Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11245/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;sentito il difensore, avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso insistendonell'accoglimento dei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 3 luglio 2025, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del GIP delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 18 marzo 2025 che gli aveva applicato la misura cautelaredella custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 416-bis.1 cod. pen., 74 d.P.R.n. 309 del 1990 (capo B.1), nonché ai reati di cui agli artt. 99, 110, cod. pen., 73 comma 4d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi da B.2 a B.7.Premetteva che le risultanze investigative compendiate nell’ordinanza impugnata, allaquale faceva espresso rinvio per quanto non specificamente contestato, evidenziavanol’esistenza di un sodalizio, facente capo a [OSCURATO:PERSONA] per il mandamento c.d.

Jonico,e [OSCURATO:PERSONA] per il mandamento c.d. tirrenico, dedito stabilmente al traffico distupefacenti di varia natura, in ambito nazionale e internazionale.

A tale associazionepartecipavano gli indagati, ciascuno con il proprio ruolo e, tra questi, [OSCURATO:PERSONA] eD’agostino [OSCURATO:PERSONA] in posizione apicale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in posizione sottoordinata e una serie di soggetti incaricati di specifiche funzioni.

In tale ambito, si inseriva lafigura dell’odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] che, nella impostazione accusatoria quale recepitadal GIP, costituiva uno stabile canale di approvvigionamento per le forniture dalla [OSCURATO:PERSONA],unitamente al sodale [OSCURATO:PERSONA].Osservava che l’ordinanza impugnata era esaustiva nella valutazione dei gravi indizi dicolpevolezza a carico degli indagati.

Elencava, in proposito, le plurime captazioni ambientali,confortate da servizi di OCP, dalle quali desumere la prova degli elementi costitutivi sia dellafattispecie associativa, sia dei singoli episodi criminosi contestati all’odierno ricorrente, quali:la rappresentazione della disponibilità di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipococaina e marijuana da fornire a richiesta; la disponibilità di stabili fornitori, anche esteri; lapossibilità di praticare prezzi concorrenziali; la messa a disposizione di uomini e mezzi; laprogettazione di una cassa comune nella quale investire il provento del traffico; l’accordoraggiunto in ordine ad una fornitura di stupefacente con consegna di campione di prova.Il tribunale riteneva altresì sussistenti i gravi indizi dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.Quanto, infine, alle esigenze cautelari, il tribunale le desumeva dalla gravità dellacondotta argomentata sulla base delle quantità di stupefacenti trattate, dell’ambito territorialenel quale operava, dei rapporti anche internazionali con fornitori, dall’aggravante di cui all’art.416.bis.1 cod. pen.

Escludeva, inoltre, che il lasso di tempo trascorso dalle condotte alladata di applicazione della misura (circa quattro anni) fosse tale da escludere o attenuare leesigenze cautelari, tenuto conto che l’associazione è contestata come operante sino al 2023e della personalità dell’indagato gravato da plurimi precedenti specifici.2.

Avverso la menzionata ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando quattro motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen., si riportano nei limiti strettamente necessari alla motivazione.2.1Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.Eccepisce la nullità dell’ordinanza per difetto di motivazione, non avendo iltribunale del riesame dato risposta agli otto specifici vizi dedotti, relativi a:contraddizione interna tra il ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore di cocaina e ireati fine i quali avevano ad oggetto solo marijuana; genericità ed irrilevanzadelle conversazioni richiamate; motivazione apodittica sui reati fine; mancanzadi conoscenza diretta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prima dell’incontro del 2 maggio 2021;incompatibilità cronologica di alcuni capi di imputazione con la partecipazioneall’associazione; struttura solo bilaterale dei rapporti; assenza del requisitodell’affectio societatis.2.2Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione per avere il tribunale fondato la valutazione sulla base delle merecaptazioni (c.d. droga parlata), a volte anche generiche, in assenza di riscontrioggettivi.2.3Con il terzo motivo, lamenta la carenza di gravità indiziaria in relazioneall’aggravante di cui all’art. 416-bis. 1 cod. pen., essendo fondata su elementiinsufficienti a provare che l’agente abbia deliberato l’attività illecita nellaconvinzione di apportare un vantaggio all’associazione o di agevolarne l’attività.2.4Con il quarto motivo, lamenta che il Tribunale non abbia fornito rispostain ordine alla distanza temporale tra gli accadimenti e la data di applicazionedella misura.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con riferimento alprimo motivo relativo alla fattispecie associativa di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, haosservato che, diversamente da quanto dedotto, il Tribunale del riesame ha dato risposta adogni questione sollevata dalla difesa e, nel merito, che i gravi indizi si desumono dallacontinuità della condotta.

Quanto al secondo motivo, relativo al contenuto delleintercettazioni, ha rammentato i limiti propri del giudizio di legittimità nella interpretazionedelle intercettazioni, rappresentando, comunque, che, nel caso in esame, non vi sonosignificativi alternativi da attribuire alle dichiarazioni.

Ha eccepito, infine, l’assenza diinteresse all’accoglimento del terzo motivo di ricorso in quanto dalla sua eventualeesclusione non deriva una conseguenza favorevole all’imputato, osservando, comunque,che il traffico di stupefacenti costituiva uno dei canali di approvvigionamento finanziariodell'associazione mafiosa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

Preliminarmente, giova enunciare che le Sezioni Unite, con sentenzan. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01, hanno affermato che «In tema di misurecautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compitodi verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limitiche ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente contodelle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario acarico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.[...]».

Il ricorsoper cassazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,pertanto, consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerentil’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica eai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie enon il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Rv. 276976-01).3.

Orbene, con il primo motivo di ricorso la difesa ha censurato l’ordinanzaimpugnata per essere carente dei requisiti contenutistici previsti dall’art. 292,comma 2, lett. c) cod. proc. pen. ovvero quelli relativi ai gravi indizi dicolpevolezza e alle esigenze cautelari, individuando taluni specifici profili, a suodire carenti, consistenti nella “trasposizione acritica del capo di imputazione concontraddizioni interne tra il ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA], quale fornitore di cocaina, e ireati fine contestati, aventi ad oggetto marijuana; la irrilevanza probatoria e lagenericità delle conversazioni richiamate; la motivazione apodittica sui reati fine;la mancanza di conoscenza diretta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] primadel 2 maggio 2021; l’incompatibilità cronologica di alcuni capi di imputazione; lastruttura meramente bilaterale dei rapporti; l’assenza di affectio societatis”.

La censura è infondata.Con riferimento agli elementi costitutivi del delitto di associazionefinalizzata al traffico di stupefacenti, nello specifico ruolo di fornitore, questaCorte ha affermato che la veste di partecipe ad un'associazione, finalizzata altraffico illecito di sostanze stupefacenti, può essere fondatamente riconosciuta alsoggetto che si renda disponibile a fornire ovvero ad acquistare le sostanze dicui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché nonesclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/1/2015, dep. 2016, Rv. 265764 - 01),precisando che «[...] il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, darelazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenutosolo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia delrapporto sinal lagmatico contrattuale, trasformandosi nel l 'adesionedell 'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalitàdall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenutoeconomico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste peril sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bevilacqua, Rv. 275719 -01; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del12/03/2014, Anastasi e altri, Rv. 259881 - 01)» (Sez. 6, n. 47576 del03/12/2024, Rv. 287375).

Al fine di configurare un vincolo associativo delfornitore, pertanto, occorre «[...] non una mera reiterazione della fornitura,elemento, questo non dirimente ai fini della "novazione" del rapporto, quanto,piuttosto che tale fornitura, per le sue caratteristiche di stabilità e continuità, perle modalità attraverso le quali si esplica, per la sua rilevanza quantitativa edeconomica, abbia assunto la connotazione di una somministrazione, sia pureillecita, la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamentocontrofattuale di cui il giudice dovrà dare conto nella motivazione, un prevedibileeffetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio e per la sua capacità disoddisfare la sua fetta di mercato.

In caso di contestata partecipazione allaconsorteria criminale dello stabile fornitore o acquirente di droga, quindi, laritenuta intraneità al gruppo postula che, nonostante il naturale conflittod'interessi, sia ravvisabile e, dunque, argomentata la coscienza e volontà delsingolo di assicurare, mediante l'approvvigionamento continuativo dellasostanza dal gruppo, il proprio stabile contributo alla realizzazione degli scopi e,dunque, alla permanenza in vita della societas sceleris»(Sez. 6, n. 47576 del03/12/2024, Rv. 287375).Con riferimento all'elemento psicologico, la Corte, con la medesimapronuncia, ha affermato che «è, inoltre, necessario che tutti i soggetti abbiano laconsapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attivitàdei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e chel'acquirente e il rivenditore siano stabilmente disponibili a ricevere/cedere lesostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negozialeoltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolatastruttura organizzativa».A tali coordinate ermeneutiche si è conformato il Collegio nel meritocautelare.Nell’ordinanza impugnata, a sostegno della tesi dell’intraneità del ricorrentenell’associazione, il Tribunale del riesame ha ripercorso il contenuto delleconversazioni dalle quali ha tratto elementi indizianti in ordine alle condottecontestate. [OSCURATO:PERSONA] e il suo correo [OSCURATO:PERSONA], nel dialogare con [OSCURATO:PERSONA], dichiaravanodi avere la disponibilità di significativi quantitativi di sostanza stupefacente di tipomarijuana ([OSCURATO:PERSONA]: “vabbè però ci sono dieci, venti chili dei nostri, no?; [OSCURATO:PERSONA]:“”no, no, sugli otto ce ne sono...otto chili li abbiamo disponibili”); la offrivano invendita a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], asserendo di essere in attesa di riceverne diulteriori (Delfini: “ otto chili ci sono questa settimana, la settimana prossima cene sono venti, trenta”); concordavano le modalità di valutazione della qualitàdello stupefacente; illustravano reciprocamente gli ambiti territoriali in cuioperavano; davano garanzie sulla reciproca affidabilità facendo riferimento siaalle appartenenze familiari ([OSCURATO:PERSONA]: “Siccome ora qua, [OSCURATO:PERSONA], è un fratello mio,lo conoscete pure, il figlio di [OSCURATO:PERSONA] è”), sia agli stretti legami personali ([OSCURATO:PERSONA]: “èun caro amico nostro come a voi”) ed economici ([OSCURATO:PERSONA]: “siccome noi facciamoanche insieme”; “o ci sono io o c’è [OSCURATO:PERSONA], noi siamo una cosa sola..”);concordavano il prezzo di cessione; mettevano a disposizione ingenti quantitativiper rifornire altre piazze.

Tali condotte, ad avviso del Tribunale del riesame, daun lato, costituivano elementi fortemente indizianti dei reati contestati ai capi B2)- B7), dall’altro, costituivano gravi indizi della condotta associativa, essendoespressivi della consapevole decisione da parte del duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] diprogrammare e realizzare una pluralità di affari con il sodalizio capeggiato daBarbaro e, quindi, di divenire intranei all’associazione criminosa di cui al capoB1).

Si tratta di condotte volte ad accreditarsi come fornitori affidabili e dotatidella capacità di muovere significativi quantitativi di sostanza sì da essere tenutiin adeguata considerazione da [OSCURATO:PERSONA], proprio al fine di instaurare con il clanda questi capeggiato una proficua collaborazione, presupponente una intraneitàal sodalizio, proprio in ragione della continuità e del reciproco affidamento.

IlTribunale ha ritenuto in tal senso significativa la circostanza che la trattativa nonabbia avuto ad oggetto un’unica cessione, bensì diverse forniture da effettuareanche fuori dalla [OSCURATO:PERSONA] e con cadenza periodica, in tal modo manifestandouna capacità organizzativa messa a disposizione del sodalizio in vista di trafficifuturi.

In tal modo, i due si proponevano come valida alternativa per [OSCURATO:PERSONA] perle forniture richieste e, ad avviso del Tribunale, anche per assicurare l’esistenzadi una consolidata unione criminale tra i due.E, in effetti, l'intenzione del duo trovava adesione in [OSCURATO:PERSONA].

Come evidenziato dalTribunale del riesame, la conversazione programmatica del 2.5.2021 trovava effettivaTribunale menzionava la conversazione del 28 maggio, avvenuta in casa di [OSCURATO:PERSONA], nelcorso della quale il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] confermava che la prima fornitura di 30/40 kg dimarijuana del tipo “amnesia” sarebbe giunta il lunedì successivo e che erano pronti agarantire forniture periodiche con cadenza settimanale. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva prontamente laproposta, riferendo di avere due “buoni clienti” a cui venderla.

E, effettivamente, in data31.5.2021, i due fornivano un campione all’acquirente da far provare ai destinatari finali.D’altro canto, il riferimento fatto dal duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ad un carico di 600 kg di sostanzanella loro disponibilità ricevuto da pochi giorni e la detenzione di ulteriori 450 kg bloccati, almomento, su una nave ormeggiata all’estero, veniva interpretato dal collegio giudicantecome sintomatico della volontà di soddisfare la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] il quale, avendoprospettato l’intenzione di rifornire la piazza di spaccio di Roma in grandi quantitativi, avevabisogno di adeguati fornitori.

Rispetto a tale progetto, i due esprimevano il loro accordo edisponibilità.A conferma dell’intraneità al sodalizio, il Tribunale riportava anche la conversazione del28.5.2021, in ordine all’intenzione di realizzare una cassa comune da alimentare con iproventi dell’attività di spaccio e da reinvestire in analoghi e comuni affari illeciti nonché lacircostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mettevano a disposizione anche uomini e mezzi per iltrasporto della sostanza, in tal modo agevolando e rafforzando l’attività associativa.L’ordinanza menzionava, altresì, i plurimi contatti intercorsi nel mese di maggio perconcordare tempi e luoghi di consegna dei campioni di sostanza (10.5, 31.5, 28.5), a riprovadella intensità dei traffici intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e i membri dell’associazione, con ciòconfermando la stabile messa a disposizione dei due come partecipi.

Riferiva, inoltre, diulteriori contatti nel mese di giugno nonché della richiesta fatta da [OSCURATO:PERSONA] a tale Piromalliper intercedere presso [OSCURATO:PERSONA] per ottenere prezzi di maggiore favore, nonché dei riferimentia pregressi affari fatti con terzi dei quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano a conoscenza.A conferma del fatto che il rapporto non rimaneva a livello meramente programmatico enon si esauriva nella fornitura concordata del 28.5.2021, il Tribunale riferiva altresì ilcontenuto delle telefonate incorse nei successivi giorni di giugno, allorquando [OSCURATO:PERSONA] di prendere contatti con il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] per prendere definitiviaccordi per il trasporto dello stupefacente, che i due avrebbero dovuto fare con un mezzodestinato al trasporto di animali.

La circostanza è rilevante come indizio di partecipazioneall’associazione dedita al narcotraffico in quanto conferma che [OSCURATO:PERSONA], insieme al propriosodale, aveva la disponibilità di uomini e di mezzi che metteva a disposizionedell’associazione e costituiva un punto di riferimento di [OSCURATO:PERSONA].Il complesso captativo consentiva, quindi, al Tribunale del riesame di confermare lavalutazione del GIP e di ravvisare nella persona di [OSCURATO:PERSONA] un partecipe dell’associazione inragione del contributo da questi dato all’attività criminosa del sodalizio capeggiato daBarbaro al fine di consolidare, ampliare e rafforzare la sua presenza nel mercato deglistupefacenti, specie in una fase nella quale l’associazione doveva affermarsi anche al difuori dei confini regionali, affrontando la concorrenza.

La circostanza che, proprio perperseguire tale finalità, [OSCURATO:PERSONA] facesse affidamento sul duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (per quantoevincibile dalla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] finalizzata a fare pressioni suDelfino perché garantisse celeri e vantaggiose forniture al clan [OSCURATO:PERSONA]), evidenzia, nellalettura del Tribunale che il rapporto non era di mera fornitura, bensì di stabile collegamentoal fine di assicurare un costante canale di approvvigionamento.Orbene, con tale costruzione la difesa non si confronta efficacemente,limitandosi ad evidenziare aspetti che, nella propria lettura, inficerebbero la tesiaccolta dal giudicante, con una prospettazione, quindi, meramente rivalutativa e,comunque, smentita nella stessa ordinanza.In particolare, quanto alla presunta contraddizione logica tra il fatto che il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] garantisse anche l’approvvigionamento di cocaina e il fatto che i reati contestatiavessero ad oggetto solo sostanze c.d. leggere, il Tribunale evidenziava (pag. 8) che ilriferimento alla fornitura di cocaina si desumeva non tanto dai reati di cui ai capi B2-B7,quanto dal contenuto di talune intercettazioni.

In particolare, il Tribunale faceva riferimentoalla conversazione intercorsa il 28 maggio 2021, nel corso della quale i due facevanoriferimento ad un carico di 600 kg di sostanza che veniva ritenuto essere cocaina in quantosi dialogava dell’elevato grado di purezza della sostanza (93/94%).

Ulteriore conferma sitraeva dalla discussione sul prezzo delle forniture, indicato in euro 2500,00 al kg per lamarijuana e in euro 30/32.000 al kg per la cocaina, nonché di una fornitura di 20/30 kg dicocaina per la settimana successiva.

Pertanto, non si individua alcuna illogicità nécontraddittorietà della motivazione sul punto, posto che un conto è l’oggetto dell’attivitàassociativa, relativa sia a marijuana e hashish sia a cocaina, altro è la contestazione dellospecifico reato, individuato in concreto.Quanto al profilo di illogicità legato alla mancata preventiva conoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] eCutrì, l’ordinanza ha risposto in modo congruo sottolineando la “presentazione” fatta daDelfino del suo “socio”, sia con riferimento ai rapporti personali, sia all’appartenenzafamiliare, sia al sodalizio economico, circostanze che, nella lettura del Tribunale, costituivanoelementi sufficienti di affidabilità al fine dell’inserimento nell’organizzazione.

Del resto, indiziodel fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia in concreto fatto affidamento anche su [OSCURATO:PERSONA] si evince dalladisposizione data a [OSCURATO:PERSONA] di contattare “quei due” per prendere definitivi accordi sultrasporto dello stupefacente.Non fondata, d’altro canto, è anche la censura di illogicità prospettata con riferimento aldato cronologico.

Gli episodi di cui ai capi B2, B3, B4, B5, sono riportati non in quantoBarbaro la propria affidabilità e la propria capacità di garantire la disponibilità di importantisignificativi di stupefacenti.

Si tratta, quindi, di enunciazioni indicative della volontà del duoCutrì-[OSCURATO:PERSONA] di mettersi a disposizione del clan [OSCURATO:PERSONA] e della sua associazione finalizzataal traffico di stupefacenti, accreditandosi come soggetti concretamente utili al perseguimentodelle finalità associative.

Il ragionamento è logico e la difesa non si confronta con taleargomentazione.Quanto, poi, al fatto che il Tribunale del riesame non avrebbe spiegato come episodisporadici di fornitura possano configurare la stabile somministrazione necessaria perconfigurare la partecipazione al sodalizio, si osserva che il Tribunale ha rinvenuto i graviindizi del reato nella “portata dei dialoghi”, nella “consistente e rilevante messa adisposizione” di [OSCURATO:PERSONA] e del socio [OSCURATO:PERSONA], in favore del sodalizio, dimostrata in vari modi(offerta di costanti forniture ed effettivo accordo almeno su una fornitura con scambio diquantitativo di prova, messa a disposizione di uomini e mezzi, messa a disposizione deiquantitativi di sostanza stupefacente occultata e di quella prontamente reperibile, messa adisposizione dei canali di approvvigionamento, proposta di creazione di una cassa comune).Si tratta di elementi che, a livello di gravità indiziaria, sono congrui e logici rispetto allafattispecie criminosa contestata, sicché la decisione non risulta inficiata dalla censuradifensiva.Quanto alla struttura meramente bilaterale dei rapporti, si osserva che l’ordinanza haampiamente motivato sulla pluralità di contatti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] ed il sodale [OSCURATO:PERSONA] e isoggetti in posizione apicale del clan [OSCURATO:PERSONA], ovvero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] RoccoBruno.

Il legame con i vertici costituisce certamente elemento indicativo di un rapporto conl’associazione nella sua interezza, proprio in quanto rappresentata da chi, in quell’ambitocriminale, riveste una posizione apicale.Quanto poi alla mancata prova della c.d.

“affectio societatis”, si osserva che SezioniUnite n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889-01 hanno affermato che «La condottadi partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimentodell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifichecaratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore delsodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (Vedi: Sez.

U, n. 16 del 1994, Rv.199386-01, e Sez.

U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01)».

Nel caso in esame, il Tribunale delriesame ha fornito plurimi elementi dai quali desumere la stabile messa a disposizione.

Ades. laddove i due rassicuravano [OSCURATO:PERSONA] del fatto che venivano riforniti di stupefacente tuttele settimane ([OSCURATO:PERSONA]: “ne avete a quantità?; [OSCURATO:PERSONA]: “Voi me lo dite...se non c’è oggi, c’èdomani”; [OSCURATO:PERSONA]: “ora arriva pure di quell’altra strada...quella che ti dicevo io, arriva dallastrada di Reggio”) o quando, appreso che [OSCURATO:PERSONA] riforniva in esclusiva la piazza romana,prospettavano il loro supporto rappresentando di avere la disponibilità di ingenti quantitatividi sostanza che mettevano a disposizione ([OSCURATO:PERSONA]:” noi abbiamo in un posto...ci sono 450 chilidi erba”).

Ugualmente, come condotta indicativa della messa a disposizione del sodalizio, ilTribunale del riesame riferiva la conversazione nella quale il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] avvisavaBarbaro di aver contattato i propri fornitori per assicurarsi della puntualità della fornitura, nonpotendo fare “brutta figura” con [OSCURATO:PERSONA].

Ugualmente indicativa veniva ritenuta la proposta dicreazione di una cassa comune, nonché la messa a disposizione di uomini e mezzi per iltrasporto della sostanza dalla [OSCURATO:PERSONA] a Roma ([OSCURATO:PERSONA]: “io prendo la macchina, ci metto lapersona e tu, questo lo faccio partire davanti a te e quando arriva a Roma gli regali 3000euro”) e di sistemi di comunicazione criptati. [OSCURATO:PERSONA], infatti, riferiva di avere la disponibilità diun telefono cellulare criptato che utilizzava per gestire la piazza di spaccio di Roma.Sulla base di tali elementi, il Tribunale del riesame riteneva, con argomentazione logicaed aderente ai dati fattuali emersi dalle indagini nonchè ai principi di diritto che improntano lamateria, che “Il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non metteva a disposizione la sola sostanza ma ancheluoghi, mezzi, persone per la consegna della stessa, a maggior ragione agevolando erafforzando le finalità associative”, concludendo quindi con il ritenere che fosse priva dirilievo la deduzione difensiva in ordine alla genericità della messa a disposizione.

Ebbene,con riferimento ai plurimi elementi evidenziati, la difesa non si confronta, prospettandoargomenti generici e meramente rivalutativi.4.

Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancanza di gravitàindiziaria per assenza di riscontri alla c.d. droga parlata.

Deve premettersi che «In tema diintercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperatodai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto,rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione allemassime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità». (Sez.

U, n. 22471 del26/02/2015, Rv. 263715 – 01).

D’altro canto, con riferimento alla valutazione che il giudice dimerito deve operare sul contenuto delle captazioni, questa Corte ha affermato che «In temadi stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazionicaptate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro dellasostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192,comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolareconduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio"al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale,con esclusione soltanto delle eventualità più remote[...]» (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017,Rv. 270299 – 01).Nel caso in esame, il Tribunale ha motivato in modo esaustivo e congruo sulle ragioniper le quali ha ritenuto sufficienti le captazioni per ravvisare gravi indizi di colpevolezza inordine ai reati fine, avendo valorizzato la chiarezza del contenuto, particolarmente esplicito,nonché, quale conforto esterno, l’attivismo dei due nel mercato degli stupefacenti e i loroprecedenti specifici, il tutto avvalorato da servizi di OCP.

Si tratta di argomentazioni logiche,univoche e congrue rispetto alle fattispecie contestate, in relazione alle quali la difesa non haneanche offerto una diversa lettura.5.

Quanto al terzo motivo, relativo alla mancanza di indizi sul 416-bis.1 cod. pen.,deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse del ricorrente a sollevarlo.

Ed infatti, ilriconoscimento dell’aggravante in oggetto può rilevare in quanto incidente sui termini dicustodia cautelare e sull’operatività della presunzione di adeguatezza della misuracustodiale di cui all’art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

Nel caso di specie, tuttavia,l’aggravante, in concreto, non rileva sugli elementi sopra menzionati i quali conseguonoanche alla sola contestazione del cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990.In ogni caso, la censura è infondata.

«La circostanza aggravante dell'aver agito al finedi agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo aimotivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da talescopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe» (Sez.

U., n.8545 del 19/12/2019, Rv. 278734-01).

L’ordinanza, nell’enunciare le conversazioniintercettate nelle quali le parti dimostrano conoscenza reciproca, si forniscono rassicurazioniin ordine alle appartenenze familiari, richiamano i patti e accordi della montagna (indicativi diuna provenienza da organizzazioni criminali), rende logica la tesi che [OSCURATO:PERSONA] fosseperfettamente consapevole della natura dell’associazione, della quale, si avvaleva eintendeva avvalersi e della volontà di contribuire con il proprio apporto alla crescita delsodalizio e all’agevolazione delle attività criminose oggetto dell’attività associativa.6.

Quanto al quarto motivo, con il quale la difesa lamenta che il Tribunale non abbiaargomentato in ordine all’incidenza del decorso del tempo sulle esigenze cautelari, questaCorte ha affermato che rispetto alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari dicui all’art. 275, comma 3 cod. pen., il c.d.

“tempo silente” (ossia il decorso di unapprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo,costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo esserevalutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire ladimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza diesigenze cautelari (Sez. 2, n. 7837 del 19/02/2021, Rv. 280889-01; Sez. 5, n. 16434 del21/02/224, Rv. 286267-01).

Nel caso in esame, il Tribunale ha motivato in modo congruosulle ragioni per le quali ha ritenuto insufficiente il decorso del tempo a far ritenereinsussistenti le esigenze cautelari, avendo sottolineato che l’associazione di cui all’art. 74d.p.r. n. 309 del 1990, contestata al capo B1), risultava operante sino all’aprile 2023, e chedeve tenersi in considerazione la caratura criminale del ricorrente, il quale annovera plurimiprecedenti specifici che inducono a ritenere persistente il rischio concreto ed attuale direiterazione del reato.7.

Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma1, cod. proc. pen.

Deve, inoltre, mandarsi alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11245/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 399/2026GIORGIO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]SILVIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 31673/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;sentito il difensore, avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso insistendonell'accoglimento dei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 3 luglio 2025, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del GIP delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 18 marzo 2025 che gli aveva applicato la misura cautelaredella custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 416-bis.1 cod. pen., 74 d.P.R.n. 309 del 1990 (capo B.1), nonché ai reati di cui agli artt. 99, 110, cod. pen., 73 comma 4d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi da B.2 a B.7.Premetteva che le risultanze investigative compendiate nell’ordinanza impugnata, allaquale faceva espresso rinvio per quanto non specificamente contestato, evidenziavanol’esistenza di un sodalizio, facente capo a [OSCURATO:PERSONA] per il mandamento c.d.

Jonico,e [OSCURATO:PERSONA] per il mandamento c.d. tirrenico, dedito stabilmente al traffico distupefacenti di varia natura, in ambito nazionale e internazionale.

A tale associazionepartecipavano gli indagati, ciascuno con il proprio ruolo e, tra questi, [OSCURATO:PERSONA] eD’agostino [OSCURATO:PERSONA] in posizione apicale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in posizione sottoordinata e una serie di soggetti incaricati di specifiche funzioni.

In tale ambito, si inseriva lafigura dell’odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] che, nella impostazione accusatoria quale recepitadal GIP, costituiva uno stabile canale di approvvigionamento per le forniture dalla [OSCURATO:PERSONA],unitamente al sodale [OSCURATO:PERSONA].Osservava che l’ordinanza impugnata era esaustiva nella valutazione dei gravi indizi dicolpevolezza a carico degli indagati.

Elencava, in proposito, le plurime captazioni ambientali,confortate da servizi di OCP, dalle quali desumere la prova degli elementi costitutivi sia dellafattispecie associativa, sia dei singoli episodi criminosi contestati all’odierno ricorrente, quali:la rappresentazione della disponibilità di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipococaina e marijuana da fornire a richiesta; la disponibilità di stabili fornitori, anche esteri; lapossibilità di praticare prezzi concorrenziali; la messa a disposizione di uomini e mezzi; laprogettazione di una cassa comune nella quale investire il provento del traffico; l’accordoraggiunto in ordine ad una fornitura di stupefacente con consegna di campione di prova.Il tribunale riteneva altresì sussistenti i gravi indizi dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.Quanto, infine, alle esigenze cautelari, il tribunale le desumeva dalla gravità dellacondotta argomentata sulla base delle quantità di stupefacenti trattate, dell’ambito territorialenel quale operava, dei rapporti anche internazionali con fornitori, dall’aggravante di cui all’art.416.bis.1 cod. pen.

Escludeva, inoltre, che il lasso di tempo trascorso dalle condotte alladata di applicazione della misura (circa quattro anni) fosse tale da escludere o attenuare leesigenze cautelari, tenuto conto che l’associazione è contestata come operante sino al 2023e della personalità dell’indagato gravato da plurimi precedenti specifici.2.

Avverso la menzionata ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando quattro motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen., si riportano nei limiti strettamente necessari alla motivazione.2.1Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.Eccepisce la nullità dell’ordinanza per difetto di motivazione, non avendo iltribunale del riesame dato risposta agli otto specifici vizi dedotti, relativi a:contraddizione interna tra il ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore di cocaina e ireati fine i quali avevano ad oggetto solo marijuana; genericità ed irrilevanzadelle conversazioni richiamate; motivazione apodittica sui reati fine; mancanzadi conoscenza diretta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prima dell’incontro del 2 maggio 2021;incompatibilità cronologica di alcuni capi di imputazione con la partecipazioneall’associazione; struttura solo bilaterale dei rapporti; assenza del requisitodell’affectio societatis.2.2Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione per avere il tribunale fondato la valutazione sulla base delle merecaptazioni (c.d. droga parlata), a volte anche generiche, in assenza di riscontrioggettivi.2.3Con il terzo motivo, lamenta la carenza di gravità indiziaria in relazioneall’aggravante di cui all’art. 416-bis. 1 cod. pen., essendo fondata su elementiinsufficienti a provare che l’agente abbia deliberato l’attività illecita nellaconvinzione di apportare un vantaggio all’associazione o di agevolarne l’attività.2.4Con il quarto motivo, lamenta che il Tribunale non abbia fornito rispostain ordine alla distanza temporale tra gli accadimenti e la data di applicazionedella misura.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con riferimento alprimo motivo relativo alla fattispecie associativa di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, haosservato che, diversamente da quanto dedotto, il Tribunale del riesame ha dato risposta adogni questione sollevata dalla difesa e, nel merito, che i gravi indizi si desumono dallacontinuità della condotta.

Quanto al secondo motivo, relativo al contenuto delleintercettazioni, ha rammentato i limiti propri del giudizio di legittimità nella interpretazionedelle intercettazioni, rappresentando, comunque, che, nel caso in esame, non vi sonosignificativi alternativi da attribuire alle dichiarazioni.

Ha eccepito, infine, l’assenza diinteresse all’accoglimento del terzo motivo di ricorso in quanto dalla sua eventualeesclusione non deriva una conseguenza favorevole all’imputato, osservando, comunque,che il traffico di stupefacenti costituiva uno dei canali di approvvigionamento finanziariodell'associazione mafiosa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

Preliminarmente, giova enunciare che le Sezioni Unite, con sentenzan. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01, hanno affermato che «In tema di misurecautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compitodi verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limitiche ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente contodelle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario acarico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.[...]».

Il ricorsoper cassazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,pertanto, consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerentil’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica eai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie enon il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Rv. 276976-01).3.

Orbene, con il primo motivo di ricorso la difesa ha censurato l’ordinanzaimpugnata per essere carente dei requisiti contenutistici previsti dall’art. 292,comma 2, lett. c) cod. proc. pen. ovvero quelli relativi ai gravi indizi dicolpevolezza e alle esigenze cautelari, individuando taluni specifici profili, a suodire carenti, consistenti nella “trasposizione acritica del capo di imputazione concontraddizioni interne tra il ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA], quale fornitore di cocaina, e ireati fine contestati, aventi ad oggetto marijuana; la irrilevanza probatoria e lagenericità delle conversazioni richiamate; la motivazione apodittica sui reati fine;la mancanza di conoscenza diretta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] primadel 2 maggio 2021; l’incompatibilità cronologica di alcuni capi di imputazione; lastruttura meramente bilaterale dei rapporti; l’assenza di affectio societatis”.

La censura è infondata.Con riferimento agli elementi costitutivi del delitto di associazionefinalizzata al traffico di stupefacenti, nello specifico ruolo di fornitore, questaCorte ha affermato che la veste di partecipe ad un'associazione, finalizzata altraffico illecito di sostanze stupefacenti, può essere fondatamente riconosciuta alsoggetto che si renda disponibile a fornire ovvero ad acquistare le sostanze dicui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché nonesclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/1/2015, dep. 2016, Rv. 265764 - 01),precisando che «[...] il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, darelazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenutosolo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia delrapporto sinal lagmatico contrattuale, trasformandosi nel l 'adesionedell 'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalitàdall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenutoeconomico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste peril sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bevilacqua, Rv. 275719 -01; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del12/03/2014, Anastasi e altri, Rv. 259881 - 01)» (Sez. 6, n. 47576 del03/12/2024, Rv. 287375).

Al fine di configurare un vincolo associativo delfornitore, pertanto, occorre «[...] non una mera reiterazione della fornitura,elemento, questo non dirimente ai fini della "novazione" del rapporto, quanto,piuttosto che tale fornitura, per le sue caratteristiche di stabilità e continuità, perle modalità attraverso le quali si esplica, per la sua rilevanza quantitativa edeconomica, abbia assunto la connotazione di una somministrazione, sia pureillecita, la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamentocontrofattuale di cui il giudice dovrà dare conto nella motivazione, un prevedibileeffetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio e per la sua capacità disoddisfare la sua fetta di mercato.

In caso di contestata partecipazione allaconsorteria criminale dello stabile fornitore o acquirente di droga, quindi, laritenuta intraneità al gruppo postula che, nonostante il naturale conflittod'interessi, sia ravvisabile e, dunque, argomentata la coscienza e volontà delsingolo di assicurare, mediante l'approvvigionamento continuativo dellasostanza dal gruppo, il proprio stabile contributo alla realizzazione degli scopi e,dunque, alla permanenza in vita della societas sceleris»(Sez. 6, n. 47576 del03/12/2024, Rv. 287375).Con riferimento all'elemento psicologico, la Corte, con la medesimapronuncia, ha affermato che «è, inoltre, necessario che tutti i soggetti abbiano laconsapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attivitàdei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e chel'acquirente e il rivenditore siano stabilmente disponibili a ricevere/cedere lesostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negozialeoltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolatastruttura organizzativa».A tali coordinate ermeneutiche si è conformato il Collegio nel meritocautelare.Nell’ordinanza impugnata, a sostegno della tesi dell’intraneità del ricorrentenell’associazione, il Tribunale del riesame ha ripercorso il contenuto delleconversazioni dalle quali ha tratto elementi indizianti in ordine alle condottecontestate. [OSCURATO:PERSONA] e il suo correo [OSCURATO:PERSONA], nel dialogare con [OSCURATO:PERSONA], dichiaravanodi avere la disponibilità di significativi quantitativi di sostanza stupefacente di tipomarijuana ([OSCURATO:PERSONA]: “vabbè però ci sono dieci, venti chili dei nostri, no?; [OSCURATO:PERSONA]:“”no, no, sugli otto ce ne sono...otto chili li abbiamo disponibili”); la offrivano invendita a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], asserendo di essere in attesa di riceverne diulteriori (Delfini: “ otto chili ci sono questa settimana, la settimana prossima cene sono venti, trenta”); concordavano le modalità di valutazione della qualitàdello stupefacente; illustravano reciprocamente gli ambiti territoriali in cuioperavano; davano garanzie sulla reciproca affidabilità facendo riferimento siaalle appartenenze familiari ([OSCURATO:PERSONA]: “Siccome ora qua, [OSCURATO:PERSONA], è un fratello mio,lo conoscete pure, il figlio di [OSCURATO:PERSONA] è”), sia agli stretti legami personali ([OSCURATO:PERSONA]: “èun caro amico nostro come a voi”) ed economici ([OSCURATO:PERSONA]: “siccome noi facciamoanche insieme”; “o ci sono io o c’è [OSCURATO:PERSONA], noi siamo una cosa sola..”);concordavano il prezzo di cessione; mettevano a disposizione ingenti quantitativiper rifornire altre piazze.

Tali condotte, ad avviso del Tribunale del riesame, daun lato, costituivano elementi fortemente indizianti dei reati contestati ai capi B2)- B7), dall’altro, costituivano gravi indizi della condotta associativa, essendoespressivi della consapevole decisione da parte del duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] diprogrammare e realizzare una pluralità di affari con il sodalizio capeggiato daBarbaro e, quindi, di divenire intranei all’associazione criminosa di cui al capoB1).

Si tratta di condotte volte ad accreditarsi come fornitori affidabili e dotatidella capacità di muovere significativi quantitativi di sostanza sì da essere tenutiin adeguata considerazione da [OSCURATO:PERSONA], proprio al fine di instaurare con il clanda questi capeggiato una proficua collaborazione, presupponente una intraneitàal sodalizio, proprio in ragione della continuità e del reciproco affidamento.

IlTribunale ha ritenuto in tal senso significativa la circostanza che la trattativa nonabbia avuto ad oggetto un’unica cessione, bensì diverse forniture da effettuareanche fuori dalla [OSCURATO:PERSONA] e con cadenza periodica, in tal modo manifestandouna capacità organizzativa messa a disposizione del sodalizio in vista di trafficifuturi.

In tal modo, i due si proponevano come valida alternativa per [OSCURATO:PERSONA] perle forniture richieste e, ad avviso del Tribunale, anche per assicurare l’esistenzadi una consolidata unione criminale tra i due.E, in effetti, l'intenzione del duo trovava adesione in [OSCURATO:PERSONA].

Come evidenziato dalTribunale del riesame, la conversazione programmatica del 2.5.2021 trovava effettivaTribunale menzionava la conversazione del 28 maggio, avvenuta in casa di [OSCURATO:PERSONA], nelcorso della quale il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] confermava che la prima fornitura di 30/40 kg dimarijuana del tipo “amnesia” sarebbe giunta il lunedì successivo e che erano pronti agarantire forniture periodiche con cadenza settimanale. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva prontamente laproposta, riferendo di avere due “buoni clienti” a cui venderla.

E, effettivamente, in data31.5.2021, i due fornivano un campione all’acquirente da far provare ai destinatari finali.D’altro canto, il riferimento fatto dal duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ad un carico di 600 kg di sostanzanella loro disponibilità ricevuto da pochi giorni e la detenzione di ulteriori 450 kg bloccati, almomento, su una nave ormeggiata all’estero, veniva interpretato dal collegio giudicantecome sintomatico della volontà di soddisfare la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] il quale, avendoprospettato l’intenzione di rifornire la piazza di spaccio di Roma in grandi quantitativi, avevabisogno di adeguati fornitori.

Rispetto a tale progetto, i due esprimevano il loro accordo edisponibilità.A conferma dell’intraneità al sodalizio, il Tribunale riportava anche la conversazione del28.5.2021, in ordine all’intenzione di realizzare una cassa comune da alimentare con iproventi dell’attività di spaccio e da reinvestire in analoghi e comuni affari illeciti nonché lacircostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mettevano a disposizione anche uomini e mezzi per iltrasporto della sostanza, in tal modo agevolando e rafforzando l’attività associativa.L’ordinanza menzionava, altresì, i plurimi contatti intercorsi nel mese di maggio perconcordare tempi e luoghi di consegna dei campioni di sostanza (10.5, 31.5, 28.5), a riprovadella intensità dei traffici intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e i membri dell’associazione, con ciòconfermando la stabile messa a disposizione dei due come partecipi.

Riferiva, inoltre, diulteriori contatti nel mese di giugno nonché della richiesta fatta da [OSCURATO:PERSONA] a tale Piromalliper intercedere presso [OSCURATO:PERSONA] per ottenere prezzi di maggiore favore, nonché dei riferimentia pregressi affari fatti con terzi dei quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano a conoscenza.A conferma del fatto che il rapporto non rimaneva a livello meramente programmatico enon si esauriva nella fornitura concordata del 28.5.2021, il Tribunale riferiva altresì ilcontenuto delle telefonate incorse nei successivi giorni di giugno, allorquando [OSCURATO:PERSONA] di prendere contatti con il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] per prendere definitiviaccordi per il trasporto dello stupefacente, che i due avrebbero dovuto fare con un mezzodestinato al trasporto di animali.

La circostanza è rilevante come indizio di partecipazioneall’associazione dedita al narcotraffico in quanto conferma che [OSCURATO:PERSONA], insieme al propriosodale, aveva la disponibilità di uomini e di mezzi che metteva a disposizionedell’associazione e costituiva un punto di riferimento di [OSCURATO:PERSONA].Il complesso captativo consentiva, quindi, al Tribunale del riesame di confermare lavalutazione del GIP e di ravvisare nella persona di [OSCURATO:PERSONA] un partecipe dell’associazione inragione del contributo da questi dato all’attività criminosa del sodalizio capeggiato daBarbaro al fine di consolidare, ampliare e rafforzare la sua presenza nel mercato deglistupefacenti, specie in una fase nella quale l’associazione doveva affermarsi anche al difuori dei confini regionali, affrontando la concorrenza.

La circostanza che, proprio perperseguire tale finalità, [OSCURATO:PERSONA] facesse affidamento sul duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (per quantoevincibile dalla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] finalizzata a fare pressioni suDelfino perché garantisse celeri e vantaggiose forniture al clan [OSCURATO:PERSONA]), evidenzia, nellalettura del Tribunale che il rapporto non era di mera fornitura, bensì di stabile collegamentoal fine di assicurare un costante canale di approvvigionamento.Orbene, con tale costruzione la difesa non si confronta efficacemente,limitandosi ad evidenziare aspetti che, nella propria lettura, inficerebbero la tesiaccolta dal giudicante, con una prospettazione, quindi, meramente rivalutativa e,comunque, smentita nella stessa ordinanza.In particolare, quanto alla presunta contraddizione logica tra il fatto che il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] garantisse anche l’approvvigionamento di cocaina e il fatto che i reati contestatiavessero ad oggetto solo sostanze c.d. leggere, il Tribunale evidenziava (pag. 8) che ilriferimento alla fornitura di cocaina si desumeva non tanto dai reati di cui ai capi B2-B7,quanto dal contenuto di talune intercettazioni.

In particolare, il Tribunale faceva riferimentoalla conversazione intercorsa il 28 maggio 2021, nel corso della quale i due facevanoriferimento ad un carico di 600 kg di sostanza che veniva ritenuto essere cocaina in quantosi dialogava dell’elevato grado di purezza della sostanza (93/94%).

Ulteriore conferma sitraeva dalla discussione sul prezzo delle forniture, indicato in euro 2500,00 al kg per lamarijuana e in euro 30/32.000 al kg per la cocaina, nonché di una fornitura di 20/30 kg dicocaina per la settimana successiva.

Pertanto, non si individua alcuna illogicità nécontraddittorietà della motivazione sul punto, posto che un conto è l’oggetto dell’attivitàassociativa, relativa sia a marijuana e hashish sia a cocaina, altro è la contestazione dellospecifico reato, individuato in concreto.Quanto al profilo di illogicità legato alla mancata preventiva conoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] eCutrì, l’ordinanza ha risposto in modo congruo sottolineando la “presentazione” fatta daDelfino del suo “socio”, sia con riferimento ai rapporti personali, sia all’appartenenzafamiliare, sia al sodalizio economico, circostanze che, nella lettura del Tribunale, costituivanoelementi sufficienti di affidabilità al fine dell’inserimento nell’organizzazione.

Del resto, indiziodel fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia in concreto fatto affidamento anche su [OSCURATO:PERSONA] si evince dalladisposizione data a [OSCURATO:PERSONA] di contattare “quei due” per prendere definitivi accordi sultrasporto dello stupefacente.Non fondata, d’altro canto, è anche la censura di illogicità prospettata con riferimento aldato cronologico.

Gli episodi di cui ai capi B2, B3, B4, B5, sono riportati non in quantoBarbaro la propria affidabilità e la propria capacità di garantire la disponibilità di importantisignificativi di stupefacenti.

Si tratta, quindi, di enunciazioni indicative della volontà del duoCutrì-[OSCURATO:PERSONA] di mettersi a disposizione del clan [OSCURATO:PERSONA] e della sua associazione finalizzataal traffico di stupefacenti, accreditandosi come soggetti concretamente utili al perseguimentodelle finalità associative.

Il ragionamento è logico e la difesa non si confronta con taleargomentazione.Quanto, poi, al fatto che il Tribunale del riesame non avrebbe spiegato come episodisporadici di fornitura possano configurare la stabile somministrazione necessaria perconfigurare la partecipazione al sodalizio, si osserva che il Tribunale ha rinvenuto i graviindizi del reato nella “portata dei dialoghi”, nella “consistente e rilevante messa adisposizione” di [OSCURATO:PERSONA] e del socio [OSCURATO:PERSONA], in favore del sodalizio, dimostrata in vari modi(offerta di costanti forniture ed effettivo accordo almeno su una fornitura con scambio diquantitativo di prova, messa a disposizione di uomini e mezzi, messa a disposizione deiquantitativi di sostanza stupefacente occultata e di quella prontamente reperibile, messa adisposizione dei canali di approvvigionamento, proposta di creazione di una cassa comune).Si tratta di elementi che, a livello di gravità indiziaria, sono congrui e logici rispetto allafattispecie criminosa contestata, sicché la decisione non risulta inficiata dalla censuradifensiva.Quanto alla struttura meramente bilaterale dei rapporti, si osserva che l’ordinanza haampiamente motivato sulla pluralità di contatti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] ed il sodale [OSCURATO:PERSONA] e isoggetti in posizione apicale del clan [OSCURATO:PERSONA], ovvero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] RoccoBruno.

Il legame con i vertici costituisce certamente elemento indicativo di un rapporto conl’associazione nella sua interezza, proprio in quanto rappresentata da chi, in quell’ambitocriminale, riveste una posizione apicale.Quanto poi alla mancata prova della c.d.

“affectio societatis”, si osserva che SezioniUnite n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889-01 hanno affermato che «La condottadi partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimentodell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifichecaratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore delsodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (Vedi: Sez.

U, n. 16 del 1994, Rv.199386-01, e Sez.

U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01)».

Nel caso in esame, il Tribunale delriesame ha fornito plurimi elementi dai quali desumere la stabile messa a disposizione.

Ades. laddove i due rassicuravano [OSCURATO:PERSONA] del fatto che venivano riforniti di stupefacente tuttele settimane ([OSCURATO:PERSONA]: “ne avete a quantità?; [OSCURATO:PERSONA]: “Voi me lo dite...se non c’è oggi, c’èdomani”; [OSCURATO:PERSONA]: “ora arriva pure di quell’altra strada...quella che ti dicevo io, arriva dallastrada di Reggio”) o quando, appreso che [OSCURATO:PERSONA] riforniva in esclusiva la piazza romana,prospettavano il loro supporto rappresentando di avere la disponibilità di ingenti quantitatividi sostanza che mettevano a disposizione ([OSCURATO:PERSONA]:” noi abbiamo in un posto...ci sono 450 chilidi erba”).

Ugualmente, come condotta indicativa della messa a disposizione del sodalizio, ilTribunale del riesame riferiva la conversazione nella quale il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] avvisavaBarbaro di aver contattato i propri fornitori per assicurarsi della puntualità della fornitura, nonpotendo fare “brutta figura” con [OSCURATO:PERSONA].

Ugualmente indicativa veniva ritenuta la proposta dicreazione di una cassa comune, nonché la messa a disposizione di uomini e mezzi per iltrasporto della sostanza dalla [OSCURATO:PERSONA] a Roma ([OSCURATO:PERSONA]: “io prendo la macchina, ci metto lapersona e tu, questo lo faccio partire davanti a te e quando arriva a Roma gli regali 3000euro”) e di sistemi di comunicazione criptati. [OSCURATO:PERSONA], infatti, riferiva di avere la disponibilità diun telefono cellulare criptato che utilizzava per gestire la piazza di spaccio di Roma.Sulla base di tali elementi, il Tribunale del riesame riteneva, con argomentazione logicaed aderente ai dati fattuali emersi dalle indagini nonchè ai principi di diritto che improntano lamateria, che “Il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non metteva a disposizione la sola sostanza ma ancheluoghi, mezzi, persone per la consegna della stessa, a maggior ragione agevolando erafforzando le finalità associative”, concludendo quindi con il ritenere che fosse priva dirilievo la deduzione difensiva in ordine alla genericità della messa a disposizione.

Ebbene,con riferimento ai plurimi elementi evidenziati, la difesa non si confronta, prospettandoargomenti generici e meramente rivalutativi.4.

Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancanza di gravitàindiziaria per assenza di riscontri alla c.d. droga parlata.

Deve premettersi che «In tema diintercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperatodai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto,rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione allemassime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità». (Sez.

U, n. 22471 del26/02/2015, Rv. 263715 – 01).

D’altro canto, con riferimento alla valutazione che il giudice dimerito deve operare sul contenuto delle captazioni, questa Corte ha affermato che «In temadi stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazionicaptate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro dellasostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192,comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolareconduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio"al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale,con esclusione soltanto delle eventualità più remote[...]» (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017,Rv. 270299 – 01).Nel caso in esame, il Tribunale ha motivato in modo esaustivo e congruo sulle ragioniper le quali ha ritenuto sufficienti le captazioni per ravvisare gravi indizi di colpevolezza inordine ai reati fine, avendo valorizzato la chiarezza del contenuto, particolarmente esplicito,nonché, quale conforto esterno, l’attivismo dei due nel mercato degli stupefacenti e i loroprecedenti specifici, il tutto avvalorato da servizi di OCP.

Si tratta di argomentazioni logiche,univoche e congrue rispetto alle fattispecie contestate, in relazione alle quali la difesa non haneanche offerto una diversa lettura.5.

Quanto al terzo motivo, relativo alla mancanza di indizi sul 416-bis.1 cod. pen.,deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse del ricorrente a sollevarlo.

Ed infatti, ilriconoscimento dell’aggravante in oggetto può rilevare in quanto incidente sui termini dicustodia cautelare e sull’operatività della presunzione di adeguatezza della misuracustodiale di cui all’art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

Nel caso di specie, tuttavia,l’aggravante, in concreto, non rileva sugli elementi sopra menzionati i quali conseguonoanche alla sola contestazione del cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990.In ogni caso, la censura è infondata.

«La circostanza aggravante dell'aver agito al finedi agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo aimotivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da talescopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe» (Sez.

U., n.8545 del 19/12/2019, Rv. 278734-01).

L’ordinanza, nell’enunciare le conversazioniintercettate nelle quali le parti dimostrano conoscenza reciproca, si forniscono rassicurazioniin ordine alle appartenenze familiari, richiamano i patti e accordi della montagna (indicativi diuna provenienza da organizzazioni criminali), rende logica la tesi che [OSCURATO:PERSONA] fosseperfettamente consapevole della natura dell’associazione, della quale, si avvaleva eintendeva avvalersi e della volontà di contribuire con il proprio apporto alla crescita delsodalizio e all’agevolazione delle attività criminose oggetto dell’attività associativa.6.

Quanto al quarto motivo, con il quale la difesa lamenta che il Tribunale non abbiaargomentato in ordine all’incidenza del decorso del tempo sulle esigenze cautelari, questaCorte ha affermato che rispetto alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari dicui all’art. 275, comma 3 cod. pen., il c.d.

“tempo silente” (ossia il decorso di unapprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo,costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo esserevalutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire ladimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza diesigenze cautelari (Sez. 2, n. 7837 del 19/02/2021, Rv. 280889-01; Sez. 5, n. 16434 del21/02/224, Rv. 286267-01).

Nel caso in esame, il Tribunale ha motivato in modo congruosulle ragioni per le quali ha ritenuto insufficiente il decorso del tempo a far ritenereinsussistenti le esigenze cautelari, avendo sottolineato che l’associazione di cui all’art. 74d.p.r. n. 309 del 1990, contestata al capo B1), risultava operante sino all’aprile 2023, e chedeve tenersi in considerazione la caratura criminale del ricorrente, il quale annovera plurimiprecedenti specifici che inducono a ritenere persistente il rischio concreto ed attuale direiterazione del reato.7.

Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma1, cod. proc. pen.

Deve, inoltre, mandarsi alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;sentito il difensore, avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso insistendonell'accoglimento dei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1.    Con ordinanza del 3 luglio 2025, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del GIP delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 18 marzo 2025 che gli aveva applicato la misura cautelaredella custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 416-bis.1 cod. pen., 74 d.P.R.n. 309 del 1990 (capo B.1), nonché ai reati di cui agli artt. 99, 110, cod. pen., 73 comma 4d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi da B.2 a B.7.Premetteva che le risultanze investigative compendiate nell’ordinanza impugnata, allaquale faceva espresso rinvio per quanto non specificamente contestato, evidenziavanol’esistenza di un sodalizio, facente capo a [OSCURATO:PERSONA] per il mandamento c.d. Jonico,e [OSCURATO:PERSONA] per il mandamento c.d. tirrenico, dedito stabilmente al traffico distupefacenti di varia natura, in ambito nazionale e internazionale. A tale associazionepartecipavano gli indagati, ciascuno con il proprio ruolo e, tra questi, [OSCURATO:PERSONA] eD’agostino [OSCURATO:PERSONA] in posizione apicale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in posizione sottoordinata e una serie di soggetti incaricati di specifiche funzioni. In tale ambito, si inseriva lafigura dell’odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] che, nella impostazione accusatoria quale recepitadal GIP, costituiva uno stabile canale di approvvigionamento per le forniture dalla [OSCURATO:PERSONA],unitamente al sodale [OSCURATO:PERSONA].Osservava che l’ordinanza impugnata era esaustiva nella valutazione dei gravi indizi dicolpevolezza a carico degli indagati. Elencava, in proposito, le plurime captazioni ambientali,confortate da servizi di OCP, dalle quali desumere la prova degli elementi costitutivi sia dellafattispecie associativa, sia dei singoli episodi criminosi contestati all’odierno ricorrente, quali:la rappresentazione della disponibilità di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipococaina e marijuana da fornire a richiesta; la disponibilità di stabili fornitori, anche esteri; lapossibilità di praticare prezzi concorrenziali; la messa a disposizione di uomini e mezzi; laprogettazione di una cassa comune nella quale investire il provento del traffico; l’accordoraggiunto in ordine ad una fornitura di stupefacente con consegna di campione di prova.Il tribunale riteneva altresì sussistenti i gravi indizi dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.Quanto, infine, alle esigenze cautelari, il tribunale le desumeva dalla gravità dellacondotta argomentata sulla base delle quantità di stupefacenti trattate, dell’ambito territorialenel quale operava, dei rapporti anche internazionali con fornitori, dall’aggravante di cui all’art.416.bis.1 cod. pen. Escludeva, inoltre, che il lasso di tempo trascorso dalle condotte alladata di applicazione della misura (circa quattro anni) fosse tale da escludere o attenuare leesigenze cautelari, tenuto conto che l’associazione è contestata come operante sino al 2023e della personalità dell’indagato gravato da plurimi precedenti specifici.2.    Avverso la menzionata ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando quattro motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen., si riportano nei limiti strettamente necessari alla motivazione.2.1Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.Eccepisce la nullità dell’ordinanza per difetto di motivazione, non avendo iltribunale del riesame dato risposta agli otto specifici vizi dedotti, relativi a:contraddizione interna tra il ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore di cocaina e ireati fine i quali avevano ad oggetto solo marijuana; genericità ed irrilevanzadelle conversazioni richiamate; motivazione apodittica sui reati fine; mancanzadi conoscenza diretta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prima dell’incontro del 2 maggio 2021;incompatibilità cronologica di alcuni capi di imputazione con la partecipazioneall’associazione; struttura solo bilaterale dei rapporti; assenza del requisitodell’affectio societatis.2.2Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione per avere il tribunale fondato la valutazione sulla base delle merecaptazioni (c.d. droga parlata), a volte anche generiche, in assenza di riscontrioggettivi.2.3Con il terzo motivo, lamenta la carenza di gravità indiziaria in relazioneall’aggravante di cui all’art. 416-bis. 1 cod. pen., essendo fondata su elementiinsufficienti a provare che l’agente abbia deliberato l’attività illecita nellaconvinzione di apportare un vantaggio all’associazione o di agevolarne l’attività.2.4Con il quarto motivo, lamenta che il Tribunale non abbia fornito rispostain ordine alla distanza temporale tra gli accadimenti e la data di applicazionedella misura.3.    [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Con riferimento alprimo motivo relativo alla fattispecie associativa di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, haosservato che, diversamente da quanto dedotto, il Tribunale del riesame ha dato risposta adogni questione sollevata dalla difesa e, nel merito, che i gravi indizi si desumono dallacontinuità della condotta. Quanto al secondo motivo, relativo al contenuto delleintercettazioni, ha rammentato i limiti propri del giudizio di legittimità nella interpretazionedelle intercettazioni, rappresentando, comunque, che, nel caso in esame, non vi sonosignificativi alternativi da attribuire alle dichiarazioni. Ha eccepito, infine, l’assenza diinteresse all’accoglimento del terzo motivo di ricorso in quanto dalla sua eventualeesclusione non deriva una conseguenza favorevole all’imputato, osservando, comunque,che il traffico di stupefacenti costituiva uno dei canali di approvvigionamento finanziariodell'associazione mafiosa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.      Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.      Preliminarmente, giova enunciare che le Sezioni Unite, con sentenzan. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01, hanno affermato che «In tema di misurecautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compitodi verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limitiche ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente contodelle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario acarico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.[...]». Il ricorsoper cassazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,pertanto, consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerentil’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica eai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie enon il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Rv. 276976-01).3.   Orbene, con il primo motivo di ricorso la difesa ha censurato l’ordinanzaimpugnata per essere carente dei requisiti contenutistici previsti dall’art. 292,comma 2, lett. c) cod. proc. pen. ovvero quelli relativi ai gravi indizi dicolpevolezza e alle esigenze cautelari, individuando taluni specifici profili, a suodire carenti, consistenti nella “trasposizione acritica del capo di imputazione concontraddizioni interne tra il ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA], quale fornitore di cocaina, e ireati fine contestati, aventi ad oggetto marijuana; la irrilevanza probatoria e lagenericità delle conversazioni richiamate; la motivazione apodittica sui reati fine;la mancanza di conoscenza diretta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] primadel 2 maggio 2021; l’incompatibilità cronologica di alcuni capi di imputazione; lastruttura meramente bilaterale dei rapporti; l’assenza di affectio societatis”.  La censura è infondata.Con riferimento agli elementi costitutivi del delitto di associazionefinalizzata al traffico di stupefacenti, nello specifico ruolo di fornitore, questaCorte ha affermato che la veste di partecipe ad un'associazione, finalizzata altraffico illecito di sostanze stupefacenti, può essere fondatamente riconosciuta alsoggetto che si renda disponibile a fornire ovvero ad acquistare le sostanze dicui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché nonesclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/1/2015, dep. 2016, Rv. 265764 - 01),precisando che  «[...] il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, darelazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenutosolo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia delrapporto sinal lagmatico contrattuale, trasformandosi nel l 'adesionedell 'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalitàdall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenutoeconomico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste peril sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bevilacqua, Rv. 275719 -01; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del12/03/2014, Anastasi e altri, Rv. 259881 - 01)» (Sez. 6, n. 47576 del03/12/2024, Rv. 287375). Al fine di configurare un vincolo associativo delfornitore, pertanto, occorre «[...] non una mera reiterazione della fornitura,elemento, questo non dirimente ai fini della "novazione" del rapporto, quanto,piuttosto che tale fornitura, per le sue caratteristiche di stabilità e continuità, perle modalità attraverso le quali si esplica, per la sua rilevanza quantitativa edeconomica, abbia assunto la connotazione di una somministrazione, sia pureillecita, la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamentocontrofattuale di cui il giudice dovrà dare conto nella motivazione, un prevedibileeffetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio e per la sua capacità disoddisfare la sua fetta di mercato. In caso di contestata partecipazione allaconsorteria criminale dello stabile fornitore o acquirente di droga, quindi, laritenuta intraneità al gruppo postula che, nonostante il naturale conflittod'interessi, sia ravvisabile e, dunque, argomentata la coscienza e volontà delsingolo di assicurare, mediante l'approvvigionamento continuativo dellasostanza dal gruppo, il proprio stabile contributo alla realizzazione degli scopi e,dunque, alla permanenza in vita della societas sceleris»(Sez. 6, n. 47576 del03/12/2024, Rv. 287375).Con riferimento all'elemento psicologico, la Corte, con la medesimapronuncia, ha affermato che «è, inoltre, necessario che tutti i soggetti abbiano laconsapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attivitàdei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e chel'acquirente e il rivenditore siano stabilmente disponibili a ricevere/cedere lesostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negozialeoltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolatastruttura organizzativa».A tali coordinate ermeneutiche si è conformato il Collegio nel meritocautelare.Nell’ordinanza impugnata, a sostegno della tesi dell’intraneità del ricorrentenell’associazione, il Tribunale del riesame ha ripercorso il contenuto delleconversazioni dalle quali  ha tratto elementi indizianti in ordine alle condottecontestate. [OSCURATO:PERSONA] e il suo correo [OSCURATO:PERSONA], nel dialogare con [OSCURATO:PERSONA], dichiaravanodi avere la disponibilità di significativi quantitativi di sostanza stupefacente di tipomarijuana ([OSCURATO:PERSONA]: “vabbè però ci sono dieci, venti chili dei nostri, no?; [OSCURATO:PERSONA]:“”no, no, sugli otto ce ne sono...otto chili li abbiamo disponibili”); la offrivano invendita a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], asserendo di essere in attesa di riceverne diulteriori (Delfini: “ otto chili ci sono questa settimana, la settimana prossima cene sono venti, trenta”); concordavano le modalità di valutazione della qualitàdello stupefacente; illustravano reciprocamente gli ambiti territoriali in cuioperavano; davano garanzie sulla reciproca affidabilità facendo riferimento siaalle appartenenze familiari ([OSCURATO:PERSONA]: “Siccome ora qua, [OSCURATO:PERSONA], è un fratello mio,lo conoscete pure, il figlio di [OSCURATO:PERSONA] è”), sia agli stretti legami personali ([OSCURATO:PERSONA]: “èun caro amico nostro come a voi”) ed economici ([OSCURATO:PERSONA]: “siccome noi facciamoanche insieme”; “o ci sono io o c’è [OSCURATO:PERSONA], noi siamo una cosa sola..”);concordavano il prezzo di cessione; mettevano a disposizione ingenti quantitativiper rifornire altre piazze. Tali condotte, ad avviso del Tribunale del riesame, daun lato, costituivano elementi fortemente indizianti dei reati contestati ai capi B2)- B7), dall’altro, costituivano gravi indizi della condotta associativa, essendoespressivi della consapevole decisione da parte del duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] diprogrammare e realizzare una pluralità di affari con il sodalizio capeggiato daBarbaro e, quindi, di divenire intranei all’associazione criminosa di cui al capoB1). Si tratta di condotte volte ad accreditarsi come fornitori affidabili e dotatidella capacità di muovere significativi quantitativi di sostanza sì da essere tenutiin adeguata considerazione da [OSCURATO:PERSONA], proprio al fine di instaurare con il clanda questi capeggiato una proficua collaborazione, presupponente una intraneitàal sodalizio, proprio in ragione della continuità e del reciproco affidamento. IlTribunale ha ritenuto in tal senso significativa la circostanza che la trattativa nonabbia avuto ad oggetto un’unica cessione, bensì diverse forniture da effettuareanche fuori dalla [OSCURATO:PERSONA] e con cadenza periodica, in tal modo manifestandouna capacità organizzativa messa a disposizione del sodalizio in vista di trafficifuturi. In tal modo, i due si proponevano come valida alternativa per [OSCURATO:PERSONA] perle forniture richieste e, ad avviso del Tribunale, anche per assicurare l’esistenzadi una consolidata unione criminale tra i due.E, in effetti, l'intenzione del duo trovava adesione in [OSCURATO:PERSONA]. Come evidenziato dalTribunale del riesame, la conversazione programmatica del 2.5.2021 trovava effettivaTribunale menzionava la conversazione del 28 maggio, avvenuta in casa di [OSCURATO:PERSONA], nelcorso della quale il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] confermava che la prima fornitura di 30/40 kg dimarijuana del tipo “amnesia” sarebbe giunta il lunedì successivo e che erano pronti agarantire forniture periodiche con cadenza settimanale. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva prontamente laproposta, riferendo di avere due “buoni clienti” a cui venderla. E, effettivamente, in data31.5.2021, i due fornivano un campione all’acquirente da far provare ai destinatari finali.D’altro canto, il riferimento fatto dal duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ad un carico di 600 kg di sostanzanella loro disponibilità ricevuto da pochi giorni e la detenzione di ulteriori 450 kg bloccati, almomento, su una nave ormeggiata all’estero, veniva interpretato dal collegio giudicantecome sintomatico della volontà di soddisfare la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] il quale, avendoprospettato l’intenzione di rifornire la piazza di spaccio di Roma in grandi quantitativi, avevabisogno di adeguati fornitori. Rispetto a tale progetto, i due esprimevano il loro accordo edisponibilità.A conferma dell’intraneità al sodalizio, il Tribunale riportava anche la conversazione del28.5.2021, in ordine all’intenzione di realizzare una cassa comune da alimentare con iproventi dell’attività di spaccio e da reinvestire in analoghi e comuni affari illeciti nonché lacircostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mettevano a disposizione anche uomini e mezzi per iltrasporto della sostanza, in tal modo agevolando e rafforzando l’attività associativa.L’ordinanza menzionava, altresì, i plurimi contatti intercorsi nel mese di maggio perconcordare tempi e luoghi di consegna dei campioni di sostanza (10.5, 31.5, 28.5), a riprovadella intensità dei traffici intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e i membri dell’associazione, con ciòconfermando la stabile messa a disposizione dei due come partecipi. Riferiva, inoltre, diulteriori contatti nel mese di giugno nonché della richiesta fatta da [OSCURATO:PERSONA] a tale Piromalliper intercedere presso [OSCURATO:PERSONA] per ottenere prezzi di maggiore favore, nonché dei riferimentia pregressi affari fatti con terzi dei quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano a conoscenza.A conferma del fatto che il rapporto non rimaneva a livello meramente programmatico enon si esauriva nella fornitura concordata del 28.5.2021, il Tribunale riferiva altresì ilcontenuto delle telefonate incorse nei successivi giorni di giugno, allorquando [OSCURATO:PERSONA] di prendere contatti con il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] per prendere definitiviaccordi per il trasporto dello stupefacente, che i due avrebbero dovuto fare con un mezzodestinato al trasporto di animali. La circostanza è rilevante come indizio di partecipazioneall’associazione dedita al narcotraffico in quanto conferma che [OSCURATO:PERSONA], insieme al propriosodale, aveva la disponibilità di uomini e di mezzi che metteva a disposizionedell’associazione e costituiva un punto di riferimento di [OSCURATO:PERSONA].Il complesso captativo consentiva, quindi, al Tribunale del riesame di confermare lavalutazione del GIP e di ravvisare nella persona di [OSCURATO:PERSONA] un partecipe dell’associazione inragione del contributo da questi dato all’attività criminosa del sodalizio capeggiato daBarbaro al fine di consolidare, ampliare e rafforzare la sua presenza nel mercato deglistupefacenti, specie in una fase nella quale l’associazione doveva affermarsi anche al difuori dei confini regionali, affrontando la concorrenza. La circostanza che, proprio perperseguire tale finalità, [OSCURATO:PERSONA] facesse affidamento sul duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (per quantoevincibile dalla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] finalizzata a fare pressioni suDelfino perché garantisse celeri e vantaggiose forniture al clan [OSCURATO:PERSONA]), evidenzia, nellalettura del Tribunale che il rapporto non era di mera fornitura, bensì di stabile collegamentoal fine di assicurare un costante canale di approvvigionamento.Orbene, con tale costruzione la difesa non si confronta efficacemente,limitandosi ad evidenziare aspetti che, nella propria lettura, inficerebbero la tesiaccolta dal giudicante, con una prospettazione, quindi, meramente rivalutativa e,comunque, smentita nella stessa ordinanza.In particolare, quanto alla presunta contraddizione logica tra il fatto che il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] garantisse anche l’approvvigionamento di cocaina e il fatto che i reati contestatiavessero ad oggetto solo sostanze c.d. leggere, il Tribunale evidenziava (pag. 8) che ilriferimento alla fornitura di cocaina si desumeva non tanto dai reati di cui ai capi B2-B7,quanto dal contenuto di talune intercettazioni. In particolare, il Tribunale faceva riferimentoalla conversazione intercorsa il 28 maggio 2021, nel corso della quale i due facevanoriferimento ad un carico di 600 kg di sostanza che veniva ritenuto essere cocaina in quantosi dialogava dell’elevato grado di purezza della sostanza (93/94%). Ulteriore conferma sitraeva dalla discussione sul prezzo delle forniture, indicato in euro 2500,00 al kg per lamarijuana e in euro 30/32.000 al kg per la cocaina, nonché di una fornitura di 20/30 kg dicocaina per la settimana successiva. Pertanto, non si individua alcuna illogicità nécontraddittorietà della motivazione sul punto, posto che un conto è l’oggetto dell’attivitàassociativa, relativa sia a marijuana e hashish sia a cocaina, altro è la contestazione dellospecifico reato, individuato in concreto.Quanto al profilo di illogicità legato alla mancata preventiva conoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] eCutrì, l’ordinanza ha risposto in modo congruo sottolineando la “presentazione” fatta daDelfino del suo “socio”, sia con riferimento ai rapporti personali, sia all’appartenenzafamiliare, sia al sodalizio economico, circostanze che, nella lettura del Tribunale, costituivanoelementi sufficienti di affidabilità al fine dell’inserimento nell’organizzazione. Del resto, indiziodel fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia in concreto fatto affidamento anche su [OSCURATO:PERSONA] si evince dalladisposizione data a [OSCURATO:PERSONA] di contattare “quei due” per prendere definitivi accordi sultrasporto dello stupefacente.Non fondata, d’altro canto, è anche la censura di illogicità prospettata con riferimento aldato cronologico. Gli episodi di cui ai capi B2, B3, B4, B5, sono riportati non in quantoBarbaro la propria affidabilità e la propria capacità di garantire la disponibilità di importantisignificativi di stupefacenti. Si tratta, quindi, di enunciazioni indicative della volontà del duoCutrì-[OSCURATO:PERSONA] di mettersi a disposizione del clan [OSCURATO:PERSONA] e della sua associazione finalizzataal traffico di stupefacenti, accreditandosi come soggetti concretamente utili al perseguimentodelle finalità associative. Il ragionamento è logico e la difesa non si confronta con taleargomentazione.Quanto, poi, al fatto che il Tribunale del riesame non avrebbe spiegato come episodisporadici di fornitura possano configurare la stabile somministrazione necessaria perconfigurare la partecipazione al sodalizio, si osserva che il Tribunale ha rinvenuto i graviindizi del reato nella “portata dei dialoghi”, nella “consistente e rilevante messa adisposizione” di [OSCURATO:PERSONA] e del socio [OSCURATO:PERSONA], in favore del sodalizio, dimostrata in vari modi(offerta di costanti forniture ed effettivo accordo almeno su una fornitura con scambio diquantitativo di prova, messa a disposizione di uomini e mezzi, messa a disposizione deiquantitativi di sostanza stupefacente occultata e di quella prontamente reperibile, messa adisposizione dei canali di approvvigionamento,  proposta di creazione di una cassa comune).Si tratta di elementi che, a livello di gravità indiziaria, sono congrui e logici rispetto allafattispecie criminosa contestata, sicché la decisione non risulta inficiata dalla censuradifensiva.Quanto alla struttura meramente bilaterale dei rapporti, si osserva che l’ordinanza haampiamente motivato sulla pluralità di contatti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] ed il sodale [OSCURATO:PERSONA] e isoggetti in posizione apicale del clan [OSCURATO:PERSONA], ovvero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] RoccoBruno. Il legame con i vertici costituisce certamente elemento indicativo di un rapporto conl’associazione nella sua interezza, proprio in quanto rappresentata da chi, in quell’ambitocriminale, riveste una posizione apicale.Quanto poi alla mancata prova della c.d. “affectio societatis”, si osserva che SezioniUnite n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889-01 hanno affermato che «La condottadi partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimentodell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifichecaratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore delsodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (Vedi: Sez. U, n. 16 del 1994, Rv.199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01)». Nel caso in esame, il Tribunale delriesame ha fornito plurimi elementi dai quali desumere la stabile messa a disposizione. Ades. laddove i due rassicuravano [OSCURATO:PERSONA] del fatto che venivano riforniti di stupefacente tuttele settimane ([OSCURATO:PERSONA]: “ne avete a quantità?; [OSCURATO:PERSONA]: “Voi me lo dite...se non c’è oggi, c’èdomani”; [OSCURATO:PERSONA]: “ora arriva pure di quell’altra strada...quella che ti dicevo io, arriva dallastrada di Reggio”) o quando, appreso che [OSCURATO:PERSONA] riforniva in esclusiva la piazza romana,prospettavano il  loro supporto rappresentando di avere la disponibilità di ingenti quantitatividi sostanza che mettevano a disposizione ([OSCURATO:PERSONA]:” noi abbiamo in un posto...ci sono 450 chilidi erba”). Ugualmente, come condotta indicativa della messa a disposizione del sodalizio, ilTribunale del riesame riferiva la conversazione nella quale il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] avvisavaBarbaro di aver contattato i propri fornitori per assicurarsi della puntualità della fornitura, nonpotendo fare “brutta figura” con [OSCURATO:PERSONA]. Ugualmente indicativa veniva ritenuta la proposta dicreazione di una cassa comune, nonché la messa a disposizione di uomini e mezzi per iltrasporto della sostanza dalla [OSCURATO:PERSONA] a Roma ([OSCURATO:PERSONA]: “io prendo la macchina, ci metto lapersona e tu, questo lo faccio partire davanti a te e quando arriva a Roma gli regali 3000euro”) e di sistemi di comunicazione criptati. [OSCURATO:PERSONA], infatti, riferiva di avere la disponibilità diun telefono cellulare criptato che utilizzava per gestire la piazza di spaccio di Roma.Sulla base di tali elementi, il Tribunale del riesame riteneva, con argomentazione logicaed aderente ai dati fattuali emersi dalle indagini nonchè ai principi di diritto che improntano lamateria, che “Il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non metteva a disposizione la sola sostanza ma ancheluoghi, mezzi, persone per la consegna della stessa, a maggior ragione agevolando erafforzando le finalità associative”, concludendo quindi con il ritenere che fosse priva dirilievo la deduzione difensiva in ordine alla genericità della messa a disposizione. Ebbene,con riferimento ai plurimi elementi evidenziati, la difesa non si confronta, prospettandoargomenti generici e meramente rivalutativi.4.      Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancanza di gravitàindiziaria per assenza di riscontri alla c.d. droga parlata. Deve premettersi che «In tema diintercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperatodai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto,rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione allemassime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità». (Sez. U, n. 22471 del26/02/2015, Rv. 263715 – 01). D’altro canto, con riferimento alla valutazione che il giudice dimerito deve operare sul contenuto delle captazioni, questa Corte ha affermato che «In temadi stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazionicaptate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro dellasostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192,comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolareconduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio"al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale,con esclusione soltanto delle eventualità più remote[...]» (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017,Rv. 270299 – 01).Nel caso in esame, il Tribunale ha motivato in modo esaustivo e congruo sulle ragioniper le quali ha ritenuto sufficienti le captazioni per ravvisare gravi indizi di colpevolezza inordine ai reati fine, avendo valorizzato la chiarezza del contenuto, particolarmente esplicito,nonché, quale conforto esterno, l’attivismo dei due nel mercato degli stupefacenti e i loroprecedenti specifici, il tutto avvalorato da servizi di OCP. Si tratta di argomentazioni logiche,univoche e congrue rispetto alle fattispecie contestate, in relazione alle quali la difesa non haneanche offerto una diversa lettura.5.      Quanto al terzo motivo, relativo alla mancanza di indizi sul 416-bis.1 cod. pen.,deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse del ricorrente a sollevarlo. Ed infatti, ilriconoscimento dell’aggravante in oggetto può rilevare in quanto incidente sui termini dicustodia cautelare e sull’operatività della presunzione di adeguatezza della misuracustodiale di cui all’art. 275, comma 3 cod. proc. pen. Nel caso di specie, tuttavia,l’aggravante, in concreto, non rileva sugli elementi sopra menzionati i quali conseguonoanche alla sola contestazione del cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990.In ogni caso, la censura è infondata. «La circostanza aggravante dell'aver agito al finedi agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo aimotivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da talescopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe» (Sez. U., n.8545 del 19/12/2019, Rv. 278734-01). L’ordinanza, nell’enunciare le conversazioniintercettate nelle quali le parti dimostrano conoscenza reciproca, si forniscono rassicurazioniin ordine alle appartenenze familiari, richiamano i patti e accordi della montagna (indicativi diuna provenienza da organizzazioni criminali), rende logica la tesi che [OSCURATO:PERSONA] fosseperfettamente consapevole della natura dell’associazione, della quale, si avvaleva eintendeva avvalersi e della volontà di contribuire con il proprio apporto alla crescita delsodalizio e all’agevolazione delle attività criminose oggetto dell’attività associativa.6.      Quanto al quarto motivo, con il quale la difesa lamenta che il Tribunale non abbiaargomentato in ordine all’incidenza del decorso del tempo sulle esigenze cautelari, questaCorte ha affermato che rispetto alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari dicui all’art. 275, comma 3 cod. pen.,  il c.d. “tempo silente” (ossia il decorso di unapprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo,costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo esserevalutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire ladimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza diesigenze cautelari (Sez. 2, n. 7837 del 19/02/2021, Rv. 280889-01; Sez. 5, n. 16434 del21/02/224, Rv. 286267-01). Nel caso in esame, il Tribunale ha motivato in modo congruosulle ragioni per le quali ha ritenuto insufficiente il decorso del tempo a far ritenereinsussistenti le esigenze cautelari, avendo sottolineato che l’associazione di cui all’art. 74d.p.r. n. 309 del 1990, contestata al capo B1), risultava operante sino all’aprile 2023, e chedeve tenersi in considerazione la caratura criminale del ricorrente,  il quale annovera plurimiprecedenti specifici che inducono a ritenere persistente il rischio concreto ed attuale direiterazione del reato.7. Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma1, cod. proc. pen. Deve, inoltre, mandarsi alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11245/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 399/2026GIORGIO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]SILVIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 31673/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;sentito il difensore, avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso insistendonell'accoglimento dei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1.    Con ordinanza del 3 luglio 2025, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del GIP delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 18 marzo 2025 che gli aveva applicato la misura cautelaredella custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 416-bis.1 cod. pen., 74 d.P.R.n. 309 del 1990 (capo B.1), nonché ai reati di cui agli artt. 99, 110, cod. pen., 73 comma 4d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi da B.2 a B.7.Premetteva che le risultanze investigative compendiate nell’ordinanza impugnata, allaquale faceva espresso rinvio per quanto non specificamente contestato, evidenziavanol’esistenza di un sodalizio, facente capo a [OSCURATO:PERSONA] per il mandamento c.d. Jonico,e [OSCURATO:PERSONA] per il mandamento c.d. tirrenico, dedito stabilmente al traffico distupefacenti di varia natura, in ambito nazionale e internazionale. A tale associazionepartecipavano gli indagati, ciascuno con il proprio ruolo e, tra questi, [OSCURATO:PERSONA] eD’agostino [OSCURATO:PERSONA] in posizione apicale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in posizione sottoordinata e una serie di soggetti incaricati di specifiche funzioni. In tale ambito, si inseriva lafigura dell’odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] che, nella impostazione accusatoria quale recepitadal GIP, costituiva uno stabile canale di approvvigionamento per le forniture dalla [OSCURATO:PERSONA],unitamente al sodale [OSCURATO:PERSONA].Osservava che l’ordinanza impugnata era esaustiva nella valutazione dei gravi indizi dicolpevolezza a carico degli indagati. Elencava, in proposito, le plurime captazioni ambientali,confortate da servizi di OCP, dalle quali desumere la prova degli elementi costitutivi sia dellafattispecie associativa, sia dei singoli episodi criminosi contestati all’odierno ricorrente, quali:la rappresentazione della disponibilità di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipococaina e marijuana da fornire a richiesta; la disponibilità di stabili fornitori, anche esteri; lapossibilità di praticare prezzi concorrenziali; la messa a disposizione di uomini e mezzi; laprogettazione di una cassa comune nella quale investire il provento del traffico; l’accordoraggiunto in ordine ad una fornitura di stupefacente con consegna di campione di prova.Il tribunale riteneva altresì sussistenti i gravi indizi dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.Quanto, infine, alle esigenze cautelari, il tribunale le desumeva dalla gravità dellacondotta argomentata sulla base delle quantità di stupefacenti trattate, dell’ambito territorialenel quale operava, dei rapporti anche internazionali con fornitori, dall’aggravante di cui all’art.416.bis.1 cod. pen. Escludeva, inoltre, che il lasso di tempo trascorso dalle condotte alladata di applicazione della misura (circa quattro anni) fosse tale da escludere o attenuare leesigenze cautelari, tenuto conto che l’associazione è contestata come operante sino al 2023e della personalità dell’indagato gravato da plurimi precedenti specifici.2.    Avverso la menzionata ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando quattro motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen., si riportano nei limiti strettamente necessari alla motivazione.2.1Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.Eccepisce la nullità dell’ordinanza per difetto di motivazione, non avendo iltribunale del riesame dato risposta agli otto specifici vizi dedotti, relativi a:contraddizione interna tra il ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore di cocaina e ireati fine i quali avevano ad oggetto solo marijuana; genericità ed irrilevanzadelle conversazioni richiamate; motivazione apodittica sui reati fine; mancanzadi conoscenza diretta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prima dell’incontro del 2 maggio 2021;incompatibilità cronologica di alcuni capi di imputazione con la partecipazioneall’associazione; struttura solo bilaterale dei rapporti; assenza del requisitodell’affectio societatis.2.2Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione per avere il tribunale fondato la valutazione sulla base delle merecaptazioni (c.d. droga parlata), a volte anche generiche, in assenza di riscontrioggettivi.2.3Con il terzo motivo, lamenta la carenza di gravità indiziaria in relazioneall’aggravante di cui all’art. 416-bis. 1 cod. pen., essendo fondata su elementiinsufficienti a provare che l’agente abbia deliberato l’attività illecita nellaconvinzione di apportare un vantaggio all’associazione o di agevolarne l’attività.2.4Con il quarto motivo, lamenta che il Tribunale non abbia fornito rispostain ordine alla distanza temporale tra gli accadimenti e la data di applicazionedella misura.3.    [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Con riferimento alprimo motivo relativo alla fattispecie associativa di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, haosservato che, diversamente da quanto dedotto, il Tribunale del riesame ha dato risposta adogni questione sollevata dalla difesa e, nel merito, che i gravi indizi si desumono dallacontinuità della condotta. Quanto al secondo motivo, relativo al contenuto delleintercettazioni, ha rammentato i limiti propri del giudizio di legittimità nella interpretazionedelle intercettazioni, rappresentando, comunque, che, nel caso in esame, non vi sonosignificativi alternativi da attribuire alle dichiarazioni. Ha eccepito, infine, l’assenza diinteresse all’accoglimento del terzo motivo di ricorso in quanto dalla sua eventualeesclusione non deriva una conseguenza favorevole all’imputato, osservando, comunque,che il traffico di stupefacenti costituiva uno dei canali di approvvigionamento finanziariodell'associazione mafiosa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.      Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.      Preliminarmente, giova enunciare che le Sezioni Unite, con sentenzan. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01, hanno affermato che «In tema di misurecautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compitodi verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limitiche ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente contodelle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario acarico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.[...]». Il ricorsoper cassazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,pertanto, consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerentil’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica eai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie enon il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Rv. 276976-01).3.   Orbene, con il primo motivo di ricorso la difesa ha censurato l’ordinanzaimpugnata per essere carente dei requisiti contenutistici previsti dall’art. 292,comma 2, lett. c) cod. proc. pen. ovvero quelli relativi ai gravi indizi dicolpevolezza e alle esigenze cautelari, individuando taluni specifici profili, a suodire carenti, consistenti nella “trasposizione acritica del capo di imputazione concontraddizioni interne tra il ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA], quale fornitore di cocaina, e ireati fine contestati, aventi ad oggetto marijuana; la irrilevanza probatoria e lagenericità delle conversazioni richiamate; la motivazione apodittica sui reati fine;la mancanza di conoscenza diretta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] primadel 2 maggio 2021; l’incompatibilità cronologica di alcuni capi di imputazione; lastruttura meramente bilaterale dei rapporti; l’assenza di affectio societatis”.  La censura è infondata.Con riferimento agli elementi costitutivi del delitto di associazionefinalizzata al traffico di stupefacenti, nello specifico ruolo di fornitore, questaCorte ha affermato che la veste di partecipe ad un'associazione, finalizzata altraffico illecito di sostanze stupefacenti, può essere fondatamente riconosciuta alsoggetto che si renda disponibile a fornire ovvero ad acquistare le sostanze dicui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché nonesclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/1/2015, dep. 2016, Rv. 265764 - 01),precisando che  «[...] il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, darelazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenutosolo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia delrapporto sinal lagmatico contrattuale, trasformandosi nel l 'adesionedell 'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalitàdall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenutoeconomico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste peril sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bevilacqua, Rv. 275719 -01; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del12/03/2014, Anastasi e altri, Rv. 259881 - 01)» (Sez. 6, n. 47576 del03/12/2024, Rv. 287375). Al fine di configurare un vincolo associativo delfornitore, pertanto, occorre «[...] non una mera reiterazione della fornitura,elemento, questo non dirimente ai fini della "novazione" del rapporto, quanto,piuttosto che tale fornitura, per le sue caratteristiche di stabilità e continuità, perle modalità attraverso le quali si esplica, per la sua rilevanza quantitativa edeconomica, abbia assunto la connotazione di una somministrazione, sia pureillecita, la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamentocontrofattuale di cui il giudice dovrà dare conto nella motivazione, un prevedibileeffetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio e per la sua capacità disoddisfare la sua fetta di mercato. In caso di contestata partecipazione allaconsorteria criminale dello stabile fornitore o acquirente di droga, quindi, laritenuta intraneità al gruppo postula che, nonostante il naturale conflittod'interessi, sia ravvisabile e, dunque, argomentata la coscienza e volontà delsingolo di assicurare, mediante l'approvvigionamento continuativo dellasostanza dal gruppo, il proprio stabile contributo alla realizzazione degli scopi e,dunque, alla permanenza in vita della societas sceleris»(Sez. 6, n. 47576 del03/12/2024, Rv. 287375).Con riferimento all'elemento psicologico, la Corte, con la medesimapronuncia, ha affermato che «è, inoltre, necessario che tutti i soggetti abbiano laconsapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attivitàdei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e chel'acquirente e il rivenditore siano stabilmente disponibili a ricevere/cedere lesostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negozialeoltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolatastruttura organizzativa».A tali coordinate ermeneutiche si è conformato il Collegio nel meritocautelare.Nell’ordinanza impugnata, a sostegno della tesi dell’intraneità del ricorrentenell’associazione, il Tribunale del riesame ha ripercorso il contenuto delleconversazioni dalle quali  ha tratto elementi indizianti in ordine alle condottecontestate. [OSCURATO:PERSONA] e il suo correo [OSCURATO:PERSONA], nel dialogare con [OSCURATO:PERSONA], dichiaravanodi avere la disponibilità di significativi quantitativi di sostanza stupefacente di tipomarijuana ([OSCURATO:PERSONA]: “vabbè però ci sono dieci, venti chili dei nostri, no?; [OSCURATO:PERSONA]:“”no, no, sugli otto ce ne sono...otto chili li abbiamo disponibili”); la offrivano invendita a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], asserendo di essere in attesa di riceverne diulteriori (Delfini: “ otto chili ci sono questa settimana, la settimana prossima cene sono venti, trenta”); concordavano le modalità di valutazione della qualitàdello stupefacente; illustravano reciprocamente gli ambiti territoriali in cuioperavano; davano garanzie sulla reciproca affidabilità facendo riferimento siaalle appartenenze familiari ([OSCURATO:PERSONA]: “Siccome ora qua, [OSCURATO:PERSONA], è un fratello mio,lo conoscete pure, il figlio di [OSCURATO:PERSONA] è”), sia agli stretti legami personali ([OSCURATO:PERSONA]: “èun caro amico nostro come a voi”) ed economici ([OSCURATO:PERSONA]: “siccome noi facciamoanche insieme”; “o ci sono io o c’è [OSCURATO:PERSONA], noi siamo una cosa sola..”);concordavano il prezzo di cessione; mettevano a disposizione ingenti quantitativiper rifornire altre piazze. Tali condotte, ad avviso del Tribunale del riesame, daun lato, costituivano elementi fortemente indizianti dei reati contestati ai capi B2)- B7), dall’altro, costituivano gravi indizi della condotta associativa, essendoespressivi della consapevole decisione da parte del duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] diprogrammare e realizzare una pluralità di affari con il sodalizio capeggiato daBarbaro e, quindi, di divenire intranei all’associazione criminosa di cui al capoB1). Si tratta di condotte volte ad accreditarsi come fornitori affidabili e dotatidella capacità di muovere significativi quantitativi di sostanza sì da essere tenutiin adeguata considerazione da [OSCURATO:PERSONA], proprio al fine di instaurare con il clanda questi capeggiato una proficua collaborazione, presupponente una intraneitàal sodalizio, proprio in ragione della continuità e del reciproco affidamento. IlTribunale ha ritenuto in tal senso significativa la circostanza che la trattativa nonabbia avuto ad oggetto un’unica cessione, bensì diverse forniture da effettuareanche fuori dalla [OSCURATO:PERSONA] e con cadenza periodica, in tal modo manifestandouna capacità organizzativa messa a disposizione del sodalizio in vista di trafficifuturi. In tal modo, i due si proponevano come valida alternativa per [OSCURATO:PERSONA] perle forniture richieste e, ad avviso del Tribunale, anche per assicurare l’esistenzadi una consolidata unione criminale tra i due.E, in effetti, l'intenzione del duo trovava adesione in [OSCURATO:PERSONA]. Come evidenziato dalTribunale del riesame, la conversazione programmatica del 2.5.2021 trovava effettivaTribunale menzionava la conversazione del 28 maggio, avvenuta in casa di [OSCURATO:PERSONA], nelcorso della quale il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] confermava che la prima fornitura di 30/40 kg dimarijuana del tipo “amnesia” sarebbe giunta il lunedì successivo e che erano pronti agarantire forniture periodiche con cadenza settimanale. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva prontamente laproposta, riferendo di avere due “buoni clienti” a cui venderla. E, effettivamente, in data31.5.2021, i due fornivano un campione all’acquirente da far provare ai destinatari finali.D’altro canto, il riferimento fatto dal duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ad un carico di 600 kg di sostanzanella loro disponibilità ricevuto da pochi giorni e la detenzione di ulteriori 450 kg bloccati, almomento, su una nave ormeggiata all’estero, veniva interpretato dal collegio giudicantecome sintomatico della volontà di soddisfare la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] il quale, avendoprospettato l’intenzione di rifornire la piazza di spaccio di Roma in grandi quantitativi, avevabisogno di adeguati fornitori. Rispetto a tale progetto, i due esprimevano il loro accordo edisponibilità.A conferma dell’intraneità al sodalizio, il Tribunale riportava anche la conversazione del28.5.2021, in ordine all’intenzione di realizzare una cassa comune da alimentare con iproventi dell’attività di spaccio e da reinvestire in analoghi e comuni affari illeciti nonché lacircostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mettevano a disposizione anche uomini e mezzi per iltrasporto della sostanza, in tal modo agevolando e rafforzando l’attività associativa.L’ordinanza menzionava, altresì, i plurimi contatti intercorsi nel mese di maggio perconcordare tempi e luoghi di consegna dei campioni di sostanza (10.5, 31.5, 28.5), a riprovadella intensità dei traffici intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e i membri dell’associazione, con ciòconfermando la stabile messa a disposizione dei due come partecipi. Riferiva, inoltre, diulteriori contatti nel mese di giugno nonché della richiesta fatta da [OSCURATO:PERSONA] a tale Piromalliper intercedere presso [OSCURATO:PERSONA] per ottenere prezzi di maggiore favore, nonché dei riferimentia pregressi affari fatti con terzi dei quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano a conoscenza.A conferma del fatto che il rapporto non rimaneva a livello meramente programmatico enon si esauriva nella fornitura concordata del 28.5.2021, il Tribunale riferiva altresì ilcontenuto delle telefonate incorse nei successivi giorni di giugno, allorquando [OSCURATO:PERSONA] di prendere contatti con il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] per prendere definitiviaccordi per il trasporto dello stupefacente, che i due avrebbero dovuto fare con un mezzodestinato al trasporto di animali. La circostanza è rilevante come indizio di partecipazioneall’associazione dedita al narcotraffico in quanto conferma che [OSCURATO:PERSONA], insieme al propriosodale, aveva la disponibilità di uomini e di mezzi che metteva a disposizionedell’associazione e costituiva un punto di riferimento di [OSCURATO:PERSONA].Il complesso captativo consentiva, quindi, al Tribunale del riesame di confermare lavalutazione del GIP e di ravvisare nella persona di [OSCURATO:PERSONA] un partecipe dell’associazione inragione del contributo da questi dato all’attività criminosa del sodalizio capeggiato daBarbaro al fine di consolidare, ampliare e rafforzare la sua presenza nel mercato deglistupefacenti, specie in una fase nella quale l’associazione doveva affermarsi anche al difuori dei confini regionali, affrontando la concorrenza. La circostanza che, proprio perperseguire tale finalità, [OSCURATO:PERSONA] facesse affidamento sul duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (per quantoevincibile dalla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] finalizzata a fare pressioni suDelfino perché garantisse celeri e vantaggiose forniture al clan [OSCURATO:PERSONA]), evidenzia, nellalettura del Tribunale che il rapporto non era di mera fornitura, bensì di stabile collegamentoal fine di assicurare un costante canale di approvvigionamento.Orbene, con tale costruzione la difesa non si confronta efficacemente,limitandosi ad evidenziare aspetti che, nella propria lettura, inficerebbero la tesiaccolta dal giudicante, con una prospettazione, quindi, meramente rivalutativa e,comunque, smentita nella stessa ordinanza.In particolare, quanto alla presunta contraddizione logica tra il fatto che il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] garantisse anche l’approvvigionamento di cocaina e il fatto che i reati contestatiavessero ad oggetto solo sostanze c.d. leggere, il Tribunale evidenziava (pag. 8) che ilriferimento alla fornitura di cocaina si desumeva non tanto dai reati di cui ai capi B2-B7,quanto dal contenuto di talune intercettazioni. In particolare, il Tribunale faceva riferimentoalla conversazione intercorsa il 28 maggio 2021, nel corso della quale i due facevanoriferimento ad un carico di 600 kg di sostanza che veniva ritenuto essere cocaina in quantosi dialogava dell’elevato grado di purezza della sostanza (93/94%). Ulteriore conferma sitraeva dalla discussione sul prezzo delle forniture, indicato in euro 2500,00 al kg per lamarijuana e in euro 30/32.000 al kg per la cocaina, nonché di una fornitura di 20/30 kg dicocaina per la settimana successiva. Pertanto, non si individua alcuna illogicità nécontraddittorietà della motivazione sul punto, posto che un conto è l’oggetto dell’attivitàassociativa, relativa sia a marijuana e hashish sia a cocaina, altro è la contestazione dellospecifico reato, individuato in concreto.Quanto al profilo di illogicità legato alla mancata preventiva conoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] eCutrì, l’ordinanza ha risposto in modo congruo sottolineando la “presentazione” fatta daDelfino del suo “socio”, sia con riferimento ai rapporti personali, sia all’appartenenzafamiliare, sia al sodalizio economico, circostanze che, nella lettura del Tribunale, costituivanoelementi sufficienti di affidabilità al fine dell’inserimento nell’organizzazione. Del resto, indiziodel fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia in concreto fatto affidamento anche su [OSCURATO:PERSONA] si evince dalladisposizione data a [OSCURATO:PERSONA] di contattare “quei due” per prendere definitivi accordi sultrasporto dello stupefacente.Non fondata, d’altro canto, è anche la censura di illogicità prospettata con riferimento aldato cronologico. Gli episodi di cui ai capi B2, B3, B4, B5, sono riportati non in quantoBarbaro la propria affidabilità e la propria capacità di garantire la disponibilità di importantisignificativi di stupefacenti. Si tratta, quindi, di enunciazioni indicative della volontà del duoCutrì-[OSCURATO:PERSONA] di mettersi a disposizione del clan [OSCURATO:PERSONA] e della sua associazione finalizzataal traffico di stupefacenti, accreditandosi come soggetti concretamente utili al perseguimentodelle finalità associative. Il ragionamento è logico e la difesa non si confronta con taleargomentazione.Quanto, poi, al fatto che il Tribunale del riesame non avrebbe spiegato come episodisporadici di fornitura possano configurare la stabile somministrazione necessaria perconfigurare la partecipazione al sodalizio, si osserva che il Tribunale ha rinvenuto i graviindizi del reato nella “portata dei dialoghi”, nella “consistente e rilevante messa adisposizione” di [OSCURATO:PERSONA] e del socio [OSCURATO:PERSONA], in favore del sodalizio, dimostrata in vari modi(offerta di costanti forniture ed effettivo accordo almeno su una fornitura con scambio diquantitativo di prova, messa a disposizione di uomini e mezzi, messa a disposizione deiquantitativi di sostanza stupefacente occultata e di quella prontamente reperibile, messa adisposizione dei canali di approvvigionamento,  proposta di creazione di una cassa comune).Si tratta di elementi che, a livello di gravità indiziaria, sono congrui e logici rispetto allafattispecie criminosa contestata, sicché la decisione non risulta inficiata dalla censuradifensiva.Quanto alla struttura meramente bilaterale dei rapporti, si osserva che l’ordinanza haampiamente motivato sulla pluralità di contatti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] ed il sodale [OSCURATO:PERSONA] e isoggetti in posizione apicale del clan [OSCURATO:PERSONA], ovvero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] RoccoBruno. Il legame con i vertici costituisce certamente elemento indicativo di un rapporto conl’associazione nella sua interezza, proprio in quanto rappresentata da chi, in quell’ambitocriminale, riveste una posizione apicale.Quanto poi alla mancata prova della c.d. “affectio societatis”, si osserva che SezioniUnite n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889-01 hanno affermato che «La condottadi partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimentodell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifichecaratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore delsodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (Vedi: Sez. U, n. 16 del 1994, Rv.199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01)». Nel caso in esame, il Tribunale delriesame ha fornito plurimi elementi dai quali desumere la stabile messa a disposizione. Ades. laddove i due rassicuravano [OSCURATO:PERSONA] del fatto che venivano riforniti di stupefacente tuttele settimane ([OSCURATO:PERSONA]: “ne avete a quantità?; [OSCURATO:PERSONA]: “Voi me lo dite...se non c’è oggi, c’èdomani”; [OSCURATO:PERSONA]: “ora arriva pure di quell’altra strada...quella che ti dicevo io, arriva dallastrada di Reggio”) o quando, appreso che [OSCURATO:PERSONA] riforniva in esclusiva la piazza romana,prospettavano il  loro supporto rappresentando di avere la disponibilità di ingenti quantitatividi sostanza che mettevano a disposizione ([OSCURATO:PERSONA]:” noi abbiamo in un posto...ci sono 450 chilidi erba”). Ugualmente, come condotta indicativa della messa a disposizione del sodalizio, ilTribunale del riesame riferiva la conversazione nella quale il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] avvisavaBarbaro di aver contattato i propri fornitori per assicurarsi della puntualità della fornitura, nonpotendo fare “brutta figura” con [OSCURATO:PERSONA]. Ugualmente indicativa veniva ritenuta la proposta dicreazione di una cassa comune, nonché la messa a disposizione di uomini e mezzi per iltrasporto della sostanza dalla [OSCURATO:PERSONA] a Roma ([OSCURATO:PERSONA]: “io prendo la macchina, ci metto lapersona e tu, questo lo faccio partire davanti a te e quando arriva a Roma gli regali 3000euro”) e di sistemi di comunicazione criptati. [OSCURATO:PERSONA], infatti, riferiva di avere la disponibilità diun telefono cellulare criptato che utilizzava per gestire la piazza di spaccio di Roma.Sulla base di tali elementi, il Tribunale del riesame riteneva, con argomentazione logicaed aderente ai dati fattuali emersi dalle indagini nonchè ai principi di diritto che improntano lamateria, che “Il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non metteva a disposizione la sola sostanza ma ancheluoghi, mezzi, persone per la consegna della stessa, a maggior ragione agevolando erafforzando le finalità associative”, concludendo quindi con il ritenere che fosse priva dirilievo la deduzione difensiva in ordine alla genericità della messa a disposizione. Ebbene,con riferimento ai plurimi elementi evidenziati, la difesa non si confronta, prospettandoargomenti generici e meramente rivalutativi.4.      Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancanza di gravitàindiziaria per assenza di riscontri alla c.d. droga parlata. Deve premettersi che «In tema diintercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperatodai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto,rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione allemassime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità». (Sez. U, n. 22471 del26/02/2015, Rv. 263715 – 01). D’altro canto, con riferimento alla valutazione che il giudice dimerito deve operare sul contenuto delle captazioni, questa Corte ha affermato che «In temadi stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazionicaptate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro dellasostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192,comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolareconduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio"al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale,con esclusione soltanto delle eventualità più remote[...]» (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017,Rv. 270299 – 01).Nel caso in esame, il Tribunale ha motivato in modo esaustivo e congruo sulle ragioniper le quali ha ritenuto sufficienti le captazioni per ravvisare gravi indizi di colpevolezza inordine ai reati fine, avendo valorizzato la chiarezza del contenuto, particolarmente esplicito,nonché, quale conforto esterno, l’attivismo dei due nel mercato degli stupefacenti e i loroprecedenti specifici, il tutto avvalorato da servizi di OCP. Si tratta di argomentazioni logiche,univoche e congrue rispetto alle fattispecie contestate, in relazione alle quali la difesa non haneanche offerto una diversa lettura.5.      Quanto al terzo motivo, relativo alla mancanza di indizi sul 416-bis.1 cod. pen.,deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse del ricorrente a sollevarlo. Ed infatti, ilriconoscimento dell’aggravante in oggetto può rilevare in quanto incidente sui termini dicustodia cautelare e sull’operatività della presunzione di adeguatezza della misuracustodiale di cui all’art. 275, comma 3 cod. proc. pen. Nel caso di specie, tuttavia,l’aggravante, in concreto, non rileva sugli elementi sopra menzionati i quali conseguonoanche alla sola contestazione del cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990.In ogni caso, la censura è infondata. «La circostanza aggravante dell'aver agito al finedi agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo aimotivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da talescopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe» (Sez. U., n.8545 del 19/12/2019, Rv. 278734-01). L’ordinanza, nell’enunciare le conversazioniintercettate nelle quali le parti dimostrano conoscenza reciproca, si forniscono rassicurazioniin ordine alle appartenenze familiari, richiamano i patti e accordi della montagna (indicativi diuna provenienza da organizzazioni criminali), rende logica la tesi che [OSCURATO:PERSONA] fosseperfettamente consapevole della natura dell’associazione, della quale, si avvaleva eintendeva avvalersi e della volontà di contribuire con il proprio apporto alla crescita delsodalizio e all’agevolazione delle attività criminose oggetto dell’attività associativa.6.      Quanto al quarto motivo, con il quale la difesa lamenta che il Tribunale non abbiaargomentato in ordine all’incidenza del decorso del tempo sulle esigenze cautelari, questaCorte ha affermato che rispetto alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari dicui all’art. 275, comma 3 cod. pen.,  il c.d. “tempo silente” (ossia il decorso di unapprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo,costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo esserevalutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire ladimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza diesigenze cautelari (Sez. 2, n. 7837 del 19/02/2021, Rv. 280889-01; Sez. 5, n. 16434 del21/02/224, Rv. 286267-01). Nel caso in esame, il Tribunale ha motivato in modo congruosulle ragioni per le quali ha ritenuto insufficiente il decorso del tempo a far ritenereinsussistenti le esigenze cautelari, avendo sottolineato che l’associazione di cui all’art. 74d.p.r. n. 309 del 1990, contestata al capo B1), risultava operante sino all’aprile 2023, e chedeve tenersi in considerazione la caratura criminale del ricorrente,  il quale annovera plurimiprecedenti specifici che inducono a ritenere persistente il rischio concreto ed attuale direiterazione del reato.7. Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma1, cod. proc. pen. Deve, inoltre, mandarsi alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11245/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris