CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43975/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' ROBERTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso del Pubblico Ministero e dichiarare inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' ROBERTO, Avv. [OSCURATO:PERSONA], e udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso proposto dal Pubblico Ministero; uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso proposto; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alla richiesta del Procuratore Generale; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Brescia, con ordinanza del 12 aprile 2022, confermava, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cop.pen., l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per i reati di cui agli artt. 56,119,112 n.1, 628 commi 1,2,3 nn.1,2,3 bis, 61 n.7 cod.pen., 71.895/67, 624 e 625 n.2 e 5 cod.pen. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia, lamentando che erroneamente era stata esclusa l'aggravante del "metodo mafioso"; osserva che la metodologia utilizzata nell'assalto al caveau di Calcinato di cui al presente procedimento non poteva non richiamare una contesto criminale mafioso foggiano ed integrare quel tipo di condotta che, in sé considerata, per le modalità attraverso cui si realizza, sia tale da evocare dietro quell'azione l'esistenza di consorterie amplificatrici della valenza criminale e della temibilità del singolo reato commesso; appariva difficilmente sostenibile che un'azione paramilitare che avrebbe messo a ferro e fuoco parte della provincia bresciana, posta in essere da una brigata di professionisti cerignolani contigui al clan mafioso "Piarulli-Ferraro e [OSCURATO:PERSONA]", come tali conosciuti all'esterno, non avrebbe evocato nei soggetti passivi (guardie giurate, passanti, forze di polizia ecc.) l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso o la loro fama criminale. 1.2 Il Pubblico Ministero aggiunge che era errata anche l'esclusione della aggravante della "agevolazione mafiosa" di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. in quanto, dalle conversazioni intercettate, emergevano in maniera lampante elementi rivelatori della consapevolezza o comunque conoscenza, da parte di tutti gli indagati, della connessione esistente e di una strettissima correlazione personale tra [OSCURATO:PERSONA], ma anche gli altri correi (in particolare [OSCURATO:PERSONA]), ed i clan mafiosi calabresi e pugliesi (Pelle-Vottari di [OSCURATO:PERSONA] e PiaruIlli-Ferraro e [OSCURATO:PERSONA] di Cerignola). 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II difensore osserva che mentre dagli atti emergeva chiara la circostanza che il gruppo avrebbe agito intorno alla mezzanotte, l'ordinanza impugnata asseriva che l'azione criminosa sarebbe stata posta in essere tra le 18 e le 20.30, travisando giuridicamente i fatti: pertanto, gli atti posti in essere erano meramente preparatori, ma non esecutivi, e quindi solo per gli stesi l'indagato avrebbe dovuto rispondere. 3. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte, con le quali chiedeva rigettarsi il ricorso del Pubblico Ministero e dichiararsi inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Smakaj. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentava memoria difensiva ex artt.311 comma 5 e 127 comma 2 cod.proc.pen. 4.1 Nella memoria il difensore eccepisce la mancanza di interesse ad impugnare da parte del Pubblico Ministero, in quanto dal mero riconoscimento dell'aggravante esclusa dal riesame non può derivare, nell'attuale incidente cautelare, alcun vantaggio all'organo requirente, perché: 1) i termini di fase sarebbero identici, volta che le ipotesi illecite in contestazione rientrano comunque nel novero di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., a prescindere dalla aggravante in questione; 2) la competenza distrettuale è comunque radicata, in ragione del locus commissi delicti (provincia di Brescia, ove ha sede la relativa Corte d'Appello); 3) tanto il G.I.P. quanto il Tribunale del Riesame non si sono avvalsi della presunzione in parte motiva ed hanno, per contro, ampiamente motivato l'esclusione della possibilità di tutelare le esigenze cautelari con misure meno afflittive ed il ricorso del PM non pare che sottolineare in ogni passaggio la gravità dei fatti e la caratura criminale degli indagati. 4.2 II difensore osserva inoltre che, contrariamente a quanto affermato dal P.M., la giurisprudenza non ritiene integrata la circostanza aggravante in esame solo per il fatto che la condotta richieda un certo impiego di uomini e mezzi, una lunga pianificazione e l'uso di armi, occorrendo, in più, che tali modalità evochino il contesto ed i modi operativi tipici di gruppi mafiosi. 4.3 II difensore rileva che il ricorso proposto dal Pubblico Ministero, con riferimento alla doglianza per ritenuta insussistenza della circostanza aggravante di agevolazione di associazioni mafiose, si presenta inammissibile perché con esso è richiesta una rivalutazione del fatto, preclusa a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso del Pubblico Ministero è infondato. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 - 01; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222 - 01). Nel caso in esame, il Tribunale di Brescia ha correttamente argomentato che non era "dato cogliere dalle risultanze di indagine nessuna forza intimidatrice o prevaricatrice specificamente evocativa di una organizzazione di tipo mafioso" (pag.24), posto che "l'azione paramilitare" di cui si parla in ricorso avrebbe sì evocato sicuramente l'esistenza di un gruppo organizzato, ma non con i caratteri della mafiosità, non vedendosi da quale elemento le persone offese del reato avrebbero dovuto essere convinte di trovarsi di fronte ad una consorteria di origine mafiosa, soprattutto perché i fatti sarebbero avvenuti in un territorio non soggetto ad alta intensità di presenza mafiosa. 1.2 Anche relativamente al secondo motivo di ricorso, la motivazione del Tribunale del Riesame di Brescia, contenuta nelle pagine da 25 a 28, è coerente con le risultanze dell'indagine; sulla stessa, il Pubblico Ministero contrappone inammissibili valutazioni di merito, reiterando censure sulle quali il Tribunale ha già fornito puntuale risposta. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di Smakaj è infondato. 2.1 Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.); poiché il ricorrente aveva contestato soltanto la consapevolezza di appartenere ad un sodalizio criminoso, in quanto la sua presenza era limitata solo al momento dell'intervento degli operanti (motivo sul quale il Tribunale ha risposto), le censure contenute in ricorso sono inammissibili.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo P.Q.M. Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero e di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali Manda