CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 03736/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 26 giugno 2023 il Tribunale del riesame di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca nell'ambito di un più complesso procedimento di frodi fiscali, per mancanza di procura speciale. 2. L'indagata ha argomentato l'esistenza della procura speciale a partire da una serie di atti processuali, ma, prima dell'udienza di discussione, ha inviato un'istanza di rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che ha ricevuto il dissequestro parziale delle somme. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia da parte della ricorrente, con atto proveniente dal difensore munito di procura speciale, prima dell'udienza di discussione. Considerato che la rinuncia è stata giustificata dalla sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile alla ricorrente, la ricorrente non va condannata né al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujía, Rv. 282549-01). P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 5 dicembre 2023 Il Consigliere