CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 luglio 1959
Cassazione n. 22392/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/07/1959 avverso la ordinanza del 22/11/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Velletri ha rigettato l'opposizione formulata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] avverso la richiesta di archiviazione proposta dal Pubblico ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagata in ordine al reato di cui all'art. 368 cod. pen. ed ha disposto l'archiviazione degli atti. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] che con atto a mezzo del difensore deduce l'abnormità del provvedimento in ragione della formulata valutazione da parte del Giudice di una autonoma e diversa ipotesi di reato di diffamazione, sia pur riconoscendo la tardività della querela proposta in relazione a tale reato, e della disposta trasmissione degli atti al Consiglio dell'ordine per quanto di competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non ricorribile. 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che alla isolata decisione secondo la quale deve considerarsi abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari presso la pretura il quale, a fronte di una richiesta di archiviazione fondata dal pubblico ministero sull'assenza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa in dibattimento ed in presenza dell'opposizione della persona offesa, abbia modificato la qualificazione giuridica del fatto, individuando in esso un'ipotesi di reato perseguibile a querela, e quindi disposto l'archiviazione e rigettato l'opposizione sul presupposto della tardività dell'istanza di punizione; tale decisione, infatti, è invasiva delle attribuzioni del pubblico ministero in quanto incide direttamente sull'esercizio dell'azione penale, oltre che lesiva del contraddittorio nei confronti della persona offesa. (Sez. 2, n. 4042 del 06/07/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 211186), deve darsi continuità al prevalente orientamento secondo il quale il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale, è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contrddittorio formale e, pertanto, non possono essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione, essendo al riguardo il giudice del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione (Sez. 7, n. 28532 del 18/05/2017; Recano, Rv. 270469 - 01). 3. Nessuna abnormità può, invero, ravvisarsi nel provvedimento impugnato sia in relazione alla diversa qualificazione della condotta, con conseguente rilievo della improcedibilità del reato ravvisato per tardività della querela, avendo il giudice esercitato un potere demandatogli dalla legge in relazione alla fattispecie devolutagli con la richiesta di archiviazione; sia con riguardo alla trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri per quanto di competenza in considerazione della qualità esercitata dalla ricorrente nella vicenda oggetto della indagine. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas