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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26539/2022

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seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 2540 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce su foglio separato al ricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 357; -ricorrenti - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1320/05/17, depositata in data 15 marzo 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 27479/47/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione aveva rideterminato il classamento dell'immobile di proprietà dei contribuenti site nel Comune di Roma, Via del Biscione n. 13, con conseguente aumento della relativa rendita catastale; -l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - i contribuenti hanno depositato memoria; CONSIDERATO CHE1.

Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3-4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 49 del d.lgs. n. 546/92, 7 e 8 del d.lgs. n. 890/92, 149, 170 e 330 c.p.c., 24 e 111 Cost. per avere la CTR accolto l'appello dell'Ufficio senza rilevare che la notifica a mezzo posta dell'atto di appello fosse inesistente essendo stato il plico spedito presso un indirizzo diverso da quello del difensore domiciliatario di primo grado dei contribuenti ([OSCURATO:PERSONA] 35 in luogo di [OSCURATO:PERSONA] 357) ritornando al notificante per non essere stato recapitato (sconosciuto), con conseguente erronea declaratoria di contumacia della parte appellata ("All'udienza odierna nessuna delle parti è comparsa") e pregiudizio concreto allo svolgimento dell'attività difensiva di quest'ultima ( "e anzi la loro assenza rappresenta un comportamento di assoluta inerzia che rafforza la valenza delle argomentazioni .. della controparte oltre che dimostrare disinteresse per la causa").

I ricorrenti deducono, pertanto, di non avere mai avuto notizia dell'atto di appello, ne' della pendenza del successivo giudizio, essendo venuti a conoscenza della sentenza di secondo grado solo a seguito di una pec del 21.10.2020 dell'Agenzia delle entrate.

L'Agenzia resistente eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione tardiva ex art. 327 c.p.c., poiché i ricorrenti non avrebbero fornito la prova, gravante a loro carico, oltre che del vizio di notificazione dell'atto di appello anche della mancata conoscenza del conseguente processo, non essendo sufficiente allo scopo la mera deduzione di una causa di irregolarità della notificazione.

L'eccezione è infondata mentre il motivo di ricorso- ammissibile in punto di autosufficienza avendo i contribuenti, in ossequio al principio di autosufficienza, allegato al ricorso (all. n. 13) la copia della distinta di invio in data 16.5.2016 della raccomandata AR n. 15100774442-0 dell'atto di appello - è fondato per le ragioni di seguito indicate.

Va premesso che per poter proporre l'impugnazione tardiva di cui all'art. 327 c.p.c., comma 2, la parte rimasta contumace è tenuta a dimostrare non solo la causa di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche il fatto che, a causa di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell'atto e del conseguente processo.

Solo nei casi in cui la notificazione sia da ritenere del tutto inesistente la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume "iuris tantum", ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque conoscenza del processo (Cass. civ.

S.U. 22 giugno 2007 n. 14570; Cass. civ. Sez. 5, 5 febbraio 2009 n. 2817).

La notificazione è da ritenere inesistente, fra l'altro, nei casi in cui sia priva dei requisiti minimi per poter produrre un qualunque effetto, sostanziale o processuale, fra cui rientra il caso in cui la copia dell'atto sia rilasciata in luogo ed a persona che non presentino alcun collegamento con il destinatario (tra le tante, Cass. civ. 26 novembre 2004 n. 22293; Cass. civ. 11 giugno 2007 n. 13667; Sez. 3, Sentenza n. 20307 del 2012, Sez. 5, Sentenza n. 20672 del 14/10/2015 ; sez. 5 - , Sentenza n. 1308 del 19/01/2018).

Questa Corte, a sezioni unite, ha affermato i seguenti principi di diritto «L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Sez.

U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 - 01);-«La nullità della notificazione si ha quando, nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in tema di individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell'atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita e, eventualmente, sulla data della relativa esecuzione, nonché sulla competenza dell'ufficiale giudiziario, una notificazione sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona ed in luogo aventi un qualche riferimento con il destinatario della notificazione.

La notificazione è, invece, inesistente quando la consegna dell'atto avvenga a persona ed in luogo in nessun modo riferibili al destinatario, - ovvero allorché non via stata una qualsiasi consegna dell'atto da notificare.

Solo la notificazione nulla, e non già quella giuridicamente o materialmente inesistente, è passibile di rinnovazione sanante ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.» (Sez. 2, Sentenza n. 1084 del 13/02/1996; conforme, Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016 Cass., Sez. 6-5, Ord. 30/11/2017 n. 28678).

Nella specie- come ammesso anche dall'Agenzia in controricorso - l'atto di appello (all. al ricorso) è stato spedito a mezzo posta ad un indirizzo diverso da quello del difensore domiciliatario di primo grado dei contribuenti ([OSCURATO:PERSONA] n. 35 in luogo che [OSCURATO:PERSONA] n. 357) con conseguente mancato perfezionamento della notifica.

Invero, in caso di inesistenza della notifica, come qui avvenuto atteso che l'atto di appello è stato spedito per la notifica al difensore domiciliatario dei contribuenti presso un indirizzo diverso da quello dello studio legale ed è ritornato al mittente "sconosciuto", la mancata conoscenza del processo si presume e spetta quindi a controparte dimostrare che il contribuente abbia avuto notizia del processo aliunde (Cass. sez. 5, Sentenza n. 20672 del 14/10/2015).

Cosicché, in mancanza di prova contraria, l'impugnata sentenza deve essere cassata senza rinvio e questo perché; a cagione dell'inammissibilità dell'appello, il processo non poteva essere proseguito (art. 382, ultimo comma c.p.c.) con conseguente definitività della sentenza di primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza, compensa le spese dei gradi di merito; condanna l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 1.400

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 2540 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce su foglio separato al ricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 357; -ricorrenti - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1320/05/17, depositata in data 15 marzo 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 27479/47/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione aveva rideterminato il classamento dell'immobile di proprietà dei contribuenti site nel Comune di Roma, Via del Biscione n. 13, con conseguente aumento della relativa rendita catastale; -l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - i contribuenti hanno depositato memoria; CONSIDERATO CHE1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3-4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 49 del d.lgs. n. 546/92, 7 e 8 del d.lgs. n. 890/92, 149, 170 e 330 c.p.c., 24 e 111 Cost. per avere la CTR accolto l'appello dell'Ufficio senza rilevare che la notifica a mezzo posta dell'atto di appello fosse inesistente essendo stato il plico spedito presso un indirizzo diverso da quello del difensore domiciliatario di primo grado dei contribuenti ([OSCURATO:PERSONA] 35 in luogo di [OSCURATO:PERSONA] 357) ritornando al notificante per non essere stato recapitato (sconosciuto), con conseguente erronea declaratoria di contumacia della parte appellata ("All'udienza odierna nessuna delle parti è comparsa") e pregiudizio concreto allo svolgimento dell'attività difensiva di quest'ultima ( "e anzi la loro assenza rappresenta un comportamento di assoluta inerzia che rafforza la valenza delle argomentazioni .. della controparte oltre che dimostrare disinteresse per la causa"). I ricorrenti deducono, pertanto, di non avere mai avuto notizia dell'atto di appello, ne' della pendenza del successivo giudizio, essendo venuti a conoscenza della sentenza di secondo grado solo a seguito di una pec del 21.10.2020 dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia resistente eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione tardiva ex art. 327 c.p.c., poiché i ricorrenti non avrebbero fornito la prova, gravante a loro carico, oltre che del vizio di notificazione dell'atto di appello anche della mancata conoscenza del conseguente processo, non essendo sufficiente allo scopo la mera deduzione di una causa di irregolarità della notificazione. L'eccezione è infondata mentre il motivo di ricorso- ammissibile in punto di autosufficienza avendo i contribuenti, in ossequio al principio di autosufficienza, allegato al ricorso (all. n. 13) la copia della distinta di invio in data 16.5.2016 della raccomandata AR n. 15100774442-0 dell'atto di appello - è fondato per le ragioni di seguito indicate. Va premesso che per poter proporre l'impugnazione tardiva di cui all'art. 327 c.p.c., comma 2, la parte rimasta contumace è tenuta a dimostrare non solo la causa di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche il fatto che, a causa di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell'atto e del conseguente processo. Solo nei casi in cui la notificazione sia da ritenere del tutto inesistente la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume "iuris tantum", ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque conoscenza del processo (Cass. civ. S.U. 22 giugno 2007 n. 14570; Cass. civ. Sez. 5, 5 febbraio 2009 n. 2817). La notificazione è da ritenere inesistente, fra l'altro, nei casi in cui sia priva dei requisiti minimi per poter produrre un qualunque effetto, sostanziale o processuale, fra cui rientra il caso in cui la copia dell'atto sia rilasciata in luogo ed a persona che non presentino alcun collegamento con il destinatario (tra le tante, Cass. civ. 26 novembre 2004 n. 22293; Cass. civ. 11 giugno 2007 n. 13667; Sez. 3, Sentenza n. 20307 del 2012, Sez. 5, Sentenza n. 20672 del 14/10/2015 ; sez. 5 - , Sentenza n. 1308 del 19/01/2018). Questa Corte, a sezioni unite, ha affermato i seguenti principi di diritto «L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 - 01);-«La nullità della notificazione si ha quando, nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in tema di individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell'atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita e, eventualmente, sulla data della relativa esecuzione, nonché sulla competenza dell'ufficiale giudiziario, una notificazione sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona ed in luogo aventi un qualche riferimento con il destinatario della notificazione. La notificazione è, invece, inesistente quando la consegna dell'atto avvenga a persona ed in luogo in nessun modo riferibili al destinatario, - ovvero allorché non via stata una qualsiasi consegna dell'atto da notificare. Solo la notificazione nulla, e non già quella giuridicamente o materialmente inesistente, è passibile di rinnovazione sanante ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.» (Sez. 2, Sentenza n. 1084 del 13/02/1996; conforme, Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016 Cass., Sez. 6-5, Ord. 30/11/2017 n. 28678). Nella specie- come ammesso anche dall'Agenzia in controricorso - l'atto di appello (all. al ricorso) è stato spedito a mezzo posta ad un indirizzo diverso da quello del difensore domiciliatario di primo grado dei contribuenti ([OSCURATO:PERSONA] n. 35 in luogo che [OSCURATO:PERSONA] n. 357) con conseguente mancato perfezionamento della notifica. Invero, in caso di inesistenza della notifica, come qui avvenuto atteso che l'atto di appello è stato spedito per la notifica al difensore domiciliatario dei contribuenti presso un indirizzo diverso da quello dello studio legale ed è ritornato al mittente "sconosciuto", la mancata conoscenza del processo si presume e spetta quindi a controparte dimostrare che il contribuente abbia avuto notizia del processo aliunde (Cass. sez. 5, Sentenza n. 20672 del 14/10/2015). Cosicché, in mancanza di prova contraria, l'impugnata sentenza deve essere cassata senza rinvio e questo perché; a cagione dell'inammissibilità dell'appello, il processo non poteva essere proseguito (art. 382, ultimo comma c.p.c.) con conseguente definitività della sentenza di primo grado. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza, compensa le spese dei gradi di merito; condanna l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 1.400
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