CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27995/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura di mesi otto di reclusione per il reato ascrittogli, di bancarotta preferenziale, riconoscendogli i doppi benefici di legge ed applicandogli le pene accessorie fallimentari per la durata di anni dieci. 2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, lamentando la violazione di legge, per essergli state applicate le pene accessorie fallimentari nonostante egli avesse concordato con il pubblico ministero, e gli fosse stata applicata dal Tribunale, una pena minore degli anni due di reclusione, violando così il disposto dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen.. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, con nota scritta, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso merita accoglimento. 1. L'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. dispone che "la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie". Si tratta di norma di carattere generale, quando si pervenga al patteggiamento della pena, così da doversi applicare anche alle pene accessorie disciplinate dall'art., 216, ult. comma, legge fall. come confermato dalla giurisprudenza di questa Corte (vd da ultimo Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Agosta, Rv. 278882 che ha anche precisato come le pene accessorie fallimentari non rientrino neppure nel novero delle eccezioni previste dall'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, che peraltro assumono rilievo, per le loro evidenti ricadute sanzionatorie e, quindi, sostanziali, ai soli fatti commessi successivamente alla ricordata modifica normativa).2. Le pene accessorie applicate nella sentenza impugnata, che ha visto l'applicazione al ricorrente di una pena di mesi otto di reclusione, vanno pertanto eliminate. Si aggiunge soltanto che non si è dato luogo all'effetto estensivo della presente pronuncia a favore dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (anch'essi gravati dalla pena accessoria prevista dall'art. 216 legge fall. pur avendo patteggiato la pena, di mesi quattro di reclusione, per il delitto di cui all'art. 217 legge fall. che ne prevede una durata, massima, più contenuta) posto che si tratta di "capi" diversi della pronuncia perché afferenti, appunto, ad un distinto (rispetto a quello contestato al ricorrente) delitto, e non di "punti" della decisione - che riguardano le varie decisioni inerenti alla colpevolezza ed al trattamento sanzionatorio di un medesimo reato - che possano così "estendersi" anche a costoro. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, che elimina. Così deciso, in R