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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 aprile 2024

Cassazione n. 31764/2025

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14058/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocatoNARDELLI GIOVANNI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] A R.L. -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 551/2024 depositata il 12/04/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di una decisione emessa da un collegio arbitrale, la [OSCURATO:PERSONA] si è vista riconoscere un credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che della cooperativa fu amministratore per alcuni anni.

Tale lodo arbitrale nasceva su una responsabilità del Fiore, che, quale amministratore della cooperativa, aveva, tra l’altro, concluso nel 2009, una transazione con una impresa, che aveva comportato un esborso per la cooperativa di 55 mila euro.Secondo la società, lo stesso Fiore, contemporaneamente, e mentre il contratto con tale impresa era ancora in essere,ne aveva stipulato uno analogo, per la stessa attività edificatoria, con impresa diversa, impegnando dunque la cooperativa per una ulteriore somma.

A causa della complessiva condotta dell’amministratore, la Cooperativa ha proposto una azione di responsabilità , che poi ha portato ad un lodo arbitrale che ha riconosciuto la responsabilità del Fiore.

Tuttavia, quest’ultimo, nel frattempo, aveva donato alla moglie la propria quota di comproprietà indivisa al 50% di un bene immobile, originariamente ricadente nella comunione legale dei beni, contestualmente dichiarando di voler modificare il vigente regime patrimoniale tra i coniugi inquello di separazione legale dei beni.

Avuta conoscenza di tale atto, la cooperativa ha agito per ottenerne la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti ai sensi dell’art.2901 cod. civ.

Il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda, con sentenza riformata dalla Corte di Appello che,invece, ha accolto la revocatoria.

La decisione della Corte di Appello è oggetto di ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria, da parte dei coniugi Fiore e Abbinante.

La cooperativaEdilizia Dedalo a r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il ricorso ha ad oggetto la revocatoria di un atto di donazione fatta qualche anno prima del formale riconoscimento del credito, che, come si è ricordato, è avvenuto con lodo arbitrale.

Mentre il giudice di primo grado ha ritenuto rilevante questa anteriorità per escludere il danno e l’ elemento soggettivo, sul presupposto che al momento del compimento dell’atto vi era una mera aspettativa di credito, per contro, la Corte di Appello ha osservato che il disponente era sicuramente consapevole del danno che arrecava alla cooperativa, di cui sapeva di essere debitore. 2.- Con il primo motivo di ricorso si prospetta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.,violazione dell’art . 2901 c.c.

Secondo i ricorrenti, la Corte di merito avrebbe omesso di considerare che, al momento in cui è stato posto in essere l'atto dispositivo,non sussisteva alcun credito che autorizzasse un'azione revocatoria.Piuttosto il credito è sorto circa quattro anni dopo l'atto di disposizione.

Sostengono in particolare i ricorrenti che ‹‹la qualità di creditore del Fiore nei confronti della Coop.va è sorta a distanza di oltre 4 anni e 11 mesi dal compimento dell’atto in cui era stata compiuta la donazione in favore della moglie.

Tale circostanza era stata correttamente delibata, funditus, dal Tribunale di prime cure, che così statuiva: “Non vi sono, pertanto, elementi per affermare che nel 2012, già decorsi quattro anni dall’atto ritenuto fonte di responsabilità, il Fiore, prevedendo un debito di cui nemmeno il creditore aveva raggiunto piena contezza, si fosse determinato alla donazione consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato a quest’ultimo››(p. 6 del ricorso).

Il motivo è infondato.

Fa leva sulla circostanza che l’atto di donazione, oggetto di revocatoria, è stato compiuto ben prima che formalmente fosse accertato il credito, e dunque è basato sull’argomento che, nel momento in cui si è perfezionata la donazione, non c’era alcun credito, ma semmai una mera aspettativa di esso.

Ai fini della revocatoria, tuttavia, è accolta una nozione lata di credito, comprensiva anche della mera aspettativa (Cass. , n. 5746/ 2022; Cass., n.5619/ 2016; Cass., n. 5359/ 2009 ; Cass., sez.

U, n. 9440/2004), con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.

A tali principi si è attenuta la Corte di Appelloche ha , correttamente, ritenuto sussistente il presupposto dell’eventus damni, pur se il credito, sorto anteriormente all’atto dispositivo, è stato accertato dopo il suo compimento.

La circostanza che il credito fosse anterioreall’atto dispositivo , poi, pone un ulteriore ordine di problemi, che è quello dell’elemento soggettivo e della consapevolezza di arrecarepregiudizio alle ragioni del creditore: questione oggetto del motivo successivo. 3.- Con il secondo motivo si prospetta violazione sia dell’art. 2901 che dell’art. 2697 c.c.

Secondo i ricorrenti, innanzitutto , il creditore aveva l'onere di provare il pregiudizio e di dimostrare che il patrimonio fosse diventato, a seguito della donazione, incapiente.

Inoltre, trattandosi di atto a titolo gratuito, era necessaria la dolosa preordinazione ( Nella specie, trattandosi di atto anteriore alla nascita del credito, era richiesta la dolosa preordinazione da parte del Sig.

Fiore con la partecipazione della moglie sul rilievo che fosse necessario, per integrare l’animus nocendi, il dolo specifico, non essendo sufficiente il dolo generico p. 8 del ricorso).

Il motivo è infondato.

Poiché si verte, nella specie, di atto dispositivo successivo all’insorgere del credito, è principio di diritto che in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito(nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (Cass., n.9192/2021).

In via correlata, la scientia damni, che la norma dell'art. 2901 primo comma, n. 1, cod. civ. pone in capo al debitore che l'atto compie, si atteggia propriamente come semplice, «mera conoscenza» delle conseguenze negative che –quanto al soddisfacimento del diritto del credito - l'atto medesimo è in grado di produrre (Cass., n. 17418/2007; Cass., n. 4933/2005; Cass., n. 5072/2009; Cass., n. 12045 del 2010; Cass., n. 9192/2021).

Pertanto, ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass., sez. 3, 22/08/2007, n. 17867).

Ora, laCorte di Appello proprio partendo da tal i princi pi di diritto (p. 10 e ss.),ha ritenuto sussistenti una serie di elementi indiziari idonei a far accertare – e tale accertamento qui non è neanche messo in discussione- l’elemento soggettivo in capo al debitore.

Sulla rilevanza di tali elementi indiziari, ossia sulla loro capacità di far presumere l’elemento soggettivo, non c’è specifica censura, ossia non c’è censura in punto di diritto, quanto piuttosto si contestano i fatti che stanno a base degli elementi indiziari.

Tanto impone di escludere non solo la violazione dell’art. 2901 cod. civ., ma anche quella del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., che è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole che presuppongonola differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; e che invece non si configura laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395). 4.-Con il terzo motivo si prospetta violazione dell’art. 132 , secondo comma, n. 4, c.p.c.

Secondo i ricorrenti manca nella sentenza di appello un esame critico delle argomentazioni del primo grado.

Sostiene il ricorrente cheil giudice di appello, che riformi totalmente la decisione di primo grado, deve dare conto delle ragioni della ritenuta incoerenza giuridica della precedente decisione.

Invece, in questo caso, secondo i ricorrenti, non si è assolutamente in presenza di una motivazione del giudice d’appello che dimostri come la Corte territoriale abbia, partitamente, esaminato la decisione di primo grado (p. 11).

Il motivo è infondato.

A parte il rilievo, di carattere generale, circa il fatto che il difetto di motivazione presuppone che essa manchi del minimo sufficiente a che si comprendano le ragionidella decisione (Cass., sez.

U, n. 8053 e n. 8054 del 2014),nel caso di specie, come dimostra il fatto che i ricorrenti hanno colto le ratione s decidendi , quel minimo è assicurato.

Inoltre, quanto allo specifico requisito delle ragioni che hanno portato a criticare la decisione di primo grado,esse sono evidenti, a partireda pagina 10 della sentenza impugnata, che identifica la ratio della decisione di primo grado (anterioritàdell’atto rispetto al credito e dunque difetto dell’elemento soggettivo, della consapevolezza di nuocere al creditore) e ne fa specifico esame, come evidentemente risulta dal testo della sentenza, che dunque non può dirsi priva di motivazione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Non si dà pronuncia sulle spese, essendo la [OSCURATO:PERSONA] a r.l. rimasta intimata.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulterior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14058/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocatoNARDELLI GIOVANNI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] A R.L. -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 551/2024 depositata il 12/04/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di una decisione emessa da un collegio arbitrale, la [OSCURATO:PERSONA] si è vista riconoscere un credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che della cooperativa fu amministratore per alcuni anni. Tale lodo arbitrale nasceva su una responsabilità del Fiore, che, quale amministratore della cooperativa, aveva, tra l’altro, concluso nel 2009, una transazione con una impresa, che aveva comportato un esborso per la cooperativa di 55 mila euro.Secondo la società, lo stesso Fiore, contemporaneamente, e mentre il contratto con tale impresa era ancora in essere,ne aveva stipulato uno analogo, per la stessa attività edificatoria, con impresa diversa, impegnando dunque la cooperativa per una ulteriore somma. A causa della complessiva condotta dell’amministratore, la Cooperativa ha proposto una azione di responsabilità , che poi ha portato ad un lodo arbitrale che ha riconosciuto la responsabilità del Fiore. Tuttavia, quest’ultimo, nel frattempo, aveva donato alla moglie la propria quota di comproprietà indivisa al 50% di un bene immobile, originariamente ricadente nella comunione legale dei beni, contestualmente dichiarando di voler modificare il vigente regime patrimoniale tra i coniugi inquello di separazione legale dei beni. Avuta conoscenza di tale atto, la cooperativa ha agito per ottenerne la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti ai sensi dell’art.2901 cod. civ. Il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda, con sentenza riformata dalla Corte di Appello che,invece, ha accolto la revocatoria. La decisione della Corte di Appello è oggetto di ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria, da parte dei coniugi Fiore e Abbinante. La cooperativaEdilizia Dedalo a r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il ricorso ha ad oggetto la revocatoria di un atto di donazione fatta qualche anno prima del formale riconoscimento del credito, che, come si è ricordato, è avvenuto con lodo arbitrale. Mentre il giudice di primo grado ha ritenuto rilevante questa anteriorità per escludere il danno e l’ elemento soggettivo, sul presupposto che al momento del compimento dell’atto vi era una mera aspettativa di credito, per contro, la Corte di Appello ha osservato che il disponente era sicuramente consapevole del danno che arrecava alla cooperativa, di cui sapeva di essere debitore. 2.- Con il primo motivo di ricorso si prospetta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.,violazione dell’art . 2901 c.c. Secondo i ricorrenti, la Corte di merito avrebbe omesso di considerare che, al momento in cui è stato posto in essere l'atto dispositivo,non sussisteva alcun credito che autorizzasse un'azione revocatoria.Piuttosto il credito è sorto circa quattro anni dopo l'atto di disposizione. Sostengono in particolare i ricorrenti che ‹‹la qualità di creditore del Fiore nei confronti della Coop.va è sorta a distanza di oltre 4 anni e 11 mesi dal compimento dell’atto in cui era stata compiuta la donazione in favore della moglie. Tale circostanza era stata correttamente delibata, funditus, dal Tribunale di prime cure, che così statuiva: “Non vi sono, pertanto, elementi per affermare che nel 2012, già decorsi quattro anni dall’atto ritenuto fonte di responsabilità, il Fiore, prevedendo un debito di cui nemmeno il creditore aveva raggiunto piena contezza, si fosse determinato alla donazione consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato a quest’ultimo››(p. 6 del ricorso). Il motivo è infondato. Fa leva sulla circostanza che l’atto di donazione, oggetto di revocatoria, è stato compiuto ben prima che formalmente fosse accertato il credito, e dunque è basato sull’argomento che, nel momento in cui si è perfezionata la donazione, non c’era alcun credito, ma semmai una mera aspettativa di esso. Ai fini della revocatoria, tuttavia, è accolta una nozione lata di credito, comprensiva anche della mera aspettativa (Cass. , n. 5746/ 2022; Cass., n.5619/ 2016; Cass., n. 5359/ 2009 ; Cass., sez. U, n. 9440/2004), con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. A tali principi si è attenuta la Corte di Appelloche ha , correttamente, ritenuto sussistente il presupposto dell’eventus damni, pur se il credito, sorto anteriormente all’atto dispositivo, è stato accertato dopo il suo compimento. La circostanza che il credito fosse anterioreall’atto dispositivo , poi, pone un ulteriore ordine di problemi, che è quello dell’elemento soggettivo e della consapevolezza di arrecarepregiudizio alle ragioni del creditore: questione oggetto del motivo successivo. 3.- Con il secondo motivo si prospetta violazione sia dell’art. 2901 che dell’art. 2697 c.c. Secondo i ricorrenti, innanzitutto , il creditore aveva l'onere di provare il pregiudizio e di dimostrare che il patrimonio fosse diventato, a seguito della donazione, incapiente. Inoltre, trattandosi di atto a titolo gratuito, era necessaria la dolosa preordinazione ( Nella specie, trattandosi di atto anteriore alla nascita del credito, era richiesta la dolosa preordinazione da parte del Sig. Fiore con la partecipazione della moglie sul rilievo che fosse necessario, per integrare l’animus nocendi, il dolo specifico, non essendo sufficiente il dolo generico p. 8 del ricorso). Il motivo è infondato. Poiché si verte, nella specie, di atto dispositivo successivo all’insorgere del credito, è principio di diritto che in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito(nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (Cass., n.9192/2021). In via correlata, la scientia damni, che la norma dell'art. 2901 primo comma, n. 1, cod. civ. pone in capo al debitore che l'atto compie, si atteggia propriamente come semplice, «mera conoscenza» delle conseguenze negative che –quanto al soddisfacimento del diritto del credito - l'atto medesimo è in grado di produrre (Cass., n. 17418/2007; Cass., n. 4933/2005; Cass., n. 5072/2009; Cass., n. 12045 del 2010; Cass., n. 9192/2021). Pertanto, ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass., sez. 3, 22/08/2007, n. 17867). Ora, laCorte di Appello proprio partendo da tal i princi pi di diritto (p. 10 e ss.),ha ritenuto sussistenti una serie di elementi indiziari idonei a far accertare – e tale accertamento qui non è neanche messo in discussione- l’elemento soggettivo in capo al debitore. Sulla rilevanza di tali elementi indiziari, ossia sulla loro capacità di far presumere l’elemento soggettivo, non c’è specifica censura, ossia non c’è censura in punto di diritto, quanto piuttosto si contestano i fatti che stanno a base degli elementi indiziari. Tanto impone di escludere non solo la violazione dell’art. 2901 cod. civ., ma anche quella del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., che è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole che presuppongonola differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; e che invece non si configura laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395). 4.-Con il terzo motivo si prospetta violazione dell’art. 132 , secondo comma, n. 4, c.p.c. Secondo i ricorrenti manca nella sentenza di appello un esame critico delle argomentazioni del primo grado. Sostiene il ricorrente cheil giudice di appello, che riformi totalmente la decisione di primo grado, deve dare conto delle ragioni della ritenuta incoerenza giuridica della precedente decisione. Invece, in questo caso, secondo i ricorrenti, non si è assolutamente in presenza di una motivazione del giudice d’appello che dimostri come la Corte territoriale abbia, partitamente, esaminato la decisione di primo grado (p. 11). Il motivo è infondato. A parte il rilievo, di carattere generale, circa il fatto che il difetto di motivazione presuppone che essa manchi del minimo sufficiente a che si comprendano le ragionidella decisione (Cass., sez. U, n. 8053 e n. 8054 del 2014),nel caso di specie, come dimostra il fatto che i ricorrenti hanno colto le ratione s decidendi , quel minimo è assicurato. Inoltre, quanto allo specifico requisito delle ragioni che hanno portato a criticare la decisione di primo grado,esse sono evidenti, a partireda pagina 10 della sentenza impugnata, che identifica la ratio della decisione di primo grado (anterioritàdell’atto rispetto al credito e dunque difetto dell’elemento soggettivo, della consapevolezza di nuocere al creditore) e ne fa specifico esame, come evidentemente risulta dal testo della sentenza, che dunque non può dirsi priva di motivazione. Il ricorso va pertanto rigettato. Non si dà pronuncia sulle spese, essendo la [OSCURATO:PERSONA] a r.l. rimasta intimata. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulterior
Sentenza Cassazione n. 31764/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris