa da pendant la riduzione della pena) ,1,27"

12. rientrando il riconoscimento delle circostanze generiche nell'ambito di un giudizio di htfuco, rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737 - 01; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 - 01; Sez. 2, n. 9299 dei 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640 - 01).

3. Quanto, poi, all'ultimo rilievo, la discrasia denunciata è evidente frutto di un errore materiale del giudice.

Infatti, il richiamo alle generiche, contenuto nel dispositivo, va letto in riferimento alla pena concretamente individuata, tale da far escludere la concessione del beneficio, come spiegato nella parte motiva della sentenza censurata.

Sul punto, va ricordato che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n.3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690 - 01).

In tal caso, la Corte di cassazione procede alla rettifica ex art. 619 cod. proc. pen., ove ricorra una delle ipotesi tipizzate da tale disposizione, disponendo, diversamente, l'annullamento della sentenza, con o senza rinvio, a seconda che si renda o meno necessario un intervento valutativo di merito (Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022, F., Rv. 284331 - 01; Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516 - 01).

4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente alle spese processual, dovendosi disporre, ai sensi dell'art. 619, cod. proc pen., la correzione del dispositivo della sentenza impugnata, con eliminazione delle parole "ritenute le circostanze attenuanti generiche", mandandosi alla cancelleria per gli adempimenti e le annotazioni di rito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di appello, mediante eliminazione delle parole "ritenute le circostanze attenuanti generiche".

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e per le annotazioni di rito.

Deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta Marilia di Nardo, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale cittadino aveva ritenuto AMABILE Giovanni penalmente responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 [detenzione a fini di spaccio di gr. 14,3 di cocaina per 76,51 dosi medie singole e gr. 0,5209 di marijuana per 2,11 dosi medie singole (in Napoli, il 25/12/2017)], ha rideterminato la pena, individuandola in anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, ridotta per il rito abbreviato nella misura indicata. In particolare, quel giudice ha rigettato l'appello, con il quale la difesa aveva invocato il riconoscimento delle generiche, oltre al minimo della pena e Acebeneficio della sospensione condizionale di essa, ritenendo le prime non concedibili, pur valutati gli elementi allegati a difesa (atteggiamento collaborativo, per avere l'AMABILE consegnato spontaneamente ai verbalizzanti la droga; unicità del precedente penale; modalità esecutive .elementari; modico quantitativo di droga caduta in sequestro; mancato rinvenimento di strumenti atti al confezionamento), valorizzando di contro la circostanza che l'ammissione dei fatti era avvenuta a fronte della prova aliunde acquisita (l'AMABILE era stato trovato in flagrante possesso di una parte della droga in sequestro all'esito di perquisizione personale e, a seguito di quella domiciliare, anche del restante quantitativo), l'ammissione degli addebiti, in tale contesto, valendo semmai quale espressione di un intento non ostruzionistico; ma anche il fatto che, oltre alla vita anteatta, dal casellario era emersa quella postuma, egli avendo continuato a delinquere anche successivamente ai fatti per i quali si procede. Tuttavia, quel giudice ha ritenuto che il trattamento individuato dal primo giudice fosse eccessivo, sebbene fissato al di sotto della media edittale, individuando la pena base in anni due di reclusione che ha giustificato alla stregua della diversità delle sostanze rinvenute, indicativa dell'inserimento in un circuito illecito non minimale, dovendosi ritenere un collegamento con fornitori diversi. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al diniego delle generiche: la Corte territoriale, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe omesso di indicare i motivi per i quali ha ritenuto di non partire dal minimo edittale ul) t contestaatb il criterio della diversità delle tipologie delle sostanze che non giustificherebbe un divario tanto sproporzionato rispetto al minimo edittale di mesi sei di reclusione, considerate altresì le modalità dell'azione, lo spaccio essendo stato condotto in strada, senza particolari accorgimenti o l'ausilio di un complice, considerati il modico quantitativo rinvenuto e il mancato reperimento di strumentazione atta al confezionamento. Sotto altro profilo, il deducente ha dissentito rispetto all'affermazione secondo la quale il contributo collaborativo non era stato rilevante, per essere stata aliunde raggiunta la prova degli addebiti, osservando di contro che era stato proprio l'AMABILE a consegnare spontaneamente le dosi che recava con sé e a riferire degli altri quantitativi detenuti presso la propria abitazione, egli vantando solo un precedente punito con pena pecuniaria, trovandosi alla sua prima esperienza delinquenziale. Infine, ha rilevato una discrasia tra dispositivo e motivazione, nel primo avendo il giudice ritenuto le circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Marilia di Nardo, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato per infondatezza del motivo, sebbene debba procedersi alla correzione del dispositivo nel senso che si va a esporre. 2. Quanto alla dosimetria della pena, genericamente contestata dalla difesa, occorre ricordare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o, comunque, superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133, cod. pen., di irrogare una pena in misura ,media o prossima al minimo edittale (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356 - 01; Sez.2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464 - 01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 - 01). Media edittale, per calcolare la quale, peraltro, non va dimezzato il massimo previsto per il reato, ma diviso per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale, aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01). Fuori da questo caso, anche l'uso di espressioni quali «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pureipesh il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto presenti, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133, cod. pen., per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al quantum della pena (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196 - 01; Sez. 5, n. 9141 del 29/08/1991, Ornnando, Rv. 188590 - 01). Nella specie, va tenuto conto della pena edittale prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, al momento della commissione del fatto (dicembre 2017), compresa nella forbice da mesi sei ad anni quattro di reclusione, il diniego delle generiche essendo stato giustificato in maniera per nulla arbitraria, a fronte di una richiesta formulata su presupposti inerenti al comportamento processuale, giudicato dalla Corte territoriale minusvalente, per essere la prova degli addebiti evidente, la difesa non essendosi neppure confrontata con l'ulteriore osservazione riguardante le ricadute nel reato, per fatti anche gravi. La motivazione approntata dai giudici territoriali è pertanto congrua, soprattutto ove si consideri la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis, cod. pen., quella cioè di adeguare la pena al caso concreto: è in ragione di ciò che al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva (avendo la difesa agitato anche l'opzione per il rito abbreviato, dimentica che ad essa fa da pendant la riduzione della pena) ,1,27" 12. rientrando il riconoscimento delle circostanze generiche nell'ambito di un giudizio di htfuco, rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737 - 01; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 - 01; Sez. 2, n. 9299 dei 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640 - 01). 3. Quanto, poi, all'ultimo rilievo, la discrasia denunciata è evidente frutto di un errore materiale del giudice. Infatti, il richiamo alle generiche, contenuto nel dispositivo, va letto in riferimento alla pena concretamente individuata, tale da far escludere la concessione del beneficio, come spiegato nella parte motiva della sentenza censurata. Sul punto, va ricordato che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n.3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690 - 01). In tal caso, la Corte di cassazione procede alla rettifica ex art. 619 cod. proc. pen., ove ricorra una delle ipotesi tipizzate da tale disposizione, disponendo, diversamente, l'annullamento della sentenza, con o senza rinvio, a seconda che si renda o meno necessario un intervento valutativo di merito (Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022, F., Rv. 284331 - 01; Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516 - 01). 4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente alle spese processual, dovendosi disporre, ai sensi dell'art. 619, cod. proc pen., la correzione del dispositivo della sentenza impugnata, con eliminazione delle parole "ritenute le circostanze attenuanti generiche", mandandosi alla cancelleria per gli adempimenti e le annotazioni di rito. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di appello, mediante eliminazione delle parole "ritenute le circostanze attenuanti generiche". Manda alla cancelleria per gli adempimenti e per le annotazioni di rito. Deci
Sentenza Cassazione n. 21268/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris