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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37997/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ministero Economia E Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di detenzione agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico applicati dal 30/07/2015 al 1/10/2015 - disposti a seguito di arresto in flagranza di reato per i delitti di cui agli artt. 110, 378 cod.pen. e art. 7

I. n. 203 del 1991, dai quali era stato prosciolto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la formula "perché il fatto non sussiste", confermata dalla Corte d'appello con sentenza divenuta definitiva il 4 giugno 2020. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di aver agevolato la latitanza di [OSCURATO:PERSONA], il cui arresto era avvenuto dopo diversi giorni di appostamento in prossimità di un appartamento sospetto, presso il quale il [OSCURATO:PERSONA] si era recato, portando tre caffè caldi.

2. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che sussistesse la condizione ostativa rappresentata dal concorso della condotta dolosa o colposa del richiedente.

In particolare - in riferimento alla fattispecie concreta in esame - la Corte ha ritenuto la condotta tenuta dal ricorrente gravemente colposa e concorrente causalmente nella determinazione sottesa al provvedimento genetico privativo della libertà.

Infatti, il ricorrente aveva frequentato il latitante [OSCURATO:PERSONA], recandosi ripetutamente presso l'appartamento ove questi si trovava nascosto.

Tali circostanze, così come la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] dello status di latitante del [OSCURATO:PERSONA], non erano state escluse dalla sentenza assolutoria in cui si dava atto delle frequentazioni assidue del [OSCURATO:PERSONA] con appartenenti alla famiglia del latitante e sono state logicamente ritenute gravemente imprudenti in quanto idonee ad ingenerare il convincimento del coinvolgimento del ricorrente nella latitanza del [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione Y nel quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - il vizio di illogicità ovvero di carenza della motivazione, per erronea interpretazione dell'art.314 cod.proc.pen.

Ha dedotto che l'ordinanza aveva valorizzato in modo illegittimo il dato della frequentazione del [OSCURATO:PERSONA] conqamiglia [OSCURATO:PERSONA], senza specificare quali sarebbero state le condotte gravemente colpose e limitandosi ad affermare che l'assoluzione era scaturita esclusivamente dalla ritenuta inidoneità oggettiva della condotta accertata in fase cautelare, relativa al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva portato il caffè caldo a [OSCURATO:PERSONA] e al figlio mentre il primo era latitante.

In realtà, non si era affermata una pregressa frequentazione con persone malavitose, mentre era vero che il [OSCURATO:PERSONA] avesse intrattenuto un rapporto di amicizia con [OSCURATO:PERSONA].

Né poteva considerarsi frequentazione ambigua l'aver incontrato parecchio tempo prima un parente di [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria difensiva, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave.

In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015,, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263197; Sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28012, Lepri, I2V. 283411)XA in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458).

Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione 7 il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato come dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039).

3. In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n.32383, D'Ambrosio, RV. 247664).

4. Come rilevato dal giudice della riparazione, costituisce circostanza acquisita nell'ambito della vicenda processuale a monte, accertata dal Tribunale, che nell'assolvere il [OSCURATO:PERSONA] si era ritenuta la sua condotta non idonea dal punto di vista oggettivo ad integrare il reato di favoreggiamento personale.

Tuttavia, era stato evidenziato che le circostanze fattuali conducevano indubbiamente a ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] si stesse dirigendo verso l'abitazione ove si nascondeva il [OSCURATO:PERSONA] per portargli il caffè, anche perché in quella zona le case erano disabitate, evitando in tal modo l'uscita del latitante da casa.

Ad avviso della Corte d'appello, andava valorizzato anche il dato della consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] dello status di latitante del [OSCURATO:PERSONA], in quanto vi erano plurime emergenze processuali nel senso indicato.

In particolare, il Tribunale ha rammentato le accertate frequentazioni del [OSCURATO:PERSONA] con appartenenti alla famiglia del latitante, come da annotazione di polizia e- :7 i giudiziaria agli attiN dglé ppalaztonrder colla oratore [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente e dalle intercettazioni ambientali in carcere che avevano svelato come il [OSCURATO:PERSONA] ed in generale la sua famiglia fossero assidui frequentatori della famiglia [OSCURATO:PERSONA].

5. Ciò posto, deve ritenersi corretto il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale in punto di valutazione del presupposto ostativo del dolo o della colpa grave; avendo il giudice della riparazione ritenuto, sulla base dello stesso materiale già valutato e non smentito dal giudice della cautela e successivamente posto alla base delle decisioni di merito, che la condotta di diretta frequentazione del latitante costituisca circostanza da porre in diretto rapporto causale con il provvedimento limitativo della libertà personale.

6. Per quanto esposto il ricorso è infondato.

Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente, cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez.

U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713) P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla per le spese in favore del M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ministero Economia E Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di detenzione agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico applicati dal 30/07/2015 al 1/10/2015 - disposti a seguito di arresto in flagranza di reato per i delitti di cui agli artt. 110, 378 cod.pen. e art. 7 I. n. 203 del 1991, dai quali era stato prosciolto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la formula "perché il fatto non sussiste", confermata dalla Corte d'appello con sentenza divenuta definitiva il 4 giugno 2020. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di aver agevolato la latitanza di [OSCURATO:PERSONA], il cui arresto era avvenuto dopo diversi giorni di appostamento in prossimità di un appartamento sospetto, presso il quale il [OSCURATO:PERSONA] si era recato, portando tre caffè caldi. 2. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che sussistesse la condizione ostativa rappresentata dal concorso della condotta dolosa o colposa del richiedente. In particolare - in riferimento alla fattispecie concreta in esame - la Corte ha ritenuto la condotta tenuta dal ricorrente gravemente colposa e concorrente causalmente nella determinazione sottesa al provvedimento genetico privativo della libertà. Infatti, il ricorrente aveva frequentato il latitante [OSCURATO:PERSONA], recandosi ripetutamente presso l'appartamento ove questi si trovava nascosto. Tali circostanze, così come la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] dello status di latitante del [OSCURATO:PERSONA], non erano state escluse dalla sentenza assolutoria in cui si dava atto delle frequentazioni assidue del [OSCURATO:PERSONA] con appartenenti alla famiglia del latitante e sono state logicamente ritenute gravemente imprudenti in quanto idonee ad ingenerare il convincimento del coinvolgimento del ricorrente nella latitanza del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione Y nel quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - il vizio di illogicità ovvero di carenza della motivazione, per erronea interpretazione dell'art.314 cod.proc.pen. Ha dedotto che l'ordinanza aveva valorizzato in modo illegittimo il dato della frequentazione del [OSCURATO:PERSONA] conqamiglia [OSCURATO:PERSONA], senza specificare quali sarebbero state le condotte gravemente colpose e limitandosi ad affermare che l'assoluzione era scaturita esclusivamente dalla ritenuta inidoneità oggettiva della condotta accertata in fase cautelare, relativa al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva portato il caffè caldo a [OSCURATO:PERSONA] e al figlio mentre il primo era latitante. In realtà, non si era affermata una pregressa frequentazione con persone malavitose, mentre era vero che il [OSCURATO:PERSONA] avesse intrattenuto un rapporto di amicizia con [OSCURATO:PERSONA]. Né poteva considerarsi frequentazione ambigua l'aver incontrato parecchio tempo prima un parente di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria difensiva, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015,, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263197; Sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28012, Lepri, I2V. 283411)XA in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione 7 il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato come dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). 3. In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n.32383, D'Ambrosio, RV. 247664). 4. Come rilevato dal giudice della riparazione, costituisce circostanza acquisita nell'ambito della vicenda processuale a monte, accertata dal Tribunale, che nell'assolvere il [OSCURATO:PERSONA] si era ritenuta la sua condotta non idonea dal punto di vista oggettivo ad integrare il reato di favoreggiamento personale. Tuttavia, era stato evidenziato che le circostanze fattuali conducevano indubbiamente a ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] si stesse dirigendo verso l'abitazione ove si nascondeva il [OSCURATO:PERSONA] per portargli il caffè, anche perché in quella zona le case erano disabitate, evitando in tal modo l'uscita del latitante da casa. Ad avviso della Corte d'appello, andava valorizzato anche il dato della consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] dello status di latitante del [OSCURATO:PERSONA], in quanto vi erano plurime emergenze processuali nel senso indicato. In particolare, il Tribunale ha rammentato le accertate frequentazioni del [OSCURATO:PERSONA] con appartenenti alla famiglia del latitante, come da annotazione di polizia e- :7 i giudiziaria agli attiN dglé ppalaztonrder colla oratore [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente e dalle intercettazioni ambientali in carcere che avevano svelato come il [OSCURATO:PERSONA] ed in generale la sua famiglia fossero assidui frequentatori della famiglia [OSCURATO:PERSONA]. 5. Ciò posto, deve ritenersi corretto il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale in punto di valutazione del presupposto ostativo del dolo o della colpa grave; avendo il giudice della riparazione ritenuto, sulla base dello stesso materiale già valutato e non smentito dal giudice della cautela e successivamente posto alla base delle decisioni di merito, che la condotta di diretta frequentazione del latitante costituisca circostanza da porre in diretto rapporto causale con il provvedimento limitativo della libertà personale. 6. Per quanto esposto il ricorso è infondato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente, cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713) P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del M