CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11450/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MELANDRI;- ricorrente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE2026 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale1292 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente -avverso la sentenza n. 134/2020 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 09/06/2020 R.G.N. 919/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/03/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31190/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 11450/2026Data pubblicazione 28/04/20261. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 134 del2024, per quanto qui di interesse, ha confermato la pronuncia delTribunale di Ravenna che aveva rigettato il ricorso proposto dallasocietà cooperativa agricola Agrintesa nei confronti dell’Inail, voltoa far dichiarare illegittimo, sulla posizione assicurativa territorialedella società (Pat numero 53 0517 56), l’addebito degli oneri direndita riconosciuta dall’Inail a favore di un lavoratore e adottenere la condanna dell’istituto alla restituzione dei maggioripremi versati negli anni 2014- 2015.1.1 Nella specie, il lavoratore aveva svolto la sua attività prima(nel 1975) presso la società Eridania, poi (dal 1976 al maggio1999) presso la cooperativa di ortofrutticoli [OSCURATO:SOCIETA]. edinfine (dal 30 giugno 1999 al 31 dicembre 2000, per 18 mesi)presso la cooperativa Agrintesa. In conseguenza dell’esposizionea fibre di amianto, aveva contratto mesotelioma pleurico, che necausava il decesso nel 2011.1.2. La Corte d’Appello ha osservato che gli oneri di rendita permalattia professionale andavano attribuiti ad Agrintesa, qualeazienda terza, pur non essendo in contestazione che il lavoratore,quando era alle sue dipendenze, non era più stato espostosignificativamente ad asbesto, come peraltro acclarato dal c.t.u. eche l’esposizione ad asbesto presso Solar poteva considerarsiconcausa determinante della malattia contratta. La precedenteazienda Solar, infatti, era stata incorporata, nel luglio del 1999,dalla società Agrintesa ed era cessata. Agrintesa ne avevaincorporato anche i beni aziendali (il capannone) in cui venivasvolta l’attività, continuando a svolgere ivi le medesimelavorazioni, con i medesimi lavoratori, tra cui quello che contraevaNumero registro generale 31190/2020Numero sezionale 1292/2026il mesotelioma pleurico, incorporando la Pat 53 051N um7e7ro3d,i racocvoltea generale 11450/2026Data pubblicazione 28/04/2026questi era assicurato.La sentenza ha, quindi, concluso che la mera modificasoggettiva datoriale era irrilevante ai fini della determinazione deltasso e, in base all’articolo 2504 bis c.c., la fusione fra società noncomportava l’estinzione di un soggetto e la creazione di un diversosoggetto ma una vicenda evolutiva modificativa con la continuitàdei rapporti giuridici anche processuali.2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso la parte inepigrafe, affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato damemoria depositata in prossimità dell’udienza.3.L’Inail ha depositato controricorso.4.La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art.380 bis.1. c.p.c..Chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio hariservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380bis 1, comma 2, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso, parte ricorrente deduceviolazione e mancata applicazione degli artt. 3, 40 e 41 d.P.R. n.1124/1965 e art. 22 MAT (Modalità di applicazione della tariffa deipremi DM 12/12/2000) nonché “Errata interpretazione edapplicazione dell’art. 2504 bis c.c. e dell’art. 25 MAT”.Lamenta che la Corte territoriale, erroneamente, ha ritenutocorretta l’imputazione da parte dell’INAIL, nel tasso specificoaziendale della [OSCURATO:PERSONA] territoriale di Agrintesa (PATn. 53051756), degli oneri della rendita riconosciuta al dipendenteche si era ammalato per esposizione ad asbesto, ma non perlavorazioni svolte nel periodo in cui aveva lavorato per Agrintesa(30/6/1999 – 31/12/2000).Numero registro generale 31190/2020Numero sezionale 1292/2026Secondo la società, l’assenza di esposizione ad aNmumiaerno dtiora cncoeltal generale 11450/2026Data pubblicazione 28/04/2026periodo di lavorazione presso la propria azienda e l’assenza direlazione causale tra la patologia diagnosticata al lavoratore ed ilperiodo lavorativo alle proprie dipendenze, incontrovertibilmenteaccertate dal CTU, doveva portare a escludere l’imputazione deglioneri della rendita sul proprio tasso specifico aziendale. Né eraapplicabile la previsione dell’art 2504 bis c.c., in tema di effettisuccessori a titolo universale dell’impresa incorporante.2.L’INAIL si è costituito con controricorso e ha sostenuto cheAgrintesa era da ritenersi successore a titolo universale, in tutti irapporti attivi e passivi della [OSCURATO:SOCIETA]. e, in quantosubentrante nella posizione assicurativa, doveva farsi carico,anche nell’ambito assicurativo INAIL, dei sinistri e delle malattieprofessionali avvenuti durante l’attività svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]e alla stessa causalmente connessi.3. Il motivo di ricorso, sopra formulato, è infondato.La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dellenorme invocate ed è coerente con l’orientamento di questa Cortesecondo cui "ai fini della determinazione del premio dovuto dalleaziende industriali per l'assicurazione dei dipendenti contro gliinfortuni e le malattie professionali, il calcolo del tasso specificoaziendale deve tener conto non già dell'effettivo rischiodell'azienda, bensì della cosiddetta potenzialità infortunistica dellamedesima, in relazione al rischio proprio del tipo di lavorazione eal numero dei dipendenti" (Cass. 18/07/2016 n. 14632; Cass. Sez.Un. 30/10/2008 n. 26020).Gli oneri INAIL (rendite per malattie professionali o infortuni)possono gravare sulla PAT dell’impresa anche se l’esposizione alrischio è avvenuta prima della modifica soggettiva dell’azienda,purché la lavorazione rischiosa sia rimasta la stessa, come nellaspecie, in cui Agrintesa ha continuato a svolgere la stessaNumero registro generale 31190/2020Numero sezionale 1292/2026lavorazione, con gli stessi lavoratori e negli stessi Nloumcearol id i rdaceclolltaa generale 11450/2026Data pubblicazione 28/04/2026precedente società datrice di lavoro, presso cui vi è statal’esposizione ad amianto che ha causato la malattia deldipendente.3.1. Nella vicenda in esame, l’esposizione significativa adasbesto è stata precedente al rapporto di lavoro con Agrintesa, manon è stata dedotta l’esecuzione di una bonifica integrale dei luoghidi lavoro, tant’è che il ctu non ha escluso del tutto l’amianto nellecelle frigorifero, chiarendo che “il quantitativo non è rilevante”. Lelavorazioni svolte dall’impresa subentrante Agrintesa sono lestesse della società incorporata, vengono svolte negli stessi localie con gli stessi operai. Solo se il rischio è cessato del tutto o lalavorazione è cambiata (ipotesi non ricorrente), l’imputazione allanuova PAT non è automatica e può essere contestata.3.2. In caso di modifiche societarie, a seguito di fusione,incorporazione, cessione azienda, questa Corte ha stabilito che ilmutamento soggettivo dell’impresa non incide sulla PAT quando lalavorazione rimane la stessa. Questo perché il sistema INAIL èquello di assicurazione sociale basata sul rischio professionale.Concludente in tal senso è Cass. 19 agosto 2024 n. 22910,secondo cui “l’oscillazione del tasso può essere applicata anche sel’evento è maturato quando l’azienda aveva una diversa proprietào struttura societaria….. Alcun rilievo hanno, dunque, laresponsabilità o la mancanza di colpa del datore di lavoro,l’eventuale concorso colposo dell’infortunato o di un terzo estraneoal rapporto lavorativo, o la modifica della compagine societariadatoriale a parità di lavorazione esposta a rischio…..il cambiosocietario non incide sul calcolo del tasso se la lavorazione è lastessa”.Ed infatti, il tasso aziendale non si riferisce all'andamentoinfortunistico della singola impresa bensì al rapporto traNumero registro generale 31190/2020l'andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazionNeu meedro sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 11450/2026il numero dei lavoratori assicurati nelle singole impreseData pubblicazione 28/04/20263.3. Nel caso di specie, le argomentazioni addotte dalla partericorrente non inducono a rimeditare l’orientamento di questaCorte, sollecitato con la richiesta di pubblica udienza.La Corte territoriale, infatti, ha affermato la continuità delrischio assicurativo, valorizzando la continuazione della stessasia stato dimostrato che il rischio non esiste più (il CTU non haescluso del tutto amianto, ad esempio, nelle celle frigorifero e inaltri elementi). Pertanto, ha fatto corretta applicazione delprincipio secondo cui, in tema di assicurazione obbligatoria controgli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai fini delladeterminazione del premio dovuto e del calcolo del tasso specificoaziendale, rileva non l’effettivo rischio in concreto dell’impresa,bensì la potenzialità infortunistica della lavorazione assicurata e ilnumero dei lavoratori; pertanto, gli oneri di rendita possonogravare sulla PAT dell’impresa anche se l’esposizione causativa deldanno sia avvenuta anteriormente a vicende modificativesoggettive (quali fusione o incorporazione), quando l’impresasubentrante prosegua la medesima attività, con sostanzialecontinuità di lavorazioni, locali e personale, salvo che risultiprovata la cessazione integrale del rischio o il mutamento dellalavorazione.5.Il ricorso va pertanto rigettato.7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo che segue.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 31190/2020contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a noNrumearo sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 11450/2026dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.Data pubblicazione 28/04/2026La Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di litedel presente giudizio di legittimità in favore della partecontroricorrente, liquidate in € 5000,00 per compensi, € 200,00per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quartasezione civile della Corte di cassazione, il giorno 12.03.2026LA PRESIDENTE