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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 gennaio 2021

Cassazione n. 36059/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19585-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

MNNMR62D41824B), rapp. e di?., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 31/, presso lo studio dell'AVV.[OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 116/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad [OSCURATO:PERSONA] tre avvisi di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.A.P., I.R.P.E.F., addizionali comunali e regionali, oltre sanzioni ed interessi, relativamente agli anni di imposta 2004-2006; che la contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Foggia che, con sentenza n. 452/2015, previa riunione, accolse i ricorsi; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 116/2021, depositata il 15/01/2021, rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come non vi fosse prova dello svolgimento, da parte della contribuente dell'attività di guida turistica, non essendo sufficiente all'uopo l'apertura di una partita I.V.A. né le spese sostenute dalla contribuente per personale dipendente e l'acquisto di un terreno agricolo che "potrebbero essere connesse solo con l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo e non certo di guida turistica"; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Ric. 2021 n. 19585 sez.

Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -2- Rilevata l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte controricorrente in relazione alla (a) mancanza di autosufficienza del ricorso, nonché (b) alla incongruenza delle conclusioni formulate dalla difesa erariale, considerato che: 1) il ricorso appare pienamente rispondente ai requisiti posti dall'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, cod. proc. civ., non inficiati dalla parziale (e comunque limitata) riproduzione degli atti dei precedenti gradi di giudizio (che, anzi, appare essenziale ad integrare proprio il requisito della specificità dei motivi), né essendo necessaria l'adozione di formule sacramentali, essendo piuttosto indispensabile che le censure - come nella specie - individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa ex art. 360 cod. proc. civ. (arg. da Cass., Sez.

U, 8.1.1.2021, n. 32415, Rv. 662880-01); 2) l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità - nella specie, chiaramente individuabili nella riforma della sentenza impugnata - perseguite nel giudizio (Cass., Sez. 3, 28.8.2009, n. 18783, Rv. 609210-01); Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione dell'art. 36, d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132 c.p.c., dell'art.118 disp.

Att.

C.p.c. e dell'art. 111 Cost." (cfr. ricorso, p. 6), per non avere m giudici di appello chiarito il percorso motivazionale sotteso al ritenuto mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'Ufficio, circa la sussistenza dei requisiti per procedere ad accertamento induttivo nei confronti della contribuente; che il motivo è manifestamente infondato; Ric. 2021 n. 19585 sez.

Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -3- che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061-01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088- 01); che, nella specie, la C.T.R. dà conto delle ragioni sottese all'accoglimento dell'opposizione della MUNNO, avendo i giudici di appello ritenuto non provato lo svolgimento, da parte della contribuente, dell'attività di imprenditrice agricola, unica alla quale - nell'ottica di quel Collegio - potrebbero essere riferiti i costi per personale dipendente e l'acquisto di fondi sottesi (all'accertamento induttivo e, quindi) alla ripresa; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la "violazione e falsa applicazione dell'articolo 41, comma 1, dell'art. 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre [1]972, n. 633, nonché dell'articolo 2697 del codice civile" (cfr. ricorso, p. 15), per avere la C.T.R. erroneamente escluso la legittimità della ripresa, essendo risultato indimostrato lo svolgimento, da parte della contribuente, dell'attività di imprenditrice agricola laddove, al contrario, l'accertamento non fondava - si osserva - sull'omessa dichiarazione di redditi derivanti dallo svolgimento di una specifica attività (i.e., guida turistica) imputata alla MUNNO quanto, piuttosto e più in generale, Ric. 2021 n. 19585 sez.

Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -4- sull'effettivo esercizio [da parte della contribuente] di una attività di impresa per la quale correva l'obbligo di dichiararne il reddito prodotto"; che il motivo è manifestamente fondato; che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nell'ipotesi - quale quella di specie - di omessa presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, l'Ufficio può fare ricorso a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, comportanti l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale può fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata induttivamente dall'Amministrazione (Cass., Sez. 5, 16.7.2020, n. 15167, Rv. 658426-01; Cass., Sez. 6-5, 15.11.2018, n. 29479, Rv. 651837-01); che, dunque, ai fini dell'accertamento ín questione, non rileva come i redditi siano stati prodotti (il quomodo) quanto, piuttosto, se essi furono o meno effettivamente prodotti (l'an) e non dichiarati; che tale principio è stato disatteso dalla C.T.R. la quale, pur in presenza di indici presuntivi dell'esistenza di reddito (poi utilizzato dalla contribuente per sostenere costi per personale dipendente ed acquisto di fondi), ha, ciononostante, escluso la legittimità dell'operato dell'Ufficio, per non risultare tali elementi compatibili con l'attività di guida turistica svolta dalla MUNNO (mentre tale circostanza non solo non esclude, di per sé, che la stessa esercitasse anche un'altra attività, ma neppure che i proventi - non dichiarati - di quella attività siano stati utilizzati per sostenere i costi in questione); Ric. 2021 n. 19585 sez.

Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -5- Ritenuto, in conclusione che, rigettato il primo, debba essere accolto il secondo motivo di ricorso, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed accoglie il secondo motivo di ricorso.

Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19585-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. MNNMR62D41824B), rapp. e di?., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 31/, presso lo studio dell'AVV.[OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 116/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad [OSCURATO:PERSONA] tre avvisi di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.A.P., I.R.P.E.F., addizionali comunali e regionali, oltre sanzioni ed interessi, relativamente agli anni di imposta 2004-2006; che la contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Foggia che, con sentenza n. 452/2015, previa riunione, accolse i ricorsi; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 116/2021, depositata il 15/01/2021, rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come non vi fosse prova dello svolgimento, da parte della contribuente dell'attività di guida turistica, non essendo sufficiente all'uopo l'apertura di una partita I.V.A. né le spese sostenute dalla contribuente per personale dipendente e l'acquisto di un terreno agricolo che "potrebbero essere connesse solo con l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo e non certo di guida turistica"; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Ric. 2021 n. 19585 sez. Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -2- Rilevata l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte controricorrente in relazione alla (a) mancanza di autosufficienza del ricorso, nonché (b) alla incongruenza delle conclusioni formulate dalla difesa erariale, considerato che: 1) il ricorso appare pienamente rispondente ai requisiti posti dall'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, cod. proc. civ., non inficiati dalla parziale (e comunque limitata) riproduzione degli atti dei precedenti gradi di giudizio (che, anzi, appare essenziale ad integrare proprio il requisito della specificità dei motivi), né essendo necessaria l'adozione di formule sacramentali, essendo piuttosto indispensabile che le censure - come nella specie - individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa ex art. 360 cod. proc. civ. (arg. da Cass., Sez. U, 8.1.1.2021, n. 32415, Rv. 662880-01); 2) l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità - nella specie, chiaramente individuabili nella riforma della sentenza impugnata - perseguite nel giudizio (Cass., Sez. 3, 28.8.2009, n. 18783, Rv. 609210-01); Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione dell'art. 36, d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132 c.p.c., dell'art.118 disp. Att. C.p.c. e dell'art. 111 Cost." (cfr. ricorso, p. 6), per non avere m giudici di appello chiarito il percorso motivazionale sotteso al ritenuto mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'Ufficio, circa la sussistenza dei requisiti per procedere ad accertamento induttivo nei confronti della contribuente; che il motivo è manifestamente infondato; Ric. 2021 n. 19585 sez. Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -3- che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061-01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088- 01); che, nella specie, la C.T.R. dà conto delle ragioni sottese all'accoglimento dell'opposizione della MUNNO, avendo i giudici di appello ritenuto non provato lo svolgimento, da parte della contribuente, dell'attività di imprenditrice agricola, unica alla quale - nell'ottica di quel Collegio - potrebbero essere riferiti i costi per personale dipendente e l'acquisto di fondi sottesi (all'accertamento induttivo e, quindi) alla ripresa; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la "violazione e falsa applicazione dell'articolo 41, comma 1, dell'art. 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre [1]972, n. 633, nonché dell'articolo 2697 del codice civile" (cfr. ricorso, p. 15), per avere la C.T.R. erroneamente escluso la legittimità della ripresa, essendo risultato indimostrato lo svolgimento, da parte della contribuente, dell'attività di imprenditrice agricola laddove, al contrario, l'accertamento non fondava - si osserva - sull'omessa dichiarazione di redditi derivanti dallo svolgimento di una specifica attività (i.e., guida turistica) imputata alla MUNNO quanto, piuttosto e più in generale, Ric. 2021 n. 19585 sez. Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -4- sull'effettivo esercizio [da parte della contribuente] di una attività di impresa per la quale correva l'obbligo di dichiararne il reddito prodotto"; che il motivo è manifestamente fondato; che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nell'ipotesi - quale quella di specie - di omessa presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, l'Ufficio può fare ricorso a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, comportanti l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale può fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata induttivamente dall'Amministrazione (Cass., Sez. 5, 16.7.2020, n. 15167, Rv. 658426-01; Cass., Sez. 6-5, 15.11.2018, n. 29479, Rv. 651837-01); che, dunque, ai fini dell'accertamento ín questione, non rileva come i redditi siano stati prodotti (il quomodo) quanto, piuttosto, se essi furono o meno effettivamente prodotti (l'an) e non dichiarati; che tale principio è stato disatteso dalla C.T.R. la quale, pur in presenza di indici presuntivi dell'esistenza di reddito (poi utilizzato dalla contribuente per sostenere costi per personale dipendente ed acquisto di fondi), ha, ciononostante, escluso la legittimità dell'operato dell'Ufficio, per non risultare tali elementi compatibili con l'attività di guida turistica svolta dalla MUNNO (mentre tale circostanza non solo non esclude, di per sé, che la stessa esercitasse anche un'altra attività, ma neppure che i proventi - non dichiarati - di quella attività siano stati utilizzati per sostenere i costi in questione); Ric. 2021 n. 19585 sez. Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -5- Ritenuto, in conclusione che, rigettato il primo, debba essere accolto il secondo motivo di ricorso, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte rigetta il primo ed accoglie il secondo motivo di ricorso. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente g
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