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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24851/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le note conclusive del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'8 gennaio 2015 il Tribunale di Catania, sezione riesame, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, perché ritenuto gravemente indiziato del reato di furto in abitazione, per essersi introdotto, insieme ad un complice non identificato, in un immobile in ristrutturazione ed essersi impossessato degli strumenti ed accessori presenti, appartenenti al titolare della ditta responsabile dei lavori edili in corso.

La decisione è conseguita all'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa che, inquadrando i fatti nella fattispecie prevista dall'art. 624 cod. pen., aveva rigettato la richiesta di misura cautelare in ragione della più mite cornice edittale.

2. Avverso la suindicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, affidandolo ad un unico motivo, con il quale viene denunziata violazione della legge penale in riferimento alla qualificazione giuridica del reato.

Il ricorrente si duole della riqualificazione del fatto contestato in furto in abitazione operata dal Tribunale, che ha ritenuto rientrante nella nozione di "privata dimora" anche un immobile in ristrutturazione.

Nel caso in esame non è stato fatto alcun riferimento fattuale all'esistenza di spazi all'interno del "cantiere" destinati all'espletamento della vita privata, anche connessa con l'attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In primo luogo va rilevato che v'è carenza di interesse.

Il Tribunale, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero finalizzato all'applicazione della misura cautelare in carcere, ha ritenuto sussistenti gravi indizi a carico del Cicciarella in relazione al furto di attrezzi per lavori edilizi (per un valore complessivo di euro 1.500,00) commesso, con un complice, in un immobile destinato ad uso abitativo.

Sebbene tale immobile fosse al momento del furto disabitato, perché erano in corso dei lavori di ristrutturazione, il Tribunale, diversamente dal giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto configurabile la fattispecie di cui all'art. 624 bis cod. pen., qualificazione contestata dal ricorrente.

Sennonché, va rilevato che tale riqualificazione non ha inciso sull'adottabilità della misura cautelare, ai sensi dell'art. 280 cod. proc. pen., sicché le doglianze del ricorrente risultano prive di interesse (si veda, in materia, Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013 -dep. 17/02/2014- Rv. 258984).

Peraltro, il Tribunale ha applicato la custodia in carcere facendo riferimento anche al danno di non lieve entità per la persona offesa e ha motivato in maniera articolata sulla sussistenza delle esigenze cautelari (pag. 4 della ordinanza impugnata), con una prognosi che prescinde dalla qualificazione giuridica del reato, dovendo inoltre rilevarsi che negli atti v'è la querela, sicché, anche nell'ipotesi di configurabilità della fattispecie meno grave di furto di cui all'art. 624 e 625 n. 2 cod. pen., deve ritenersi sussistente la condizione di procedibilità.

3. Il motivo di ricorso è inoltre manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 31345 del 23/3/2017, D'Amico, Rv. 270076, hanno stabilito che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale.Le Sezioni Unite, dunque, hanno delimitato il campo applicativo della previsione dell'art.624 bis cod. pen. includendovi i luoghi che siano stati adibiti «in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico allo svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto a quelli della vita familiare e intima (propri dell'abitazione)», nonché i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le caratteristiche dell'abitazione.

Sono stati, così, evidenziati tre elementi necessari ai fini della sussistenza dell'ipotesi di reato prevista dall'art. 624 bis cod. pen.: a) l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.

Nelle pronunzie successive di questa Corte si è affrontato il problema della configurabilità del reato in relazione ad edifici che versino in condizioni di cattivo stato di manutenzione, per l'impossibilità o la mancanza di volontà dei proprietari di occuparsene.

Sul tema, si è espressa Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, Meloni, Rv. 275073, che ha ritenuto integri la nozione di privata dimora, secondo le indicazioni delle Sezioni Unite, anche l'immobile che, seppure non abitato ed in cattivo stato di manutenzione, tuttavia non sia abbandonato, facendo leva soprattutto sul carattere di stabilità del rapporto che leghi il luogo fisico con la vita privata del titolare del diritto e sul fatto che la dimora abbia una concreta connotazione che la riconduca alla personalità del titolare.

Nel caso in esame, sintomo di tale connotazione è certamente la circostanza che il proprietario stesse procedendo alla manutenzione dell'abitazione mediante la ristrutturazione effettuata dall'impresa che nell'immobile deteneva gli arnesi oggetto del furto.

E', quindi, indubbio l'interesse al legame stabile del proprietario con l'abitazione e la rivendicazione del corrispondente elemento di fattispecie costituito dallo ius excludendi alios.

Insomma, il fatto che un'abitazione sia consegnata ad una ditta edile, per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, non ne muta la natura di luogo destinato a privata dimora, non aperto al pubblico e non accessibile a terzi senza il consenso del titolare (si vedano nello stesso senso, Sez. 4, n. 27678 del 23/06/2022, Rv. 283421; Sez. 5, 11 giugno 2020, n. 17954; Sez. 2, sentenza n. 39098 del 2017, che ha affermato che l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 bis, cod. pen., in relazione all'art. 624 bis, sussiste anche nel caso in cui l'agente si introduca in una abitazione - quand'anche non utilizzata dai titolari - in cui siano in corso lavori di ristrutturazione).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Vanno effettuati gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le note conclusive del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 gennaio 2015 il Tribunale di Catania, sezione riesame, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, perché ritenuto gravemente indiziato del reato di furto in abitazione, per essersi introdotto, insieme ad un complice non identificato, in un immobile in ristrutturazione ed essersi impossessato degli strumenti ed accessori presenti, appartenenti al titolare della ditta responsabile dei lavori edili in corso. La decisione è conseguita all'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa che, inquadrando i fatti nella fattispecie prevista dall'art. 624 cod. pen., aveva rigettato la richiesta di misura cautelare in ragione della più mite cornice edittale. 2. Avverso la suindicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, affidandolo ad un unico motivo, con il quale viene denunziata violazione della legge penale in riferimento alla qualificazione giuridica del reato. Il ricorrente si duole della riqualificazione del fatto contestato in furto in abitazione operata dal Tribunale, che ha ritenuto rientrante nella nozione di "privata dimora" anche un immobile in ristrutturazione. Nel caso in esame non è stato fatto alcun riferimento fattuale all'esistenza di spazi all'interno del "cantiere" destinati all'espletamento della vita privata, anche connessa con l'attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In primo luogo va rilevato che v'è carenza di interesse. Il Tribunale, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero finalizzato all'applicazione della misura cautelare in carcere, ha ritenuto sussistenti gravi indizi a carico del Cicciarella in relazione al furto di attrezzi per lavori edilizi (per un valore complessivo di euro 1.500,00) commesso, con un complice, in un immobile destinato ad uso abitativo. Sebbene tale immobile fosse al momento del furto disabitato, perché erano in corso dei lavori di ristrutturazione, il Tribunale, diversamente dal giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto configurabile la fattispecie di cui all'art. 624 bis cod. pen., qualificazione contestata dal ricorrente. Sennonché, va rilevato che tale riqualificazione non ha inciso sull'adottabilità della misura cautelare, ai sensi dell'art. 280 cod. proc. pen., sicché le doglianze del ricorrente risultano prive di interesse (si veda, in materia, Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013 -dep. 17/02/2014- Rv. 258984). Peraltro, il Tribunale ha applicato la custodia in carcere facendo riferimento anche al danno di non lieve entità per la persona offesa e ha motivato in maniera articolata sulla sussistenza delle esigenze cautelari (pag. 4 della ordinanza impugnata), con una prognosi che prescinde dalla qualificazione giuridica del reato, dovendo inoltre rilevarsi che negli atti v'è la querela, sicché, anche nell'ipotesi di configurabilità della fattispecie meno grave di furto di cui all'art. 624 e 625 n. 2 cod. pen., deve ritenersi sussistente la condizione di procedibilità. 3. Il motivo di ricorso è inoltre manifestamente infondato. Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 31345 del 23/3/2017, D'Amico, Rv. 270076, hanno stabilito che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale.Le Sezioni Unite, dunque, hanno delimitato il campo applicativo della previsione dell'art.624 bis cod. pen. includendovi i luoghi che siano stati adibiti «in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico allo svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto a quelli della vita familiare e intima (propri dell'abitazione)», nonché i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le caratteristiche dell'abitazione. Sono stati, così, evidenziati tre elementi necessari ai fini della sussistenza dell'ipotesi di reato prevista dall'art. 624 bis cod. pen.: a) l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. Nelle pronunzie successive di questa Corte si è affrontato il problema della configurabilità del reato in relazione ad edifici che versino in condizioni di cattivo stato di manutenzione, per l'impossibilità o la mancanza di volontà dei proprietari di occuparsene. Sul tema, si è espressa Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, Meloni, Rv. 275073, che ha ritenuto integri la nozione di privata dimora, secondo le indicazioni delle Sezioni Unite, anche l'immobile che, seppure non abitato ed in cattivo stato di manutenzione, tuttavia non sia abbandonato, facendo leva soprattutto sul carattere di stabilità del rapporto che leghi il luogo fisico con la vita privata del titolare del diritto e sul fatto che la dimora abbia una concreta connotazione che la riconduca alla personalità del titolare. Nel caso in esame, sintomo di tale connotazione è certamente la circostanza che il proprietario stesse procedendo alla manutenzione dell'abitazione mediante la ristrutturazione effettuata dall'impresa che nell'immobile deteneva gli arnesi oggetto del furto. E', quindi, indubbio l'interesse al legame stabile del proprietario con l'abitazione e la rivendicazione del corrispondente elemento di fattispecie costituito dallo ius excludendi alios. Insomma, il fatto che un'abitazione sia consegnata ad una ditta edile, per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, non ne muta la natura di luogo destinato a privata dimora, non aperto al pubblico e non accessibile a terzi senza il consenso del titolare (si vedano nello stesso senso, Sez. 4, n. 27678 del 23/06/2022, Rv. 283421; Sez. 5, 11 giugno 2020, n. 17954; Sez. 2, sentenza n. 39098 del 2017, che ha affermato che l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 bis, cod. pen., in relazione all'art. 624 bis, sussiste anche nel caso in cui l'agente si introduca in una abitazione - quand'anche non utilizzata dai titolari - in cui siano in corso lavori di ristrutturazione). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Vanno effettuati gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso
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