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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05023/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 del Tribunale di Catania.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania; letta la memoria depositata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] con la quale ha insistito nel rigetto del ricorso proposto dal Procuratore generale attesa la consolidata improcedibilità dell’azione penale per mancanza di querela e la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 41717 del 23/10/2024 la Quarta Sezione penale di questa Corte,accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appellodi Catania, ha annullato la sentenza emessa dal Tribunale locale in data 01/07/2024con la quale era stato dichiarato non doversi procedere, nei confronti di SimonaTorre in relazione a l reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., per mancanza di querela, in quanto ritenuta tardiva la contestazione della circostanzaaggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen.

Insede di giudizio di rinvio il Tribunale di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazioneal reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7 cod. pen. in quanto, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n . 7 cod. pen., l’azione penale è improcedibileper mancanza di querela. 2.Avverso la sentenza suddetta propone ricorso immediato per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania deducendo l’erronea applicazione della legge penale.

Secondo il Procuratore ricorrente il decidente ha esclusola circostanza aggravante in esame in quanto «il furto è stato perpetrato unicamente mediante manomissione del contatore posto a servizio dell’abitazione dell’imputata,in un contesto caratterizzato dal libero mercato che quindi permette di qualificare come privata la res oggetto del furto» , senza tener conto che per giurisprudenzaprevalente sul punto, l’energia elettrica è “cosa destinata a pubblico servizio”e ciò , a prescindere dalle modalità di impossessamento. 3.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato. 2.Il Tribunale di Catania ha argomentato che il furto di energia elettrica contestato alla [OSCURATO:PERSONA] sia stato posto in essere con condotta consistita nella manomissionedel contatore, suscettibile di alterare la misurazione dei consumi in sensofavorevole all’utente , in una condizione di libero mercato che consente di qualificarecome privato l’oggetto del furto.

Èstato, in altri termini , applicato il principio secondo cui il contratto di energia elettrica è un contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni continuativiper cui , nel momento in cui l’energia giunge al contatore del singolo utente, passa dalla disponibilità del somministrante a quella dell’utilizzatore, realizzando la traditio con la conseguenza che l’energia perderebbe la natura di cosadestinata a pubblico servizio, essendo contrattualmente assegnata al singolo utente. 3.Come già affermato da questa Sezione (Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Tirone,Rv. 221617 – 01) le ipotesi descritte dall’art. 625 n. 7 cod. pen. trovano il lorofondamento nel maggiore rispetto che deve essere assicurato a determinate cosein virtù delle condizioni in cui si trovano o della loro destinazione .

Si tratta, in specie,di cose che servono a un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva, per volontàdel detentore o proprietario o per le qualità a d esse inerenti .

Ilsignificato letterale della previsione di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. e il fondamentodelle relative ipotesi, individuate dal legislatore come evenienze idonee ainfluire sulla gravità del reato e sulle conseguenze sanzionatorie, induce a una interpretazione circa la ricorrenza di tale circostanza in senso oggettivo, condizionata solo all e caratteristiche del bene meritevole di speciale tutela , a prescinderedagli effetti provocati dall’azione delittuosa sul bene stesso . 4.È stato , inoltre , precisato che integra l’aggravante in parola «la sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando,non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete,bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta»(Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2011, dep. 2022, Mondino, R v. 282543 – 01).

Neconsegue, come osservato dal P.G. ricorrente , che rimane irrilevante ai fini della valutazione della sussistenza o meno della circostanza aggravante, il mezzo attraversoil quale l’impossessamento venga posto i n essere.

Inoltre, è stato affermato che la cosa destinata al pubblico servizio di cui all’art.625 n. 7 cod. pen. è quella « la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico»(Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773 – 01).

In altri termini , l’aggravante sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamentecaratterizzata da un nesso funzionale all’erogazione di un pubblico servizio:rimane irrilevante il mezzo usato per porre in essere l’ impossessamento poichéciò che rileva è l’oggettiva destinazione della stessa a un pubblico servizio.

Detto carattere non viene meno, rispetto all’energia elettrica, per il fatto che l’impossessamentovenga realizzato mediante manomissione del contatore.

Anche sotto tale pro f ilo , dunque, il ragionamento del giudice risulta errato poichéesclude la destinazione a pubblico servizio dell ’energia elettrica solo perché giàconvogliata all’uso del singolo utente, trascurando che l’alterazione del sistem a dimisurazione del consumo consente al singolo di impossessarsi di energia che, a paritàdi costo, sarebbe stata invece, convogliata verso una platea indeterminata di altriconsumatori.

5. Da quanto detto discende l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio,per nuovo giudizio, al Tribunale di Catania in diversa persona fisica.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 del Tribunale di Catania. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania; letta la memoria depositata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] con la quale ha insistito nel rigetto del ricorso proposto dal Procuratore generale attesa la consolidata improcedibilità dell’azione penale per mancanza di querela e la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 41717 del 23/10/2024 la Quarta Sezione penale di questa Corte,accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appellodi Catania, ha annullato la sentenza emessa dal Tribunale locale in data 01/07/2024con la quale era stato dichiarato non doversi procedere, nei confronti di SimonaTorre in relazione a l reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., per mancanza di querela, in quanto ritenuta tardiva la contestazione della circostanzaaggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. Insede di giudizio di rinvio il Tribunale di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazioneal reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7 cod. pen. in quanto, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n . 7 cod. pen., l’azione penale è improcedibileper mancanza di querela. 2.Avverso la sentenza suddetta propone ricorso immediato per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania deducendo l’erronea applicazione della legge penale. Secondo il Procuratore ricorrente il decidente ha esclusola circostanza aggravante in esame in quanto «il furto è stato perpetrato unicamente mediante manomissione del contatore posto a servizio dell’abitazione dell’imputata,in un contesto caratterizzato dal libero mercato che quindi permette di qualificare come privata la res oggetto del furto» , senza tener conto che per giurisprudenzaprevalente sul punto, l’energia elettrica è “cosa destinata a pubblico servizio”e ciò , a prescindere dalle modalità di impossessamento. 3.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato. 2.Il Tribunale di Catania ha argomentato che il furto di energia elettrica contestato alla [OSCURATO:PERSONA] sia stato posto in essere con condotta consistita nella manomissionedel contatore, suscettibile di alterare la misurazione dei consumi in sensofavorevole all’utente , in una condizione di libero mercato che consente di qualificarecome privato l’oggetto del furto. Èstato, in altri termini , applicato il principio secondo cui il contratto di energia elettrica è un contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni continuativiper cui , nel momento in cui l’energia giunge al contatore del singolo utente, passa dalla disponibilità del somministrante a quella dell’utilizzatore, realizzando la traditio con la conseguenza che l’energia perderebbe la natura di cosadestinata a pubblico servizio, essendo contrattualmente assegnata al singolo utente. 3.Come già affermato da questa Sezione (Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Tirone,Rv. 221617 – 01) le ipotesi descritte dall’art. 625 n. 7 cod. pen. trovano il lorofondamento nel maggiore rispetto che deve essere assicurato a determinate cosein virtù delle condizioni in cui si trovano o della loro destinazione . Si tratta, in specie,di cose che servono a un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva, per volontàdel detentore o proprietario o per le qualità a d esse inerenti . Ilsignificato letterale della previsione di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. e il fondamentodelle relative ipotesi, individuate dal legislatore come evenienze idonee ainfluire sulla gravità del reato e sulle conseguenze sanzionatorie, induce a una interpretazione circa la ricorrenza di tale circostanza in senso oggettivo, condizionata solo all e caratteristiche del bene meritevole di speciale tutela , a prescinderedagli effetti provocati dall’azione delittuosa sul bene stesso . 4.È stato , inoltre , precisato che integra l’aggravante in parola «la sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando,non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete,bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta»(Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2011, dep. 2022, Mondino, R v. 282543 – 01). Neconsegue, come osservato dal P.G. ricorrente , che rimane irrilevante ai fini della valutazione della sussistenza o meno della circostanza aggravante, il mezzo attraversoil quale l’impossessamento venga posto i n essere. Inoltre, è stato affermato che la cosa destinata al pubblico servizio di cui all’art.625 n. 7 cod. pen. è quella « la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico»(Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773 – 01). In altri termini , l’aggravante sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamentecaratterizzata da un nesso funzionale all’erogazione di un pubblico servizio:rimane irrilevante il mezzo usato per porre in essere l’ impossessamento poichéciò che rileva è l’oggettiva destinazione della stessa a un pubblico servizio. Detto carattere non viene meno, rispetto all’energia elettrica, per il fatto che l’impossessamentovenga realizzato mediante manomissione del contatore. Anche sotto tale pro f ilo , dunque, il ragionamento del giudice risulta errato poichéesclude la destinazione a pubblico servizio dell ’energia elettrica solo perché giàconvogliata all’uso del singolo utente, trascurando che l’alterazione del sistem a dimisurazione del consumo consente al singolo di impossessarsi di energia che, a paritàdi costo, sarebbe stata invece, convogliata verso una platea indeterminata di altriconsumatori. 5. Da quanto detto discende l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio,per nuovo giudizio, al Tribunale di Catania in diversa persona fisica. P.Q.M