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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2026

ECLI:EU:T:2026:111
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025TO0447_INF

Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 6 febbraio 2026 – jundado / EUIPO – Junado (jundado) (causa T‑447/25) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo jundado – Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Tardivo deposito della memoria con i motivi del ricorso – Richiesta di restitutio in integrum – Dovere di diligenza – Ricorso manifestamente privo di fondamento in diritto»

1. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum – Presupposti – Diligenza dovuta nelle circostanze – Eventi eccezionali e, quindi, imprevedibili (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 104, § 1) (v. punti 25, 27)

2. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum – Presupposti – Diligenza dovuta nelle circostanze – Delega dei compiti amministrativi relativi al rinnovo di un marchio (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 104, § 1) (v. punti 26, 38)

3. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum – Presupposti d’applicazione – Interpretazione restrittiva (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 104, § 1) (cfr. punto 28) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La jundado GmbH e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si faranno carico delle proprie spese.

62025TO0447_INF Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 6 febbraio 2026 – jundado / EUIPO – Junado (jundado) (causa T‑447/25) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo jundado – Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Tardivo deposito della memoria con i motivi del ricorso – Richiesta di restitutio in integrum – Dovere di diligenza – Ricorso manifestamente privo di fondamento in diritto» 1. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum – Presupposti – Diligenza dovuta nelle circostanze – Eventi eccezionali e, quindi, imprevedibili (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 104, § 1) (v. punti 25, 27) 2. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum – Presupposti – Diligenza dovuta nelle circostanze – Delega dei compiti amministrativi relativi al rinnovo di un marchio (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 104, § 1) (v. punti 26, 38) 3. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum – Presupposti d’applicazione – Interpretazione restrittiva (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 104, § 1) (cfr. punto 28) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La jundado GmbH e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si faranno carico delle proprie spese.
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