CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09184/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI con sentenza in data 29/04/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI in data 09/02/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 648, comma secondo (ricettazione di merce contraffatta) e 4474 cod. pen. (commercio di prodotti contraffatti). Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo: - il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato ex art. 474 cod. pen. per l'inidoneità del falso a generare confusione, attesa la grossolana alterazione del marchio e quindi il carattere non offensivo della condotta, richiamandosi a tal fine la disciplina del reato impossibile; - la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per la ricettazione, in mancanza del reato presupposto, con violazione in ogni caso del principio del ne bis in idem atteso il rapporto di specialità esistente tra il delitto di commercio di prodotti con segni falsi e quello di ricettazione; - il vizio di motivazione circa il trattamento sanzionatorio. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Premesso che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente (secondo motivo) - il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Cass. Sez. Un. sent. n. 23427 del 09/05/2001 - dep. 07/06/2001 - Rv. 218771), i giudici di merito hanno accertato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] anche per il delitto di falso, a seguito di accertamento in fatto sulle difformità dai prodotti originali, insuscettibile di diversa valutazione in sede di merito (primo motivo). I rilievi sul trattamento sanzionatorio, infine, sono aspecifici, non confrontandosi con la motivazione a riguardo della sentenza impugnata, tesa ad evidenziare l'esiguità della pena, a seguito del riconoscimento dell'ipotesi attenuata ex art. 648, secondo comma cod. pen. e delle attenuanti generiche. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. DEPCeM.Tn [OSCURATO:PERSONA] ft LLERiA Così deciso il 11/01/2022 IL _71' (b., iffir. .I 4 :, 20 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] igrernot-etjt LUI