CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29406/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.657 d el ruo l o generale dell’anno 20 22 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Libertà , n. 10, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], PEC ; - r icorrente principale e controricorrente incidentale - contro Agenzia delle entrate-riscossione, in persona del Direttore generale pro tempore, e Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro Oggetto: rateizzazione – omesso pagamento –iscrizione a ruolo tempore, rappresentatee difese dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sonodomiciliate; - controricorrent i e ricorrent i incidental i - per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata n. 135/01/2021, depositata indata 7 giugno 2021; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 16 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: la società [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità nei versamenti dovuti per gli anni 2012, 2013 e 2014, aveva fatto richiesta di rateizzazione di quanto dovutoma, dopo avere versato alcune rate, non aveva provveduto al pagamento dell’importo interamente dovuto, sicché, a seguito di intervenuta decadenza dalla rateizzazione, aveva ricevuto la notifica della cartella di pagamento relativa agli importi residui; la società, quindi, aveva fatto richiesta di definizione agevolata ai sensi dell’art. 3, d.l. n. 118/2019, ma la stessa era stata rigettata;pertanto, la società aveva proposto ricorso avverso la cartella di pagamento e il provvedimento di diniego della definizione agevolata; la Commissione tributaria provinciale di Potenza aveva parzialmente accolto il ricorso, riducendo l’importo dovuto; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello principale e l’Agenzia delle entrate appello incidentale; la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha rigettato sia l’appello principale che quello incidentale, in particolare ha ritenuto che: con riferimento all’appello principale, non sussisteva l’omess a pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale che era stata prospettata dalla società e, in ogni caso, la stessa non poteva trovare accoglimento; con riferimento all’appello incidentale, correttamente il giudice di primo grado aveva posto a fondamento della decisione la perizia di parte, posto che l’amministrazione finanziaria si era limitata a esprimere il proprio dissenso senza, tuttavia, contrapporre adeguate argomentazioni tecniche; la società ha quindi proposto ricorsoprincipale per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura, cui ha nno resistito l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-riscossione depositando controricorsocontenente ricorso incidentale affidato a un unico motivo di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso; considerato che: ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che la ricorrente principale ha depositato in data 12 ottobre 2023 un atto di rinuncia al ricorso, avendo aderito alla d efinizione agevolata de lla cartella di pagamento per cui è causa, ai sensi de ll’art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197/2022e, a tal proposito, ha depositato copia dell’istanza presentata e del provvedimento di accoglimento della stessa da parte dell’Agenzia delle entrate-riscossione; l’espressa manifestazione della volontà di rinunciare al ricorso , sottoscritta dal difensore munito del relativo potere conferito con la procura speciale, comporta l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022; invero, il venire meno dell’interesse al giudizio manifestato dalla ricorrente principale con il presente atto di rinuncia comporta l’inammissibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia; la cessazione della materia del contendere, va precisato, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessit à della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privatola parte di un interesse giuridicamente rilevante alladecisione (Cass. civ., 15 giugno 2021, n. 16891 ); nel caso di specie, il ricorso incidentale è volto a ottenere la cassazione della sentenza di secondo grado nella parte in cui ha accerta to l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo di interessi e sanzioni; la presentazione della domanda di definizione agevolata dei carichi di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, l. n. 197/2022, comporta che le sanzioni e gli interessi, di cui al ruolo ordinario, sono estinti, per cui è venuto meno l’interesse delle controricorrenti incidentali alla pronuncia sul ricorso incidentale; ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia della ricorrente principale e per sopravvenuta carenza di interesse delle ricorrenti incidentali, con compensazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia della ricorrente principale e per sopravvenuta carenza di interesse delle ric