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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23555/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16381-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 231/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 12/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 16381 sez.

ML - ud. 06-07-2021 -2- R.G.n. 16381/2020 Rilevato clhe:

1. La Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza pubblicata in data 12.2.2020, ha rigettato il gravame interposto dalla Provincia di Nuoro, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronunzia del Tribunale di Nuoro n. 149/2016, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso della lavoratrice - assunta dalla Provincia nel 1980, inizialmente con la qualifica di impiegato ausiliario -, volto ad ottenere «la condanna della parte datrice alla stipula del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 14 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] e successive modifiche, conseguente alla progressione di carriera della Pilia con inquadramento della stessa nel profilo professionale di istruttore amministrativo contabile Cat.

C, posizione economica C1, con condanna della Provincia a corrispondere alla Pilia, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per inabilità temporanea pari al 100%, di 90 giorni, nonché per danno permanente quantificato nella misura del 5%, la somma complessiva di Euro 15.486,00, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dell'illecito al saldo; ed a titolo di danno non patrimoniale per il demansionamento subito tra il giugno 2005 e il gennaio 2007, la somma di Euro 10.800,00 oltre interessi legali e rivalutazione anno per anno da quando dovuti al saldo»;

2. in particolare, il Tribunale aveva condannato la Provincia a corrispondere alla lavoratrice, a titolo di risarcimento del danno da demansionamento, la somma di Euro 26.286,00 per danno non patrimoniale, oltre agli interessi ed alla rivalutazione sulla somma via via rivalutata, ordinando alla parte clatrice di adibire la ricorrente a mansioni proprie dell'area funzionale C, posizione economica C1; ed aveva, altresì, accolto la domanda di condanna dell'amministrazione alla stipula del contratto conseguente alla progressione in carriera della ricorrente secondo la determinazione provinciale n. 3358/2010; inoltre, «con riguardo alla domanda di risarcimento del danno da demansionamento dal giugno 2005 al 9.1.2007, il Tribunale, richiamato l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, aveva osservato che, nel caso di specie, la Pilia ha lamentato il sostanziale svuotamento delle mansioni prima ricoperte», ed in merito «al quantum risarcitorio, esclusa la domanda di mobbing ... ritenuti assolti gli oneri probatori gravanti sulla Pilia», condividendo «i risultati della ctu che ha determinato un danno permanente del 5%, con inabilità temporanea del 100% per 90 giorni, applicando le tabelle di Milano, aveva liquidato Euro 15.486,00 a tale titolo»; infine, «aveva accolto anche il danno conseguente alle ripercussioni di detto demansionamento nella vita personale e relazionale della Pilia, liquidando l'importo di Euro 10.800,00 (determinato conteggiando 1/4 del danno da inabilità temporanea, moltiplicato per 15 mesi per 30 euro)»;3. per la cassazione della sentenza la Provincia di Nuoro ha proposto ricorso affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, ed ha spiegato ricorso incidentale condizionato, chiedendo «la parziale riforma della decisione impugnata sia nella parte in cui ha escluso che la Pilia abbia chiesto la liquidazione del danno da mobbing; sia laddove il primo Giudice ha affermato che non sarebbe stata fornita in giudizio la prova della condotta mobizzante posta in essere dalla Amministrazione in danno della Pilia»;

4. sono state comunicate memorie nell'interesse della lavoratrice;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito.

Considerato che:

6. con il primo motivo del ricorso principale si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., per avere i giudici di merito erroneamente posto a fondamento della propria decisione la c.t.u., «considerandola prova sotto il profilo della quantificazione del danno liquidato alla ricorrente, limitandosi a recepire la perizia senza svolgere alcun apprezzamento critico»;7. con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che il danno da demansionamento fosse in re ipsa, senza considerare che, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità (SS.UU. n. 6572/2006), «in tema di demansionamento e di dequalificazione, deve negarsi il diritto al risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale, quale effetto automatico conseguente all'accertamento di ogni inadempimento di parte datoriale»;

8. il primo motivo non è meritevole di accoglimento, poiché alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., per tutti, Cass., SS.UU., 15486/2017), «La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nelle norme, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli».

A tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in base al principio del libero convincimento del giudice, è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (v., ex plurimis, Cass., ord. n. 8763/2019; sent. n. 24434/2016), «dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora &!' il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053/2014)».

Ciò premesso, alla doglianza sollevata con il mezzo di impugnazione in oggetto - relativa al fatto che la Corte di Appello avrebbe recepito acriticamente le c:onclusioni della c.t.u. -, vanno ribaditi gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene - ed a cui, ai sensi dell'art. 118 Disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 18358/2017; 3881/2006; 3519/2001) -, alla stregua dei quali, ove il giudice di merito «condivida i risultati della consulenza tecnica di ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che Da decisione di aderire alle risultanze» della stessa «implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità.

In tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese».

Va altresì ribadito che «il vizio denunciabile in sede di legittimità della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice» (cfr., ex multis, Cass. nn. 18358/2017, cit.; 4124/2017; 27378/2014; 1652/2012); e, nella fattispecie, le censure si risolvono in un mero dissenso rispetto alle conclusioni del C.t.u., peraltro vagliate e condivise dai giudici di merito prima di recepirle per la valutazione del danno (v. pag. 3 della sentenza impugnata);

9. il secondo motivo non è fondato.

E' da premettere che, anche nel caso di specie, va confermato il principio di diritto espresso da Cass. n. 13395/2018, secondo cui «La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni» (conf.

Cass. nn. 4241/2018; 15107/2013); ipotesi, questa, che, nella fatt:ispecie, non si configura.

Per quanto, poi, attiene alla censura che investe l'art. 115 del codice di rito, valgano le considerazioni svolte in ordine al primo motivo.Per ciò che, infine, riguarda la dedotta violazione dell'art. 112 del codice di rito, va premesso che, perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di «omessa pronunzia» o di «ultrapetizione» - fattispecie riconducibile ad una ipotesi di error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c. -, sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, deve prospettarsi, in concreto, l'omesso esame di una domanda o la pronunzia su una domanda non proposta (cfr., tra le molte, Cass. nn. 13482/2014; 9108/2012; 7932/2012; 20373/2008); in particolare, per quanto attiene al vizio di «ultrapetizione», la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, precisato che lo stesso ricorre nell'ipotesi in cui «il giudice di merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato)» (cfr., tra le altre, Cass. nn. 9452/2014; 455/2011; 16809/2008).

Tale vizio non si profila nel caso di specie, in cui, nella sostanza, viene in considerazione l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda; attivii:à, quest'ultima, che integra un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in Cassazione, se non sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (cfr., tra le molte, Cass. nn. 7932/2012; 20373/2008).

Il giudice, infatti, ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificando i fatti costitutivi e fondandosi su una realtà fattuale non dedotta o allegata in giudizio.

Nella fattispecie, invece, non risulta, neppure dalla prospettazione della parte ricorrente, che i giudici di merito abbiano introdotto nel processo una causa petendi diversa da quella enunciata dalla lavoratrice a sostegno della domanda e, pertanto, la doglianza si risolve in una mera contrapposizione valutativa rispetto al percorso decisionale della Corte.

La quale ultima, peraltro, non ha affermato che il danno da demansignamento fosse in riogayt io /r-d-t. (tu ?-ottig44-0 )-ukce i7esk LLZA-, (-‹ futt nii,<,mcp;c4-cei-io /y; -at oz.,

10. per le considerazioni svolt , il ricorso priritipale va igettato, ("fy dovendosi ritenere assorbito quello incidentale condizionato (di cui si è detto in narrativa);

11. le spese del presente giudizio, liquidate corre in dispositivo, seguono la soccombenza;

12. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; assorbito il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16381-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 231/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 12/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 16381 sez. ML - ud. 06-07-2021 -2- R.G.n. 16381/2020 Rilevato clhe: 1. La Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza pubblicata in data 12.2.2020, ha rigettato il gravame interposto dalla Provincia di Nuoro, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronunzia del Tribunale di Nuoro n. 149/2016, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso della lavoratrice - assunta dalla Provincia nel 1980, inizialmente con la qualifica di impiegato ausiliario -, volto ad ottenere «la condanna della parte datrice alla stipula del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 14 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] e successive modifiche, conseguente alla progressione di carriera della Pilia con inquadramento della stessa nel profilo professionale di istruttore amministrativo contabile Cat. C, posizione economica C1, con condanna della Provincia a corrispondere alla Pilia, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per inabilità temporanea pari al 100%, di 90 giorni, nonché per danno permanente quantificato nella misura del 5%, la somma complessiva di Euro 15.486,00, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dell'illecito al saldo; ed a titolo di danno non patrimoniale per il demansionamento subito tra il giugno 2005 e il gennaio 2007, la somma di Euro 10.800,00 oltre interessi legali e rivalutazione anno per anno da quando dovuti al saldo»; 2. in particolare, il Tribunale aveva condannato la Provincia a corrispondere alla lavoratrice, a titolo di risarcimento del danno da demansionamento, la somma di Euro 26.286,00 per danno non patrimoniale, oltre agli interessi ed alla rivalutazione sulla somma via via rivalutata, ordinando alla parte clatrice di adibire la ricorrente a mansioni proprie dell'area funzionale C, posizione economica C1; ed aveva, altresì, accolto la domanda di condanna dell'amministrazione alla stipula del contratto conseguente alla progressione in carriera della ricorrente secondo la determinazione provinciale n. 3358/2010; inoltre, «con riguardo alla domanda di risarcimento del danno da demansionamento dal giugno 2005 al 9.1.2007, il Tribunale, richiamato l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, aveva osservato che, nel caso di specie, la Pilia ha lamentato il sostanziale svuotamento delle mansioni prima ricoperte», ed in merito «al quantum risarcitorio, esclusa la domanda di mobbing ... ritenuti assolti gli oneri probatori gravanti sulla Pilia», condividendo «i risultati della ctu che ha determinato un danno permanente del 5%, con inabilità temporanea del 100% per 90 giorni, applicando le tabelle di Milano, aveva liquidato Euro 15.486,00 a tale titolo»; infine, «aveva accolto anche il danno conseguente alle ripercussioni di detto demansionamento nella vita personale e relazionale della Pilia, liquidando l'importo di Euro 10.800,00 (determinato conteggiando 1/4 del danno da inabilità temporanea, moltiplicato per 15 mesi per 30 euro)»;3. per la cassazione della sentenza la Provincia di Nuoro ha proposto ricorso affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, ed ha spiegato ricorso incidentale condizionato, chiedendo «la parziale riforma della decisione impugnata sia nella parte in cui ha escluso che la Pilia abbia chiesto la liquidazione del danno da mobbing; sia laddove il primo Giudice ha affermato che non sarebbe stata fornita in giudizio la prova della condotta mobizzante posta in essere dalla Amministrazione in danno della Pilia»; 4. sono state comunicate memorie nell'interesse della lavoratrice; 5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che: 6. con il primo motivo del ricorso principale si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., per avere i giudici di merito erroneamente posto a fondamento della propria decisione la c.t.u., «considerandola prova sotto il profilo della quantificazione del danno liquidato alla ricorrente, limitandosi a recepire la perizia senza svolgere alcun apprezzamento critico»;7. con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che il danno da demansionamento fosse in re ipsa, senza considerare che, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità (SS.UU. n. 6572/2006), «in tema di demansionamento e di dequalificazione, deve negarsi il diritto al risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale, quale effetto automatico conseguente all'accertamento di ogni inadempimento di parte datoriale»; 8. il primo motivo non è meritevole di accoglimento, poiché alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., per tutti, Cass., SS.UU., 15486/2017), «La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nelle norme, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli». A tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in base al principio del libero convincimento del giudice, è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (v., ex plurimis, Cass., ord. n. 8763/2019; sent. n. 24434/2016), «dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora &!' il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053/2014)». Ciò premesso, alla doglianza sollevata con il mezzo di impugnazione in oggetto - relativa al fatto che la Corte di Appello avrebbe recepito acriticamente le c:onclusioni della c.t.u. -, vanno ribaditi gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene - ed a cui, ai sensi dell'art. 118 Disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 18358/2017; 3881/2006; 3519/2001) -, alla stregua dei quali, ove il giudice di merito «condivida i risultati della consulenza tecnica di ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che Da decisione di aderire alle risultanze» della stessa «implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità. In tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese». Va altresì ribadito che «il vizio denunciabile in sede di legittimità della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice» (cfr., ex multis, Cass. nn. 18358/2017, cit.; 4124/2017; 27378/2014; 1652/2012); e, nella fattispecie, le censure si risolvono in un mero dissenso rispetto alle conclusioni del C.t.u., peraltro vagliate e condivise dai giudici di merito prima di recepirle per la valutazione del danno (v. pag. 3 della sentenza impugnata); 9. il secondo motivo non è fondato. E' da premettere che, anche nel caso di specie, va confermato il principio di diritto espresso da Cass. n. 13395/2018, secondo cui «La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni» (conf. Cass. nn. 4241/2018; 15107/2013); ipotesi, questa, che, nella fatt:ispecie, non si configura. Per quanto, poi, attiene alla censura che investe l'art. 115 del codice di rito, valgano le considerazioni svolte in ordine al primo motivo.Per ciò che, infine, riguarda la dedotta violazione dell'art. 112 del codice di rito, va premesso che, perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di «omessa pronunzia» o di «ultrapetizione» - fattispecie riconducibile ad una ipotesi di error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c. -, sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, deve prospettarsi, in concreto, l'omesso esame di una domanda o la pronunzia su una domanda non proposta (cfr., tra le molte, Cass. nn. 13482/2014; 9108/2012; 7932/2012; 20373/2008); in particolare, per quanto attiene al vizio di «ultrapetizione», la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, precisato che lo stesso ricorre nell'ipotesi in cui «il giudice di merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato)» (cfr., tra le altre, Cass. nn. 9452/2014; 455/2011; 16809/2008). Tale vizio non si profila nel caso di specie, in cui, nella sostanza, viene in considerazione l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda; attivii:à, quest'ultima, che integra un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in Cassazione, se non sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (cfr., tra le molte, Cass. nn. 7932/2012; 20373/2008). Il giudice, infatti, ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificando i fatti costitutivi e fondandosi su una realtà fattuale non dedotta o allegata in giudizio. Nella fattispecie, invece, non risulta, neppure dalla prospettazione della parte ricorrente, che i giudici di merito abbiano introdotto nel processo una causa petendi diversa da quella enunciata dalla lavoratrice a sostegno della domanda e, pertanto, la doglianza si risolve in una mera contrapposizione valutativa rispetto al percorso decisionale della Corte. La quale ultima, peraltro, non ha affermato che il danno da demansignamento fosse in riogayt io /r-d-t. (tu ?-ottig44-0 )-ukce i7esk LLZA-, (-‹ futt nii,<,mcp;c4-cei-io /y; -at oz., 10. per le considerazioni svolt , il ricorso priritipale va igettato, ("fy dovendosi ritenere assorbito quello incidentale condizionato (di cui si è detto in narrativa); 11. le spese del presente giudizio, liquidate corre in dispositivo, seguono la soccombenza; 12. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale; assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a
Sentenza Cassazione n. 23555/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris