CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 21694/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 novembre 2020, la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Foggia il 29.1.2015, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e, conseguentemente, era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione. 2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., l'omessa motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi assolutamente generici e, in ogni caso, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità perché afferenti al trattamento sanzionatorio benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (cfr. pag. 2 dell'impugnata sentenza). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] — I [OSCURATO:PERSONA] .E