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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 25677/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.23422/2020 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- rucci, domiciliataa Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza d ella Corte di appello di Perugia n. 146 /20 20 depositata il26/02/2020.

Ascoltata la relazione dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 22/06/2023.

Fatti di causa Mauro, Rita ed [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], convenivano dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per la demolizione di opere costruite in violazione delle distanze legali.

In 2di 4 – 23 422 /20 20 – S2 – 22/06/2023 (1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. primo grado si vedevano accogliere le domande di demolizione e di risarcimento di €

5.000. In secondo grado è stata dichiarata la nullità del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contradditto- rio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con laconseguente rimessione della causa al giudice di primo grado.

Inoltre,è stata condannata la conve- nuta alle spese del giudizio di primo grado (€ 6.000 per compensi, oltre a € 348 per spese), mentre le spese del giudizio di secondo grado sono state compensate integralmente.

Ricorre in cassazione la convenuta con due motivi, illustrati da me- moria.

Resistono gli attori con controricorso.

Ragioni della decisione

1. – Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di secondo grado.

Si deduce violazione degli artt. 91 e 92 co. 2 c.p.c.

Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello abbia posto le spese del giudizio di primo grado a carico della convenuta imputan- dole la violazione del dovere di lealtà processuale ex art. 88 c.p.c. per non avere indicato agli attori la persona di [OSCURATO:PERSONA] come litisconsorte necessario nell’azione da essipromossa.

Si deduce vio- lazione degli artt. 88, 91, 92 co. 2, 163 co. 3 n. 2, 100 e 102 c.p.c.

2. –È da esaminare innanzitutto, per ragioni di priorità logica, il se- condo motivo.

Censurata è la seguente argomentazione: la condotta tenuta dalla convenuta nel giudizio di primo grado non è stata conforme al dovere di lealtà prescritto dall'art. 88 c.p.c., dal momento che costei, nel ri- chiedere il permesso di costruire, aveva dichiarato di agire non solo in proprio ma anche quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA]; pertanto costei ben sapeva che costui avrebbe dovuto essere chiamato in causa quale litisconsorte necessario.

Poiché la nullità del giudizio di primo grado 3di 4 – 23 422 /20 20 – S2 – 22/06/2023 (1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. deriva dunque dalla violazione di tale dovere da parte della convenuta, in conformità a quanto prescritto dall'art. 92 c.p.c., le spese del giudizio di primo grado vanno poste a suo carico.

Questomotivo è fondato.

La violazione del dovere di lealtà e probità ex art. 88c.p.c. giustifica ex art. 92 co. 1 c.p.c. la condanna della parte che se n’è resa autrice al rimborso delle spese che l'altra parte ha dovuto sostenere a causa di tale condotta illecit a , indipendentemente dalla soccombenza .

Per- tanto, non viola il principio della soccombenza il giudice che pone a carico della parte vittoriosa le spesedi lite, ove accerti - con apprezza- mento non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - che esse sono state causate dal la violazione dell’art. 88 c.p.c. ad operadella parte vincitrice (cfr. Cass. 13427/2003).

Nel caso di specie,però, l a Corte di appello non ha motivato con- gruamente, poiché ha esteso indebitamente l’ambito di applicazione del dovere di lealtà processuale, esigendo che la parte per rispettarlo debba spingersi sino a sopperire ai difetti delle iniziative processuali della controparte, a detrimento dellatutela dei propri interessi.

Infatti, è l’attore che ha l’onere di individu are i soggetti legittimati passiva- mente, instaurando così correttamente il contraddittorio, tanto più che –come nel caso di specie - l’atto su cui si fondava l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio(cioè, il permesso di costruire) era stato depositato sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado e quindi l’attore ben avrebbe dovuto rendersi conto del prob lema ( ed anche il giudice ben avrebbe potuto rilevare d’ufficio la questione).

Il secondo motivoè accolto.

Ne segue il logico assorbimento del primo motivo.

3. –In sintesi, è accolto il secondo motivo di ricorso, è assorbito il primo motivo, è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo 4di 4 – 23 422 /20 20 – S2 – 22/06/2023 (1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. accolto, è rinviata la causa alla Corte di appello di Perugia , in diversa composizione, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo motivo,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo ac- colto, rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa com- posizione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.23422/2020 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- rucci, domiciliataa Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza d ella Corte di appello di Perugia n. 146 /20 20 depositata il26/02/2020. Ascoltata la relazione dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 22/06/2023. Fatti di causa Mauro, Rita ed [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], convenivano dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per la demolizione di opere costruite in violazione delle distanze legali. In 2di 4 – 23 422 /20 20 – S2 – 22/06/2023 (1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. primo grado si vedevano accogliere le domande di demolizione e di risarcimento di € 5.000. In secondo grado è stata dichiarata la nullità del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contradditto- rio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con laconseguente rimessione della causa al giudice di primo grado. Inoltre,è stata condannata la conve- nuta alle spese del giudizio di primo grado (€ 6.000 per compensi, oltre a € 348 per spese), mentre le spese del giudizio di secondo grado sono state compensate integralmente. Ricorre in cassazione la convenuta con due motivi, illustrati da me- moria. Resistono gli attori con controricorso. Ragioni della decisione 1. – Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di secondo grado. Si deduce violazione degli artt. 91 e 92 co. 2 c.p.c. Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello abbia posto le spese del giudizio di primo grado a carico della convenuta imputan- dole la violazione del dovere di lealtà processuale ex art. 88 c.p.c. per non avere indicato agli attori la persona di [OSCURATO:PERSONA] come litisconsorte necessario nell’azione da essipromossa. Si deduce vio- lazione degli artt. 88, 91, 92 co. 2, 163 co. 3 n. 2, 100 e 102 c.p.c. 2. –È da esaminare innanzitutto, per ragioni di priorità logica, il se- condo motivo. Censurata è la seguente argomentazione: la condotta tenuta dalla convenuta nel giudizio di primo grado non è stata conforme al dovere di lealtà prescritto dall'art. 88 c.p.c., dal momento che costei, nel ri- chiedere il permesso di costruire, aveva dichiarato di agire non solo in proprio ma anche quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA]; pertanto costei ben sapeva che costui avrebbe dovuto essere chiamato in causa quale litisconsorte necessario. Poiché la nullità del giudizio di primo grado 3di 4 – 23 422 /20 20 – S2 – 22/06/2023 (1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. deriva dunque dalla violazione di tale dovere da parte della convenuta, in conformità a quanto prescritto dall'art. 92 c.p.c., le spese del giudizio di primo grado vanno poste a suo carico. Questomotivo è fondato. La violazione del dovere di lealtà e probità ex art. 88c.p.c. giustifica ex art. 92 co. 1 c.p.c. la condanna della parte che se n’è resa autrice al rimborso delle spese che l'altra parte ha dovuto sostenere a causa di tale condotta illecit a , indipendentemente dalla soccombenza . Per- tanto, non viola il principio della soccombenza il giudice che pone a carico della parte vittoriosa le spesedi lite, ove accerti - con apprezza- mento non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - che esse sono state causate dal la violazione dell’art. 88 c.p.c. ad operadella parte vincitrice (cfr. Cass. 13427/2003). Nel caso di specie,però, l a Corte di appello non ha motivato con- gruamente, poiché ha esteso indebitamente l’ambito di applicazione del dovere di lealtà processuale, esigendo che la parte per rispettarlo debba spingersi sino a sopperire ai difetti delle iniziative processuali della controparte, a detrimento dellatutela dei propri interessi. Infatti, è l’attore che ha l’onere di individu are i soggetti legittimati passiva- mente, instaurando così correttamente il contraddittorio, tanto più che –come nel caso di specie - l’atto su cui si fondava l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio(cioè, il permesso di costruire) era stato depositato sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado e quindi l’attore ben avrebbe dovuto rendersi conto del prob lema ( ed anche il giudice ben avrebbe potuto rilevare d’ufficio la questione). Il secondo motivoè accolto. Ne segue il logico assorbimento del primo motivo. 3. –In sintesi, è accolto il secondo motivo di ricorso, è assorbito il primo motivo, è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo 4di 4 – 23 422 /20 20 – S2 – 22/06/2023 (1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. accolto, è rinviata la causa alla Corte di appello di Perugia , in diversa composizione, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo motivo,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo ac- colto, rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa com- posizione,
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