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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 1989

Cassazione n. 08553/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] nato ad Agropoli il 04/05/1982; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] nato ad Agropoli il 23/01/1986, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 26/09/2019 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori degli imputati, Avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Maresca .

Salvatore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi, e l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricosro. 6,„ [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 26 settembre 2019, quale giudice del rinvio disposto il 15 gennaio 2019 dalla Corte di Cassazione, a seguito di appello proposto avverso la sentenza del Gip del tribunale di Salerno del 14 luglio 2016, impugnata, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], riformava parzialmente la decisione impugnata e in particolare, in relazione ai predetti appellanti, confermava la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], rideteminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli al capo 1), rideterminando la pena inflitta per il capo 11.

2. Avverso la sentenza suindicata [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ciascuno tramite il proprio difensore, hanno proposto ricorso per Cassazione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], hanno dedotto rispettivamente un solo motivo di impugnazione mentre [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato due motivi di impugnazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione, violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 73, 74 del DPR 309/90, anche per travisamento della prova.

La corte, nel rinvenire il ruolo di trasportatore del Buono, in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso, richiamando al riguardo dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, avrebbe travisato la prova, atteso che lo stesso già in primo grado sarebbe stato assolto dalle condotte di trasporto di stupefacente contestategli, cosicchè non si potrebbe, se non con illogicità e contraddittorietà, dapprima ritenere che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e •[OSCURATO:PERSONA] siano prive di riscontri in relazione alla attività di trasportatore esercitata dal Buono e poi sostenere che le loro propalazioni, circa la partecipazione al sodalizio criminoso del Buono quale confezionatore/ spacciatore siano invece riscontrate da altre dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e da intercettazioni telefoniche tra il Buono e il [OSCURATO:PERSONA] e tale Cesaro, tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011.

E invero, si osserva che il Barbagallo, in sede di interrogatorio avrebbe riferito di avere appreso de relato dal Podeia, della partecipazione del Buono quale trasportatore, nel periodo tra il 2009 e febbraio 2010.

Per cui esse non sarebbero utilizzabili quale riscontro alle affermazioni del Podeia e del Citarelli, integrando una mera "chiamata circolare".

Nulla inoltre direbbero sul ruolo di confezionatore e spacciatore del predetto ricorrente.

Peraltro, a fronte di doglianze difensive circa la divergenza temporale, decisiva per la valutazione degli elementi probatori, tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (delimitanti l'appartenenza del Buono all'associazione tra l'ottobre 2009 e il 28 gennaio 2010) e le intercettazioni telefoniche (iniziate dal 2010 e proseguite nel 2011), in maniera illogica e contraddittoria la corte avrebbe sostenuto che le intercettazioni, pur risalendo ad un periodo successivo alla partecipazione del Buono, sarebbero comunque idonee a evidenziare la sussistenza dei rapporti di conoscenza e frequentazione indicati dai collaboratori di giustizia.

Comunque, meri e presunti riscontri telefonici, il cui tenore letterale non dimostrerebbe interlocuzioni relative al traffico di stupefacenti, non potrebbero giustificare la responsabilità penale in relazione all'art. 74 del DPR 309/90.

Le medesime intercettazioni inoltre, valorizzate dalla corte a fini accusatori, non sarebbero state ritenute idonee a supportare l'accusa relativa al ruolo di trasportatore del Buono secondo il gup, e sarebbero comunque del tutto neutre, attestando, al più, rapporti cordiali con qualche partecipe del gruppo.

La corte non avrebbe analizzato tali rilievi difensivi e avrebbe in maniera congetturale valorizzato le citate intercettazioni, senza altresì descrivere compiutamente l'oggetto delle intercettazioni stesse.

Peraltro la corte, nel sostenere l'assenza di contraddizioni che inficino la ricostruzione della partecipazione al sodalizio criminoso del Buono e il ruolo al riguardo assunto, avrebbe richiamato a supporto le suindicate dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, pur essendo evidente la contraddittorietà delle stesse, rilevate anche con sentenza di rinvio della Suprema Corte.

Né la corte avrebbe chiarito i nodi critici indicati nella predetta sentenza della corte di Cassazione.

Sarebbe travisata la prova in ordine alla citazione di affermazioni del Citarelli circa i contatti avuti con il [OSCURATO:PERSONA] e con riguardo alla ritenuta sua conoscenza del coinvolgimento del Bruno, atteso che non si comprenderebbe l'attinenza del primo contatto tra il Citarelli e il [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla posizione assunta dal Buono.

E posto che in base alle dichiarazioni del Podeia il Citarelli sarebbe intervenuto nel sodalizio a partire dalla metà del 2010 ovvero circa 4 mesi dopo il periodo in cui sarebbe circoscritta la partecipazione del Buono (da settembre 2009 a febbraio 2010).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì presentato un motivo aggiunto, con cui ha rappresentato l'erronea applicazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen., il 3 %-‘ vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. comma 3, quello di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. e infine il vizio di carenza, manifesta illogicità della motivazione in relazione ai punti riguardanti i vizi precedentemente indicati, con particolare riferimento alla ricostruzione alternativa dei fatti offerta dalla difesa e alle censure di cui ai motivi di impugnazione.

Si rappresenta come con la sentenza di annullamento con rinvio disposto da questa Suprema Corte in data 15 gennaio 2019, si fosse rilevato nella sentenza annullata il mancato confronto rispetto alle censure difensive inerenti l'esistenza di contrasti tra le dichiarazioni dei due principali collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) con riferimento al ruolo ricoperto dal Buono nel contesto associativo.

La stessa Suprema Corte con riferimento al tema dei riscontri estrinseci rispetto alla narrazione dei due predetti propalanti aveva altresì evidenziato, secondo il ricorrente, come la corte di appello non avesse rilevato l'inconciliabilità tra le predette dichiarazioni e le intercettazioni disponibili, essendo le ultime riferite ad un periodo temporale nel quale, secondo gli stessi collaboratori, il ricorrente non avrebbe più fatto parte del sodalizio criminoso.

La corte di appello avrebbe eluso tali considerazioni omettendo nuovamente di confrontarsi con le doglianze difensive al riguardo.

Con rilevanza in termini di violazione di legge, per il mancato rispetto dei principi di diritto fissati in sentenza e per la corretta valutazione delle chiamate di correità sotto il profilo della convergenza del molteplice dichiarativo e della discrasia tra il narrato dei collaboratori e le intercettazioni, oltre che in termini di omessa disamina delle doglianze difensive.

Con particolare riguardo alla convergenza delle dichiarazioni citate, si sottolinea come il [OSCURATO:PERSONA] avesse sostenuto, per il ricorrente, il ruolo di corriere o trasportatore di sostanza stupefacente, mentre il Citarelli avrebbe affermato che lo stesso si sarebbe altresì occupato dell'attività di spaccio anche rifornendo i venditori della sostanza stessa.

Nonostante tali contrasti, il giudice del rinvio avrebbe nuovamente richiamato, al fine di sostenere la responsabilità del ricorrente, le predette dichiarazioni dei collaboratori, senza valutare il contrasto esistente tra le stesse circa il ruolo dell'imputato.

Eludendo gli oneri motivazionali imposti dalla Suprema Corte e reiterando le stesse motivazioni contrastate in sede di legittimità.

Sempre in tema di ritenuta convergenza tra le dichiarazioni in parola, il giudice del rinvio non si sarebbe confrontato con il dato, evidenziato dalla difesa, per cui secondo [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente avrebbe fatto parte dell'associazione fino al febbraio del 2010, mentre il Citarelli aveva ricondotto la partecipazione al sodalizio anche a tutto il 2010.

Peraltro, il Podeia avrebbe altresì ricondotto l'ingresso del Citarelli nel sodalizio solo dalla metà del 2010.Profili, questi ultimi, non solo di contrasto ma anche idonei a minare la attendibilità di almeno uno dei dichiaranti.

Si aggiunge che, alla luce delle dichiarazioni del Podeia, al ricorrente sarebbe stato ascritto il ruolo di corriere, sebbene sia stato assolto dalle condotte di trasporto di stupefacente contestate.

Con consenguente illogicità e contraddittorietà dell'assunto in assenza di ogni confronto con la predetta assoluzione.

Quanto al richiamo delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], quale risconto alle dichiarazioni dei collaboratori prima citati, si osserva come le prime erano state già motivatamente trascurate dal giudice di prime cure come anche dalla prima corte di appello perché generiche e relative a circostanze apprese dal primo direttamente dal [OSCURATO:PERSONA].

La corte quindi, non si sarebbe confrontata con le argomentazioni del primo giudice, e comunque non avrebbe potuto utilizzare le dichiarazioni del Barbagallo siccome acquisite da uno dei dichiaranti da riscontrare.

Quanto ai riscontri che per i giudici sarebbero stati assicurati altresì dalle intercettazioni, siccome documenterebbero l'esistenza di rapporti di conoscenza tra l'imputato e altri sodali e, quindi, l'intraneità nel sodalizio del ricorrente, richiamato il rilievo della Corte di Casazione circa il problema della dedotta inconciliabilità anche temporale tra le conversazioni captate e la partecipazione al sodalizio del ricorrente, la corte si sarebbe limitata ad asserire che le conversazioni, seppure successive al periodo di appartenenza all'associazione, comunque sarebbero idonee ad evidenziare rapporti di conoscenza e frequentazione come indicati dai collaboratori di giustizia.

Con affermazioni apodittiche e congetturali rispetto al tema evidenziato dalla Suprema corte.

Posto che il tema da affrontare non era costituito dalla esistenza di rapporti di conoscenza come sopra indicati bensì quello delle ragioni sottese alla attribuzione della efficacia dimostrativa di tali dati, come emergenti dalle intercettazioni, rispetto alla partecipazione al sodalizio criminoso.

Tanto più che la frequentazione di soggetti affiliati ad un sodalizio criminoso per svariati motivi relazionali non integrerebbe elementi di per sé sintomatici della appartenenza all'associazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto la violazione dell'art.133 cod. pen. e il vizio di mancanza di motivazione in relazione ai capi 1) e 58).

Si contesta l'aumento di pena stabilito in sentenza per la continuazione con reati giudicati con altra distinta sentenza del gip del tribunale di Salerno del 23 aprile 2014, divenuta irrevocabile il 21 gennaio 2015.

Sarebbe stata necessaria, al riguardo, una adeguata motivazione, stante la consistenza dell'aumento, mentre invece non vi sarebbe traccia dei motivi giustificativi di tale aumento.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato, in relazione ai capi 1) e 58), la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, oltre che la mancanza della stessa anche in relazione al travisamento della prova.

Si contesta la valorizzazione, quale dato di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], delineanti la partecipazione al sodalizio criminoso del [OSCURATO:PERSONA] tra il settembre 2009 e il gennaio 2010, delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], osservando come siano de relato e non facciano riferimento a circostanze e fatti.

La corte avrebbe, quindi, omesso di esaminare i rilievi difensivi relativi alle discrasie temporali inerenti le indicazioni offerte da [OSCURATO:PERSONA], in quanto il Magliano avrebbe posticipato la data di costituzione del sodalizio al 2010, in contrasto con il [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe fatto riferimento, quanto alla fine della partecipazione al sodalizio da parte del [OSCURATO:PERSONA], al gennaio 2010.

Cosicchè, non potendosi stabilire il mese del 2010 in "cui si sarebbe costituito il sodalizio e il giorno del mese di gennaio 2010 in cui sarebbe fuoriuscito dallo stesso il [OSCURATO:PERSONA], emergerebbe l'impossibilità di contestualizzare la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] stesso alla predetta associazione.

Da qui l'irrilevanza probatoria delle dichiarazioni del Magliano, sia perché de relato sia perché non contestualizzate.

La corte inoltre, non avrebbe affrontato il punto critico circa l'assenza di specificazione della fonte delle conoscenze del Magliano.

Indispensabile per il vaglio di attendibilità.

Si contesta l'utilizzo delle dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA], de relato, sebbene poi costui qualifichi il [OSCURATO:PERSONA] come mero cliente.

Si sarebbero travisate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui la corte ha sostenuto la sussistenza di convergenze tra le stesse.

Posto che l'adesione del Citarelli al sodalizio sarebbe risalente alla seconda metà del 2010 mentre la pertecipazione del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe limitata al gennaio 2010, le dichiarazioni del Citarelli sarebbero irrilevanti.

Inoltre i fatti riferiti dal Citarelli rispetto al [OSCURATO:PERSONA] sarebbero smentiti da [OSCURATO:PERSONA].

Al contrario poi, in contrasto con quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], secondo la corte il Citarelli avrebbe fatto ingresso nel sodalizio nella metà del 2009.

Altro travisamento della prova riguarderebbe l'affermazione della convergenza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e del Citarelli quanto alle modalità di ingresso nell'associazione da parte del Citarelli.

Secondo il Citarelli, egli sarebbe stato presentato dal [OSCURATO:PERSONA], mentre secondo [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe proposto direttamente il Citarelli.

Eguale discrasia tra i dichiaranti sopra citati riguarderebbe un trasporto effettuato dal Citarelli nell'ottobre del 2009.

Poste le smentite del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Citarelli, si sostiene che non potrebbe esser svilita ad un rilievo marginale la contraddizione ulteriore, inerente un presunto pestaggio del [OSCURATO:PERSONA], affermato dal Citarelli ed escluso dal [OSCURATO:PERSONA].

Dunque, la corte avrebbe valorizzato generici incroci tra dichiarazioni senza superare le doglianze critiche difensive in ordine alla genericità dei riferimenti e alla loro contraddittorietà.

Quanto alla valorizzazione delle intercettazioni e di una annotazione di polizia giudiziaria inerente un colloquio mediante facebook tra il Citareli e il [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che non sarebbe stato superato il rilievo affermato dalla Cassazione, per cui i suddetti contatti sono successivi alla cessazione della ritenuta appartenenza al sodalizio del [OSCURATO:PERSONA], essendosi limitati i giudici a rilevare come essi diano conto dei rapporti di conoscenza del [OSCURATO:PERSONA] con altri sodali e di dinamiche interne al sodalizio, sebbene vada osservato come la conoscenza di sodali o di dinamiche interne al gruppo criminale non equivalga a partecipazione al sodalizio.

5. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo ha dedotto il vizio di violazione dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 e di motivazione contraddittoria in relazione alla richiesta di riconoscimento della fattispecie ex art. 73 comma 5 .

La corte avrebbe contraddittoriamente escluso la fattispecie predetta, alla luce della circostanza per cui ha contestualmente escluso la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso contestato, per cui egli sarebbe estraneo al circuito criminale, agendo solo per personale tornaconto.

6. Con il secondo motivo ha dedotto ancora il vizio di violazione dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90, osservando come la corte non abbia rilevato, nel caso concreto, un'ipotesi di piccolo spaccio.

Si rappresenta come non sia ostativa alla fattispecie invocata la diversità delle sostanze trattate, come anche la suddivisione in dosi dello stupefacente.

Il quantitativo interessato sarebbe altresì circoscritto e si aggiunge che il dato quantitativo non potrebbe assumere rilievo decisivo in assenza di altri dati come l'offensività, le fonti di approvvigionamento stabili, la presenza di una piazza di spaccio.

Elementi non considerati dalla corte.[OSCURATO:PERSONA]

1. Riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], occorre premettere che questa Suprema Corte con la sentenza di annullamento con rinvio del 2019 n. 27943 ha accolto il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente aveva dedotto il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 e il vizio motivazionale, rappresentando contraddizioni nell'analisi e nella valutazione dell'impianto accusatorio e la pretermissione di temi rilevanti sollevati dalla difesa nell'atto di appello, lasciandoli irrisolti.

In particolare, il ricorrente aveva rappresentato come egli, pur essendo stato indicato da [OSCURATO:PERSONA] tra coloro che avevano effettuato il numero maggiore di trasporti, all'esito del giudizio di primo grado era stato assolto da tali accuse per la mancanza di idonei riscontri ma, nonostante ciò, gli era stato attribuito il ruolo di partecipe nell'ambito della organizzazione dedita al traffico di stupefacenti.

Sottolineava, altresì, che qualche telefonata intercorsa con il [OSCURATO:PERSONA] ed il Cesaro nel periodo che intercorre dalla fine 2010 agli inizi del 2011 trovava agevole spiegazione nella circostanza per cui si trattava di suoi conoscenti, sin dall'infanzia.

Ad ulteriore sostegno dell'assunto difensivo, rappresentava che la Corte territoriale non aveva valutato correttamente la doglianza sollevata nei motivi di appello, concernente la divergenza temporale esistente tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che delimitano la sua appartenenza al sodalizio criminale dall'ottobre 2009 al 28 gennaio 2010 e le intercettazioni telefoniche ed ambientali, che invece sono relative a un periodo temporale successivo, ovvero dalla fine dell'anno 2010 al 2011.

Il predetto motivo veniva ritenuto fondato dalla Suprema corte.

I giudici di legittimità osservavano in particolare, che i giudici di secondo grado - i quali avevano ribadito il convincimento circa la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato associativo (capo 1) e al reato - fine di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (capo 10), sottolineando come la pur avvenuta assoluzione del predetto imputato, all'esito del giudizio di primo grado, dalla condotta avente ad oggetto i trasporti di stupefacenti di cui al capo 91), in quanto non stimati sufficientemente chiari e circostanziati, non potesse spiegare alcun effetto espansivo sull'ulteriore e contestata attività di spaccio e detenzione illecita per conto del gruppo, ritenuta comprovata dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] - avevano lasciato senza risposta: a) i temi sollevati nell'atto di appello, aventi rilevanza decisiva ai fini della valutazione complessiva degli elementi probatori in atti, concernenti le ravvisate discordanze tra le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) il tema della inconciliabilità, rilevata dalla difesa, anche sul piano temporale, tra l'acquisito compendio intercettativo e la ritenuta appartenenza del Buono al gruppo associativo di cui al capo 1) che, alla stregua delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], era stata circoscritta sino al mese di febbraio 2010, quando veniva arrestato a seguito degli incidenti avvenuti nello stadio di Agropoli per la partita di calcio della Battipagliese, mentre dopo tale evento aveva iniziato a lavorare con il padre.

A fronte di tali considerazioni circa la fondatezza del primo motivo di ricorso, il predetto collegio di legittimità aveva ritenuto superflua la disamina del secondo motivo di ricorso.

I due profili sopra indicati circoscrivono, dunque, le tematiche sottolineate dal rinvio disposto dalla Suprema Corte, come tali da esaminarsi.

2. Sempre in via preliminare e in questo caso con una portata che può estendersi a tutti i ricorsi in esame, va precisato, quanto ai poteri del giudice del rinvio, che in caso di annullamento per violazione o erronea applicazione della legge penale, resta ferma la valutazione dei fatti come accertati dal provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012 Rv. 25233301).

A seguito di annullamento per vizio di motivazione, invece, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo, completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (cfr. Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017 Rv. 271345 - 01 F; Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014 Rv. 261760 - 01).

Ne deriva che in esito alla compiuta rivisitazione ben può addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, ma può anche condividerne le conclusioni, pervenendo ad identico epilogo decisorio, purché motivi il suo convincimento sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di illegittimità (Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009 Rv. 245389 - 01), oltre ad essere tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento (cfr. Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013 Rv. 255122 - 01).

In tale quadro, occorre evidenziare che il giudice del rinvio, a fronte di un annullamento per vizio di motivazione, se da una parte è chiamato a compiere un nuovo, completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, e può in tal modo anche addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, nell'operare la predetta verifica non incontra limiti metodologici che non siano il divieto di motivare sulla base dei medesimi argomenti ritenuti illogici o carenti in sede di illegittimità: consegue che l'esame dei dati probatori raccolti, pur doveroso, ma libero, può essere esplicitato attraverso ogni legittima forma motivazionale, seppur operata con l'ausilio di dati motivazionali precedenti.

Va altresì osservato che questa Suprema Corte, nel delineare i poteri del giudice del rinvio, a fronte di un annullamento per vizio di motivazione, con statuizione di principio che può trovare applicazione anche rispetto al caso in esame ha anche sottolineato che il giudice del rinvio è libero di pervenire allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata anche "integrando e completando (le argomentazioni n.d.r.) già svolte" (cfr. Sez. 3, n. 26380 del 21/04/2004 Rv. 228929 - 01; cfr. anche Sez. 6, n. 16659 del 21/01/2009 Rv. 243514 - 01).

3. Nel caso inerente il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] giova premettere, dunque, che per la sua posizione la Suprema Corte ha in sostanza evidenziato una duplice carenza di motivazione inerente i temi delle discordanze tra le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della inconciliabilità, pure dedotta dalla difesa, anche sul piano temporale, tra l'acquisito compendio intercettativo e la ritenuta appartenenza del Buono al gruppo associato.

Ciò significa che, diversamente da come emerge da taluni passaggi dei motivi di ricorso proposti, la Suprema Corte, quale giudice rescindente, non ha sancito l'inconciliabilità tra le predette dichiarazioni dei collaboratori né l'incompatibilità probatoria, ai fini del giudizio di responsabilità, delle intercettazioni disponibili, in ragione dei loro contesti cronologici; piuttosto, ha sottolineato la necessità che tali profili, sollevati dalla difesa, venissero puntualmente valutati dai giudici del rinvio.

Senza dunque che sia stata stabilita alcuna incompatibilità, a priori, dei predetti elementi, in rapporto ad un eventuale giudizio di responsabilità.

Rileva, alla luce di tali ragioni di annullamento, il principio già in precedenza riportato, per cui i poteri del giudice del rinvio, a fronte di un annullamento per vizio di motivazione, sono tali per cui lo stesso è libero di pervenire al medesimo risultato decisorio della pronuncia annullata, anche "integrando e completando (le argomentazioni n.d.r.) già svolte" (cfr. Sez. 3, n. 26380 del 21/04/2004 Rv. 228929 - 01; cfr. anche Sez. 6, n. 16659 del 21/01/2009 Rv. 243514 - 01).

4. Tanto precisato, quanto ai vizi sollevati con il primo motivo occorre osservare come la corte abbia, secondo evidente logica, da una parte sottolineato come non sussista discrasia quanto alla rappresentazione del ruolo partecipativo attribuito al Buono, ovvero di corriere di crak ed eroina nonché confezionatore di hashish.

E del resto, non si vede quale logicità possa avere, piuttosto, l'affermazione di una contrapposizione tra queste due attività, la cui intrinseca diversità fonda anche la possibile compatibilità.

Dall'altra, i giudici del rinvio hanno anche sottolineato l'assenza di contrasti tra le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sul piano della inclusione cronologica del ricorrente nel sodalizio, avendo precisato come, per il primo, la partecipazione del Buono, quale corriere, sarebbe iniziata nella metà del 2009, e proseguita sino al febbraio 2010.

Mentre, quanto al secondo collaboratore, precisato che la sua inclusione nell'associazione sarebbe iniziata nel settembre 2009, hanno evidenziato come i fatti da lui narrati, e nel caso specifico quindi, quelli relativi al ricorrente, sarebbero stati conosciuti nel medesimo periodo.

Senza che, pertanto, possa rilevarsi, nel predetto quadro ricostruttivo, alcuna discrasia in dichiarazioni che, quanto al Podeia, includono il Buono nel sodalizio dalla metà del 2009 ovvero, quanto al Citarelli, entrato nel sodalizio dal settembre del 2009, da quest'ultima data.

A fronte di tali precisazioni, che certamente forniscono una risposta al tema difensivo delle ritenute contraddizioni nelle dichiarazioni dei collaboratori, come richiesto dalla Suprema Corte, va osservato che le censure dedotte sul punto appaiono, nel primo motivo, del tutto generiche, laddove il ricorrente, nel contestare l'assunto della corte di appello (sopra sintetizzato nelle sue argomentazioni), circa l'assenza di contraddizioni che inficino la ricostruzione della partecipazione al sodalizio criminoso del Buono e il ruolo al riguardo assunto, si limita solo a lamentare la "evidentissima" contraddittorietà (cfr. pag. 3 del ricorso dell'avv.to Spadafora) - dopo avere citato rispettivamente le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] laddove definiva il Buono quale corriere, e di [OSCURATO:PERSONA], laddove aveva definito il medesimo colui che "aveva il compito di distribuire le sostanze stupefacenti ai rivenditori" -, che sarebbe stata rilevata anche con sentenza di rinvio della Suprema Corte.

Così, da una parte, formulando una critica non specifica, per mancata illustrazione delle ragioni di tali contraddizioni e del loro mancato superamento, sebbene costituisca un printipio di legittimità acclarato quello per il quale i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Dall'altra, redigendo un'affermazione del tutto erronea, atteso che, come sopra illustrato, la Corte di Cassazione in sede di rinvio non ha sostenuto l'inconciliabilità e contraddittorietà delle dichiarazioni in parola, bensì ha più limitatamente evidenziato come la corte di appello non avesse affrontato temi sollevati nell'atto di appello, concernenti le ravvisate (dalla difesa) discordanze tra le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto invero, a fronte della suindicata genericità della deduzione, neppure soccorre il motivo aggiunto depositato, con il quale si è cercato di illustrare le ritenute contraddizioni - seppure, per quanto sopra detto, in maniera incondivisibile per l'assenza di una logica di fondo - anche aggiungendosi che i giudici non avrebbero valutato in sentenza il contrasto esistente tra le stesse circa il ruolo dell'imputato, eludendo le indicazioni della Suprema corte.

Ciò alla luce del principio secondo il quale, l'inammissibilità di un motivo del ricorso principale, quale è quella che connota le censure in esame, cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi. (Sez. 5 - n. 8439 del 24/01/2020 Rv. 278387 - 01).

Solo per completezza dunque, posta sin d'ora, per quanto poco prima rilevato, l'impossibilità di tenere conto dei rilievi critici di cui al motivo aggiunto, può alfine ribadirsi che, in ogni caso, valgono comunque, le considerazioni già sopra espresse, in ordine alla adeguatezza delle valutazioni formulate dalla corte di appello sul punto, anche assolvendo agli oneri derivanti dalla sentenza rescindente.

A fronte, invece, di prospettazioni generiche e meramente valutative.

Sempre rimanendo su tale ultimo argomento, circa le contraddizioni tra i due predetti dichiaranti, va aggiunto che quanto riportato nel primo motivo di ricorso, secondo cui sussisterebbe un contrasto irrisolto, nascente dalla circostanza per cui per [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente avrebbe fatto parte dell'associazione fino al febbraio del 2010, mentre il Citarelli aveva ricondotto la partecipazione •al sodalizio anche a tutto il 2010, con il Podeia che, inoltre, avrebbe ricondotto l'ingresso del Citarelli nel sodalizio solo dalla metà del 2010, non corrisponde a quanto rilevato in sentenza né appare suffragata, come doveroso ove si fosse voluto evidenziare tali attestazioni, da puntuali quanto integrali allegazioni a supporto delle invocate propalazioni di tali collaboratori di giustizia.

Anche in considerazione del dato per cui, come precisato dal giudice rescindente (pag. 90 della relativa sentenza) l'attività di spaccio e detenzione illecita per conto del gruppo ascritta al Buono è stata ritenuta "comprovata dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] che hanno rappresentato l'attività svolta in tal senso dal Buono sia presso la base logistica del gruppo, il locale Urla e Burla, che all'esterno".

Con affermazioni quindi, che devono ritenersi alquanto articolate da parte di entrambi i soggetti e di cui non vi è traccia integrale in allegazioni del ricorrente ( del resto rispetto al verbale di dichiarazioni allegate di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di appello annullata con rinvio cita tra l'altro dichiarazioni di cui ad un interrogatorio del 14.9.2012) né in completa documentazione al riguardo rinvenibile negli atti disponibili per questa Corte.

Ed invero, a conferma della ampiezza delle dichiarazioni intervenute a supporto della sentenza rispetto a quelle allegate, il ricorso nell'interesse del Buono - in contrasto con il principio di autosufficienza del medesimo - da una parte non riporta le pur citate affermazioni (in sentenza) del [OSCURATO:PERSONA] sul ruolo del Buono, né, ancor più in particolare, alcuna allegazione circa le complessive dichiarazioni del Citarelli, ma solo un verbale relativo al [OSCURATO:PERSONA] riguardante la prima parte delle sue dichiarazioni inerenti il Citarelli ed uno inerente il [OSCURATO:PERSONA]; laddove dichiarazioni del Citarelli sono rinvenibili solo nel diverso ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ma con riguardo ad un primo verbale di dichiarazioni raccolte dalla polizia di Stato il 3 novembre 2010, mentre in sentenza le affermazioni del Citarelli con riguardo al Buono sono richiamate con riferimento al verbale illustrativo della collaborazione del 12 aprile 2011, di cui non vi è traccia tra gli atti allegati né comunque disponibili per questa corte.

Oltre peraltro ad essere citata la sussistenza di un verbale anche del 5.11.2010, in sede di esame della posizione del [OSCURATO:PERSONA].

Giova in proposito rammentare che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 Ud. (dep. 29/05/2015 ) Rv. 263601 - 01).

Principio che invero impone, al contempo, l'allegazione delle complete dichiarazioni del soggetto interessato, anche laddove siano riportate in più verbali, assieme ad una puntuale indicazione, all'interno dei vari verbali, delle dichiarazioni di riferimento.

E' quindi in tale ampio e complessivo quadro dichiarativo, non allegato integralmente dal ricorrente, che la corte di appello ha ribadito l'adesione del Ciatarelli al sodalizio dal settembre 2009, come riportata esaminando la posizione del Buono, formulando - nell'esaminare anche la posizione di [OSCURATO:PERSONA] - l'affermazione della corrispondenza tra i due dichiaranti Citarelli e [OSCURATO:PERSONA] circa la data di ingresso nel sodalizio da parte del Citarelli al settembre 2009.

In ogni caso, pur nei limiti di allegazione prima citati, a fronte del dato incontestato per cui il sodalizio si costituì a partire dal settembre 2009, e di quello per cui il Citarelli assunse i primi contatti e frequentazioni col gruppo a partire dal settembre 2009, secondo il verbale di dichiarazioni di quest'ultimo, appare evidente come l'affermazione della corte circa l'adesione del Citarelli all'associazione dal settembre 2009, lungi dal costituire un travisamento di prova, è l'esito di una valutazione, che senza vizi di manifesta irragionevolezza, ha portato a considerare i riferiti contatti e frequentazioni e disponibilità del Citarelli con taluni associati, a partire dal [OSCURATO:PERSONA], come elementi già integranti l'intervenuta adesione al sodalizio criminoso E ancor più dirimente rispetto a qualsivoglia vizio, oltre che coerente rispetto alla predetta considerazione finale, appare peraltro il rilievo, riportato in sentenza (in sede di analisi della posizione del [OSCURATO:PERSONA]), incontestato e validamente fondante la valutazione probatoria prima evidenziata, per cui sarebbe coperto dal giudicato "l'accertamento della intervenuta partecipazione del Citarelli al sodalizio di cui al capo 1) dal mese di settembre 2009 sino al giorno in cui si era rifugiato presso il Commissariato di P.S. di Battipaglia".

Emergendo così un ulteriore significativo elemento probatorio che evidentemente la corte, nelll'esplicazione dei suoi pieni poteri valutativi, ha valorizzato assieme ad altri nel medesimo senso convergenti e ritenuti in ogni caso prevalenti in tal senso.

Tanto rilevato, può aggiungersi che, difformemente da quanto sostenuto nel motivo in esame, la rilevazione, da parte della corte di appello, in sede di esame della posizione del Bruno, di contatti tra il Citarelli e il [OSCURATO:PERSONA], dal settembre del 2009, anche quale momento dell'inizio della partecipazione del Citarelli al sodalizio, costituisce comunque un coerente presupposto logico per la successiva affermazione per cui il Citarelli, in ragione di tali legami, ha potuto conoscere il ruolo e le attività del Bruno per quello stesso periodo.

Quanto al travisamento della prova dedotto nel primo motivo, in quanto il Bruno già in primo grado sarebbe stato assolto dalle condotte di trasporto di stupefacente contestategli, cosicchè non si potrebbe, se non con illogicità e contraddittorietà, dapprima ritenere che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano prive di riscontri in relazione alla attività di trasportatore esercitata dal Buono e nel contempo sostenere che le loro propalazioni circa la partecipazione al sodalizio criminoso del Buono quale confezionatore/ spacciatore siano invece riscontrate da altre dichiarazioni e intercettazioni, è sufficiente innanzitutto osservare, da una parte, come non emerga alcun travisamento di prova.

Invero, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 (dep. 20/02/2018 ) Rv. 272406 - 01).

Nel caso in esame emerge, piuttosto, la diversa valenza di prove in rapporto a reati diversi: da una parte, il reato fine di cui al capo 91), rispetto al quale, come pure si legge nella sentenza di annullamento con rinvio, i relativi trasporti di stupefacenti non sono stati stimati sufficientemente chiari e circostanziati; dall'altro, la partecipazione al reato associativo, argomentata sia sulle dichiarazioni dei due collaboratori, peraltro inerenti ruoli non solo di trasportatore ma anche di confezionatore di droga, sia su altre dichiarazioni e conversazioni captate.

Cosicchè non emerge alcun contrasto tra il contenuto intrinseco delle dichiarazioni e le conclusioni probatorie finali del giudice in ordine alla partecipazione al reato associativo.

La diversa portata probatoria assunta dalle dichiarazioni in esame ai fini del capo 1) e l'insussistenza del dedotto travisamento esclude conseguentemente anche il rilievo di illogicità e contraddittorietà che da tale travisamento si vorrebbe desumere.

Con riferimento poi, ai vizi dedotti in ordine alla erronea valorizzazione, tra l'altro, delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di affermazioni acquisite "de relato" dalla stessa fonte ( [OSCURATO:PERSONA]) che si vorrebbe dai giudici in tal modo riscontrata, con integrazione di una mera quanto inutilizzabile "chiamata circolare", è sufficiente rilevare, preliminarmente, la carenza della censura così dedotta sotto il profilo della relativa decisività, non avendo il ricorrente illustrato, come invece doveroso, la capacità di tali dichiarazioni, una volta escluse dal compendio probatorio e motivazionale, di travolgere le argomentazioni a supporto della scelta accusatoria.

Trattandosi, peraltro, di dichiarazioni allegate di cui questa corte può prendere cognizione, va anche aggiunto come da esse emerga non solo che il Barbagallo riguardo al Buono ha riferito notizie assunte dal [OSCURATO:PERSONA], ma, subito dopo, ha anche aggiunto che le stesse notizie erano, in sostanza, anche direttamente da lui acquisite, laddove rispondendo alla domanda circa la fonte di quanto dichiarato in ordine al Buono, dopo avere riferito di "averlo saputo direttamente da [OSCURATO:PERSONA]", aggiunge immediatamente: " si capiva si capiva anche".

Può concludersi che al Buono vengono oggi imputate diverse condotte sufficientemente riscontrate dagli elementi probatori, in linea con il principio per cui "le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto (sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, Rv. 262309.

Quanto alle doglianze difensive circa la divergenza temporale tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (delimitanti l'appartenenza del Bruno all'associazione tra il settembre 2009 e il febbraio 2009) e le intercettazioni telefoniche (iniziate dal 2010 e proseguite nel 2011), di cui si contesta la valutazione in termini di idoneità nell'evidenziare la sussistenza dei rapporti di conoscenza e frequentazione indicati dai collaboratori di giustizia, seppur risalenti ad un periodo successivo alla partecipazione al sodalizio criminale da parte del Buono, va osservato quanto segue.

Innanzitutto, affrontando la tematica, la corte ha esaminato il secondo punto critico come richiesto e segnalato dalla Corte di Cassazione.

Nel merito, da una parte va osservato come la corte di appello, a fronte di censure di inconciliabilità delle conversazioni (del 2010 e 2011) con l'appartenenza del Buono all'associazione, abbia superato tale tesi limitandosi a rilevare come le predette conversazioni abbiano semplicemente confermato rapporti di frequentazione e conoscenza già rappresentati dai collaboratori e del resto neppure negati dalla difesa.

Quand'anche si volesse, invece, attribuire alle predette considerazioni dei giudici, il senso di una conferma alle dichiarazioni dei collaboratori nella parte in cui sono apparse idonee a definire la partecipazione del Buono al sodalizio, va osservato che è pur vero che la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma è altrettanto vero che gli stessi (sez.

VI 2 ottobre 2015 n. 39858) possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., quando risultino qualificati da una abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante.

Profilo quest'ultimo, valorizzato in tali termini, nel quadro della prospettiva motivazionale assunta in premessa, atteso che in un compendio probatorio già fondato su dichiarazioni di collaboratori tra loro riscontrate e quindi idonee a fondare già l'assunto accusatorio (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014 (dep. 19/02/2015 ) Rv. 262309 - 01), il richiamo alle intercettazioni enucleanti, seppur dopo la conclusione della partecipazione al sodalizio, rapporti di conoscenza e frequentazione con sodali, è idoneo a riscontrare, seppur marginalmente, la già sufficiente e autonoma piattaforma probatoria.

5. Per quanto attiene ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed all'unico motivo dedotto in comune, esso appare fondato, a fronte dell'aumento per la riconosciuta continuazione privo di ogni motivazione circa la misura del medesimo in rapporto a reati satellite di cui ad altra sentenza divenuta irrevocabile, neppure specificati nel numero oltre che nella gravità in rapporto allo stabilito aumento di pena ( da ultimo Sez.

U - n. 47127 del 24/06/2021 Rv. 282269 - 01)

6. Riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], occorre evidenziare la completezza e organicità della motivazione.

I giudici di appello si sono fatti carico di esaminare i profili ritenuti carenti dalla Suprema Corte con la citata sentenza rescindente e riguardanti la mancata risposta alle doglianze difensive in ordine alla non convergenza dei collaboratori, sulla base delle cui dichiarazioni il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in primo grado e con la sentenza annullata, nonchè la mancata considerazione della circostanza per cui le intercettazioni telefoniche - reputate quali riscontri - risalivano ad un periodo successivo ( novembre 2010) alla partecipazione all'associazione.

Hanno innanzitutto evidenziato, correttamente, l'intervenuta preclusione in ordine al tema della attendibilità dei collaboratori Citarelli e [OSCURATO:PERSONA].

Hanno sopratutto esaminato la questione della convergenza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati ascrittigli, e a tal fine hanno precisato: che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricondotto la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al periodo settembre 2009 - gennaio 2010 come da interrogatorio del 20 febbraio 2013; che le predette dichiarazioni avrebbero trovato corrispondenza in quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] (interrogatorio del 26 settembre 2013) nella parte in cui ha ricordato che l'associazione si era servita del [OSCURATO:PERSONA] per le consegne di droga; che del medesimo tenore erano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

In proposito la corte ha avuto cura di evidenziare, seppur succintamente, ma comunque chiaramente, il passaggio inerente l'affermazione per cui il [OSCURATO:PERSONA] decise ad un certo punto di tirarsi fuori dal sodalizio scatenando le minacce di [OSCURATO:PERSONA], per spiegare la conclusione circa l'appartenenza al sodalizio e quindi la scarsa considerazione, Perchè in tale quadro chiaramente erronea, data dai giudici stessi alla qualifica del [OSCURATO:PERSONA], come formulata da parte del medesimo [OSCURATO:PERSONA], quale cliente; che anche il Citarelli ( di cui si riportano in sentenza diversi stralci) aveva reso dichiarazioni convergenti con quelle di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al ruolo del 17 e [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio e alla durata di partecipazione, nonché in relazione all'epoca di ingresso del Citarelli stesso nella associazione, individuata nella seconda metà del 2009 (avendo cura di precisare che alla fine del 2010 risale il suo pentimento e non l'adesione al sodalizio), in ordine alle modalità di ingresso nel gruppo del Citarelli ( precisando che si era "proposto" contattando il [OSCURATO:PERSONA] per il relativo inserimento) .

Il predetto compendio probatorio è peraltro arricchito come precisato in sentenza, da dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha confermato la collaborazione con il clan del [OSCURATO:PERSONA], senza che sia dimostrata, lo si anticipa, in alcun modo l'affermazione difensiva per cui le sue dichiarazioni sarebbero il mero portato di quanto saputo dal [OSCURATO:PERSONA].

Laddove al contrario, nel verbale di dichiarazioni allegato (anche in tal caso riportato in maniera incompleta e quindi inammissibile in assenza del pur ivi richiamato verbale di dichiarazioni già rese alla Polizia di Stato in data 2.1.2013), sostiene espressamente con riferimento al clan che pur non avendo fatto parte di tale gruppo, pure espressamente citato in ricorso, avrebbe "assistito a cose illecite che sono state poste in essere dai partecipanti a questo clan" Coerente con tali precisazioni è la confutazione dell'assunto difensivo circa l'impossibilità per il Citarelli di riferire sulla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo invero, per quanto sopra riportato, appare chiaramente in contatto, quale esponente del sodalizio, con il Citarelli.

Come appare altresì pertinente il rilievo dell'irrevocabilità dell'accertamento dell'ingresso nel sodalizio da parte del Citarelli nel settembre 2009, così che sul punto è sufficiente richiamare quanto già rilevato riguardo al Buono circa la assenza di ogni travisamento e piuttosto l'intervenuta coerente scelta valutativa, alla luce dei dati processuali emergenti, della adesione del Citarelli al clan dal settembre del 2009.

Pertinente è anche il richiamo al passaggio in giudicato della condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 91) relativo a trasporti effettuati tra l'ottobre del 2009 e febbario/marzo 2010, per confutare l'infondatezza di altra doglianza in ordine all'affermazione difensiva per cui [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai sostenuto di avere effettuato trasporti con il Citarelli; tanto da precisare, diversamente e con riguardo alle contestazioni del capo 91), che il Podeia aveva invece espressamente ricordato un trasporto effettuato con il Citarelli e relativo a cocaina e hashish.

A fronte di un così articolato compendio probatorio, immune da vizi, appare ragionevole anche il rilievo circa la marginalità di contraddizioni evidenziate dalla difesa tra le dichiarazioni dei collaboratori, come in ordine al pestaggio del [OSCURATO:PERSONA].

In ossequio al principio per cui con riferimento ai vizi di mancanza, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).

Anche il tema delle intercettazioni telefoniche da esaminare sub specie della loro correlazione temporale rispetto al sodalizio configurato è stato esaminato dal collegio.

Che ha precisato come, rivelando la conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] di altri sodali e la consapevolezza della attività cui gli stessi erano dediti, avrebbero confortato la ricostruzione accusatoria.

Invero, anche in tal caso i giudici si sono solo limitati a rilevare come le predette conversazioni abbiano semplicemente confermato rapporti di frequentazione e conoscenza già rappresentati dai collaboratori così non tanto da riscontrare tecnicamente dichiarazioni altrui quanto da, più semplicemente, "confortare la riscostruzione dei fatti sopra indicata".

Secondo un'affermazione che, dunque, non volendo indugiare sul piano dei riscontri in senso tecnico, semplicemente tende ad arricchire ovvero a confortare il già consolidato quadro probatorio.

Anche in tal caso non può che ribadirsi quanto sul medesimo tema osservato con riguardo al Bruno, cui si rinvia.

Quanto alla valorizzazione della conversazione su facebook, considerato che è incontestata la portata relativa alla dimostrazione della esistenza di rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della conoscenza di dinamiche interne al sodalizio, possono formularsi considerazioni analoghe a quelle relative alla valorizzazione delle successive intercettazioni.

Rispetto a una così completa e congrua motivazione, può aggiungersi che le censure sollevate non paiono idonee a scardinare l'assunto motivazionale e propongono piuttosto una parziale e soggettiva rivalutazione di elementi processuali.

Laddove, come già sopra anticipato, le critiche alla valorizzazione delle dichiarazioni del Magliano, oltre ad apparire assertive, siccome in alcun modo motivate e illustrate circa le censure di derivazione de relato, nella parte in cui vengono richiamate per contestare la ricostruzione cronologica della corte circa l'inizio del sodalizio, non tengono conto della articolazione della stessa - laddove essa è sul punto fondata sia sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ( che invero colloca il [OSCURATO:PERSONA] nel clan dall'ottobre 2009) che di quelle convergenti del Citarelli; e tantomeno si fannno carico di spiegare le ragioni per cui le affermazione sul punto del Magliano dovrebbero scardinare quelle, duplici, dei due collaboratori.L'inadeguatezza dei predetti rilievi, volti a valorizzare, in ogni caso, le date di costituzione del sodalizio fornite dal Magliano, non impedisce la validità del rinvio al medesimo nella parte in cui riscontra la tesi della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione.

Senza che la mancanza di specifici riferimenti a fatti e circostanze possa precluderne il valore a fronte della del riferimento ad un reato permanente quale quello associativo.

Quanto alle censure sollevate con riguardo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], esse non tengono conto della attenta motivazione a supporto della relativa valorizzazione operata dalla corte, come sopra già illustrato; laddove, va ribadito, i giudici di merito hanno sottolineato il passaggio narrativo del Podeia inerente l'affermazione per cui il [OSCURATO:PERSONA] decise, ad un certo punto, di tirarsi fuori dal sodalizio, scatenando le minacce di [OSCURATO:PERSONA], così fornendo una chiara base logica alla loro conclusione circa l'appartenenza del ricorrente al sodalizio e quindi ben spiiggando la scarsa considerazione, perchè in tale quadro chiaramente erronea, da essi stessi data alla qualifica del [OSCURATO:PERSONA] quale cliente, come invece formulata da parte del medesimo [OSCURATO:PERSONA].

Ed anche le critiche formulate in ordine alla ritenuta convergenza delle dichiarazioni del Citarelli e del Podeia non tengono in alcun modo conto delle complessive argomentazioni e illustrazioni della corte, precisa anche nelle fonti probatorie di riferimento al riguardo, seguendo piuttosto un proprio quanto autonomo e del tutto personale itinerario cronologico, tra la ritenuta adesione nella metà del 2010 del Citarelli al sodalizio e la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] limitata al gennaio 2010 Quanto alla tesi per cui i fatti riferiti dal Citarelli rispetto al [OSCURATO:PERSONA] sarebbero smentiti da [OSCURATO:PERSONA], è anche essa nuovamente fondata su una personale ricostruzione delle date indicate dal Podeia in ordine alla adesione al sodalizio da parte del Citarelli, senza tenere conto della ricostruzione argonnentativa complessisva della corte e dei dati dichiarativi di riferimento come sopra già evidenziati.

Non appare integrare un travisamento della prova, altresì, l'illustrazione delle modalità di accesso al sodalizio del Citarelli come descritte dalla corte, richiamando i racconti del medesimo dichiarante, atteso che la lettera delle sue affermazioni lascia effettivamente emergere contatti avviati di propria iniziativa dal Citarelli con il [OSCURATO:PERSONA], che lo avrebbe poi invitato a avvicinarsi al gruppo.

Condotte queste che descrivendo, in sostanza, dapprima una proposta del Citarelli (laddove per primo contattò il [OSCURATO:PERSONA] già facente parte del sodalizio) e quindi una successiva proposta del [OSCURATO:PERSONA] ( che incontratolo gli offriva di entrare nel clan), coerentemente ricostruiscono una originaria iniziativa del Citarelli che si era "proposto effettivamente andando a cercare il [OSCURATO:PERSONA] perché lo inserisse nel sodalizio".

Va peraltro in proposito osservato che, in ogni caso, la censura in esame non spiega la rilevanza della discrasia rispetto alle altre convergenti dichiarazioni e quindi già sotto tale aspetto appare anche essa inammissibile.

La corte ha anche risposto, come sopra evidenziato, alla tesi per cui, con riguardo ad un trasporto effettuato dal Citarelli nell'ottobre del 2009, lo stesso sarebbe stato smentito dal [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla ritenuta rilevanza di contraddizioni su un pestaggio che avrebbe riguardato il [OSCURATO:PERSONA], si è già spiegata la condivisibilità del rilievo di marginalità di tale profilo come di altri simili.

6. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] considerata l'omogeneità dei due motivi dedotti, siccome inerenti alla intervenuta esclusione della fattispecie ex art. 73 comma V DPR 309/90, gli stessi devono essere esaminati congiuntamente.

E risultano fondati.

Certamente contraddittorio è il riferimento alla non meglio spiegata "contiguità" con il sodalizio criminoso a fronte peraltro della intervenuta assoluzione dal reato di cui al capo 1).

Né, come noto, la fattispecie in questione può essere esclusa in ragione della tipologia della sostanza stupefacente trattata (cfr. Sez. 3, n. 31378 del 08/03/2018 Rv. 273507 - 01).

Quanto alla continuità delle illecite cessioni, non meglio illustrata, è anche essa indice insufficente rispetto alla decisione assunta atteso che in materia di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 74, non è in astratto incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio non occasionale e continuativa (Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018 Rv. 272706 - 01).

Cosicchè non è stata adeguatamente valutata la richiesta di applicazione della fattispecie prima indicata.

7. Alla luce delle suesposte considerazioni, consegue che va annullata la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente, quanto al Maresca e al Rossi, al trattamento sanzionatorio e, quanto al Marino, alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma quinto, D.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Napoli.

Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] nato ad Agropoli il 04/05/1982; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] nato ad Agropoli il 23/01/1986, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 26/09/2019 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori degli imputati, Avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Maresca . Salvatore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi, e l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricosro. 6,„ [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 26 settembre 2019, quale giudice del rinvio disposto il 15 gennaio 2019 dalla Corte di Cassazione, a seguito di appello proposto avverso la sentenza del Gip del tribunale di Salerno del 14 luglio 2016, impugnata, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], riformava parzialmente la decisione impugnata e in particolare, in relazione ai predetti appellanti, confermava la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], rideteminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli al capo 1), rideterminando la pena inflitta per il capo 11. 2. Avverso la sentenza suindicata [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ciascuno tramite il proprio difensore, hanno proposto ricorso per Cassazione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], hanno dedotto rispettivamente un solo motivo di impugnazione mentre [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato due motivi di impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione, violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 73, 74 del DPR 309/90, anche per travisamento della prova. La corte, nel rinvenire il ruolo di trasportatore del Buono, in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso, richiamando al riguardo dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, avrebbe travisato la prova, atteso che lo stesso già in primo grado sarebbe stato assolto dalle condotte di trasporto di stupefacente contestategli, cosicchè non si potrebbe, se non con illogicità e contraddittorietà, dapprima ritenere che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e •[OSCURATO:PERSONA] siano prive di riscontri in relazione alla attività di trasportatore esercitata dal Buono e poi sostenere che le loro propalazioni, circa la partecipazione al sodalizio criminoso del Buono quale confezionatore/ spacciatore siano invece riscontrate da altre dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e da intercettazioni telefoniche tra il Buono e il [OSCURATO:PERSONA] e tale Cesaro, tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011. E invero, si osserva che il Barbagallo, in sede di interrogatorio avrebbe riferito di avere appreso de relato dal Podeia, della partecipazione del Buono quale trasportatore, nel periodo tra il 2009 e febbraio 2010. Per cui esse non sarebbero utilizzabili quale riscontro alle affermazioni del Podeia e del Citarelli, integrando una mera "chiamata circolare". Nulla inoltre direbbero sul ruolo di confezionatore e spacciatore del predetto ricorrente. Peraltro, a fronte di doglianze difensive circa la divergenza temporale, decisiva per la valutazione degli elementi probatori, tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (delimitanti l'appartenenza del Buono all'associazione tra l'ottobre 2009 e il 28 gennaio 2010) e le intercettazioni telefoniche (iniziate dal 2010 e proseguite nel 2011), in maniera illogica e contraddittoria la corte avrebbe sostenuto che le intercettazioni, pur risalendo ad un periodo successivo alla partecipazione del Buono, sarebbero comunque idonee a evidenziare la sussistenza dei rapporti di conoscenza e frequentazione indicati dai collaboratori di giustizia. Comunque, meri e presunti riscontri telefonici, il cui tenore letterale non dimostrerebbe interlocuzioni relative al traffico di stupefacenti, non potrebbero giustificare la responsabilità penale in relazione all'art. 74 del DPR 309/90. Le medesime intercettazioni inoltre, valorizzate dalla corte a fini accusatori, non sarebbero state ritenute idonee a supportare l'accusa relativa al ruolo di trasportatore del Buono secondo il gup, e sarebbero comunque del tutto neutre, attestando, al più, rapporti cordiali con qualche partecipe del gruppo. La corte non avrebbe analizzato tali rilievi difensivi e avrebbe in maniera congetturale valorizzato le citate intercettazioni, senza altresì descrivere compiutamente l'oggetto delle intercettazioni stesse. Peraltro la corte, nel sostenere l'assenza di contraddizioni che inficino la ricostruzione della partecipazione al sodalizio criminoso del Buono e il ruolo al riguardo assunto, avrebbe richiamato a supporto le suindicate dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, pur essendo evidente la contraddittorietà delle stesse, rilevate anche con sentenza di rinvio della Suprema Corte. Né la corte avrebbe chiarito i nodi critici indicati nella predetta sentenza della corte di Cassazione. Sarebbe travisata la prova in ordine alla citazione di affermazioni del Citarelli circa i contatti avuti con il [OSCURATO:PERSONA] e con riguardo alla ritenuta sua conoscenza del coinvolgimento del Bruno, atteso che non si comprenderebbe l'attinenza del primo contatto tra il Citarelli e il [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla posizione assunta dal Buono. E posto che in base alle dichiarazioni del Podeia il Citarelli sarebbe intervenuto nel sodalizio a partire dalla metà del 2010 ovvero circa 4 mesi dopo il periodo in cui sarebbe circoscritta la partecipazione del Buono (da settembre 2009 a febbraio 2010). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì presentato un motivo aggiunto, con cui ha rappresentato l'erronea applicazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen., il 3 %-‘ vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. comma 3, quello di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. e infine il vizio di carenza, manifesta illogicità della motivazione in relazione ai punti riguardanti i vizi precedentemente indicati, con particolare riferimento alla ricostruzione alternativa dei fatti offerta dalla difesa e alle censure di cui ai motivi di impugnazione. Si rappresenta come con la sentenza di annullamento con rinvio disposto da questa Suprema Corte in data 15 gennaio 2019, si fosse rilevato nella sentenza annullata il mancato confronto rispetto alle censure difensive inerenti l'esistenza di contrasti tra le dichiarazioni dei due principali collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) con riferimento al ruolo ricoperto dal Buono nel contesto associativo. La stessa Suprema Corte con riferimento al tema dei riscontri estrinseci rispetto alla narrazione dei due predetti propalanti aveva altresì evidenziato, secondo il ricorrente, come la corte di appello non avesse rilevato l'inconciliabilità tra le predette dichiarazioni e le intercettazioni disponibili, essendo le ultime riferite ad un periodo temporale nel quale, secondo gli stessi collaboratori, il ricorrente non avrebbe più fatto parte del sodalizio criminoso. La corte di appello avrebbe eluso tali considerazioni omettendo nuovamente di confrontarsi con le doglianze difensive al riguardo. Con rilevanza in termini di violazione di legge, per il mancato rispetto dei principi di diritto fissati in sentenza e per la corretta valutazione delle chiamate di correità sotto il profilo della convergenza del molteplice dichiarativo e della discrasia tra il narrato dei collaboratori e le intercettazioni, oltre che in termini di omessa disamina delle doglianze difensive. Con particolare riguardo alla convergenza delle dichiarazioni citate, si sottolinea come il [OSCURATO:PERSONA] avesse sostenuto, per il ricorrente, il ruolo di corriere o trasportatore di sostanza stupefacente, mentre il Citarelli avrebbe affermato che lo stesso si sarebbe altresì occupato dell'attività di spaccio anche rifornendo i venditori della sostanza stessa. Nonostante tali contrasti, il giudice del rinvio avrebbe nuovamente richiamato, al fine di sostenere la responsabilità del ricorrente, le predette dichiarazioni dei collaboratori, senza valutare il contrasto esistente tra le stesse circa il ruolo dell'imputato. Eludendo gli oneri motivazionali imposti dalla Suprema Corte e reiterando le stesse motivazioni contrastate in sede di legittimità. Sempre in tema di ritenuta convergenza tra le dichiarazioni in parola, il giudice del rinvio non si sarebbe confrontato con il dato, evidenziato dalla difesa, per cui secondo [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente avrebbe fatto parte dell'associazione fino al febbraio del 2010, mentre il Citarelli aveva ricondotto la partecipazione al sodalizio anche a tutto il 2010. Peraltro, il Podeia avrebbe altresì ricondotto l'ingresso del Citarelli nel sodalizio solo dalla metà del 2010.Profili, questi ultimi, non solo di contrasto ma anche idonei a minare la attendibilità di almeno uno dei dichiaranti. Si aggiunge che, alla luce delle dichiarazioni del Podeia, al ricorrente sarebbe stato ascritto il ruolo di corriere, sebbene sia stato assolto dalle condotte di trasporto di stupefacente contestate. Con consenguente illogicità e contraddittorietà dell'assunto in assenza di ogni confronto con la predetta assoluzione. Quanto al richiamo delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], quale risconto alle dichiarazioni dei collaboratori prima citati, si osserva come le prime erano state già motivatamente trascurate dal giudice di prime cure come anche dalla prima corte di appello perché generiche e relative a circostanze apprese dal primo direttamente dal [OSCURATO:PERSONA]. La corte quindi, non si sarebbe confrontata con le argomentazioni del primo giudice, e comunque non avrebbe potuto utilizzare le dichiarazioni del Barbagallo siccome acquisite da uno dei dichiaranti da riscontrare. Quanto ai riscontri che per i giudici sarebbero stati assicurati altresì dalle intercettazioni, siccome documenterebbero l'esistenza di rapporti di conoscenza tra l'imputato e altri sodali e, quindi, l'intraneità nel sodalizio del ricorrente, richiamato il rilievo della Corte di Casazione circa il problema della dedotta inconciliabilità anche temporale tra le conversazioni captate e la partecipazione al sodalizio del ricorrente, la corte si sarebbe limitata ad asserire che le conversazioni, seppure successive al periodo di appartenenza all'associazione, comunque sarebbero idonee ad evidenziare rapporti di conoscenza e frequentazione come indicati dai collaboratori di giustizia. Con affermazioni apodittiche e congetturali rispetto al tema evidenziato dalla Suprema corte. Posto che il tema da affrontare non era costituito dalla esistenza di rapporti di conoscenza come sopra indicati bensì quello delle ragioni sottese alla attribuzione della efficacia dimostrativa di tali dati, come emergenti dalle intercettazioni, rispetto alla partecipazione al sodalizio criminoso. Tanto più che la frequentazione di soggetti affiliati ad un sodalizio criminoso per svariati motivi relazionali non integrerebbe elementi di per sé sintomatici della appartenenza all'associazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto la violazione dell'art.133 cod. pen. e il vizio di mancanza di motivazione in relazione ai capi 1) e 58). Si contesta l'aumento di pena stabilito in sentenza per la continuazione con reati giudicati con altra distinta sentenza del gip del tribunale di Salerno del 23 aprile 2014, divenuta irrevocabile il 21 gennaio 2015. Sarebbe stata necessaria, al riguardo, una adeguata motivazione, stante la consistenza dell'aumento, mentre invece non vi sarebbe traccia dei motivi giustificativi di tale aumento. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato, in relazione ai capi 1) e 58), la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, oltre che la mancanza della stessa anche in relazione al travisamento della prova. Si contesta la valorizzazione, quale dato di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], delineanti la partecipazione al sodalizio criminoso del [OSCURATO:PERSONA] tra il settembre 2009 e il gennaio 2010, delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], osservando come siano de relato e non facciano riferimento a circostanze e fatti. La corte avrebbe, quindi, omesso di esaminare i rilievi difensivi relativi alle discrasie temporali inerenti le indicazioni offerte da [OSCURATO:PERSONA], in quanto il Magliano avrebbe posticipato la data di costituzione del sodalizio al 2010, in contrasto con il [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe fatto riferimento, quanto alla fine della partecipazione al sodalizio da parte del [OSCURATO:PERSONA], al gennaio 2010. Cosicchè, non potendosi stabilire il mese del 2010 in "cui si sarebbe costituito il sodalizio e il giorno del mese di gennaio 2010 in cui sarebbe fuoriuscito dallo stesso il [OSCURATO:PERSONA], emergerebbe l'impossibilità di contestualizzare la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] stesso alla predetta associazione. Da qui l'irrilevanza probatoria delle dichiarazioni del Magliano, sia perché de relato sia perché non contestualizzate. La corte inoltre, non avrebbe affrontato il punto critico circa l'assenza di specificazione della fonte delle conoscenze del Magliano. Indispensabile per il vaglio di attendibilità. Si contesta l'utilizzo delle dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA], de relato, sebbene poi costui qualifichi il [OSCURATO:PERSONA] come mero cliente. Si sarebbero travisate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui la corte ha sostenuto la sussistenza di convergenze tra le stesse. Posto che l'adesione del Citarelli al sodalizio sarebbe risalente alla seconda metà del 2010 mentre la pertecipazione del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe limitata al gennaio 2010, le dichiarazioni del Citarelli sarebbero irrilevanti. Inoltre i fatti riferiti dal Citarelli rispetto al [OSCURATO:PERSONA] sarebbero smentiti da [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario poi, in contrasto con quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], secondo la corte il Citarelli avrebbe fatto ingresso nel sodalizio nella metà del 2009. Altro travisamento della prova riguarderebbe l'affermazione della convergenza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e del Citarelli quanto alle modalità di ingresso nell'associazione da parte del Citarelli. Secondo il Citarelli, egli sarebbe stato presentato dal [OSCURATO:PERSONA], mentre secondo [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe proposto direttamente il Citarelli. Eguale discrasia tra i dichiaranti sopra citati riguarderebbe un trasporto effettuato dal Citarelli nell'ottobre del 2009. Poste le smentite del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Citarelli, si sostiene che non potrebbe esser svilita ad un rilievo marginale la contraddizione ulteriore, inerente un presunto pestaggio del [OSCURATO:PERSONA], affermato dal Citarelli ed escluso dal [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, la corte avrebbe valorizzato generici incroci tra dichiarazioni senza superare le doglianze critiche difensive in ordine alla genericità dei riferimenti e alla loro contraddittorietà. Quanto alla valorizzazione delle intercettazioni e di una annotazione di polizia giudiziaria inerente un colloquio mediante facebook tra il Citareli e il [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che non sarebbe stato superato il rilievo affermato dalla Cassazione, per cui i suddetti contatti sono successivi alla cessazione della ritenuta appartenenza al sodalizio del [OSCURATO:PERSONA], essendosi limitati i giudici a rilevare come essi diano conto dei rapporti di conoscenza del [OSCURATO:PERSONA] con altri sodali e di dinamiche interne al sodalizio, sebbene vada osservato come la conoscenza di sodali o di dinamiche interne al gruppo criminale non equivalga a partecipazione al sodalizio. 5. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo ha dedotto il vizio di violazione dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 e di motivazione contraddittoria in relazione alla richiesta di riconoscimento della fattispecie ex art. 73 comma 5 . La corte avrebbe contraddittoriamente escluso la fattispecie predetta, alla luce della circostanza per cui ha contestualmente escluso la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso contestato, per cui egli sarebbe estraneo al circuito criminale, agendo solo per personale tornaconto. 6. Con il secondo motivo ha dedotto ancora il vizio di violazione dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90, osservando come la corte non abbia rilevato, nel caso concreto, un'ipotesi di piccolo spaccio. Si rappresenta come non sia ostativa alla fattispecie invocata la diversità delle sostanze trattate, come anche la suddivisione in dosi dello stupefacente. Il quantitativo interessato sarebbe altresì circoscritto e si aggiunge che il dato quantitativo non potrebbe assumere rilievo decisivo in assenza di altri dati come l'offensività, le fonti di approvvigionamento stabili, la presenza di una piazza di spaccio. Elementi non considerati dalla corte.[OSCURATO:PERSONA] 1. Riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], occorre premettere che questa Suprema Corte con la sentenza di annullamento con rinvio del 2019 n. 27943 ha accolto il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente aveva dedotto il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 e il vizio motivazionale, rappresentando contraddizioni nell'analisi e nella valutazione dell'impianto accusatorio e la pretermissione di temi rilevanti sollevati dalla difesa nell'atto di appello, lasciandoli irrisolti. In particolare, il ricorrente aveva rappresentato come egli, pur essendo stato indicato da [OSCURATO:PERSONA] tra coloro che avevano effettuato il numero maggiore di trasporti, all'esito del giudizio di primo grado era stato assolto da tali accuse per la mancanza di idonei riscontri ma, nonostante ciò, gli era stato attribuito il ruolo di partecipe nell'ambito della organizzazione dedita al traffico di stupefacenti. Sottolineava, altresì, che qualche telefonata intercorsa con il [OSCURATO:PERSONA] ed il Cesaro nel periodo che intercorre dalla fine 2010 agli inizi del 2011 trovava agevole spiegazione nella circostanza per cui si trattava di suoi conoscenti, sin dall'infanzia. Ad ulteriore sostegno dell'assunto difensivo, rappresentava che la Corte territoriale non aveva valutato correttamente la doglianza sollevata nei motivi di appello, concernente la divergenza temporale esistente tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che delimitano la sua appartenenza al sodalizio criminale dall'ottobre 2009 al 28 gennaio 2010 e le intercettazioni telefoniche ed ambientali, che invece sono relative a un periodo temporale successivo, ovvero dalla fine dell'anno 2010 al 2011. Il predetto motivo veniva ritenuto fondato dalla Suprema corte. I giudici di legittimità osservavano in particolare, che i giudici di secondo grado - i quali avevano ribadito il convincimento circa la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato associativo (capo 1) e al reato - fine di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (capo 10), sottolineando come la pur avvenuta assoluzione del predetto imputato, all'esito del giudizio di primo grado, dalla condotta avente ad oggetto i trasporti di stupefacenti di cui al capo 91), in quanto non stimati sufficientemente chiari e circostanziati, non potesse spiegare alcun effetto espansivo sull'ulteriore e contestata attività di spaccio e detenzione illecita per conto del gruppo, ritenuta comprovata dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] - avevano lasciato senza risposta: a) i temi sollevati nell'atto di appello, aventi rilevanza decisiva ai fini della valutazione complessiva degli elementi probatori in atti, concernenti le ravvisate discordanze tra le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) il tema della inconciliabilità, rilevata dalla difesa, anche sul piano temporale, tra l'acquisito compendio intercettativo e la ritenuta appartenenza del Buono al gruppo associativo di cui al capo 1) che, alla stregua delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], era stata circoscritta sino al mese di febbraio 2010, quando veniva arrestato a seguito degli incidenti avvenuti nello stadio di Agropoli per la partita di calcio della Battipagliese, mentre dopo tale evento aveva iniziato a lavorare con il padre. A fronte di tali considerazioni circa la fondatezza del primo motivo di ricorso, il predetto collegio di legittimità aveva ritenuto superflua la disamina del secondo motivo di ricorso. I due profili sopra indicati circoscrivono, dunque, le tematiche sottolineate dal rinvio disposto dalla Suprema Corte, come tali da esaminarsi. 2. Sempre in via preliminare e in questo caso con una portata che può estendersi a tutti i ricorsi in esame, va precisato, quanto ai poteri del giudice del rinvio, che in caso di annullamento per violazione o erronea applicazione della legge penale, resta ferma la valutazione dei fatti come accertati dal provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012 Rv. 25233301). A seguito di annullamento per vizio di motivazione, invece, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo, completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (cfr. Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017 Rv. 271345 - 01 F; Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014 Rv. 261760 - 01). Ne deriva che in esito alla compiuta rivisitazione ben può addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, ma può anche condividerne le conclusioni, pervenendo ad identico epilogo decisorio, purché motivi il suo convincimento sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di illegittimità (Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009 Rv. 245389 - 01), oltre ad essere tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento (cfr. Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013 Rv. 255122 - 01). In tale quadro, occorre evidenziare che il giudice del rinvio, a fronte di un annullamento per vizio di motivazione, se da una parte è chiamato a compiere un nuovo, completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, e può in tal modo anche addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, nell'operare la predetta verifica non incontra limiti metodologici che non siano il divieto di motivare sulla base dei medesimi argomenti ritenuti illogici o carenti in sede di illegittimità: consegue che l'esame dei dati probatori raccolti, pur doveroso, ma libero, può essere esplicitato attraverso ogni legittima forma motivazionale, seppur operata con l'ausilio di dati motivazionali precedenti. Va altresì osservato che questa Suprema Corte, nel delineare i poteri del giudice del rinvio, a fronte di un annullamento per vizio di motivazione, con statuizione di principio che può trovare applicazione anche rispetto al caso in esame ha anche sottolineato che il giudice del rinvio è libero di pervenire allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata anche "integrando e completando (le argomentazioni n.d.r.) già svolte" (cfr. Sez. 3, n. 26380 del 21/04/2004 Rv. 228929 - 01; cfr. anche Sez. 6, n. 16659 del 21/01/2009 Rv. 243514 - 01). 3. Nel caso inerente il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] giova premettere, dunque, che per la sua posizione la Suprema Corte ha in sostanza evidenziato una duplice carenza di motivazione inerente i temi delle discordanze tra le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della inconciliabilità, pure dedotta dalla difesa, anche sul piano temporale, tra l'acquisito compendio intercettativo e la ritenuta appartenenza del Buono al gruppo associato. Ciò significa che, diversamente da come emerge da taluni passaggi dei motivi di ricorso proposti, la Suprema Corte, quale giudice rescindente, non ha sancito l'inconciliabilità tra le predette dichiarazioni dei collaboratori né l'incompatibilità probatoria, ai fini del giudizio di responsabilità, delle intercettazioni disponibili, in ragione dei loro contesti cronologici; piuttosto, ha sottolineato la necessità che tali profili, sollevati dalla difesa, venissero puntualmente valutati dai giudici del rinvio. Senza dunque che sia stata stabilita alcuna incompatibilità, a priori, dei predetti elementi, in rapporto ad un eventuale giudizio di responsabilità. Rileva, alla luce di tali ragioni di annullamento, il principio già in precedenza riportato, per cui i poteri del giudice del rinvio, a fronte di un annullamento per vizio di motivazione, sono tali per cui lo stesso è libero di pervenire al medesimo risultato decisorio della pronuncia annullata, anche "integrando e completando (le argomentazioni n.d.r.) già svolte" (cfr. Sez. 3, n. 26380 del 21/04/2004 Rv. 228929 - 01; cfr. anche Sez. 6, n. 16659 del 21/01/2009 Rv. 243514 - 01). 4. Tanto precisato, quanto ai vizi sollevati con il primo motivo occorre osservare come la corte abbia, secondo evidente logica, da una parte sottolineato come non sussista discrasia quanto alla rappresentazione del ruolo partecipativo attribuito al Buono, ovvero di corriere di crak ed eroina nonché confezionatore di hashish. E del resto, non si vede quale logicità possa avere, piuttosto, l'affermazione di una contrapposizione tra queste due attività, la cui intrinseca diversità fonda anche la possibile compatibilità. Dall'altra, i giudici del rinvio hanno anche sottolineato l'assenza di contrasti tra le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sul piano della inclusione cronologica del ricorrente nel sodalizio, avendo precisato come, per il primo, la partecipazione del Buono, quale corriere, sarebbe iniziata nella metà del 2009, e proseguita sino al febbraio 2010. Mentre, quanto al secondo collaboratore, precisato che la sua inclusione nell'associazione sarebbe iniziata nel settembre 2009, hanno evidenziato come i fatti da lui narrati, e nel caso specifico quindi, quelli relativi al ricorrente, sarebbero stati conosciuti nel medesimo periodo. Senza che, pertanto, possa rilevarsi, nel predetto quadro ricostruttivo, alcuna discrasia in dichiarazioni che, quanto al Podeia, includono il Buono nel sodalizio dalla metà del 2009 ovvero, quanto al Citarelli, entrato nel sodalizio dal settembre del 2009, da quest'ultima data. A fronte di tali precisazioni, che certamente forniscono una risposta al tema difensivo delle ritenute contraddizioni nelle dichiarazioni dei collaboratori, come richiesto dalla Suprema Corte, va osservato che le censure dedotte sul punto appaiono, nel primo motivo, del tutto generiche, laddove il ricorrente, nel contestare l'assunto della corte di appello (sopra sintetizzato nelle sue argomentazioni), circa l'assenza di contraddizioni che inficino la ricostruzione della partecipazione al sodalizio criminoso del Buono e il ruolo al riguardo assunto, si limita solo a lamentare la "evidentissima" contraddittorietà (cfr. pag. 3 del ricorso dell'avv.to Spadafora) - dopo avere citato rispettivamente le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] laddove definiva il Buono quale corriere, e di [OSCURATO:PERSONA], laddove aveva definito il medesimo colui che "aveva il compito di distribuire le sostanze stupefacenti ai rivenditori" -, che sarebbe stata rilevata anche con sentenza di rinvio della Suprema Corte. Così, da una parte, formulando una critica non specifica, per mancata illustrazione delle ragioni di tali contraddizioni e del loro mancato superamento, sebbene costituisca un printipio di legittimità acclarato quello per il quale i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Dall'altra, redigendo un'affermazione del tutto erronea, atteso che, come sopra illustrato, la Corte di Cassazione in sede di rinvio non ha sostenuto l'inconciliabilità e contraddittorietà delle dichiarazioni in parola, bensì ha più limitatamente evidenziato come la corte di appello non avesse affrontato temi sollevati nell'atto di appello, concernenti le ravvisate (dalla difesa) discordanze tra le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto invero, a fronte della suindicata genericità della deduzione, neppure soccorre il motivo aggiunto depositato, con il quale si è cercato di illustrare le ritenute contraddizioni - seppure, per quanto sopra detto, in maniera incondivisibile per l'assenza di una logica di fondo - anche aggiungendosi che i giudici non avrebbero valutato in sentenza il contrasto esistente tra le stesse circa il ruolo dell'imputato, eludendo le indicazioni della Suprema corte. Ciò alla luce del principio secondo il quale, l'inammissibilità di un motivo del ricorso principale, quale è quella che connota le censure in esame, cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi. (Sez. 5 - n. 8439 del 24/01/2020 Rv. 278387 - 01). Solo per completezza dunque, posta sin d'ora, per quanto poco prima rilevato, l'impossibilità di tenere conto dei rilievi critici di cui al motivo aggiunto, può alfine ribadirsi che, in ogni caso, valgono comunque, le considerazioni già sopra espresse, in ordine alla adeguatezza delle valutazioni formulate dalla corte di appello sul punto, anche assolvendo agli oneri derivanti dalla sentenza rescindente. A fronte, invece, di prospettazioni generiche e meramente valutative. Sempre rimanendo su tale ultimo argomento, circa le contraddizioni tra i due predetti dichiaranti, va aggiunto che quanto riportato nel primo motivo di ricorso, secondo cui sussisterebbe un contrasto irrisolto, nascente dalla circostanza per cui per [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente avrebbe fatto parte dell'associazione fino al febbraio del 2010, mentre il Citarelli aveva ricondotto la partecipazione •al sodalizio anche a tutto il 2010, con il Podeia che, inoltre, avrebbe ricondotto l'ingresso del Citarelli nel sodalizio solo dalla metà del 2010, non corrisponde a quanto rilevato in sentenza né appare suffragata, come doveroso ove si fosse voluto evidenziare tali attestazioni, da puntuali quanto integrali allegazioni a supporto delle invocate propalazioni di tali collaboratori di giustizia. Anche in considerazione del dato per cui, come precisato dal giudice rescindente (pag. 90 della relativa sentenza) l'attività di spaccio e detenzione illecita per conto del gruppo ascritta al Buono è stata ritenuta "comprovata dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] che hanno rappresentato l'attività svolta in tal senso dal Buono sia presso la base logistica del gruppo, il locale Urla e Burla, che all'esterno". Con affermazioni quindi, che devono ritenersi alquanto articolate da parte di entrambi i soggetti e di cui non vi è traccia integrale in allegazioni del ricorrente ( del resto rispetto al verbale di dichiarazioni allegate di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di appello annullata con rinvio cita tra l'altro dichiarazioni di cui ad un interrogatorio del 14.9.2012) né in completa documentazione al riguardo rinvenibile negli atti disponibili per questa Corte. Ed invero, a conferma della ampiezza delle dichiarazioni intervenute a supporto della sentenza rispetto a quelle allegate, il ricorso nell'interesse del Buono - in contrasto con il principio di autosufficienza del medesimo - da una parte non riporta le pur citate affermazioni (in sentenza) del [OSCURATO:PERSONA] sul ruolo del Buono, né, ancor più in particolare, alcuna allegazione circa le complessive dichiarazioni del Citarelli, ma solo un verbale relativo al [OSCURATO:PERSONA] riguardante la prima parte delle sue dichiarazioni inerenti il Citarelli ed uno inerente il [OSCURATO:PERSONA]; laddove dichiarazioni del Citarelli sono rinvenibili solo nel diverso ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ma con riguardo ad un primo verbale di dichiarazioni raccolte dalla polizia di Stato il 3 novembre 2010, mentre in sentenza le affermazioni del Citarelli con riguardo al Buono sono richiamate con riferimento al verbale illustrativo della collaborazione del 12 aprile 2011, di cui non vi è traccia tra gli atti allegati né comunque disponibili per questa corte. Oltre peraltro ad essere citata la sussistenza di un verbale anche del 5.11.2010, in sede di esame della posizione del [OSCURATO:PERSONA]. Giova in proposito rammentare che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 Ud. (dep. 29/05/2015 ) Rv. 263601 - 01). Principio che invero impone, al contempo, l'allegazione delle complete dichiarazioni del soggetto interessato, anche laddove siano riportate in più verbali, assieme ad una puntuale indicazione, all'interno dei vari verbali, delle dichiarazioni di riferimento. E' quindi in tale ampio e complessivo quadro dichiarativo, non allegato integralmente dal ricorrente, che la corte di appello ha ribadito l'adesione del Ciatarelli al sodalizio dal settembre 2009, come riportata esaminando la posizione del Buono, formulando - nell'esaminare anche la posizione di [OSCURATO:PERSONA] - l'affermazione della corrispondenza tra i due dichiaranti Citarelli e [OSCURATO:PERSONA] circa la data di ingresso nel sodalizio da parte del Citarelli al settembre 2009. In ogni caso, pur nei limiti di allegazione prima citati, a fronte del dato incontestato per cui il sodalizio si costituì a partire dal settembre 2009, e di quello per cui il Citarelli assunse i primi contatti e frequentazioni col gruppo a partire dal settembre 2009, secondo il verbale di dichiarazioni di quest'ultimo, appare evidente come l'affermazione della corte circa l'adesione del Citarelli all'associazione dal settembre 2009, lungi dal costituire un travisamento di prova, è l'esito di una valutazione, che senza vizi di manifesta irragionevolezza, ha portato a considerare i riferiti contatti e frequentazioni e disponibilità del Citarelli con taluni associati, a partire dal [OSCURATO:PERSONA], come elementi già integranti l'intervenuta adesione al sodalizio criminoso E ancor più dirimente rispetto a qualsivoglia vizio, oltre che coerente rispetto alla predetta considerazione finale, appare peraltro il rilievo, riportato in sentenza (in sede di analisi della posizione del [OSCURATO:PERSONA]), incontestato e validamente fondante la valutazione probatoria prima evidenziata, per cui sarebbe coperto dal giudicato "l'accertamento della intervenuta partecipazione del Citarelli al sodalizio di cui al capo 1) dal mese di settembre 2009 sino al giorno in cui si era rifugiato presso il Commissariato di P.S. di Battipaglia". Emergendo così un ulteriore significativo elemento probatorio che evidentemente la corte, nelll'esplicazione dei suoi pieni poteri valutativi, ha valorizzato assieme ad altri nel medesimo senso convergenti e ritenuti in ogni caso prevalenti in tal senso. Tanto rilevato, può aggiungersi che, difformemente da quanto sostenuto nel motivo in esame, la rilevazione, da parte della corte di appello, in sede di esame della posizione del Bruno, di contatti tra il Citarelli e il [OSCURATO:PERSONA], dal settembre del 2009, anche quale momento dell'inizio della partecipazione del Citarelli al sodalizio, costituisce comunque un coerente presupposto logico per la successiva affermazione per cui il Citarelli, in ragione di tali legami, ha potuto conoscere il ruolo e le attività del Bruno per quello stesso periodo. Quanto al travisamento della prova dedotto nel primo motivo, in quanto il Bruno già in primo grado sarebbe stato assolto dalle condotte di trasporto di stupefacente contestategli, cosicchè non si potrebbe, se non con illogicità e contraddittorietà, dapprima ritenere che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano prive di riscontri in relazione alla attività di trasportatore esercitata dal Buono e nel contempo sostenere che le loro propalazioni circa la partecipazione al sodalizio criminoso del Buono quale confezionatore/ spacciatore siano invece riscontrate da altre dichiarazioni e intercettazioni, è sufficiente innanzitutto osservare, da una parte, come non emerga alcun travisamento di prova. Invero, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 (dep. 20/02/2018 ) Rv. 272406 - 01). Nel caso in esame emerge, piuttosto, la diversa valenza di prove in rapporto a reati diversi: da una parte, il reato fine di cui al capo 91), rispetto al quale, come pure si legge nella sentenza di annullamento con rinvio, i relativi trasporti di stupefacenti non sono stati stimati sufficientemente chiari e circostanziati; dall'altro, la partecipazione al reato associativo, argomentata sia sulle dichiarazioni dei due collaboratori, peraltro inerenti ruoli non solo di trasportatore ma anche di confezionatore di droga, sia su altre dichiarazioni e conversazioni captate. Cosicchè non emerge alcun contrasto tra il contenuto intrinseco delle dichiarazioni e le conclusioni probatorie finali del giudice in ordine alla partecipazione al reato associativo. La diversa portata probatoria assunta dalle dichiarazioni in esame ai fini del capo 1) e l'insussistenza del dedotto travisamento esclude conseguentemente anche il rilievo di illogicità e contraddittorietà che da tale travisamento si vorrebbe desumere. Con riferimento poi, ai vizi dedotti in ordine alla erronea valorizzazione, tra l'altro, delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di affermazioni acquisite "de relato" dalla stessa fonte ( [OSCURATO:PERSONA]) che si vorrebbe dai giudici in tal modo riscontrata, con integrazione di una mera quanto inutilizzabile "chiamata circolare", è sufficiente rilevare, preliminarmente, la carenza della censura così dedotta sotto il profilo della relativa decisività, non avendo il ricorrente illustrato, come invece doveroso, la capacità di tali dichiarazioni, una volta escluse dal compendio probatorio e motivazionale, di travolgere le argomentazioni a supporto della scelta accusatoria. Trattandosi, peraltro, di dichiarazioni allegate di cui questa corte può prendere cognizione, va anche aggiunto come da esse emerga non solo che il Barbagallo riguardo al Buono ha riferito notizie assunte dal [OSCURATO:PERSONA], ma, subito dopo, ha anche aggiunto che le stesse notizie erano, in sostanza, anche direttamente da lui acquisite, laddove rispondendo alla domanda circa la fonte di quanto dichiarato in ordine al Buono, dopo avere riferito di "averlo saputo direttamente da [OSCURATO:PERSONA]", aggiunge immediatamente: " si capiva si capiva anche". Può concludersi che al Buono vengono oggi imputate diverse condotte sufficientemente riscontrate dagli elementi probatori, in linea con il principio per cui "le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto (sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, Rv. 262309. Quanto alle doglianze difensive circa la divergenza temporale tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (delimitanti l'appartenenza del Bruno all'associazione tra il settembre 2009 e il febbraio 2009) e le intercettazioni telefoniche (iniziate dal 2010 e proseguite nel 2011), di cui si contesta la valutazione in termini di idoneità nell'evidenziare la sussistenza dei rapporti di conoscenza e frequentazione indicati dai collaboratori di giustizia, seppur risalenti ad un periodo successivo alla partecipazione al sodalizio criminale da parte del Buono, va osservato quanto segue. Innanzitutto, affrontando la tematica, la corte ha esaminato il secondo punto critico come richiesto e segnalato dalla Corte di Cassazione. Nel merito, da una parte va osservato come la corte di appello, a fronte di censure di inconciliabilità delle conversazioni (del 2010 e 2011) con l'appartenenza del Buono all'associazione, abbia superato tale tesi limitandosi a rilevare come le predette conversazioni abbiano semplicemente confermato rapporti di frequentazione e conoscenza già rappresentati dai collaboratori e del resto neppure negati dalla difesa. Quand'anche si volesse, invece, attribuire alle predette considerazioni dei giudici, il senso di una conferma alle dichiarazioni dei collaboratori nella parte in cui sono apparse idonee a definire la partecipazione del Buono al sodalizio, va osservato che è pur vero che la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma è altrettanto vero che gli stessi (sez. VI 2 ottobre 2015 n. 39858) possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., quando risultino qualificati da una abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante. Profilo quest'ultimo, valorizzato in tali termini, nel quadro della prospettiva motivazionale assunta in premessa, atteso che in un compendio probatorio già fondato su dichiarazioni di collaboratori tra loro riscontrate e quindi idonee a fondare già l'assunto accusatorio (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014 (dep. 19/02/2015 ) Rv. 262309 - 01), il richiamo alle intercettazioni enucleanti, seppur dopo la conclusione della partecipazione al sodalizio, rapporti di conoscenza e frequentazione con sodali, è idoneo a riscontrare, seppur marginalmente, la già sufficiente e autonoma piattaforma probatoria. 5. Per quanto attiene ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed all'unico motivo dedotto in comune, esso appare fondato, a fronte dell'aumento per la riconosciuta continuazione privo di ogni motivazione circa la misura del medesimo in rapporto a reati satellite di cui ad altra sentenza divenuta irrevocabile, neppure specificati nel numero oltre che nella gravità in rapporto allo stabilito aumento di pena ( da ultimo Sez. U - n. 47127 del 24/06/2021 Rv. 282269 - 01) 6. Riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], occorre evidenziare la completezza e organicità della motivazione. I giudici di appello si sono fatti carico di esaminare i profili ritenuti carenti dalla Suprema Corte con la citata sentenza rescindente e riguardanti la mancata risposta alle doglianze difensive in ordine alla non convergenza dei collaboratori, sulla base delle cui dichiarazioni il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in primo grado e con la sentenza annullata, nonchè la mancata considerazione della circostanza per cui le intercettazioni telefoniche - reputate quali riscontri - risalivano ad un periodo successivo ( novembre 2010) alla partecipazione all'associazione. Hanno innanzitutto evidenziato, correttamente, l'intervenuta preclusione in ordine al tema della attendibilità dei collaboratori Citarelli e [OSCURATO:PERSONA]. Hanno sopratutto esaminato la questione della convergenza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati ascrittigli, e a tal fine hanno precisato: che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricondotto la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al periodo settembre 2009 - gennaio 2010 come da interrogatorio del 20 febbraio 2013; che le predette dichiarazioni avrebbero trovato corrispondenza in quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] (interrogatorio del 26 settembre 2013) nella parte in cui ha ricordato che l'associazione si era servita del [OSCURATO:PERSONA] per le consegne di droga; che del medesimo tenore erano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. In proposito la corte ha avuto cura di evidenziare, seppur succintamente, ma comunque chiaramente, il passaggio inerente l'affermazione per cui il [OSCURATO:PERSONA] decise ad un certo punto di tirarsi fuori dal sodalizio scatenando le minacce di [OSCURATO:PERSONA], per spiegare la conclusione circa l'appartenenza al sodalizio e quindi la scarsa considerazione, Perchè in tale quadro chiaramente erronea, data dai giudici stessi alla qualifica del [OSCURATO:PERSONA], come formulata da parte del medesimo [OSCURATO:PERSONA], quale cliente; che anche il Citarelli ( di cui si riportano in sentenza diversi stralci) aveva reso dichiarazioni convergenti con quelle di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al ruolo del 17 e [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio e alla durata di partecipazione, nonché in relazione all'epoca di ingresso del Citarelli stesso nella associazione, individuata nella seconda metà del 2009 (avendo cura di precisare che alla fine del 2010 risale il suo pentimento e non l'adesione al sodalizio), in ordine alle modalità di ingresso nel gruppo del Citarelli ( precisando che si era "proposto" contattando il [OSCURATO:PERSONA] per il relativo inserimento) . Il predetto compendio probatorio è peraltro arricchito come precisato in sentenza, da dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha confermato la collaborazione con il clan del [OSCURATO:PERSONA], senza che sia dimostrata, lo si anticipa, in alcun modo l'affermazione difensiva per cui le sue dichiarazioni sarebbero il mero portato di quanto saputo dal [OSCURATO:PERSONA]. Laddove al contrario, nel verbale di dichiarazioni allegato (anche in tal caso riportato in maniera incompleta e quindi inammissibile in assenza del pur ivi richiamato verbale di dichiarazioni già rese alla Polizia di Stato in data 2.1.2013), sostiene espressamente con riferimento al clan che pur non avendo fatto parte di tale gruppo, pure espressamente citato in ricorso, avrebbe "assistito a cose illecite che sono state poste in essere dai partecipanti a questo clan" Coerente con tali precisazioni è la confutazione dell'assunto difensivo circa l'impossibilità per il Citarelli di riferire sulla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo invero, per quanto sopra riportato, appare chiaramente in contatto, quale esponente del sodalizio, con il Citarelli. Come appare altresì pertinente il rilievo dell'irrevocabilità dell'accertamento dell'ingresso nel sodalizio da parte del Citarelli nel settembre 2009, così che sul punto è sufficiente richiamare quanto già rilevato riguardo al Buono circa la assenza di ogni travisamento e piuttosto l'intervenuta coerente scelta valutativa, alla luce dei dati processuali emergenti, della adesione del Citarelli al clan dal settembre del 2009. Pertinente è anche il richiamo al passaggio in giudicato della condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 91) relativo a trasporti effettuati tra l'ottobre del 2009 e febbario/marzo 2010, per confutare l'infondatezza di altra doglianza in ordine all'affermazione difensiva per cui [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai sostenuto di avere effettuato trasporti con il Citarelli; tanto da precisare, diversamente e con riguardo alle contestazioni del capo 91), che il Podeia aveva invece espressamente ricordato un trasporto effettuato con il Citarelli e relativo a cocaina e hashish. A fronte di un così articolato compendio probatorio, immune da vizi, appare ragionevole anche il rilievo circa la marginalità di contraddizioni evidenziate dalla difesa tra le dichiarazioni dei collaboratori, come in ordine al pestaggio del [OSCURATO:PERSONA]. In ossequio al principio per cui con riferimento ai vizi di mancanza, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Anche il tema delle intercettazioni telefoniche da esaminare sub specie della loro correlazione temporale rispetto al sodalizio configurato è stato esaminato dal collegio. Che ha precisato come, rivelando la conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] di altri sodali e la consapevolezza della attività cui gli stessi erano dediti, avrebbero confortato la ricostruzione accusatoria. Invero, anche in tal caso i giudici si sono solo limitati a rilevare come le predette conversazioni abbiano semplicemente confermato rapporti di frequentazione e conoscenza già rappresentati dai collaboratori così non tanto da riscontrare tecnicamente dichiarazioni altrui quanto da, più semplicemente, "confortare la riscostruzione dei fatti sopra indicata". Secondo un'affermazione che, dunque, non volendo indugiare sul piano dei riscontri in senso tecnico, semplicemente tende ad arricchire ovvero a confortare il già consolidato quadro probatorio. Anche in tal caso non può che ribadirsi quanto sul medesimo tema osservato con riguardo al Bruno, cui si rinvia. Quanto alla valorizzazione della conversazione su facebook, considerato che è incontestata la portata relativa alla dimostrazione della esistenza di rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della conoscenza di dinamiche interne al sodalizio, possono formularsi considerazioni analoghe a quelle relative alla valorizzazione delle successive intercettazioni. Rispetto a una così completa e congrua motivazione, può aggiungersi che le censure sollevate non paiono idonee a scardinare l'assunto motivazionale e propongono piuttosto una parziale e soggettiva rivalutazione di elementi processuali. Laddove, come già sopra anticipato, le critiche alla valorizzazione delle dichiarazioni del Magliano, oltre ad apparire assertive, siccome in alcun modo motivate e illustrate circa le censure di derivazione de relato, nella parte in cui vengono richiamate per contestare la ricostruzione cronologica della corte circa l'inizio del sodalizio, non tengono conto della articolazione della stessa - laddove essa è sul punto fondata sia sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ( che invero colloca il [OSCURATO:PERSONA] nel clan dall'ottobre 2009) che di quelle convergenti del Citarelli; e tantomeno si fannno carico di spiegare le ragioni per cui le affermazione sul punto del Magliano dovrebbero scardinare quelle, duplici, dei due collaboratori.L'inadeguatezza dei predetti rilievi, volti a valorizzare, in ogni caso, le date di costituzione del sodalizio fornite dal Magliano, non impedisce la validità del rinvio al medesimo nella parte in cui riscontra la tesi della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione. Senza che la mancanza di specifici riferimenti a fatti e circostanze possa precluderne il valore a fronte della del riferimento ad un reato permanente quale quello associativo. Quanto alle censure sollevate con riguardo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], esse non tengono conto della attenta motivazione a supporto della relativa valorizzazione operata dalla corte, come sopra già illustrato; laddove, va ribadito, i giudici di merito hanno sottolineato il passaggio narrativo del Podeia inerente l'affermazione per cui il [OSCURATO:PERSONA] decise, ad un certo punto, di tirarsi fuori dal sodalizio, scatenando le minacce di [OSCURATO:PERSONA], così fornendo una chiara base logica alla loro conclusione circa l'appartenenza del ricorrente al sodalizio e quindi ben spiiggando la scarsa considerazione, perchè in tale quadro chiaramente erronea, da essi stessi data alla qualifica del [OSCURATO:PERSONA] quale cliente, come invece formulata da parte del medesimo [OSCURATO:PERSONA]. Ed anche le critiche formulate in ordine alla ritenuta convergenza delle dichiarazioni del Citarelli e del Podeia non tengono in alcun modo conto delle complessive argomentazioni e illustrazioni della corte, precisa anche nelle fonti probatorie di riferimento al riguardo, seguendo piuttosto un proprio quanto autonomo e del tutto personale itinerario cronologico, tra la ritenuta adesione nella metà del 2010 del Citarelli al sodalizio e la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] limitata al gennaio 2010 Quanto alla tesi per cui i fatti riferiti dal Citarelli rispetto al [OSCURATO:PERSONA] sarebbero smentiti da [OSCURATO:PERSONA], è anche essa nuovamente fondata su una personale ricostruzione delle date indicate dal Podeia in ordine alla adesione al sodalizio da parte del Citarelli, senza tenere conto della ricostruzione argonnentativa complessisva della corte e dei dati dichiarativi di riferimento come sopra già evidenziati. Non appare integrare un travisamento della prova, altresì, l'illustrazione delle modalità di accesso al sodalizio del Citarelli come descritte dalla corte, richiamando i racconti del medesimo dichiarante, atteso che la lettera delle sue affermazioni lascia effettivamente emergere contatti avviati di propria iniziativa dal Citarelli con il [OSCURATO:PERSONA], che lo avrebbe poi invitato a avvicinarsi al gruppo. Condotte queste che descrivendo, in sostanza, dapprima una proposta del Citarelli (laddove per primo contattò il [OSCURATO:PERSONA] già facente parte del sodalizio) e quindi una successiva proposta del [OSCURATO:PERSONA] ( che incontratolo gli offriva di entrare nel clan), coerentemente ricostruiscono una originaria iniziativa del Citarelli che si era "proposto effettivamente andando a cercare il [OSCURATO:PERSONA] perché lo inserisse nel sodalizio". Va peraltro in proposito osservato che, in ogni caso, la censura in esame non spiega la rilevanza della discrasia rispetto alle altre convergenti dichiarazioni e quindi già sotto tale aspetto appare anche essa inammissibile. La corte ha anche risposto, come sopra evidenziato, alla tesi per cui, con riguardo ad un trasporto effettuato dal Citarelli nell'ottobre del 2009, lo stesso sarebbe stato smentito dal [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla ritenuta rilevanza di contraddizioni su un pestaggio che avrebbe riguardato il [OSCURATO:PERSONA], si è già spiegata la condivisibilità del rilievo di marginalità di tale profilo come di altri simili. 6. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] considerata l'omogeneità dei due motivi dedotti, siccome inerenti alla intervenuta esclusione della fattispecie ex art. 73 comma V DPR 309/90, gli stessi devono essere esaminati congiuntamente. E risultano fondati. Certamente contraddittorio è il riferimento alla non meglio spiegata "contiguità" con il sodalizio criminoso a fronte peraltro della intervenuta assoluzione dal reato di cui al capo 1). Né, come noto, la fattispecie in questione può essere esclusa in ragione della tipologia della sostanza stupefacente trattata (cfr. Sez. 3, n. 31378 del 08/03/2018 Rv. 273507 - 01). Quanto alla continuità delle illecite cessioni, non meglio illustrata, è anche essa indice insufficente rispetto alla decisione assunta atteso che in materia di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 74, non è in astratto incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio non occasionale e continuativa (Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018 Rv. 272706 - 01). Cosicchè non è stata adeguatamente valutata la richiesta di applicazione della fattispecie prima indicata. 7. Alla luce delle suesposte considerazioni, consegue che va annullata la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente, quanto al Maresca e al Rossi, al trattamento sanzionatorio e, quanto al Marino, alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma quinto, D.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Napoli. Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
Sentenza Cassazione n. 08553/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris