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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 11 settembre 1996

Cassazione n. 16328/2023

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/09/1996 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1981 avverso l'ordinanza del 07/10/2022 del GIP TRIBUNALE di ENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata al tribunale di ENNA per nuovo esame.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NICOSIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che riportandosi ai motivi chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e altre, danneggiate, a causa del decesso di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'incidente stradale occorso a Nicosia il 1.4.2022, che vede indagato per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Enna, datata 7.10.2022, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta dalle stesse persone offese ricorrenti, avverso il decreto del PM che aveva disposto il dissequestro del veicolo "[OSCURATO:PERSONA]" condotto dallIndagato in occasione del sinistro per cui si procede.

2. Nel ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla necessità di mantenere il vincolo sul bene sequestrato per l'accertamento dei fatti, non avendo il giudicante dato atto della grave lesione del principio del contraddittorio manifestatosi in sede di accertamenti tecnici irripetibili ex art.360 cod. proc. pen. disposti dal PM, con riguardo alla ricostruzione dinamica del sinistro.

La difesa dei ricorrenti, infatti, non ha avuto accesso agli atti del fascicolo, ed in particolare alle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini dalle persone informate sui fatti, sicché non è stato consentito al proprio consulente di parte di partecipare attivamente agli accertamenti.

Si ritiene, inoltre, non condivisibile la valutazione del GIP in merito alla ritenuta non necessità al mantenimento del vincolo sull'autovettura, posto che la restituzione del bene non consentirebbe alle persone offese di esercitare il proprio diritto di difesa, mediante richiesta di ulteriori accertamenti nel prosieguo del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti dalle persone offese meglio indicate in atti devono essere dichiarati inammissibili, prospettando censure manifestamente infondate.

2. Si deve osservare, preliminarmente, che i ricorrenti pretendono sostanzialmente di ottenere il mantenimento del sequestro del mezzo in relazione alla ipotetica possibilità di effettuare ulteriori accertamenti e verifiche sull'autovettura coinvolta nell'incidente oggetto di indagini, senza neanche specificare quali ulteriori verifiche sarebbero necessarie e a quali fini le stesse andrebbero eseguite.

Nella sostanza, le parti interessate non hanno specificato l'interesse concreto in rapporto al quale è finalizzata l'impugnazione proposta, rendendola già solo per questo inammissibile ex art. 591, lett. a), cod. proc. pen. 3.

Le censure proposte sono comunque manifestamente infondate, atteso che il provvedimento impugnato, in maniera congrua e logica, ha dato conto della circostanza che la difesa delle persone offese, nel corso degli accertamenti tecnici irripetibili disposti dal PM, è stata posta nelle condizioni di assistere agli accertamenti demandati al consulente, e di partecipare alle operazioni peritali, non riscontrando alcuna lesione del diritto di difesa delle stesse parti, indipendentemente dalla questione concernente l'accesso agli atti di indagine, comunque avvenuto nel corso delle operazioni di consulenza, non essendo stata allegata alcuna violazione del diritto al contraddittorio fra consulenti di parte e consulente tecnico del PM.

Quanto alla valutazione in ordine alla non necessità di mantenere il sequestro, il Tribunale ne ha offerto adeguata motivazione, avendo constatato che erano stati espletati tutti gli accertamenti tecnici richiesti, sicché non vi era più ragione di mantenere il vincolo.

Si tratta di argomentazioni prive di evidenti vizi logico-giuridici, come tali incensurabili nella presente sede di legittimità.

4. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/09/1996 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1981 avverso l'ordinanza del 07/10/2022 del GIP TRIBUNALE di ENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata al tribunale di ENNA per nuovo esame. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NICOSIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che riportandosi ai motivi chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e altre, danneggiate, a causa del decesso di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'incidente stradale occorso a Nicosia il 1.4.2022, che vede indagato per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Enna, datata 7.10.2022, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta dalle stesse persone offese ricorrenti, avverso il decreto del PM che aveva disposto il dissequestro del veicolo "[OSCURATO:PERSONA]" condotto dallIndagato in occasione del sinistro per cui si procede. 2. Nel ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla necessità di mantenere il vincolo sul bene sequestrato per l'accertamento dei fatti, non avendo il giudicante dato atto della grave lesione del principio del contraddittorio manifestatosi in sede di accertamenti tecnici irripetibili ex art.360 cod. proc. pen. disposti dal PM, con riguardo alla ricostruzione dinamica del sinistro. La difesa dei ricorrenti, infatti, non ha avuto accesso agli atti del fascicolo, ed in particolare alle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini dalle persone informate sui fatti, sicché non è stato consentito al proprio consulente di parte di partecipare attivamente agli accertamenti. Si ritiene, inoltre, non condivisibile la valutazione del GIP in merito alla ritenuta non necessità al mantenimento del vincolo sull'autovettura, posto che la restituzione del bene non consentirebbe alle persone offese di esercitare il proprio diritto di difesa, mediante richiesta di ulteriori accertamenti nel prosieguo del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti dalle persone offese meglio indicate in atti devono essere dichiarati inammissibili, prospettando censure manifestamente infondate. 2. Si deve osservare, preliminarmente, che i ricorrenti pretendono sostanzialmente di ottenere il mantenimento del sequestro del mezzo in relazione alla ipotetica possibilità di effettuare ulteriori accertamenti e verifiche sull'autovettura coinvolta nell'incidente oggetto di indagini, senza neanche specificare quali ulteriori verifiche sarebbero necessarie e a quali fini le stesse andrebbero eseguite. Nella sostanza, le parti interessate non hanno specificato l'interesse concreto in rapporto al quale è finalizzata l'impugnazione proposta, rendendola già solo per questo inammissibile ex art. 591, lett. a), cod. proc. pen. 3. Le censure proposte sono comunque manifestamente infondate, atteso che il provvedimento impugnato, in maniera congrua e logica, ha dato conto della circostanza che la difesa delle persone offese, nel corso degli accertamenti tecnici irripetibili disposti dal PM, è stata posta nelle condizioni di assistere agli accertamenti demandati al consulente, e di partecipare alle operazioni peritali, non riscontrando alcuna lesione del diritto di difesa delle stesse parti, indipendentemente dalla questione concernente l'accesso agli atti di indagine, comunque avvenuto nel corso delle operazioni di consulenza, non essendo stata allegata alcuna violazione del diritto al contraddittorio fra consulenti di parte e consulente tecnico del PM. Quanto alla valutazione in ordine alla non necessità di mantenere il sequestro, il Tribunale ne ha offerto adeguata motivazione, avendo constatato che erano stati espletati tutti gli accertamenti tecnici richiesti, sicché non vi era più ragione di mantenere il vincolo. Si tratta di argomentazioni prive di evidenti vizi logico-giuridici, come tali incensurabili nella presente sede di legittimità. 4. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 febbraio 2
Decreto Cassazione n. 16328/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris