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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 02748/2024

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorson. 27162/22 proposto da -) G FG di [OSCURATO:PERSONA] C . s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) ACE [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dall'avvocatoMassimo Laurenti; -controricorrente - nonché -) ITAS - [OSCURATO:PERSONA] per Assicurazioni; [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inLiquidazione; -intimati - per la correzione d’ufficio dell’ordinanza della Corte di cassazione 21.9.2022 n. 27553; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 26924 questa Corte dichiarò inammissibile il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della mutua assicuratrice ITAS; della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, e della società [OSCURATO:PERSONA] S.E. (che in seguito muterà ragione sociale in ACE [OSCURATO:PERSONA]: correzione di errore materiale [OSCURATO:PERSONA]., e come tale sarà d’ora innanzi indicata); la medesima ordinanza condannò la ricorrente “a rifondere alla controricorrente le spese processuali”.

2. Di tale ordinanza la ACE chiese la correzione ai sensi dell’art. 391-bisc.p.c., deducendo che per mero errore la parte soccombente era stata condannata a rifondere le spese di lite “ alla controricorrente ”, invece che “ alle parti controricorrenti”, le quali erano due.

3. Con ordinanza 21.9.2022 n. 27553 questa Corte dichiarò inammissibile il suddetto ricorso, in quanto non notificato alle controparti.

Successivamente il consigliere coordinatore della Sesta Sezione civile di questa Corte, con provvedimento del 23.11.2022, richiese d’ufficio la correzione dell’errore materiale, e dispose procedersi ad una nuova iscrizione a ruolo perla trattazione del procedimento di correzione.

4. La difesa della ACE ha depositato istanza (datata 28.6.2023) di sollecito della correzione richiesta col ricorso iscritto al n. di ruolo 15635/21, e successivamente ha depositato memoriain data 31.10.2023.

Le altre parti sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Reputa doveroso il Collegio premettere che il ricorso per correzione di errore materiale proposto dalla ACE (olim, Chubb) nel 2021 ed iscritto al n. di ruolo 15635/21, per il quale è stata depositata istanza di sollecito, è stato come già detto dichiarato inammissibile con ordinanza 27553/22.

Nella presente sede pertanto quel che forma oggetto di decisione non è il suddetto ricorso, ma la richiesta di correzione d’ufficio, formulata dal consigliere coordinatore della Sesta Sezione Civile in data 23.11.2022.

2. Tale richiesta di correzione d’ufficio è fondata e va accolta.

Nel giudizio concluso dall’ordinanza corrigenda (Cass. 26924/20) vi erano quattro parti: oltre la società ricorrente, due parti controricorrenti ed una quarta parte rimasta intimata.

L’ordinanza suddetta dichiarò inammissibile il ricorso “ con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado alla controricorrente”.E’ dunque evidente l’errore materiale in cui incorse la suddetta ordinanza, consistito nel non avere consideratoche le parti vittoriose e costituite erano due, e non una.

3. L’ordinanza 26924/20 di questa Corte deve pertanto esserecorretta come segue: (A) alla pagina 4, quarto capoverso, in luogo delle parole: “alla controricorrente” si leggano le parole: “alle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e ACEEuropean [OSCURATO:PERSONA].” (B) alla pagina 4, penultimo capoverso, in luogo delle parole: “condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi €3500, oltre a € 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli accessori di legge” si leggano le parole: “condannando la ricorrente a rifondere alle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e ACE [OSCURATO:PERSONA]. le spese processuali, liquidate in complessivi €3500 per ciascuna, oltre a € 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli accessori di legge”.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese di questo procedimento, avente natura amministrativa e non giurisdizionale (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061).

P.q.m. (-) dispone che l’ordinanza di questa Corte 26.11.2020 n. 26924, pronunciata sul ricorso n. 3149/19, sia corretta come in motivazione; (-) manda alla Cancelleria di annotare sull’originale del provvedimento corretto la presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorson. 27162/22 proposto da -) G FG di [OSCURATO:PERSONA] C . s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) ACE [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dall'avvocatoMassimo Laurenti; -controricorrente - nonché -) ITAS - [OSCURATO:PERSONA] per Assicurazioni; [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inLiquidazione; -intimati - per la correzione d’ufficio dell’ordinanza della Corte di cassazione 21.9.2022 n. 27553; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 26924 questa Corte dichiarò inammissibile il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della mutua assicuratrice ITAS; della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, e della società [OSCURATO:PERSONA] S.E. (che in seguito muterà ragione sociale in ACE [OSCURATO:PERSONA]: correzione di errore materiale [OSCURATO:PERSONA]., e come tale sarà d’ora innanzi indicata); la medesima ordinanza condannò la ricorrente “a rifondere alla controricorrente le spese processuali”. 2. Di tale ordinanza la ACE chiese la correzione ai sensi dell’art. 391-bisc.p.c., deducendo che per mero errore la parte soccombente era stata condannata a rifondere le spese di lite “ alla controricorrente ”, invece che “ alle parti controricorrenti”, le quali erano due. 3. Con ordinanza 21.9.2022 n. 27553 questa Corte dichiarò inammissibile il suddetto ricorso, in quanto non notificato alle controparti. Successivamente il consigliere coordinatore della Sesta Sezione civile di questa Corte, con provvedimento del 23.11.2022, richiese d’ufficio la correzione dell’errore materiale, e dispose procedersi ad una nuova iscrizione a ruolo perla trattazione del procedimento di correzione. 4. La difesa della ACE ha depositato istanza (datata 28.6.2023) di sollecito della correzione richiesta col ricorso iscritto al n. di ruolo 15635/21, e successivamente ha depositato memoriain data 31.10.2023. Le altre parti sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Reputa doveroso il Collegio premettere che il ricorso per correzione di errore materiale proposto dalla ACE (olim, Chubb) nel 2021 ed iscritto al n. di ruolo 15635/21, per il quale è stata depositata istanza di sollecito, è stato come già detto dichiarato inammissibile con ordinanza 27553/22. Nella presente sede pertanto quel che forma oggetto di decisione non è il suddetto ricorso, ma la richiesta di correzione d’ufficio, formulata dal consigliere coordinatore della Sesta Sezione Civile in data 23.11.2022. 2. Tale richiesta di correzione d’ufficio è fondata e va accolta. Nel giudizio concluso dall’ordinanza corrigenda (Cass. 26924/20) vi erano quattro parti: oltre la società ricorrente, due parti controricorrenti ed una quarta parte rimasta intimata. L’ordinanza suddetta dichiarò inammissibile il ricorso “ con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado alla controricorrente”.E’ dunque evidente l’errore materiale in cui incorse la suddetta ordinanza, consistito nel non avere consideratoche le parti vittoriose e costituite erano due, e non una. 3. L’ordinanza 26924/20 di questa Corte deve pertanto esserecorretta come segue: (A) alla pagina 4, quarto capoverso, in luogo delle parole: “alla controricorrente” si leggano le parole: “alle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e ACEEuropean [OSCURATO:PERSONA].” (B) alla pagina 4, penultimo capoverso, in luogo delle parole: “condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi €3500, oltre a € 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli accessori di legge” si leggano le parole: “condannando la ricorrente a rifondere alle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e ACE [OSCURATO:PERSONA]. le spese processuali, liquidate in complessivi €3500 per ciascuna, oltre a € 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli accessori di legge”. 4. Non è luogo a provvedere sulle spese di questo procedimento, avente natura amministrativa e non giurisdizionale (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061). P.q.m. (-) dispone che l’ordinanza di questa Corte 26.11.2020 n. 26924, pronunciata sul ricorso n. 3149/19, sia corretta come in motivazione; (-) manda alla Cancelleria di annotare sull’originale del provvedimento corretto la presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera d
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