CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 13916/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, con riduzione della pena, la sentenza emessa in data 13/05/2021 dal Tribunale di Nola di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Volla il 25 aprile 2021; considerato che il ricorrente, con i motivi di ricorso, ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.131 bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena; considerato che la prima questione non è stata devoluta al giudice di appello e che la rilevabilità d'ufficio dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 presuppone, da un lato, la specifica allegazione di elementi riferibili alla condotta successiva al reato, nel caso in esame non presenti, e dall'altro la rilevabilità dagli atti dei presupposti per la sua applicazione senza che siano necessari ulteriori accertamenti fattuali, ugualmente insussistenti nel caso concreto (Sez. 2, n.396 del 17/11/2023, dep. 2024, Maiocchi, Rv. 285726 - 01); rilevato che la pena irrogata, in relazione alla quale si rinviene specifica motivazione a pag.3, è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il C reste