CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35306/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16125/25 E! [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, si limita a generiche censure e risulta privo di specificità alla luce della motivazione della Corte d'appello logica, coerente e puntuale quale si evince dal provvedimento impugnato, che ha evidenziato la congruità della pena, alla luce della concessione delle circostanze attenuanti generiche, dei due precedenti penali specifici, nonché dell'intensità del dolo e dell'assenza di resipiscenza; Rilevato che, altresì, il secondo motivo di ricorso, concernente la quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva, risulta, oltre che generico, riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito là dove si dà atto che la pena così determinata è semmai troppo mite (anche in relazione alle condizioni economiche del ricorrente) e non modificabile alla luce del divieto di reformatio in peius; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec