CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16026/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rmafactoring s.p.a. - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Milano, viale Scarampo 15, in personadel Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], in forza dei poteri conferiticon scrittura privata autenticata da [OSCURATO:PERSONA] il 20 febbraio 2024, Rep. 29336, accolta 13060,rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al ricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76S24 F912G - pec:[OSCURATO:EMAIL]) con studio in [OSCURATO:PERSONA](SA) alla Piazza G. Amendola n. 12.RicorrentecontroComune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], consede in [OSCURATO:PERSONA] (PT) [OSCURATO:PERSONA] 46 in persona del Sin-daco pro tempore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], autorizzato a contrad-dire mediante proposizione di controricorso nel presente giudiziogiusta delibera G.M. 144/2025, rappresentato e difeso per procuraspeciale alle liti in calce al controricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:PERSONA] 61S58 G636B [OSCURATO:EMAIL])Numero registro generale 10389/2025Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 16026/2026Data pubblicazione 25/05/2026iscritta all’Ordine degli Avvocati di Pistoia ed elettivamente domici-liato presso il domicilio digitale del proprio difensore pec: [OSCURATO:EMAIL] la sentenza della Corte d’appello di Firenze n° 1783 depo-sitata il 25 ottobre 2024.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 68.648,29) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modi-ficato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso perla fase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro5.900,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alNumero registro generale 10389/2025Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 16026/2026Data pubblicazione 25/05/2026rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri-buto previdenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 22 maggio 2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti