CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 23696/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna ad anni due di reclusione emessa in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere - in qualità di amministratore unico (dal 18.11.2011) e socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - in concorso con [OSCURATO:PERSONA] - amministratore unico della società fino al 17.11.2011 - del delitto di bancarotta fraudolenta, avendo cagionato per effetto di operazioni dolose l'aggravamento dello stato di dissesto della società poi dichiarata fallita; - rilevato che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi, con i quali deduce 'inosservanza e l'erronea applicazione delle norme di legge quanto alla ritenuta responsabilità penale del ricorrente, affermata senza essere supportata da un adeguato e sufficiente quadro probatorio, e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza, in capo al ricorrente, del dolo di bancarotta fraudolenta; - ritenuto che le doglianze, che contestano la correttezza della motivazione posta a fondamento della statuizione di responsabilità penale, sono prive di specificità, in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto e compiutamente motivato in punto di fatto, sulla base dei plurimi elementi emergenti dalle risultanze in atti, dando conto delle ragioni di aggravamento del dissesto, nonchè dando conto senza illogicità anche dell'elemento soggettivo; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Co igli