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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 29010/2025

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igliere ORDINANZA sul ricorso 11590/2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' COOPERATIVA rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 11590/24 Fabozzi-Banca di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza dellaCORTE D'APPELLO di ANCONA n. 497/2024 depositata il 22/03/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre a questa Corte onde sentir cassare, sulla base di due motivi di ricorso, ai quali resiste con controricorso la Banca di Ancona eFalconara [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] – mentre non hanno svolto attività processuale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] – l'epigrafata sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona ne ha respinto l'appello avverso sentenza del locale tribunale resa in rigetto dell'opposizione dal medesimo proposta avverso il precetto di pagamentonotificatogli nella sua veste di fideiussore di un contratto di mutuo. 2.Riguardo al proposto ricorso il presidente ha formulato la seguente proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell'articolo 380-biscod. proc . civ .: «3. ― Il primo mezzo denuncia: « VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]. 183 C.P.C.

V COMMA e 1957 CC, [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 N. 3 C.P.C.».

Il secondo mezzo denuncia: «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]. 1186 e 1456 CC, [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 N. 3 C.P.C.».

Dopodiché con il ricorso per cassazione il ricorrente propone querela di falso.

4. ― Il ricorso è nel complesso manifestamente infondato.

RG 11590/24 Fabozzi-Banca di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli

4.1. ― È manifestamente infondato il primo mezzo.

È cosa nota che l’eccezione di inosservanza del termine di cui all’articolo 1957 è un’eccezione in senso proprio che, come tale, il convenuto deve proporre in limine (di recente Cass. n. 8023 del 25/03/2024).

Nel caso di specie, dunque, avendo la banca creditrice intimato precetto di pagamento, sulla base di un pregresso titolo, nei confronti dell’odierno ricorrente, in qualità di fideiussore, egli avrebbe dovuto formulare l’eccezione in sede dell’opposizione a precetto da lui spiegata.

È del tutto fuor di luogo la pretesa di far scivolare il termine per la formulazione dell’eccezione allo spirare del primo termine di cui all’articolo 183 c.p.c., per l’ovvia considerazione che la proposizione dell’eccezione non può essere affatto considerata quale conseguenza della difesa svolta dalla banca, nell’affermare di aver comunicato all’interessato la decadenza dal beneficio del termine del debitore principale.

Del tutto correttamente, dunque, l’eccezione è stata giudicata preclusa poiché tardivamente formulata tanto in primo quanto in secondo grado.

4.2. ― È inammissibile il secondo mezzo.

Esso non ha nulla a che vedere con il significato e la portata applicativa delle norme sostanziali richiamate in rubrica, ma mette in discussione un accertamento di fatto, quello concernente la ricezione della raccomandata riferita alla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine del debitore principale.

4.3. ― La querela di falso (concernente un atto del processo di merito: la cartolina a.r. relativa alla comunicazione della decadenza dal termine) non può essere ovviamente proposta dinanzi al giudice di legittimità.

RG 11590/24 Fabozzi-Banca di [OSCURATO:PERSONA].

Cons. [OSCURATO:PERSONA] giudizio di cassazione, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela di falso va proposta in via principale, atteso che l'impugnazione per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c. costituisce, una volta accertata la falsità dell'atto in questione, il solo mezzo per rescindere la sentenza fondata su atti dichiarati falsi, non potendosi dare luogo, nello stesso giudizio di cassazione, ad una mera declaratoria di «invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito» (Cass. N. 10402 del 27/04/2017).».

3. la proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la parte ricorrente, a mezzo del suo difensore munito di nuova procura speciale,ha chiesto la decisione.

E’stata quindi fissata l'odierna udienza in camera di consiglio.

Hadepositato memorie solo parte ricorrente .

4. All'esito dell'odierna trattazione in camera di consiglio il collegio reputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta.

Né in questo vi è motivo di rivedere le conclusioni a cui è pervenuta la proposta alla luce delle considerazioni esternate nella memoria ricorrente, atteso che la stessa si sostanzia in una contestazione generica ed intrinsecamente tautologica di dette conclusioni, senza evidenziare, cioè, alcun profilo di criticità oggettivamente valutabile nel senso di un loro ripensamento.

5. L e spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formulata si applica a mente dell'articolo 380-bis, comma 3, cod . proc. ci v . l'art . 96 , commi 3 e 4, cod . proc . civ . con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento: a) di una somma equitativamente determinata in favore della controparte; b) di RG 11590/24 Fabozzi-Banca di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli un'ulteriore somma di denaro stabilita nel rispetto dei limiti di legge in favore della cassa delle ammende, somme che si liquidano come da dispositivo.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13, comma 1 - quater, d.P.R.30 maggio 2002, n.115.

P.Q.M Respinge il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in euro5800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge,nonché dell'ulteriore somma di euro 56 00 ,00 , a norma dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. ; condanna, inoltre, parte ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 2.5 00 ,00 Euro, a norma dell'art. 96, comma 4, cod. proc. civ.

Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ORDINANZA sul ricorso 11590/2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' COOPERATIVA rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 11590/24 Fabozzi-Banca di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza dellaCORTE D'APPELLO di ANCONA n. 497/2024 depositata il 22/03/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre a questa Corte onde sentir cassare, sulla base di due motivi di ricorso, ai quali resiste con controricorso la Banca di Ancona eFalconara [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] – mentre non hanno svolto attività processuale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] – l'epigrafata sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona ne ha respinto l'appello avverso sentenza del locale tribunale resa in rigetto dell'opposizione dal medesimo proposta avverso il precetto di pagamentonotificatogli nella sua veste di fideiussore di un contratto di mutuo. 2.Riguardo al proposto ricorso il presidente ha formulato la seguente proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell'articolo 380-biscod. proc . civ .: «3. ― Il primo mezzo denuncia: « VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]. 183 C.P.C. V COMMA e 1957 CC, [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 N. 3 C.P.C.». Il secondo mezzo denuncia: «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]. 1186 e 1456 CC, [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 N. 3 C.P.C.». Dopodiché con il ricorso per cassazione il ricorrente propone querela di falso. 4. ― Il ricorso è nel complesso manifestamente infondato. RG 11590/24 Fabozzi-Banca di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 4.1. ― È manifestamente infondato il primo mezzo. È cosa nota che l’eccezione di inosservanza del termine di cui all’articolo 1957 è un’eccezione in senso proprio che, come tale, il convenuto deve proporre in limine (di recente Cass. n. 8023 del 25/03/2024). Nel caso di specie, dunque, avendo la banca creditrice intimato precetto di pagamento, sulla base di un pregresso titolo, nei confronti dell’odierno ricorrente, in qualità di fideiussore, egli avrebbe dovuto formulare l’eccezione in sede dell’opposizione a precetto da lui spiegata. È del tutto fuor di luogo la pretesa di far scivolare il termine per la formulazione dell’eccezione allo spirare del primo termine di cui all’articolo 183 c.p.c., per l’ovvia considerazione che la proposizione dell’eccezione non può essere affatto considerata quale conseguenza della difesa svolta dalla banca, nell’affermare di aver comunicato all’interessato la decadenza dal beneficio del termine del debitore principale. Del tutto correttamente, dunque, l’eccezione è stata giudicata preclusa poiché tardivamente formulata tanto in primo quanto in secondo grado. 4.2. ― È inammissibile il secondo mezzo. Esso non ha nulla a che vedere con il significato e la portata applicativa delle norme sostanziali richiamate in rubrica, ma mette in discussione un accertamento di fatto, quello concernente la ricezione della raccomandata riferita alla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine del debitore principale. 4.3. ― La querela di falso (concernente un atto del processo di merito: la cartolina a.r. relativa alla comunicazione della decadenza dal termine) non può essere ovviamente proposta dinanzi al giudice di legittimità. RG 11590/24 Fabozzi-Banca di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] giudizio di cassazione, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela di falso va proposta in via principale, atteso che l'impugnazione per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c. costituisce, una volta accertata la falsità dell'atto in questione, il solo mezzo per rescindere la sentenza fondata su atti dichiarati falsi, non potendosi dare luogo, nello stesso giudizio di cassazione, ad una mera declaratoria di «invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito» (Cass. N. 10402 del 27/04/2017).». 3. la proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la parte ricorrente, a mezzo del suo difensore munito di nuova procura speciale,ha chiesto la decisione. E’stata quindi fissata l'odierna udienza in camera di consiglio. Hadepositato memorie solo parte ricorrente . 4. All'esito dell'odierna trattazione in camera di consiglio il collegio reputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta. Né in questo vi è motivo di rivedere le conclusioni a cui è pervenuta la proposta alla luce delle considerazioni esternate nella memoria ricorrente, atteso che la stessa si sostanzia in una contestazione generica ed intrinsecamente tautologica di dette conclusioni, senza evidenziare, cioè, alcun profilo di criticità oggettivamente valutabile nel senso di un loro ripensamento. 5. L e spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formulata si applica a mente dell'articolo 380-bis, comma 3, cod . proc. ci v . l'art . 96 , commi 3 e 4, cod . proc . civ . con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento: a) di una somma equitativamente determinata in favore della controparte; b) di RG 11590/24 Fabozzi-Banca di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli un'ulteriore somma di denaro stabilita nel rispetto dei limiti di legge in favore della cassa delle ammende, somme che si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13, comma 1 - quater, d.P.R.30 maggio 2002, n.115. P.Q.M Respinge il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in euro5800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge,nonché dell'ulteriore somma di euro 56 00 ,00 , a norma dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. ; condanna, inoltre, parte ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 2.5 00 ,00 Euro, a norma dell'art. 96, comma 4, cod. proc. civ. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
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