CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 01563/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28662/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di rfl Mnj, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen. 2. L' imputato, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo con tre motivi: a. violazione di legge alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina impropria difettandone i presupposti oggettivi e soggettivi; b. violazione di legge relativamente alla mancata applicazione dell'ipotesi di tentativo quanto alla sottrazione di merce intervenuta nel negozio "C'art"; c. vizio di motivazione relativamente all' omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all' art. 62 n. 4 c.p. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza di tutte le censure proposte. 3.1. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Risulta, invero, evidente che le censure avanzate mirano ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento ponendo in risalto l' azione violenta posta in essere dell' imputato all'arrivo del secondo addetto per come emerso dalle convergenti dichiarazioni dei vigilantes, apparendo dunque corretta la qualificazione del fatto nell' ipotesi di rapina impropria consumata. Va, anche, osservato che le ulteriori doglianze, inerenti alla qualificazione giuridica, sono manifestamente infondate in quanto la violazione di legge lamentata è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità laddove la corte di appello con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie ha evidenziato che l' imputato era già entrato in possesso della merce allorquando venne fermato presso il negozio "C'art", così correttamente escludendo l' ipotesi di tentativo. 3.2. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato avendo i giudici di merito, nel negare detta attenuante in ragione del valore complessivo della merce (pari ad euro 278,44), fatto corretta applicazione del principio di diritto per cui la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012 - dep. 04/04/2013, Mbaye, Rv. 25579101). 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 mI Consi • li - e Estensore Il Presidente ire, •j [OSCURATO:PERSONA]