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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 marzo 2021

Cassazione n. 30592/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede l'annullamento della decisione di primo e secondo grado con restituzione degli atti al Giudice di primo grado.

Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 4 giugno 2021 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Ancona il 15 novembre 2017, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di un anno di reclusione ed € 2.000,00 di multa per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per la detenzione, finalizzata alla cessione a terzi, di sostanza stupefacente, tipo hashish, per circa gr. 18, e cocaina, per circa gr. 6, e la cessione di gr. 5 di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] (in Chiaravalle il 14 novembre 2014).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo otto motivi.

2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge processuale e della motivazione con riferimento alla mancata ammissione dell'esame dell'imputato.

All'udienza del 2 marzo 2021 la Corte di appello avrebbe disposto l'integrazione probatoria mediante l'ammissione dell'esame del testimone [OSCURATO:PERSONA] senza però ammettere l'esame dell'imputato, a cui era condizionato il giudizio abbreviato richiesto in primo grado, con conseguente violazione delle norme sul giudizio abbreviato condizionato e del diritto di difesa.

2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento alla sospensione della prescrizione per l'adesione della difensore dell'imputato alla proclamata astensione collettiva dalle udienze.

2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge processuale e della motivazione per il mancato rispetto dell'ordine di assunzione della prova testimoniale che sarebbe avvenuto all'udienza del 4 giugno 2021.

2.4. Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge processuale e della motivazione con riferimento alla nullità o illegittimità delle ordinanze adottate a partire dal 6 novembre 2015 fino a quella del 15 novembre 2017 che ha dichiarato chiuso il dibattimento senza permettere all'imputato di difendersi partecipandovi.

La Corte di appello erroneamente, senza adeguata motivazione, non avrebbe dichiarato la nullità o illegittimità delle ordinanze adottate dalla Tribunale dal 6 novembre 2015 al 15 novembre 2017; le ordinanze sarebbero nulle o illegittime in quanto non sarebbe stato permesso all'imputato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per altra causa, su provvedimento del medesimo Tribunale di Ancona, di partecipare all'intero procedimento e, in particolare, di essere sottoposto, come ripetutamente richiesto, all'esame.

La sottoposizione alla misura cautelare, sopravvenuta nel corso del procedimento di primo grado, era nota all'autorità giudiziaria poiché all'udienza del 6 novembre 2015 il Tribunale avrebbe rinviato l'udienza per accertare lo stato di detenzione e consentire la definizione del programma di messa alla prova.

Lo stato di detenzione integrerebbe un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire.

L'imputato non avrebbe mai dato l'assenso alla celebrazione del giudizio in propria assenza ed avrebbe specificamente richiesto di parteciparvi, come da istanza scritta, depositata il 4 ottobre 2017, ignorata dal giudice di primo grado e ribadita all'udienza del 15 novembre 2017.

Per altro, la sottoposizione agli arresti domiciliari avrebbe costituito la ragione della revoca dell'ammissione alla messa alla prova disposta dal Tribunale di Ancona con l'ordinanza del 17 maggio 2017; dopo tale ordinanza sarebbe stato ammesso il giudizio abbreviato condizionato all'esame del teste [OSCURATO:PERSONA] e dell'imputato.

La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che la detenzione agli arresti domiciliari non sarebbe stata provata.

2.5. Con il quinto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, con riferimento all'ordinanza del 17 maggio 2017 con cui si rigettava la richiesta di definizione del procedimento con la messa alla prova.

2.6. Con il sesto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento alla nullità o illegittimità delle ordinanze adottate il 4 ottobre 2017 e il 15 novembre 2017 che hanno rispettivamente celebrato il procedimento in assenza del difensore di fiducia dell'imputato dichiarando la decadenza dalla prova testimoniale e definito il processo omettendo ogni decisione in ordine all'istanza scritta depositata il 4 ottobre 2017.

2.7. Con il settimo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla penale responsabilità dell'imputato.

2.8. Con l'ottavo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente analizzato il quarto motivo con cui si eccepisce la nullità delle sentenze di merito per l'omessa valutazione del legittimo impedimento dell'imputato, detenuto in altro processo agli arresti domiciliari.

1.1. In punto di diritto, va rilevato che nel giudizio abbreviato trovano applicazione, quanto alla costituzione delle parti ed alla dichiarazione di assenza, le regole sull'udienza preliminare.

1.2. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806, nel risolvere il contrasto esistente in giurisprudenza, hanno affermato il principio per cui «La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice 3 procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione».

Si rimanda, per l'interpretazione sistematica della norma, all'articolata motivazione della sentenza delle Sezioni Unite le quali hanno, altresì, affermato che il giudice che procede, nell'ipotesi in cui emerga, in qualsiasi modo, dagli atti la circostanza che l'imputato, libero nel suo procedimento, sia in condizione di restrizione di qualsiasi natura per altra causa, deve attivarsi a disporre l'ordine di traduzione ed il rinvio del procedimento, qualora tale ordine non sia eseguibile per l'udienza già fissata - nell'ipotesi in cui tale conoscenza sia acquisita nell'immediatezza della prima udienza e non sia possibile procedere utilmente all'emissione dell'ordine per quella data con correlato obbligo di rinnovo dell'avviso.

1.3. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che l'imputato, originariamente presente trattandosi di giudizio direttissimo, poi assente, già a far data dall'udienza del 6 novembre 2015 risultava, in base ad una comunicazione ufficiale di particolare rilevanza, poiché proveniente dall'Uepe (Ufficio di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia) detenuto agli arresti domiciliari per altro e con indicazione del luogo di detenzione (cfr. nota del 23 maggio 2016).

1.4. Tale stato di detenzione, per altro, secondo quanto riportato nella stessa sentenza impugnata, risultò anche all'udienza del 17 maggio 2017; dalla lettura del verbale di udienza risulta che il giudice rigettò la richiesta di svolgimento dei lavori di pubblica utilità proprio perché l'imputato era agli arresti domiciliari.

Il difensore, in tale udienza, chiese il giudizio abbreviato condizionato all'esame di un teste e dell'imputato, poi ammesso dal giudice il quale, però, non disporre la traduzione dell'imputato che risultava detenuto in base agli atti indicati.

1.5. Il legittimo impedimento dell'imputato risulta, altresì, rappresentato dal difensore nella memoria del 4 ottobre 2017 ed all'udienza del 15 novembre 2017: in sede di conclusioni il difensore chiese di consentire all'imputato la partecipazione in udienza, prima di concludere nel merito.

1.6. La Corte di appello ha applicato l'interpretazione non condivisa dalle Sezioni Unite, mentre occorre rilevare che il giudice avrebbe dovuto prendere atto che, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 3, cod. proc. pen., l'imputato era legittimamente impedito perché detenuto per altro e disporne la traduzione come indicato da Sez.

U, Costantino.

Ciò non è accaduto, anzi il processo è stato concluso, nonostante la richiesta difensiva.1.7.

Come rilevato dalle Sezioni Unite, (cfr. par.15) «la conseguenza della mancata traduzione dell'imputato è l'avvenuta celebrazione del giudizio in assenza al di fuori delle condizioni legittimanti».

L'irrituale instaurazione del contraddittorio, per l'omessa traduzione dell'imputato, già richiesta dal difensore con la memoria ed in sede di conclusioni, ha costituito specifico motivo di appello.

Dalla ricostruzione dell'iter del procedimento risulta, dunque, che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità della decisione di primo grado, in forza di quanto espressamente previsto dall'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., per tutte le ipotesi in cui non siano state rispettate le disposizioni di cui agli art. 420-ter e 420-quater cod. proc. pen. nel primo giudizio.

2. La decisione assunta dalla Corte d'appello non è corretta ed è fondato il motivo.

L'accoglimento del quarto motivo, restando assorbiti gli altri, determina l'annullamento della sentenza d'appello e di quella del Tribunale di Ancona del 15 novembre 2017, nel corso del quale l'impedimento era a conoscenza del giudice procedente, con annullamento senza rinvio di entrambe le decisioni e trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per la celebrazione del nuovo giudizio di primo grado.

Non risulta decorso il termine di prescrizione tenuto conto dei periodi di sospensione dal 30 marzo 2021 al 4 giugno 2021.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado del Tribunale di Ancona emessa in d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede l'annullamento della decisione di primo e secondo grado con restituzione degli atti al Giudice di primo grado. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 4 giugno 2021 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Ancona il 15 novembre 2017, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di un anno di reclusione ed € 2.000,00 di multa per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per la detenzione, finalizzata alla cessione a terzi, di sostanza stupefacente, tipo hashish, per circa gr. 18, e cocaina, per circa gr. 6, e la cessione di gr. 5 di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] (in Chiaravalle il 14 novembre 2014). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo otto motivi. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge processuale e della motivazione con riferimento alla mancata ammissione dell'esame dell'imputato. All'udienza del 2 marzo 2021 la Corte di appello avrebbe disposto l'integrazione probatoria mediante l'ammissione dell'esame del testimone [OSCURATO:PERSONA] senza però ammettere l'esame dell'imputato, a cui era condizionato il giudizio abbreviato richiesto in primo grado, con conseguente violazione delle norme sul giudizio abbreviato condizionato e del diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento alla sospensione della prescrizione per l'adesione della difensore dell'imputato alla proclamata astensione collettiva dalle udienze. 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge processuale e della motivazione per il mancato rispetto dell'ordine di assunzione della prova testimoniale che sarebbe avvenuto all'udienza del 4 giugno 2021. 2.4. Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge processuale e della motivazione con riferimento alla nullità o illegittimità delle ordinanze adottate a partire dal 6 novembre 2015 fino a quella del 15 novembre 2017 che ha dichiarato chiuso il dibattimento senza permettere all'imputato di difendersi partecipandovi. La Corte di appello erroneamente, senza adeguata motivazione, non avrebbe dichiarato la nullità o illegittimità delle ordinanze adottate dalla Tribunale dal 6 novembre 2015 al 15 novembre 2017; le ordinanze sarebbero nulle o illegittime in quanto non sarebbe stato permesso all'imputato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per altra causa, su provvedimento del medesimo Tribunale di Ancona, di partecipare all'intero procedimento e, in particolare, di essere sottoposto, come ripetutamente richiesto, all'esame. La sottoposizione alla misura cautelare, sopravvenuta nel corso del procedimento di primo grado, era nota all'autorità giudiziaria poiché all'udienza del 6 novembre 2015 il Tribunale avrebbe rinviato l'udienza per accertare lo stato di detenzione e consentire la definizione del programma di messa alla prova. Lo stato di detenzione integrerebbe un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire. L'imputato non avrebbe mai dato l'assenso alla celebrazione del giudizio in propria assenza ed avrebbe specificamente richiesto di parteciparvi, come da istanza scritta, depositata il 4 ottobre 2017, ignorata dal giudice di primo grado e ribadita all'udienza del 15 novembre 2017. Per altro, la sottoposizione agli arresti domiciliari avrebbe costituito la ragione della revoca dell'ammissione alla messa alla prova disposta dal Tribunale di Ancona con l'ordinanza del 17 maggio 2017; dopo tale ordinanza sarebbe stato ammesso il giudizio abbreviato condizionato all'esame del teste [OSCURATO:PERSONA] e dell'imputato. La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che la detenzione agli arresti domiciliari non sarebbe stata provata. 2.5. Con il quinto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, con riferimento all'ordinanza del 17 maggio 2017 con cui si rigettava la richiesta di definizione del procedimento con la messa alla prova. 2.6. Con il sesto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento alla nullità o illegittimità delle ordinanze adottate il 4 ottobre 2017 e il 15 novembre 2017 che hanno rispettivamente celebrato il procedimento in assenza del difensore di fiducia dell'imputato dichiarando la decadenza dalla prova testimoniale e definito il processo omettendo ogni decisione in ordine all'istanza scritta depositata il 4 ottobre 2017. 2.7. Con il settimo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla penale responsabilità dell'imputato. 2.8. Con l'ottavo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente analizzato il quarto motivo con cui si eccepisce la nullità delle sentenze di merito per l'omessa valutazione del legittimo impedimento dell'imputato, detenuto in altro processo agli arresti domiciliari. 1.1. In punto di diritto, va rilevato che nel giudizio abbreviato trovano applicazione, quanto alla costituzione delle parti ed alla dichiarazione di assenza, le regole sull'udienza preliminare. 1.2. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806, nel risolvere il contrasto esistente in giurisprudenza, hanno affermato il principio per cui «La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice 3 procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione». Si rimanda, per l'interpretazione sistematica della norma, all'articolata motivazione della sentenza delle Sezioni Unite le quali hanno, altresì, affermato che il giudice che procede, nell'ipotesi in cui emerga, in qualsiasi modo, dagli atti la circostanza che l'imputato, libero nel suo procedimento, sia in condizione di restrizione di qualsiasi natura per altra causa, deve attivarsi a disporre l'ordine di traduzione ed il rinvio del procedimento, qualora tale ordine non sia eseguibile per l'udienza già fissata - nell'ipotesi in cui tale conoscenza sia acquisita nell'immediatezza della prima udienza e non sia possibile procedere utilmente all'emissione dell'ordine per quella data con correlato obbligo di rinnovo dell'avviso. 1.3. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che l'imputato, originariamente presente trattandosi di giudizio direttissimo, poi assente, già a far data dall'udienza del 6 novembre 2015 risultava, in base ad una comunicazione ufficiale di particolare rilevanza, poiché proveniente dall'Uepe (Ufficio di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia) detenuto agli arresti domiciliari per altro e con indicazione del luogo di detenzione (cfr. nota del 23 maggio 2016). 1.4. Tale stato di detenzione, per altro, secondo quanto riportato nella stessa sentenza impugnata, risultò anche all'udienza del 17 maggio 2017; dalla lettura del verbale di udienza risulta che il giudice rigettò la richiesta di svolgimento dei lavori di pubblica utilità proprio perché l'imputato era agli arresti domiciliari. Il difensore, in tale udienza, chiese il giudizio abbreviato condizionato all'esame di un teste e dell'imputato, poi ammesso dal giudice il quale, però, non disporre la traduzione dell'imputato che risultava detenuto in base agli atti indicati. 1.5. Il legittimo impedimento dell'imputato risulta, altresì, rappresentato dal difensore nella memoria del 4 ottobre 2017 ed all'udienza del 15 novembre 2017: in sede di conclusioni il difensore chiese di consentire all'imputato la partecipazione in udienza, prima di concludere nel merito. 1.6. La Corte di appello ha applicato l'interpretazione non condivisa dalle Sezioni Unite, mentre occorre rilevare che il giudice avrebbe dovuto prendere atto che, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 3, cod. proc. pen., l'imputato era legittimamente impedito perché detenuto per altro e disporne la traduzione come indicato da Sez. U, Costantino. Ciò non è accaduto, anzi il processo è stato concluso, nonostante la richiesta difensiva.1.7. Come rilevato dalle Sezioni Unite, (cfr. par.15) «la conseguenza della mancata traduzione dell'imputato è l'avvenuta celebrazione del giudizio in assenza al di fuori delle condizioni legittimanti». L'irrituale instaurazione del contraddittorio, per l'omessa traduzione dell'imputato, già richiesta dal difensore con la memoria ed in sede di conclusioni, ha costituito specifico motivo di appello. Dalla ricostruzione dell'iter del procedimento risulta, dunque, che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità della decisione di primo grado, in forza di quanto espressamente previsto dall'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., per tutte le ipotesi in cui non siano state rispettate le disposizioni di cui agli art. 420-ter e 420-quater cod. proc. pen. nel primo giudizio. 2. La decisione assunta dalla Corte d'appello non è corretta ed è fondato il motivo. L'accoglimento del quarto motivo, restando assorbiti gli altri, determina l'annullamento della sentenza d'appello e di quella del Tribunale di Ancona del 15 novembre 2017, nel corso del quale l'impedimento era a conoscenza del giudice procedente, con annullamento senza rinvio di entrambe le decisioni e trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per la celebrazione del nuovo giudizio di primo grado. Non risulta decorso il termine di prescrizione tenuto conto dei periodi di sospensione dal 30 marzo 2021 al 4 giugno 2021. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado del Tribunale di Ancona emessa in d
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