CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17118/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dello Stato.– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Rizzica.– controricorrente –Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del VENETO n. 371/2017depositata in data 14 marzo 2017.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito di indagini bancarie effettuate a norma dell’art. 32, d.P.R. n.600/1973, l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Venezianotificava, nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], l’avviso diaccertamento n. T6X01VS03728, in relazione all’anno d’imposta 2008. InNumero registro generale 20671/2017Numero sezionale 4349/2026Numero di raccolta generale 17118/2026Data pubblicazione 31/05/2026particolare, l’Ufficio, rettificando gli imponibili dichiarati dalla contribuente,procedeva al recupero a tassazione di tutti i versamenti per cui la stessanon aveva fornito idonee giustificazioni.2. Avverso l’avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorsodinanzi la C.t.p. di Treviso; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo laconferma del proprio operato.3. La C.t.p. di Treviso, con sentenza n. 33/2015, accoglieva il ricorso dellacontribuente.4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. delVeneto; si costituiva in giudizio la contribuente, chiedendo il rigettodell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.5. La C.t.r. adita, con sentenza n. 371/2017, depositata in data 14 marzo2017, respingeva l’appello dell’Ufficio, affermando che non vi fosse alcunaprova che inducesse a ritenere che vi fossero redditi sottratti al fisco.6. Avverso tale pronuncia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazioneaffidato ad un unico motivo. La contribuente ha resistito con controricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 maggio 2026,per la quale la contribuente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 32, d.P.R. n. 600/1973, e dell’art. 2697, c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’errorin iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. haritenuto che, in caso di accertamento basato sulle risultanze delle indaginibancarie, anche per i versamenti l’Ufficio non potesse avvalersi in viapresuntiva di dette risultanze, ma fosse tenuto ad integrarle con ulteriorielementi di prova; in altri termini, la C.t.r. non ha rilevato che, per quantoconcerne i versamenti, esiste una presunzione legale di corrispondenza tramovimenti bancari e ricavi che spetta al contribuente superare mediantepuntuali giustificazioni, in difetto delle quali la rettifica operata dall’UfficioNumero registro generale 20671/2017Numero sezionale 4349/2026Numero di raccolta generale 17118/2026Data pubblicazione 31/05/2026appare legittima. Orbene, essendo pacifico che nel caso di specie l’oneredella prova fosse a carico del contribuente e che l’Amministrazionefinanziaria non fosse tenuta a fornire prove ulteriori, la C.t.r., pur avendoriconosciuto espressamente che per i versamenti contestati lacontribuente non avesse fornito giustificazioni convincenti ed avendoaltresì rilevato l’eseguità del reddito dichiarato, ha inopinatamente ritenutoche l’accertamento dell’Ufficio non fosse basato su “elementi o indizi certie determinati”.2. Preliminarmente, va disaminata l’eccezione l'inammissibilità del ricorsodell'Agenzia delle Entrate fondata su due ragioni: la violazione del principiodi autosufficienza e la proposizione di un motivo che, pur rubricato comeviolazione di legge, celerebbe una richiesta di riesame del merito.2.1. La controricorrente lamenta che il ricorso dell'Agenzia delle Entratesarebbe inammissibile per non aver riportato il contenuto della sentenza diprimo grado e delle difese svolte nei gradi di merito, impedendo così allaCorte di valutare la novità della censura.L'eccezione è infondata. Il principio di autosufficienza, pur imponendo alricorrente di fornire alla Corte tutti gli elementi necessari per comprenderele censure senza dover accedere a fonti esterne all'atto stesso, deveessere interpretato in funzione dell'oggetto della doglianza. Nel caso dispecie, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate verte su una questione di purodiritto: l'erronea interpretazione e applicazione da parte della C.t.r.dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e del conseguente riparto dell'onereprobatorio.L'errore denunciato emerge direttamente dalla lettura della sentenzaimpugnata, la quale, pur giudicando "non convincente" la giustificazionefornita dalla contribuente, ha implicitamente richiesto all'Ufficio la prova di"ulteriori elementi". La censura non attiene a profili fattuali omessi otravisati, bensì alla violazione di una precisa norma di legge che disciplinala valenza probatoria delle indagini bancarie. Pertanto, il ricorso risultaNumero registro generale 20671/2017Numero sezionale 4349/2026Numero di raccolta generale 17118/2026Data pubblicazione 31/05/2026sufficientemente specifico nell'individuare il decisum della sentenzagravata e l'errore di diritto che si assume commesso, non rendendosinecessaria la trascrizione di altre parti degli atti di merito per lacomprensione della doglianza.2.2. Di poi, la controricorrente sostiene che il motivo di ricorso, sebbeneformalmente inquadrato nella violazione di legge ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., miri in realtà a una nuova valutazione dei fatti,preclusa in sede di legittimità.Anche tale eccezione è infondata. La giurisprudenza di questa Cortedistingue nettamente tra l'ipotesi di violazione di legge e quella di vizio dimotivazione. Come precisato, non integra violazione, né falsa applicazionedi norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecieconcreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al difuori dell'ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge. Alcontrario, si ha violazione di legge quando il giudice di merito, pur avendocorrettamente accertato i fatti, applica erroneamente la norma giuridica.Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate non contesta l'accertamentofattuale operato dalla C.t.r. (ossia che le giustificazioni della contribuentefossero deboli), ma denuncia l'errore di diritto commesso nell'interpretarela portata della presunzione legale di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973.La doglianza non attiene al "se" la prova fornita dalla contribuente fossesufficiente, ma al "chi" dovesse fornire la prova e con quale estensione. Siritiene che la C.t.r., richiedendo all'Ufficio un quid pluris probatorio, hadisapplicato la presunzione legale, commettendo un error in iudicando enon un errore nella valutazione del fatto. La censura rientra, pertanto, apieno titolo nell'alveo dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.3. L'unico motivo di ricorso, con cui l'Agenzia delle Entrate lamenta che laC.t.r., pur avendo ritenuto non provate le giustificazioni della contribuentein merito ai versamenti bancari, abbia erroneamente rigettato la pretesaNumero registro generale 20671/2017Numero sezionale 4349/2026Numero di raccolta generale 17118/2026Data pubblicazione 31/05/2026impositiva sulla base della necessità di ulteriori elementi probatori a caricodell'Ufficio, è fondato.Costituisce principio giurisprudenziale pacifico e reiterato quello secondocui in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale infavore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità,precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzionisemplici, e che può essere superata dal contribuente attraversouna prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità diogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibilidalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cuiconsegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficaciadimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione edi dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (Cass.30/06/2020, n. 13112).3.1. La giurisprudenza di questa Suprema Corte è costante e consolidatanell'affermare che le disposizioni contenute nell'art. 32 del d.P.R. n.600/1973 e nell'art. 51 del d.P.R. n. 633/1972 istituiscono unapresunzione legale iuris tantum a favore dell'Erario (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.9603). In particolare, per quanto concerne i versamenti su conti correntibancari, essi si presumono ricavi non dichiarati.È opportuno ribadire che, a seguito della sentenza della CorteCostituzionale n. 228 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale della presunzione relativa ai prelevamenti per i lavoratoriautonomi e professionisti, la presunzione legale di cui al citato art. 32resta pienamente ferma per i versamenti. Come statuito da questa Corte:In tema di accertamento delle imposte sui redditi, a seguito della sentenzadella Corte costituzionale n. 228 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale dell'art. 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973,nella parte in cui estende la presunzione di ricavi anche ai prelevamentiNumero registro generale 20671/2017Numero sezionale 4349/2026Numero di raccolta generale 17118/2026Data pubblicazione 31/05/2026operati sui conti correnti bancari dai lavoratori autonomi, resta ferma lapresunzione legale della medesima disposizione per i versamenti, con laconseguenza che l'onere della prova contraria continua a gravare sulcontribuente.3.2. Più di recente, con un autorevole arresto (Cass. 22/01/2026, n.1423), si è affermato che ai sensi degli artt. art. 32, comma 1, n. 2, deld.P.R. n. 600 del 1973, e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972,tutti i movimenti sui conti bancari dell'imprenditore - sia i versamenti sia iprelevamenti, in quanto ricavi riconducibili all'attività economica o utilidestinati al reimpiego nell'attività produttiva per l'acquisto di beni e servizistrumentali utilizzati nel ciclo produttivo - si presumono riferiti all'attivitàeconomica del contribuente, configurando una presunzione legale relativache li assimila al reddito di impresa, superabile dallo stesso contribuentemediante l'indicazione del beneficiario delle somme prelevate e ladimostrazione che le stesse siano state considerate nella determinazionedella base imponibile ovvero siano estranee alla produzione del reddito.Orbene , la natura di presunzione legale comporta due conseguenzefondamentali sul piano probatorio: l’inversione dell'onere della prova percui l’onere probatorio dell'[OSCURATO:PERSONA] è soddisfatto dallamera allegazione dei dati e degli elementi risultanti dai conti correnti enon è richiesto all'Ufficio di fornire ulteriori elementi di prova, né divagliare i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art.2729 c.c. per le presunzioni semplici; l’onere probatorio analitico a caricodel contribuente, consistente nel superare tale presunzione, fornendo unaprova contraria "analitica" e non generica. Egli deve dimostrare, per ognisingola movimentazione contestata, che i versamenti sono già staticonsiderati nella determinazione del reddito o che non hanno rilevanzareddituale.Questa Corte ha più volte specificato la rigorosità della prova richiesta alcontribuente che è depositario dell’onere di dimostrare che gli elementiNumero registro generale 20671/2017Numero sezionale 4349/2026Numero di raccolta generale 17118/2026Data pubblicazione 31/05/2026desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioniimponibili, e, a tal fine, deve fornire non una prova generica, ma unaprova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogniversamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singoleoperazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.3.3. Nel caso di specie, la C.t.r. di Venezia ha fatto malgoverno dei principinormativi e giurisprudenziali testè declinati perché, dopo avercorrettamente rilevato che le giustificazioni fornite dalla contribuente nonerano "convincenti", ha errato nel non trarre da tale accertamento lalogica e doverosa conseguenza giuridica, ossia la legittimità della ripresa atassazione. Richiedendo implicitamente all'Ufficio la prova di "ulteriorielementi", il giudice d'appello ha di fatto disapplicato la presunzionelegale, ponendo a carico dell'Amministrazione un onere probatorio nonprevisto dalla legge e violando l'art. 2697 c.c.; l’Amministrazione"capillare confutazione delle argomentazioni del contribuente" (Cass. n.9603/2025 cit.).4. In conclusione, va accolto il motivo, la sentenza impugnata va cassataed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio delgiudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delVeneto, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoesame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il 21 maggio 2026La PresidenteAndreina Giudicepietro