CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 31834/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12132-2017 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA]' CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 94, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2017 n. 12132 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -2- -controricorrenti - avverso la sentenza n. 518/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per quanto ancora rileva in questa sede, quali proprietari di un fabbricato in S. Arpino, convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali proprietari della costruzione posta a confine del loro immobile lamentando la violazione delle distanze legali rispetto al loro fabbricato. Si costituivano i convenuti che a loro volta sostenevano che gli attori si erano resi responsabili della violazione delle distanze legali, precisamente con la chiusura a veranda di un balcone posto al primo piano del loro edificio, veranda poi trasformata in un bovindo in muratura, e con la realizzazione all’interno del loro cortile di un pergolato in tubolari d’acciaio, poi divenuto un posto auto coperto da un tetto a quattro falde. All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 596/2011, previa dichiarazione di cessazione della materia del contendere quanto alla domanda avanzata dagli attori per il rispetto delle distanze legali, avendo i convenuti eliminato i manufatti reputati illegittimi, in accoglimento della riconvenzionale, condannava [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] ad arretrare nel rispetto della normativa vigente la costruzione posta al primo piano, Ric. 2017 n. 12132 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -3- già adibita a veranda chiusa in muratura, nonché ad arretrare la tettoia adibita a posto auto sino a metri cinque dal confine. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 518 del 6 febbraio 2017, ha rigettato l’appello degli attori, osservando, sempre quanto alla domanda riconvenzionale relativa al rispetto delle distanze legali, che il Tribunale aveva affermato la necessità di dover rispettare la distanza dal confine pari a metri 5, come peraltro affermato dagli stessi attori, allorché avevano agito per analoga ragione nei confronti dei convenuti. Non poteva più reputarsi in discussione il fatto che la tettoia posta nel cortile fosse da qualificare come costruzione e che fosse stata eretta ad una distanza inferiore dal confine rispetto a quella imposta dal Programma di fabbricazione (PdF). Non poteva però accedersi alla tesi degli appellanti secondo cui nella specie dovesse trovare applicazione il principio di prevenzione - sicché essendo il confine a ridosso della tettoia inedificato, non era necessario rispettare alcuna distanza dal confine - e ciò in quanto per espresso riconoscimento degli attori il regolamento edilizio aveva disciplinato, oltre al distacco tra fabbricati, anche la distanza dal confine, il che impediva di poter invocare il principio di prevenzione. Ric. 2017 n. 12132 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -4- Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Gli intimati hanno resistito con controricorso. 2. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa interpretazione degli artt. 112, 113 e 132 c.p.c. in relazione all’individuazione delle norme applicabili in tema di distanze. Si lamenta che il giudice di appello abbia confermato la sentenza del Tribunale dando rilievo al fatto che in citazione si fosse riferito che il Regolamento del Comune di S. Arpino prevedesse una distanza di metri 5,10 dal confine per le costruzioni, senza però dare conto della necessità di applicare il principio iura novit curia, che si estende anche alle norme integrative del codice civile in materia di distanze. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, reiteratamente ribadito che è compito del giudice riscontrare quale sia la normativa applicabile ai sensi dell’art. 873c.c. Poiché i ricorrenti avevano invocato il principio di prevenzione, sul presupposto dell’assenza di una prescrizione in materia di distacco dal confine, il giudice avrebbe dovuto riscontrare la normativa effettivamente applicabile. Si aggiunge che il Comune di S. Arpino, interpellato dal CTU, aveva ribadito che la variante al PRG di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 1990 non aveva ricevuto l’approvazione regionale e quindi non poteva reputarsi vigente. Ric. 2017 n. 12132 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -5- L’assenza di una norma in tema di distanze dal confine avrebbe quindi dovuto indurre all’applicazione del principio della prevenzione. La sentenza impugnata ha altresì violato l’art. 112 c.p.c., non avendo considerato la rilevanza della successione delle leggi nel tempo. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 873, 974, 875, 877 c.c. nonché del PRG del Comune di S. Arpino, adottato nel 1984 ed approvato nel 1989, e del PdF del 25/06/1974. Ove i giudici di appello avessero applicato i principi esposti nel primo motivo, la domanda riconvenzionale non avrebbe potuto essere accolta. Infatti, assumono i ricorrenti che dalle indagini degli ausiliari era emerso che fosse necessario rispettare solo la distanza di metri 7,50 tra costruzioni, distanza che nella specie era rispettata. Tenuto conto dell’epoca della costruzione della veranda, non essendo stata approvata la variante al PRG, operava solo la distanza fra costruzioni, e non anche quella dal confine, posto che solo la variante aveva appunto previsto la distanza di metri 4 dal confine. Nemmeno porterebbero a diverse conclusioni le considerazioni svolte nel terzo elaborato del CTU. Infatti, occorre considerare che all’epoca di realizzazione del fabbricato dei ricorrenti era vigente il PdF che disponeva che i fondi posti nella zona B fossero da considerare collocati in Ric. 2017 n. 12132 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -6- zona agricola, per la quale non era prevista una specifica distanza, operando quindi le previsioni del codice civile. Ciò comporta che, in considerazione della data di costruzione dei fabbricati, alcuna violazione può essere riscontrata. Quindi, anche la realizzazione della veranda era legittima, atteso che si tratta di costruzione preveniente. Il PRG vigente dal 1984, tuttavia, non prevede alcuna norma in materia di distanze dal confine, con la conseguenza che nessun addebito può essere mosso ai ricorrenti. Si aggiunge che la chiusura del balcone non può essere considerata una nuova costruzione e che, quanto alla tettoia al piano terra, risulta pienamente operante il principio di prevenzione, attesa l’assenza di costruzioni del vicino sul confine. Infine, si sostiene che applicando il principio della successione delle leggi nel tempo, non sarebbe stato possibile invocare l’applicazione della norma sopravvenuta più restrittiva. 3. I motivi vanno congiuntamente esaminati per la loro connessione. Rileva il Collegio che le censure non appaiono meritevoli di accoglimento nella parte in cui mirano ad una contestazione dell’apprezzamento di fatto del giudice di merito quanto alla data cui far risalire le opere di cui si chiede la rimozione per la pretesa violazione delle distanze. Infatti, i ricorrenti ritengono di collocare la realizzazione della chiusura del balcone e la creazione del pergolato in un momento temporale diverso da quello accertato in sentenza. Ric. 2017 n. 12132 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -7- Ma i giudici di merito hanno, con apprezzamento in fatto non validamente attinto, riferito della realizzazione della veranda nel 1995, sicché, in assenza di una adeguata censura a tale riscontro, non può avere seguito la richiesta dei ricorrenti di far risalire la realizzazione delle costruzioni tutte alla data di iniziale costruzione del loro fabbricato, non avvedendosi che si è al cospetto di modifiche sopravvenute che sono state, come detto con giudizio in fatto, ritenute idonee a dare vita ad una nuova costruzione. Effettivamente anche per quanto concerne la chiusura del balcone, è vero che in origine la soglia dello stesso verosimilmente era sullo stesso livello, ma è altrettanto vero che la chiusura dello spazio prima aperto ha determinato un aumento di volumetria che è idoneo a configurare una nuova costruzione. Una volta depurati i motivi di tali profili evidentemente inammissibili in quanto inerenti a valutazioni di fatto, la sentenza di appello è chiaramente insoddisfacente nella parte in cui a fronte della contestazione circa la normativa urbanistica applicabile, fa richiamo al fatto che gli stessi attori avevano in citazione riferito di una distanza di 5 metri dal confine, senza però accertare in concreto quale fosse la fonte di tale prescrizione. A tal fine è essenziale, invece, verificare se effettivamente la disciplina urbanistica vigente all’epoca dei fatti (1995) ed eventualmente quella sopravvenuta mantengano sempre una imposizione di distacco dal confine, e ciò alla luce del principio Ric. 2017 n. 12132 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -8- delle Sezioni Unite, secondo cui il principio della prevenzione si applica anche nell'ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art.873 c.c. e tuttavia non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all'intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicché il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c. (Cass. S.U.n. 10318 del 19/05/2016). In tal senso, ove lo strumento urbanistico preveda solo una distanza tra fabbricati senza nulla dettare quanto al distacco assoluto dal confine, opera appunto la regola della prevenzione e le distanze devono ritenersi rispettate, purché sia assicurata quella prescritta tra fabbricati (distanza che nella specie non si contesta essere stata violata). Tale omissione di verifica ha quindi indotto il Collegio a disporre, con precedente ordinanza interlocutoria n. 3237/2022, informazioni presso il Comune di S. Arpino, onde acquisire un quadro esauriente della disciplina urbanistica locale in materia di distanze come succedutasi nel tempo. Infatti, non appare del tutto esaustivo quanto riferito dal CTU nel terzo elaborato, il cui contenuto è riportato nello stesso ricorso a pag. 20, nella parte in cui si ricostruisce la successione delle prescrizioni locali. Ric. 2017 n. 12132 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -9- Assume il CTU che nel 1974 vigeva il PdF che prevedeva la distanza di cinque metri dal confine, ma trattasi di norma non applicabile ratione temporis alla costruzione originaria, in quanto all’epoca la zona B era classificata come agricola per la quale non si prevedevano distanze. Nel 1984 viene approvato il PRG che riclassifica anche gli edifici oggetto di causa e li assoggetta alla disciplina in materia di distanze. Ora secondo il CTU, il PRG prevedeva una distanza di metri 3,75 dal confine e tale distanza era stata incrementata a metri 4 dalla variante al PRG dell’11 maggio 1990, che i ricorrenti riferiscono però non essere mai entrata in vigore. Quindi, stando a quanto si ricava dal passaggio della CTU richiamato nello stesso ricorso, il PRG, nella versione applicabile prevederebbe una distanza in termini assoluti dal confine di metri 3,75. Tale affermazione è però negata dai ricorrenti che a pag. 27 del ricorso affermano che il PRG non disponeva nulla di specifico in materia di distacco assoluto dal confine, il che implicherebbe che potrebbe essere applicato il principio di prevenzione. La risposta pervenuta da parte del Comune ove sono ubicati i beni oggetto di causa ha però permesso di evidenziare che, ferma restando l’inapplicabilità del PDF approvato con DPGRC Ric. 2017 n. 12132 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -10- n. 342 del 2/2/1978, occorrendo avere riguardo ad una costruzione del 1995, ed ha altresì consentito di riscontrare che in base al PRG approvato con delibera del Commissario ad acta n. 7 del 5 ottobre 1984, approvato con Decreto n. 197 del 9 marzo 1989 dal Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA], per la zona B, ove nel frattempo era transitata l’area oggetto di causa, era prevista solo una distanza di metri 7,50 tra fabbricati frontistanti, mancando una specifica previsione in ordine al distacco assoluto dal confine (è ragionevole ritenere che il CTU, senza avere una chiara contezza del principio di diritto sopra richiamato per l’ipotesi in cui la disciplina urbanistica locale non si occupi anche della distanza dal confine, abbia ritenuto che quella dettata tra fabbricati imponesse altresì un distacco dal confine in misura pari alla metà di quella complessivamente dettata per quella da rispettare tra i febbricati, pervenendo in tal modo ad individuare in metri 3,75 la distanza cui avrebbero dovuto attenersi i ricorrenti). E’ pur vero che sarebbe poi stata prevista una integrazione di tale ultimo strumento urbanistico con delibera del Consiglio Comunale n. 28 dell’11 maggio 1990, che avrebbe introdotto il distacco assoluto dal confine in metri 4,00, ma la norma sebbene in astratto applicabile ratione temporis, precedendo l’attività edificatoria oggetto di causa, non è però suscettibile di trovare applicazione, essendo stato precisato che tale integrazione non è stata oggetto di approvazione da parte della Provincia. Ric. 2017 n. 12132 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -11- Occorre a tal fine richiamare il tradizionale principio affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di distanze delle costruzioni dal confine, le norme di un regolamento edilizio e dell'annesso programma di fabbricazione sono efficaci e possono applicarsi nei rapporti tra privati solo dopo che siano state adottate dal consiglio comunale, approvate della giunta regionale e portate a conoscenza dei destinatari mediante pubblicazione da eseguirsi con affissione all'albo pretorio, essendo tale pubblicazione condizione necessaria per l'efficacia e l'obbligatorietà dello strumento urbanistico, senza possibilità di efficacia retroattiva dalla data di approvazione da parte dell'organo regionale, rimanendo, nel frattempo, applicabile la disciplina in materia di distanze dettata dal codice civile (Cass. n. 14915/2015; Cass. n. 17692/2009). In assenza quindi dell’approvazione da parte dell’autorità competente, deve ritenersi tuttora vigente l’originario previsione del PRG, con la sola disciplina delle distanze tra fabbricati, che a detta dei ricorrenti risulterebbe essere stata rispettata, ma senza che sul punto la sentenza impugnata abbia compiuto uno specifico approfondimento. Il riferimento per legittimare la condanna dei ricorrenti ad una distanza assoluta dal confine appare quindi erroneo, e la sentenza deve quindi essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, affinché verifichi il rispetto delle distanze legali della costruzione dei ricorrenti, nei termini sopra specificati. Ric. 2017 n. 12132 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -12- 4. Il giudice di rinvio, come sopra sp ecificato, provved