CassazionedecretoSezione LDecisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14830/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1728 - controricorrente -nonchè contro- intimati -avverso la sentenza n. 272/2021 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 08/07/2021 R.G.N. 474/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 445/2022Numero di raccolta generale 14830/20261. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza delData pubblicazione 18/05/2026Tribunale di Treviso che, rigettando l’opposizione di [OSCURATO:SOCIETA].(già MO.SE. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), aveva a sua volta confermatoil decreto ex art. 28 legge n. 300 del 1970 con il quale era stataritenuta l’antisindacalità del comportamento tenuto dalla societàche non aveva riconosciuto il risultato delle elezioni di RSU indettedall’organizzazione sindacale FIADEL nel novembre 2014 edaveva negato agli eletti i permessi sindacali.2. Il giudice di appello ha ritenuto che la FIADEL – Federazioneprovinciale di Treviso fosse legittimata alla proposizionedell’azione ex art. 28 dello Statuto in quanto era stata offerta laprova della “nazionalità” dell’associazione, da intendersi comediffusione della stessa su gran parte del territorio nazionale, nonessendo necessaria la stipulazione di contratti collettivi estesiall’intero ambito nazionale: nel caso di specie, in ogni caso, erastato provata sia la sottoscrizione di contratti nazionali (nel settoreambiente) sia l’adesione alla [OSCURATO:PERSONA] sia la presenzain tutti gli ambiti territoriali nazionali nonché l’adesione all’accordoInterconfederale del 1994 e al CCNL Turismo del 2010; conriguardo alla effettività della tutela dei lavoratori del settore diriferimento, è stato ritenuto rilevante sia il numero di dipendentiaderenti all’organizzazione sindacale (39 iscritti su 49/50lavoratori della società) sia l’attività sindacale svolta all’internodell’azienda a tutela della salute e sicurezza. La Corte territorialeha ritenuto, inoltre, legittimato attivo [OSCURATO:PERSONA],intestatario e legale rappresentante della FIADEL inconsiderazione del mandato conferito al segretario provincialedagli artt. 2, 14 e 28 dello Statuto dell’organizzazione. Nel merito,la Corte di appello ha ritenuto l’organizzazione sindacale inpossesso dei requisiti previsti dall’art. 2 dell’AccordoNumero registro generale 445/2022Numero sezionale 1728/2026Interconfederale del 1994 ai fini della presentazione dNeumlleero dlii rsatcceo lta generale 14830/2026Data pubblicazione 18/05/2026propedeutiche alle elezione delle RSU (ossia adesione all’AccordoInterconfederale del 1004 e lista di candidati supportata daalmeno il 5% dei lavoratori dell’impresa), interpretando l’art. 46del CCNL applicato in azienda (settore Turismo) come impegno arispettare il suddetto art. 2 e non come deroga dell’AccordoInterconfederale.3. Avverso l'anzidetta sentenza, la società ha proposto ricorso percassazione fondato su un motivo e l’organizzazione sindcale haresistito con controricorso, illustrato da memoria.4. Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con i primi tre motivi di ricorso il ricorrente denunciaviolazione/errata applicazione degli artt. 28 legge n. 300/1970 e2697 c.c. nonché comunque per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti in relazione alla ritenuta sussistenza della legittimazione adagire con il procedimento previsto dalla disposizione statutaria daparte di Fiadel nonché in relazione alla ritenuta sussistenza dellalegittimità/titolarità di agire di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” (in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5c.p.c.). La Corte di appello ha erroneamente ritenuto che Fiadelavesse la legittimazione attiva per proporre ricorso ex art. 28 cit.e che avrebbe assolto all’onere probatorio su essa incombente diprovare l’esercizio di attività sindacale a livello nazionale, in realtàprovato solamente attraverso dati meramente formali/statici enon decisivi; del pari, nulla è stato provato in ordine alla capacitàdi contrarre accordi collettivi di livello nazionale nell’ambito delsettore produttivo al quale appartiene l’azienda (settore Turismo):la FIADEL manca del requisito della nazionalità con riguardo alNumero registro generale 445/2022settore merceologico di appartenenza dell’azienda e tale requisNitumoe ro sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 14830/2026non può desumersi semplicemente dall’adesione alla CISALData pubblicazione 18/05/2026(perché non rientra nei compiti istituzionali delle Confederazioni latutela di una specifica categoria di lavoratori). Inoltre, il ricorso exart. 28 legge n. 200/1970 era intestato a “FIADEL, in persona delSegretario provinciale sig. [OSCURATO:PERSONA]” e non consentiva,quindi, di capire chi fosse l’effettivo ricorrente, FIADEL Treviso oInterconfederale di luglio 1994); il sig. [OSCURATO:PERSONA], poi, risultavasegretario di “Igiene ambientale”, privo della legittimazione adagire nel settore Turismo.1.2. I motivi sono inammissibili.1.3. Con le censure più che denunciarsi una errata ricognizionedella fattispecie astratta descritta dall’articolo 28 dello Statuto deilavoratori si propone una diversa ricostruzione dei fatti allegati ingiudizio, quali risultanti dalla documentazione prodotta conriferimento allo svolgimento di attività sindacale su tutto o suampia parte del territorio nazionale.1.4. La Corte territoriale nell’accertare l’esistenza dellalegittimazione ad agire della FIADEL si è attenuta ai principiaffermati da questa Corte al riguardo ed ha ritenuto sufficiente losvolgimento di un'effettiva azione sindacale su gran parte (nonnecessariamente su tutto) il territorio nazionale, pur rilevandoaltresì l’appartenenza ad una Confederazione sindacale e la stipuladi contratti collettivi a livello nazionale (Cass. n.1/2020, Cass. n.5321/2017, Cass. n. 2735/2015 e più recentemente Cass. n.6876/2022 e Cass. n. 23264/2023). Con accertamento di fatto inquesta sede non sindacabile in quanto istituzionalmentedemandato al giudice di merito (cfr. Cass. 26/01/2016 n. 1353 edivi le richiamate Cass. nn. 21941, 3545 e 3544 del 2012, Cass. n.16787 del 2011 e Cass. n. 15262 del 2002) la Corte di merito haNumero registro generale 445/2022Numero sezionale 1728/2026verificato la dimensione e la diffusione a livello nazionaleN u(mneurom di erarccoo lta generale 14830/2026Data pubblicazione 18/05/2026degli iscritti), oltre che la stipulazione di due CCNL (Fise eConfcommercio 27.7.1994 per la costituzione di RSU e al CCNLTurismo 2010.1.5. Ulteriori profili di inammissibilità consistono nellasovrapposizione e confusione delle questioni che attengono allaricostruzione dei fatti oggetto di causa, ossia al possesso inconcreto del requisito richiesto per la legittimazione attiva delsindacato, e profili giuridici. Anche sotto tale aspetto le censureappaiono inammissibili, perché l'orientamento secondo cui unsingolo motivo può essere articolato in più profili di doglianza,senza che per ciò solo se ne debba affermare l'inammissibilità(Cass. S.U. n.9100 del 2015), trova applicazione solo qualora laformulazione permetta di cogliere con chiarezza quali censuresiano riconducibili alla violazione di legge e quali, invece,all'accertamento dei fatti, chiarezza da escludere nel caso dispecie.1.6. Inoltre, le argomentazioni concernenti la valutazione di datimeramente formali/statici (ai fini della legittimazione attivadell’organizzazione sindacale) e l’esplicazione del mandato dirappresentanza da parte di [OSCURATO:PERSONA] sollecitano, ad ontadei richiami normativi in esso contenuti, una rivisitazione nelmerito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se nefornisca un diverso apprezzamento, valutazione preclusa nel casodi specie a fronte di una pronuncia c.d. doppia conforme.2. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denunciaviolazione/errata/falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., 2Accordo Interconfederale 27.7.1994, 46 CCNL Turismo PubbliciEsercizi nonché comunque per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leNumero registro generale 445/2022Numero sezionale 1728/2026parti in relazione alla ritenuta sussistenza in capo a FINAumDeEroL d i rdacecol lta generale 14830/2026Data pubblicazione 18/05/2026potere di indizione di elezioni per la costituzione di RSU (inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.). [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente interpretato tali fonti, dalle quali siricava che solamente le organizzazioni sindacali firmatarie delCCNL settore Turismo possono indire elezioni, e taleinterpretazione è stata confermata dalle organizzazioni sindacaliche hanno fornito informazioni ai sensi dell’art. 425 c.p.c.2.1. Il motivo non è fondato.2.2. L’art. 2 dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Confcommercio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], UilTuCs Uil per lacostituzione delle RSU, rubricato: “Ambito ed iniziativa per lacostituzione” recita: “Nelle unità produttive nelle quali l'aziendaoccupi piu' di 15 dipendenti, può' darsi luogo alla costituzione dellerappresentanze sindacali unitarie, sulla base di liste presentate adiniziativa delle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23luglio 1993, nonché del presente accordo e del CCNL applicato.Hanno altresì' potere d'iniziativa a presentare liste le associazioni,diverse dalle organizzazioni sindacali suddette, purché'formalmente costituite in sindacato con un proprio statuto ed attocostitutivo, ed a condizione che: a) raccolgano il 5% delle firmesul totale dei lavoratori aventi diritto al voto; b) accettinoespressamente e formalmente il contenuto del presente accordo”.Nel “chiarimento a verbale” dell’art. 46 del CCNL settore Turismo20.2.2010 si dispone che: “le parti si danno atto che, così comestabilito dall’art. 2 dell’[OSCURATO:PERSONA] 27 luglio 1994, leelezioni delle RSU sono indette dalle organizzazioni sindacali deilavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il presente CCNL”.2.3. La lettura del combinato disposto dell’art. 46 CCNL settoreTurismo e dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (in specie,artt. 2 e 3) rende chiara la volontà delle parti sociali di riconoscereNumero registro generale 445/2022Numero sezionale 1728/2026il potere di indire le elezioni per le RSU (e di presentare Nleum leirso tdei r)ac cao lta generale 14830/2026Data pubblicazione 18/05/2026due soggetti distinti, ossia non solo alle organizzazioni sindacalifirmatarie del Protocollo del 1993 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]),dell’[OSCURATO:PERSONA] 1994 e del CCNL applicato inazienda, tra i quali va annoverato il CCNL settore Turismo (comeprevisto dalla prima parte dell’art. 2 dell’[OSCURATO:PERSONA] dall’art. 46 cit.) ma altresì a quelle che (costituite con un proprioStatuto) raccolgono il 5% delle firme tra i lavoratori dell’impresae che accettano (espressamente e formalmente) il contenutodell’[OSCURATO:PERSONA] 1994 (come previsto dalla secondaparte dell’art. 2). Il chiarimento contenuto nel CCNL Turismo,andava a precisare i requisiti (di cui all’art. 2 dell’AccordoInterconfederale 1994) concernenti i primi soggetti, senzainterferire (ed impedire) il potere di iniziativa dei secondi: ciò èreso evidente dal tenore letterale del “chiarimento a verbale” ove,essendo presente una precisazione concernente l’applicazione diun determinato CCNL, il riferimento al CCNL Turismo non può cheessere riferito ai requisiti di cui ai primi soggetti (ossia a quelliche, per l’appunto, sono titolari del potere di indire le elezioni delleRSU in forza della sottoscrizione del CCNL applicato in azienda),rimanendo invariati (in assenza di riferimenti specifici) i requisitirichiesti alla seconda categoria di soggetti sindacali.3. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione/falsaapplicazione degli artt. 112 c.p.c., 1362, 2697 c.c., 19 legge n.300/1970, 8 [OSCURATO:PERSONA] 1994 nonché comunqueper omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti in relazione alla ritenutasussistenza del diritto delle RSU ai permessi retribuiti (in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.) posto che nel ricorsointroduttivo del giudizio non era comprensibile di quali permessi ilsindacato facesse richiesta di riconoscimento.Numero registro generale 445/2022Numero sezionale 1728/20263.1. Il motivo è inammissibile. Numero di raccolta generale 14830/2026Data pubblicazione 18/05/20263.2. Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non puòlimitarsi, come nel caso di specie, a riproporre le tesi difensivesvolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudicedell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo,poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione dellapropria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnatache si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo",come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.” (Cass.n. 22478/2018).4. In conclusione, il ricorso va respinto e le spese di lite seguonoil criterio della soccombenza.5. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ovedovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. P.Q.MLa Corte rigetta ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivieuro 5.000,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15%ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloNumero registro generale 445/2022Numero sezionale 1728/2026previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello sNteumsesroo d ia rarctc.o lta generale 14830/2026Data pubblicazione 18/05/202613, se dovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 9 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]