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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04443/2026

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21203-2022 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.21203/2022 Ud[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC avverso la sentenza n. 82/2022 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/03/2022 R.G.N. 268/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa

1. L’INPS di Mantova notificava alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.S. verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019003632/DDL del 21/03/2019 e verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019001299/DDL del 21/03/2019, contenente la contestazione che l’attività agricola svolta dal nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] non presentasse i requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, stante l’elevato numero di operai agricoli in forza alla società e l’iscrizione degli stessi soci quali soci dell’impresa agricola professionale.

L’INPS contestava alla società di avere illegittimamente usufruito dell’agevolazione contributiva per l’occupazione di personale agricolo (operai), così chiedendo il pagamento della somma capitale di euro 28.853,94 nonché di avere illegittimamente usufruito dell’agevolazione contributiva per l’occupazione di un impiegato agricolo, così chiedendo il pagamento della somma capitale di euro 1.297,57.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione innanzi al Tribunale di Mantova, sezione lavoro, che accoglieva la domanda di accertamento negativo del debito previdenziale e dichiarava l’inefficacia dei verbali dell’INPS.

3. Avverso detta sentenza proponeva appello l’INPS.

La società si costituiva nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Con la sentenza n. 82/2022 depositata in data 03/03/2022 la Corte di Appello di Brescia, sezione lavoro, rigettava l’impugnazione e condannava l’INPS al pagamento delle spese processuali.

4. Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s. si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

5. La parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

6. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 17/12/2025.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge 08/08/1995, n. 335 e dell’art. 49 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 88, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..

Nella sostanza l’INPS si duole perché la Corte di Appello ha ritenuto che l’accertamento della perdita dei requisiti di coltivatore diretto in capo ai titolari di una società agricola, con contestuale iscrizione degli stessi nella gestione degli imprenditori agricoli professionali, costituisse una variazione di inquadramento, con conseguente applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge 08/08/1995, n. 335, il quale stabilisce che il provvedimento di variazione produce effetto dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento, non avvedendosi che la variazione di inquadramento si verifica solo nell’ipotesi di mutamento del settore economico dell’azienda, settore economico che nel caso di specie sarebbe rimasto quello agricolo e pertanto immutato.

2. Ad avviso del Collegio la trattazione dell’unico motivo di ricorso pone in questione, per la soluzione della specifica fattispecie, l’interpretazione dell’art. 3, comma 8, legge 335/1995 sotto profili non ancora esaminati da questa Corte e che è opportuno riservare alla trattazione in udienza pubblica.

3. Va disposto per questa ragione il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21203-2022 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.21203/2022 Ud[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC avverso la sentenza n. 82/2022 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/03/2022 R.G.N. 268/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. L’INPS di Mantova notificava alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.S. verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019003632/DDL del 21/03/2019 e verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019001299/DDL del 21/03/2019, contenente la contestazione che l’attività agricola svolta dal nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] non presentasse i requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, stante l’elevato numero di operai agricoli in forza alla società e l’iscrizione degli stessi soci quali soci dell’impresa agricola professionale. L’INPS contestava alla società di avere illegittimamente usufruito dell’agevolazione contributiva per l’occupazione di personale agricolo (operai), così chiedendo il pagamento della somma capitale di euro 28.853,94 nonché di avere illegittimamente usufruito dell’agevolazione contributiva per l’occupazione di un impiegato agricolo, così chiedendo il pagamento della somma capitale di euro 1.297,57. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione innanzi al Tribunale di Mantova, sezione lavoro, che accoglieva la domanda di accertamento negativo del debito previdenziale e dichiarava l’inefficacia dei verbali dell’INPS. 3. Avverso detta sentenza proponeva appello l’INPS. La società si costituiva nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 82/2022 depositata in data 03/03/2022 la Corte di Appello di Brescia, sezione lavoro, rigettava l’impugnazione e condannava l’INPS al pagamento delle spese processuali. 4. Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s. si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. 5. La parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. 6. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 17/12/2025. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge 08/08/1995, n. 335 e dell’art. 49 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 88, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. Nella sostanza l’INPS si duole perché la Corte di Appello ha ritenuto che l’accertamento della perdita dei requisiti di coltivatore diretto in capo ai titolari di una società agricola, con contestuale iscrizione degli stessi nella gestione degli imprenditori agricoli professionali, costituisse una variazione di inquadramento, con conseguente applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge 08/08/1995, n. 335, il quale stabilisce che il provvedimento di variazione produce effetto dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento, non avvedendosi che la variazione di inquadramento si verifica solo nell’ipotesi di mutamento del settore economico dell’azienda, settore economico che nel caso di specie sarebbe rimasto quello agricolo e pertanto immutato. 2. Ad avviso del Collegio la trattazione dell’unico motivo di ricorso pone in questione, per la soluzione della specifica fattispecie, l’interpretazione dell’art. 3, comma 8, legge 335/1995 sotto profili non ancora esaminati da questa Corte e che è opportuno riservare alla trattazione in udienza pubblica. 3. Va disposto per questa ragione il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazi
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