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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20582/2026

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del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Macciotta- RICORRENTEcontroNULLI Caterina- INTIMAT[OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 8797/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 20582/2026Data pubblicazione 18/06/2026avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 577/2023 depositata il 24ottobre 2023 nel proc. n. 1176/2020 R.G.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA], esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., gestore del servizio idrico integrato (SII) dellaRegione Sardegna, ha impugnato la sentenza 24 ottobre 2023 n. 577 conla quale il Tribunale di Nuoro, sulla base di motivazione diversa da quellaillustrata dal primo giudice, ha respinto l’appello di Abbanoa contro lasentenza 26 febbraio 2020 n. 124 del Giudice di Pace di Nuoro in tema diconguagli regolatori per partite pregresse.2.

Il giudice di primo grado, accolta la domanda dell’attrice CaterinaNulli, aveva dichiarato non dovuta, per effetto di prescrizione, la somma dieuro 906,96 richiesta da Abbanoa con fattura 28 aprile 2016 a titolo diconguagli regolatori per partite pregresse in relazione agli anni 2005-2011,condannando la convenuta al rimborso delle spese processuali.3.

Il Tribunale di Nuoro, preso atto della rinuncia dell’appellanteAbbanoa all’eccezione di carenza di giurisdizione, ritenuta erronea ladecisione del primo giudice in ordine alla prescrizione, ha dichiaratoinfondata nel merito la pretesa creditoria di Abbanoa «dovendosi escluderela legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlatiné correlabili con il servizio offerto, coerentemente ai principi di causalità,pertinenza, oggettività e proporzionalità», sul rilievo che il gestore delservizio idrico integrato non aveva allegato né provato che gli importiaddebitati all’utente fossero giustificati dall’esigenza di far fronte a costiNumero registro generale 8797/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 20582/2026Data pubblicazione 18/06/2026imprevisti e imprevedibili al momento della erogazione e fatturazione delservizio.

Il Tribunale, dunque, ha respinto l’appello e ha condannatol’appellante al pagamento delle spese processuali del grado.4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.5.

In vista dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato unamemoria integrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1.

Col primo motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., si deduce «Nullità della sentenza o del procedimentoin relazione: all’art. 112 c.p.c.; alla Delibera AEEGSI 643/2013; allaDelibera 18/2014 dell’AATO Sardegna».1.2.

Col secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., si deduce «Nullità della sentenza o del procedimento inrelazione: agli artt. 112, 115, co. 1, e 345, co. 3, c.p.c.; agli artt. 142, co.3, e 154 D. Lgs. 152/2006; all’art. 9 Dir. 2000/60/CE; all’art. 21, co. 13 e19, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011; all’art.10, co. 11 e ss., D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla L.106/2011; alla Delibera AEEGSI 643/2013; alla Delibera 18/2014 dell’AATOSardegna».1.3.

Col terzo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 3, n.3, c.p.c., si deduce «violazione o falsa applicazione di norme di diritto inrelazione: agli artt. 142, co. 3, e 154 D. Lgs. 152/2006; all’art. 9 Dir.2000/60/CE; all’art. 21, co. 13 e 19, D.L. 201/2011, convertito conmodificazioni dalla L. 214/2011; all’art. 10, co. 11 e ss., D.L. 70/2011,convertito con modificazioni dalla L. 106/2011; all’art. 3 D.P.C.M.[OSCURATO:DATA_NASCITA]; agli artt. 1, co. 1, e 2, co. 12, lett. h), L. 481/1995; agli artt.Numero registro generale 8797/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 20582/2026Data pubblicazione 18/06/20261339, 1664 e 2697 c.c.; alle Delibere 643/2013/R/IDR; alla Delibera18/2014 dell’AATO della Sardegna; al Regolamento del S.I.I. (art.

B.16)»..2.

Il terzo motivo, che ha rilievo assorbente, è fondato nei termini di cuiall’interpretazione accolta da Cass., sez. un., 26 agosto 2025, n. 23858, allaquale il collegio si conforma.2.1.

La ricostruzione del quadro normativo e l’individuazione dellequestioni di diritto sono operate dalla citata decisione delle sezioni unite n.23858/2015 (v. in particolare il paragrafo 6), alla quale si fa rinvio.Le Sezioni unite hanno escluso che il gestore del servizio idrico possapretendere dall’utenza conguagli applicando con efficacia retroattiva ilnuovo regime tariffario, ma hanno affermato che il gestore può esigereconguagli relativi al periodo precedente esigibili in base al regime esistentenei periodi di riferimento degli stessi.2.2.

Nell’interpretazione accolta da Cass., sez. un., n. 23858/2025, utileanche ai fini della decisione del caso ora in esame, la delibera643/2013/R/IDR non poteva introdurre una disciplina tale da giustificareconguagli relativi a partite pregresse in base alle innovative prescrizioni delmetodo tariffario idrico, ma i conguagli potevano essere richiesti serispondenti ai criteri di determinazione applicabili al momento delleprestazioni di riferimento, che seguivano il diverso metodo normalizzato.2.3.

Si richiamano, di seguito, i passaggi motivazionali salienticontenuti nella sentenza n. 23858/2025.In sé considerata, la delibera 643/2013/R/IDR non può avere efficaciaretroattiva, in violazione del principio di irretroattività degli atti normativi(art. 11, disp. prel., c.c.) (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 12) e delprincipio di affidamento (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 17).L’ingresso, nel nostro ordinamento, di una disciplina retroattiva deiconguagli non può trovare fondamento nel principio unionale del recuperodei costi dei servizi idrici (art. 9, direttiva 2000/60/CE), che non è diimmediata applicazione nel nostro ordinamento e non persegue finalità diNumero registro generale 8797/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 20582/2026Data pubblicazione 18/06/2026armonizzazione totale delle normative degli Stati membri in materia diacque (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 14).Quanto al diritto interno, non vi è traccia della volontà legislativa diautorizzare un intervento di portata retroattiva da parte dell’Autoritàregolatoria al fine di assicurare “ora per allora” una piena applicazione delprincipio del full cost recovery, sancito dall’art. 154, comma 1, d.lgs. n.152/2006, tale da superare per il passato le previsioni del «metodo tariffarionormalizzato» (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 15).Né la programmata approvazione, da parte degli Enti d’Ambito, deiconguagli «relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità dellefunzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai finidel calcolo di precedenti determinazioni tariffarie» (art. 31, delibera643/2013/R/IDR) avrebbe potuto attuarsi secondo criteri diversi da quelliintrodotti col «metodo tariffario normalizzato».

Lo stesso codicedell’ambiente aveva previsto, in via transitoria (art. 170, comma 3, lett. l),d.lgs. n. 152/2006), che il metodo normalizzato continuasse a trovareapplicazione fino all’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art.154, comma 2, d.lgs. n. 152/2006. col quale si sarebbero dovute definirele componenti di costo delle nuove tariffe; tale decreto ministeriale, però,non è stato mai approvato, poiché nel 2011 fu istituita la nuova Autoritàregolatoria del settore idrico (AEEGSI) alla quale si demandò il compito, giàassegnato al Ministero, di stabilire le componenti di costo della tariffa idrica.In sintesi, osservano le Sezioni unite, il d.lgs. n. 152/2006 ha recepitoil principio del recupero dei costi fissato dall’art. 9, direttiva 2000/60/CE,«ma, nel prevedere che continuasse ad applicarsi il d.m. 1° agosto 1996 econ esso il “metodo tariffario normalizzato”, non ha consentito, per ilperiodo successivo alla propria entrata in vigore, e fino all’emanazione delprovvedimento con cui furono ridefinite le componenti di costo della tariffadel servizio idrico, che una nuova disciplina regolatoria si sovrapponesse aNumero registro generale 8797/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 20582/2026Data pubblicazione 18/06/2026quella emanata in attuazione della legge Galli» (Cass., n. 23858/2025,paragrafo 15).L’affermazione secondo cui la delibera 643/2013/R/IDR di AEEGSIconsente agli Enti d’Ambito di approvare conguagli (relativi a periodiprecedenti al trasferimento ad AEEGSI delle funzioni di regolazione econtrollo del settore) non erano esigibili in forza del metodo tariffarionormalizzato, contrasta col principio di irretroattività degli attiamministrativi (abbiano o meno essi contenuto normativo) (Cass., n.23858/2025, paragrafi 16 - 17) ed è altresì priva di solida base giuridica,avuto riguardo al contratto di utenza da cui derivano i originano i diritti egli obblighi delle parti, poiché «nella prospettiva privatistica in cui deveinquadrarsi il rapporto tra gestore e utente» (Corte cost., sent. n.335/2008) l’utente «deve poter fare affidamento sul sistema tariffariotempo per tempo in vigore» (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 17).Dunque, l’addebito dei conguagli riferiti a partite pregresse non puòviolare i principi di irretroattività degli atti amministrativi e di affidamentonell’esecuzione del contratto di somministrazione, prevedendo conguagli inbase a una tariffa non vigente al momento dell’erogazione del servizio(Cass., n. 23858/2025, paragrafo 18).Peraltro, il metodo normalizzato, in vigore nel periodo che qui interessa(anni dal 2005 al 2011), «pur prevedendo un tetto tariffario, contenevameccanismi atti a consentire il recupero dei costi e le variazioni delcorrispettivo del servizio che consentivano di raggiungere il livello atteso deiricavi» (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 19).In particolare, osservano le Sezioni unite, «in base al “metodo tariffarionormalizzato” la tariffa doveva coprire i costi operativi, gli ammortamenti ela remunerazione del capitale investito e poteva variare di anno in anno inragione, oltre che del tasso di inflazione programmato, di un fattore “k” concui veniva identificato il limite di prezzo che consentiva alle tariffe diNumero registro generale 8797/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 20582/2026Data pubblicazione 18/06/2026crescere o di diminuire in base agli obiettivi del regolatore» (Cass., n.23858/2025, paragrafo 20).Peraltro, anche il metodo normalizzato, in vigore nel periodo che quiinteressa (anni dal 2005 al 2011), pur prevedendo un tetto tariffario,conteneva meccanismi atti a consentire il recupero dei costi e le variazionidel corrispettivo del servizio che consentivano di raggiungere il livello attesodei ricavi.

Inoltre, l’art. 8, d.m. 1° agosto 1996 considerava espressamentesia una revisione triennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza perla verifica della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffaarticolata, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello diservizio ovvero dell'effettuazione degli investimenti, sia la possibilità perl’Autorità d’ambito (oggi Ente di governo dell’ambito e, all’epoca dei fatti,Commissario straordinario dell’ente d'ambito per la regolazione del servizioidrico integrato della Sardegna) di intervenire nel caso di significativiscostamenti dalle previsioni del piano finanziario in ordine a tre aspetti: a)il raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito deirelativi investimenti; b) la corrispondenza tra l'incasso derivantedall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effettodella tariffa media stabilita nella convenzione di gestione; c) la rispondenzadei costi operativi alle variazioni strutturali della produzione e delladistribuzione.In altri termini, secondo le Sezioni unite il metodo normalizzatocontemplava «elementi correttivi» tali da rendere possibile la revisione delprezzo praticato all’utente tenendo conto dell’equilibrio della gestione (equindi del rapporto tra ricavi e costi) (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 20).Dunque, è dal «mancato attuarsi delle rettifiche tariffarie» che deriva«la spettanza dei conguagli» di cui si discute (Cass., n. 23858/2025,paragrafo 21).L’art. 31, comma 1, della delibera 643/2013/R/IDR di AEEGSI, laddoveprevede che gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti alNumero registro generale 8797/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 20582/2026Data pubblicazione 18/06/2026trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo delsettore, non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazionitariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Entid’ambito o dagli altri soggetti competenti, «non impone affatto di ritenereche l’Autorità regolatoria abbia inteso riferirsi, nella circostanza, al nuovosistema di conguagli contemplato dal “metodo tariffario idrico” (che in effettiannoverava la componente dei conguagli tra le componenti di costo delservizio: art. 3 della delibera 643 del 2013)» (Cass., n. 23858/2025,paragrafo 22).I conguagli attuabili in base all’art. 31, comma 1 della delibera643/2013/R/IDR vanno individuati in base alle dinamiche tariffarie previstedal metodo normalizzato che era in vigore nell’arco di tempo che quiinteressa e che dava attuazione a una tariffa in cui doveva essere assicuratala copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.«In tal senso», affermano le Sezioni unite, «la citata previsione circa laquantificazione ed approvazione, entro il 30 giugno 2014, degli “eventualiconguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità dellefunzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai finidel calcolo di precedenti determinazioni tariffarie” legittima i conguagli chenel precedente periodo regolatorio non era stato possibile liquidare».

Insintesi, la disposizione assume «un autonomo valore precettivo conesclusivo riguardo all’individuazione della data entro cui i conguagli relativiandavano approvati, senza affatto legalizzare il recupero di importi diversie ulteriori rispetto a quelli che potevano pretendersi in base al metodotariffario vigente all’epoca in cui si collocavano le “partite pregresse” daconguagliare» (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 22).Così letta e interpretata, la prescrizione contenuta nell’art. 31, comma1, della delibera 643/2013/R/IDR non ha portata retroattiva, ma «hasemplicemente consentito la liquidazione “ora per allora” di importi che, inNumero registro generale 8797/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 20582/2026Data pubblicazione 18/06/2026base al metodo normalizzato, avrebbero dovuto riversarsi sull’utenteDetto altrimenti, non viene qui in questione una «tariffa integrativaretroattiva applicata su consumi effettuati in anni precedenti» ― così siesprime il Tribunale nella sentenza impugnata ―, quanto, piuttosto,l’applicazione di conguagli che nel previgente sistema regolatorio erano acarico sull’utente, nella forma dell’adeguamento di prezzo» (Cass., n.23858/2025, paragrafo 24).Né si ha violazione del principio di affidamento dell’utente «il quale havisto semplicemente posticipato il recupero, da parte del gestore, di sommeche quest’ultimo avrebbe potuto conseguire prima, se solo l’Ente d’Ambitoavesse tempestivamente provveduto a convertire quei conguagli in aumentitariffari» (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 24).Alla fine di questo ragionamento, appurato quale sia il criterio daapplicare per il riconoscimento del diritto al conguaglio, le Sezioni unitehanno aggiunto che «ove insorga controversia sul punto, spetterà al giudicedel merito accertare che gli importi quantificati dall’Ente d’Ambito sianorispondenti a quanto poteva essere addebitato all’utente nella vigenza del“metodo tariffario normalizzato”.È escluso, peraltro, che i conguagli debbano ricomprendere i soli “costiimprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione”,come sostenuto dal primo degli orientamenti di giurisprudenza di cui si è inprecedenza detto (cfr. § 7); occorre, invece, che la somma richiestaall’utente trovi giustificazione nei criteri tariffari previsti dal d.m. 1o agosto1996, giacché sono le dinamiche tariffarie del metodo normalizzato a darragione dei conguagli.Una determinazione dell’Ente d’Ambito, quanto alla liquidazione deiconguagli, che si rivelasse non rispondente al metodo normalizzato,risulterebbe contra legem e andrebbe, per tale motivo, disapplicata».Numero registro generale 8797/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 20582/2026Data pubblicazione 18/06/20262.4.

Da qui l’enunciazione, ad opera delle Sezioni unite, del giàrichiamato principio di diritto.Al principio di diritto enunciato da Cass., sez. un., 26 agosto 2025, n.23858 e alla relativa motivazione si conformerà anche il giudice del rinvio.2.5.

In conclusione, alla luce dell’interpretazione accolta da Cass., sez.un., n. 23858/2025 il secondo motivo di ricorso va accolto, dovendosiribadire il principio secondo cui: «In tema di servizio idrico integrato, iconguagli che il gestore può richiedere, a norma dell’art. 31 della deliberaAEEGSI 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, e che dovevano essereoggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d’Ambito o daglialtri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le solesomme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplinatariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito eregolamentato il [OSCURATO:PERSONA]».Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, accertare che gli importi quantificatidall’Ente d’ambito rispondano a quanto poteva essere addebitato all’utentenel vigore del metodo tariffario normalizzato, secondo quanto stabilito dald.m. 1° agosto 1996, nel testo applicabile per ciascun periodo diriferimento.3.

L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento degli altri.4.

In conclusione, va accolto il terzo motivo, assorbiti gli altri.La sentenza impugnata va cassata, con riguardo al motivo accolto, conrinvio per un nuovo esame al Tribunale di Nuoro, in persona di altromagistrato, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MAccoglie il terzo motivo, nei termini di cui in motivazione.

Dichiara assorbitigli altri motivi.

Cassa la sentenza impugnata, con riguardo al motivo accolto,e rinvia per un nuovo esame al Tribunale di Nuoro in persona di altroNumero registro generale 8797/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 20582/2026Data pubblicazione 18/06/2026magistrato, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2026Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Macciotta- RICORRENTEcontroNULLI Caterina- INTIMAT[OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 8797/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 20582/2026Data pubblicazione 18/06/2026avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 577/2023 depositata il 24ottobre 2023 nel proc. n. 1176/2020 R.G.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA], esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., gestore del servizio idrico integrato (SII) dellaRegione Sardegna, ha impugnato la sentenza 24 ottobre 2023 n. 577 conla quale il Tribunale di Nuoro, sulla base di motivazione diversa da quellaillustrata dal primo giudice, ha respinto l’appello di Abbanoa contro lasentenza 26 febbraio 2020 n. 124 del Giudice di Pace di Nuoro in tema diconguagli regolatori per partite pregresse.2. Il giudice di primo grado, accolta la domanda dell’attrice CaterinaNulli, aveva dichiarato non dovuta, per effetto di prescrizione, la somma dieuro 906,96 richiesta da Abbanoa con fattura 28 aprile 2016 a titolo diconguagli regolatori per partite pregresse in relazione agli anni 2005-2011,condannando la convenuta al rimborso delle spese processuali.3. Il Tribunale di Nuoro, preso atto della rinuncia dell’appellanteAbbanoa all’eccezione di carenza di giurisdizione, ritenuta erronea ladecisione del primo giudice in ordine alla prescrizione, ha dichiaratoinfondata nel merito la pretesa creditoria di Abbanoa «dovendosi escluderela legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlatiné correlabili con il servizio offerto, coerentemente ai principi di causalità,pertinenza, oggettività e proporzionalità», sul rilievo che il gestore delservizio idrico integrato non aveva allegato né provato che gli importiaddebitati all’utente fossero giustificati dall’esigenza di far fronte a costiNumero registro generale 8797/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 20582/2026Data pubblicazione 18/06/2026imprevisti e imprevedibili al momento della erogazione e fatturazione delservizio. Il Tribunale, dunque, ha respinto l’appello e ha condannatol’appellante al pagamento delle spese processuali del grado.4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.5. In vista dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato unamemoria integrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1. Col primo motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., si deduce «Nullità della sentenza o del procedimentoin relazione: all’art. 112 c.p.c.; alla Delibera AEEGSI 643/2013; allaDelibera 18/2014 dell’AATO Sardegna».1.2. Col secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., si deduce «Nullità della sentenza o del procedimento inrelazione: agli artt. 112, 115, co. 1, e 345, co. 3, c.p.c.; agli artt. 142, co.3, e 154 D. Lgs. 152/2006; all’art. 9 Dir. 2000/60/CE; all’art. 21, co. 13 e19, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011; all’art.10, co. 11 e ss., D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla L.106/2011; alla Delibera AEEGSI 643/2013; alla Delibera 18/2014 dell’AATOSardegna».1.3. Col terzo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 3, n.3, c.p.c., si deduce «violazione o falsa applicazione di norme di diritto inrelazione: agli artt. 142, co. 3, e 154 D. Lgs. 152/2006; all’art. 9 Dir.2000/60/CE; all’art. 21, co. 13 e 19, D.L. 201/2011, convertito conmodificazioni dalla L. 214/2011; all’art. 10, co. 11 e ss., D.L. 70/2011,convertito con modificazioni dalla L. 106/2011; all’art. 3 D.P.C.M.[OSCURATO:DATA_NASCITA]; agli artt. 1, co. 1, e 2, co. 12, lett. h), L. 481/1995; agli artt.Numero registro generale 8797/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 20582/2026Data pubblicazione 18/06/20261339, 1664 e 2697 c.c.; alle Delibere 643/2013/R/IDR; alla Delibera18/2014 dell’AATO della Sardegna; al Regolamento del S.I.I. (art. B.16)»..2. Il terzo motivo, che ha rilievo assorbente, è fondato nei termini di cuiall’interpretazione accolta da Cass., sez. un., 26 agosto 2025, n. 23858, allaquale il collegio si conforma.2.1. La ricostruzione del quadro normativo e l’individuazione dellequestioni di diritto sono operate dalla citata decisione delle sezioni unite n.23858/2015 (v. in particolare il paragrafo 6), alla quale si fa rinvio.Le Sezioni unite hanno escluso che il gestore del servizio idrico possapretendere dall’utenza conguagli applicando con efficacia retroattiva ilnuovo regime tariffario, ma hanno affermato che il gestore può esigereconguagli relativi al periodo precedente esigibili in base al regime esistentenei periodi di riferimento degli stessi.2.2. Nell’interpretazione accolta da Cass., sez. un., n. 23858/2025, utileanche ai fini della decisione del caso ora in esame, la delibera643/2013/R/IDR non poteva introdurre una disciplina tale da giustificareconguagli relativi a partite pregresse in base alle innovative prescrizioni delmetodo tariffario idrico, ma i conguagli potevano essere richiesti serispondenti ai criteri di determinazione applicabili al momento delleprestazioni di riferimento, che seguivano il diverso metodo normalizzato.2.3. Si richiamano, di seguito, i passaggi motivazionali salienticontenuti nella sentenza n. 23858/2025.In sé considerata, la delibera 643/2013/R/IDR non può avere efficaciaretroattiva, in violazione del principio di irretroattività degli atti normativi(art. 11, disp. prel., c.c.) (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 12) e delprincipio di affidamento (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 17).L’ingresso, nel nostro ordinamento, di una disciplina retroattiva deiconguagli non può trovare fondamento nel principio unionale del recuperodei costi dei servizi idrici (art. 9, direttiva 2000/60/CE), che non è diimmediata applicazione nel nostro ordinamento e non persegue finalità diNumero registro generale 8797/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 20582/2026Data pubblicazione 18/06/2026armonizzazione totale delle normative degli Stati membri in materia diacque (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 14).Quanto al diritto interno, non vi è traccia della volontà legislativa diautorizzare un intervento di portata retroattiva da parte dell’Autoritàregolatoria al fine di assicurare “ora per allora” una piena applicazione delprincipio del full cost recovery, sancito dall’art. 154, comma 1, d.lgs. n.152/2006, tale da superare per il passato le previsioni del «metodo tariffarionormalizzato» (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 15).Né la programmata approvazione, da parte degli Enti d’Ambito, deiconguagli «relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità dellefunzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai finidel calcolo di precedenti determinazioni tariffarie» (art. 31, delibera643/2013/R/IDR) avrebbe potuto attuarsi secondo criteri diversi da quelliintrodotti col «metodo tariffario normalizzato». Lo stesso codicedell’ambiente aveva previsto, in via transitoria (art. 170, comma 3, lett. l),d.lgs. n. 152/2006), che il metodo normalizzato continuasse a trovareapplicazione fino all’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art.154, comma 2, d.lgs. n. 152/2006. col quale si sarebbero dovute definirele componenti di costo delle nuove tariffe; tale decreto ministeriale, però,non è stato mai approvato, poiché nel 2011 fu istituita la nuova Autoritàregolatoria del settore idrico (AEEGSI) alla quale si demandò il compito, giàassegnato al Ministero, di stabilire le componenti di costo della tariffa idrica.In sintesi, osservano le Sezioni unite, il d.lgs. n. 152/2006 ha recepitoil principio del recupero dei costi fissato dall’art. 9, direttiva 2000/60/CE,«ma, nel prevedere che continuasse ad applicarsi il d.m. 1° agosto 1996 econ esso il “metodo tariffario normalizzato”, non ha consentito, per ilperiodo successivo alla propria entrata in vigore, e fino all’emanazione delprovvedimento con cui furono ridefinite le componenti di costo della tariffadel servizio idrico, che una nuova disciplina regolatoria si sovrapponesse aNumero registro generale 8797/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 20582/2026Data pubblicazione 18/06/2026quella emanata in attuazione della legge Galli» (Cass., n. 23858/2025,paragrafo 15).L’affermazione secondo cui la delibera 643/2013/R/IDR di AEEGSIconsente agli Enti d’Ambito di approvare conguagli (relativi a periodiprecedenti al trasferimento ad AEEGSI delle funzioni di regolazione econtrollo del settore) non erano esigibili in forza del metodo tariffarionormalizzato, contrasta col principio di irretroattività degli attiamministrativi (abbiano o meno essi contenuto normativo) (Cass., n.23858/2025, paragrafi 16 - 17) ed è altresì priva di solida base giuridica,avuto riguardo al contratto di utenza da cui derivano i originano i diritti egli obblighi delle parti, poiché «nella prospettiva privatistica in cui deveinquadrarsi il rapporto tra gestore e utente» (Corte cost., sent. n.335/2008) l’utente «deve poter fare affidamento sul sistema tariffariotempo per tempo in vigore» (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 17).Dunque, l’addebito dei conguagli riferiti a partite pregresse non puòviolare i principi di irretroattività degli atti amministrativi e di affidamentonell’esecuzione del contratto di somministrazione, prevedendo conguagli inbase a una tariffa non vigente al momento dell’erogazione del servizio(Cass., n. 23858/2025, paragrafo 18).Peraltro, il metodo normalizzato, in vigore nel periodo che qui interessa(anni dal 2005 al 2011), «pur prevedendo un tetto tariffario, contenevameccanismi atti a consentire il recupero dei costi e le variazioni delcorrispettivo del servizio che consentivano di raggiungere il livello atteso deiricavi» (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 19).In particolare, osservano le Sezioni unite, «in base al “metodo tariffarionormalizzato” la tariffa doveva coprire i costi operativi, gli ammortamenti ela remunerazione del capitale investito e poteva variare di anno in anno inragione, oltre che del tasso di inflazione programmato, di un fattore “k” concui veniva identificato il limite di prezzo che consentiva alle tariffe diNumero registro generale 8797/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 20582/2026Data pubblicazione 18/06/2026crescere o di diminuire in base agli obiettivi del regolatore» (Cass., n.23858/2025, paragrafo 20).Peraltro, anche il metodo normalizzato, in vigore nel periodo che quiinteressa (anni dal 2005 al 2011), pur prevedendo un tetto tariffario,conteneva meccanismi atti a consentire il recupero dei costi e le variazionidel corrispettivo del servizio che consentivano di raggiungere il livello attesodei ricavi. Inoltre, l’art. 8, d.m. 1° agosto 1996 considerava espressamentesia una revisione triennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza perla verifica della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffaarticolata, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello diservizio ovvero dell'effettuazione degli investimenti, sia la possibilità perl’Autorità d’ambito (oggi Ente di governo dell’ambito e, all’epoca dei fatti,Commissario straordinario dell’ente d'ambito per la regolazione del servizioidrico integrato della Sardegna) di intervenire nel caso di significativiscostamenti dalle previsioni del piano finanziario in ordine a tre aspetti: a)il raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito deirelativi investimenti; b) la corrispondenza tra l'incasso derivantedall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effettodella tariffa media stabilita nella convenzione di gestione; c) la rispondenzadei costi operativi alle variazioni strutturali della produzione e delladistribuzione.In altri termini, secondo le Sezioni unite il metodo normalizzatocontemplava «elementi correttivi» tali da rendere possibile la revisione delprezzo praticato all’utente tenendo conto dell’equilibrio della gestione (equindi del rapporto tra ricavi e costi) (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 20).Dunque, è dal «mancato attuarsi delle rettifiche tariffarie» che deriva«la spettanza dei conguagli» di cui si discute (Cass., n. 23858/2025,paragrafo 21).L’art. 31, comma 1, della delibera 643/2013/R/IDR di AEEGSI, laddoveprevede che gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti alNumero registro generale 8797/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 20582/2026Data pubblicazione 18/06/2026trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo delsettore, non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazionitariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Entid’ambito o dagli altri soggetti competenti, «non impone affatto di ritenereche l’Autorità regolatoria abbia inteso riferirsi, nella circostanza, al nuovosistema di conguagli contemplato dal “metodo tariffario idrico” (che in effettiannoverava la componente dei conguagli tra le componenti di costo delservizio: art. 3 della delibera 643 del 2013)» (Cass., n. 23858/2025,paragrafo 22).I conguagli attuabili in base all’art. 31, comma 1 della delibera643/2013/R/IDR vanno individuati in base alle dinamiche tariffarie previstedal metodo normalizzato che era in vigore nell’arco di tempo che quiinteressa e che dava attuazione a una tariffa in cui doveva essere assicuratala copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.«In tal senso», affermano le Sezioni unite, «la citata previsione circa laquantificazione ed approvazione, entro il 30 giugno 2014, degli “eventualiconguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità dellefunzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai finidel calcolo di precedenti determinazioni tariffarie” legittima i conguagli chenel precedente periodo regolatorio non era stato possibile liquidare». Insintesi, la disposizione assume «un autonomo valore precettivo conesclusivo riguardo all’individuazione della data entro cui i conguagli relativiandavano approvati, senza affatto legalizzare il recupero di importi diversie ulteriori rispetto a quelli che potevano pretendersi in base al metodotariffario vigente all’epoca in cui si collocavano le “partite pregresse” daconguagliare» (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 22).Così letta e interpretata, la prescrizione contenuta nell’art. 31, comma1, della delibera 643/2013/R/IDR non ha portata retroattiva, ma «hasemplicemente consentito la liquidazione “ora per allora” di importi che, inNumero registro generale 8797/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 20582/2026Data pubblicazione 18/06/2026base al metodo normalizzato, avrebbero dovuto riversarsi sull’utenteDetto altrimenti, non viene qui in questione una «tariffa integrativaretroattiva applicata su consumi effettuati in anni precedenti» ― così siesprime il Tribunale nella sentenza impugnata ―, quanto, piuttosto,l’applicazione di conguagli che nel previgente sistema regolatorio erano acarico sull’utente, nella forma dell’adeguamento di prezzo» (Cass., n.23858/2025, paragrafo 24).Né si ha violazione del principio di affidamento dell’utente «il quale havisto semplicemente posticipato il recupero, da parte del gestore, di sommeche quest’ultimo avrebbe potuto conseguire prima, se solo l’Ente d’Ambitoavesse tempestivamente provveduto a convertire quei conguagli in aumentitariffari» (Cass., n. 23858/2025, paragrafo 24).Alla fine di questo ragionamento, appurato quale sia il criterio daapplicare per il riconoscimento del diritto al conguaglio, le Sezioni unitehanno aggiunto che «ove insorga controversia sul punto, spetterà al giudicedel merito accertare che gli importi quantificati dall’Ente d’Ambito sianorispondenti a quanto poteva essere addebitato all’utente nella vigenza del“metodo tariffario normalizzato”.È escluso, peraltro, che i conguagli debbano ricomprendere i soli “costiimprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione”,come sostenuto dal primo degli orientamenti di giurisprudenza di cui si è inprecedenza detto (cfr. § 7); occorre, invece, che la somma richiestaall’utente trovi giustificazione nei criteri tariffari previsti dal d.m. 1o agosto1996, giacché sono le dinamiche tariffarie del metodo normalizzato a darragione dei conguagli.Una determinazione dell’Ente d’Ambito, quanto alla liquidazione deiconguagli, che si rivelasse non rispondente al metodo normalizzato,risulterebbe contra legem e andrebbe, per tale motivo, disapplicata».Numero registro generale 8797/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 20582/2026Data pubblicazione 18/06/20262.4. Da qui l’enunciazione, ad opera delle Sezioni unite, del giàrichiamato principio di diritto.Al principio di diritto enunciato da Cass., sez. un., 26 agosto 2025, n.23858 e alla relativa motivazione si conformerà anche il giudice del rinvio.2.5. In conclusione, alla luce dell’interpretazione accolta da Cass., sez.un., n. 23858/2025 il secondo motivo di ricorso va accolto, dovendosiribadire il principio secondo cui: «In tema di servizio idrico integrato, iconguagli che il gestore può richiedere, a norma dell’art. 31 della deliberaAEEGSI 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, e che dovevano essereoggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d’Ambito o daglialtri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le solesomme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplinatariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito eregolamentato il [OSCURATO:PERSONA]».Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, accertare che gli importi quantificatidall’Ente d’ambito rispondano a quanto poteva essere addebitato all’utentenel vigore del metodo tariffario normalizzato, secondo quanto stabilito dald.m. 1° agosto 1996, nel testo applicabile per ciascun periodo diriferimento.3. L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento degli altri.4. In conclusione, va accolto il terzo motivo, assorbiti gli altri.La sentenza impugnata va cassata, con riguardo al motivo accolto, conrinvio per un nuovo esame al Tribunale di Nuoro, in persona di altromagistrato, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MAccoglie il terzo motivo, nei termini di cui in motivazione. Dichiara assorbitigli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata, con riguardo al motivo accolto,e rinvia per un nuovo esame al Tribunale di Nuoro in persona di altroNumero registro generale 8797/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 20582/2026Data pubblicazione 18/06/2026magistrato, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2026Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20582/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris