CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37555/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u92-/Li visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso, attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio anche con riferimento all'estensione della riduzione, inferiore al terzo, delle attenuanti generiche, risultano riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di merito che ha fatto pertinente riferimento ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. ed in particolare alla complessiva condotta posta in essere (all'atto del controllo si disfaceva di contenitori con residui di polvere bianca e rinvenimento di una significativa quantità di denaro in contate in casa); che detta motivazione, in quanto non illogica, risulta insindacabile in sede di legittimità; osservato, infatti, che quanto alla pena, va ribadito che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti - come nella specie - essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (tra le tante, Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec