CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36285/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Bari il 28 aprile 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Foggia il 16 dicembre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto all'interno della sua abitazione a fine di cessione sostanze stupefacenti di più tipi (marijuana, hashish e cocaina), il 24 ottobre 2020, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche ed operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma nel resto. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuarnente violazione di legge e difetto di motivazione. Con il primo motivo, in particolare, censura la omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., di cui sussisterebbero nel caso di specie i presupposti. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo. Il ricorso è manifestamente infondato. Esso trascura, infatti, che la Corte territoriale ha già disatteso, con motivazione idonea, non incongrua né illogica, che si rinviene alla p. 3 della sentenza impugnata, le stesse questioni, che vengono meramente reiterate dal ricorrente senza, tuttavia, confrontarsi con gli argomenti svolti dai Giudici di merito, che hanno ritenuto la pluralità delle sostanze e la quantità delle stesse ostative al riconoscimento della invocata causa di non punibilità e che hanno applicato un trattamento sanzionatorio oltremodo mite e sufficientemente giustificato. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma