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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 ottobre 2026

Cassazione n. 26238/2026

Testo disponibile della fonte

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e protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO;2026 - ricorrenti -3338 controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] ero registro generale 15793/2022 Numero di raccolta generale 26238/2026Numero sezionale 333I8./2R02.6P.P. - [OSCURATO:PERSONA] PDOatMa EpZubIAbl icazione 05/10/2026S.R.L., AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimate -avverso la sentenza n. 4594/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 14/12/2021 R.G.N. 114/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 1608 del 2018 il Tribunale di Velletridefiniva il giudizio di opposizione intrapreso dalla I.R.P.P. –[OSCURATO:SOCIETA]. nei confrontidell’INPS, dell’INAIL e della Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] il quale la stessa società impugnava l’estratto di ruolo e conesso n. 30 cartelle esattoriali afferenti contributi, deducendo laprescrizione delle poste creditorie recate dalle cartelle.

L’INPSeccepiva l’inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo.Il Tribunale di Velletri accoglieva l’opposizione e dichiarava laprescrizione dei crediti recati dalle trenta cartelle.2.

Avverso la sentenza del Tribunale di Velletriinterponevano distinti appelli la I.R.P.P. – [OSCURATO:SOCIETA]., l’INAIL, l’Agenzia delleEntrate Riscossione.

L’INPS proponeva appello incidentale e conesso insisteva circa l’inammissibilità della opposizione avversol’estratto di ruolo.2.1.

La Corte di Appello di Roma riuniva gli appelli a quelloiscritto per primo, con il n. r.g. 114/2019, e, accoltoparzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate con riguardo atre cartelle, rigettava gli altri appelli proposti in via principale daINAIL e da [OSCURATO:SOCIETA]..

Per questa via la Corte di Appelloannullava il ruolo con riferimento a tutte le cartelle dipagamento e a tutti gli avvisi di pagamento, salvo le tre cartelleNumero registro generale 15793/2022 Numero di raccolta generale 26238/2026Num ero sezionale 3338/2026 Data pubblicazione 05/10/2026in questione e condannava gli Uffici appellanti a rifondere allaI.[OSCURATO:SOCIETA]. le spese del primo e del secondo grado di giudizio.3.

Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso percassazione articolando un unico motivo.

L’INAIL si è limitata aldeposito della procura.

L’I.R.P.P. – [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Agenzia delle Entrate Riscossione,che hanno ricevuto rituale notifica del ricorso, sono rimasteintimate.4.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 09/07/2026.Ragioni della decisione:1.

Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.29/09/1973, n. 602, introdotto dall’art. 3-bis del d.l.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge17/12/2021, n. 215, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c..

In sostanza con il ricorso l’INPS ripropone l’eccezionedi inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo.1.1.

Tale eccezione era stata sollevata già in primo grado,riproposta in secondo grado, atteso che l’INPS aveva spiegatosul punto appello incidentale e così era confluita nei giudiziriuniti.

Per questa via sulla questione della impugnabilitàdell’estratto di ruolo non si è formato il giudicato.2.

Il ricorso è fondato e va rilevata, in proposito,l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente avversol’estratto di ruolo ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.29/09/1973, n. 602.3.

Assume rilievo in proposito l’art. 12, comma 4-bis, deld.P.R. 29/09/1973, n. 602 come introdotto dall’art. 3-bis, deld.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 146 convertito dalla legge 17/12/2021:detta disposizione esclude l’autonoma impugnabilitàNum ero registro generale 15793/2022 Numero di raccolta generale 26238/2026Numero sezionale 333d8/2e0l2l6’estratto di ruolo al di fuori di specifiche e tassativDea tiap optuebsbil icazione 05/10/2026che nella fattispecie non ricorrono in quanto non allegate e nondimostrate dal ricorrente.4.

La pronuncia delle Sezioni Unite della Corte, 06/09/2022,n. 26283 ha affermato il principio secondo il quale in tema diriscossione coattiva delle entrate pubbliche (ancheextratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, deld.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trovaapplicazione nei processi pendenti, poiché specifica,concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto alruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;sono manifestamente infondate le questioni di legittimitàcostituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3,24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 dellaConvenzione.5.

Assume, altresì, rilievo la sentenza della Cortecostituzionale n. 190/2023 che ha dichiarato inammissibili lequestioni di legittimità costituzionale della medesimadisposizione sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111,113 e 117 della Costituzione.6.

Va, ancora, considerato che come chiarito da Cass.Sez.

U. n. 12459 del 07/05/2024: in tema di riscossionecoattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartelladi pagamento, che si assuma invalidamente notificata econosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo,previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973,inserito dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif.dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela peril contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela piùNum ero registro generale 15793/2022 Numero di raccolta generale 26238/2026Numero sezionale 333a8/m202p6 ia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come aDffaetarm puabtobl icazione 05/10/2026dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimediad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo disistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientrantinella discrezionalità del legislatore.7.

La Corte non ravvisa ragioni per discostarsi da questiprincipi che costituiscono diritto vivente, che vanno confermatiin questa sede e che valgono a escludere l’ammissibilità delricorso originario spiegato dalla difesa della [OSCURATO:SOCIETA]..D’altra parte la società opponente non ha allegato néspecificato, nemmeno in questa sede, specifici interessi chevalgano a legittimare in via di eccezione l’impugnabilitàdell’estratto di ruolo.8.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassatasenza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, secondoperiodo, cod. proc. civ. perché con riguardo all’impugnazionedel ruolo, la causa non poteva essere proposta e il processoproseguito per difetto di interesse.9.

Le spese dell’intero processo devono essere compensatein ragione della applicazione dello ius superveniens circal’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo.

P.Q.MLa Corte,accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnataperché il giudizio non poteva essere proposto;compensa le spese dell’intero processo.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, il 9 luglio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO;2026 - ricorrenti -3338 controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] ero registro generale 15793/2022 Numero di raccolta generale 26238/2026Numero sezionale 333I8./2R02.6P.P. - [OSCURATO:PERSONA] PDOatMa EpZubIAbl icazione 05/10/2026S.R.L., AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimate -avverso la sentenza n. 4594/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 14/12/2021 R.G.N. 114/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 1608 del 2018 il Tribunale di Velletridefiniva il giudizio di opposizione intrapreso dalla I.R.P.P. –[OSCURATO:SOCIETA]. nei confrontidell’INPS, dell’INAIL e della Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] il quale la stessa società impugnava l’estratto di ruolo e conesso n. 30 cartelle esattoriali afferenti contributi, deducendo laprescrizione delle poste creditorie recate dalle cartelle. L’INPSeccepiva l’inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo.Il Tribunale di Velletri accoglieva l’opposizione e dichiarava laprescrizione dei crediti recati dalle trenta cartelle.2. Avverso la sentenza del Tribunale di Velletriinterponevano distinti appelli la I.R.P.P. – [OSCURATO:SOCIETA]., l’INAIL, l’Agenzia delleEntrate Riscossione. L’INPS proponeva appello incidentale e conesso insisteva circa l’inammissibilità della opposizione avversol’estratto di ruolo.2.1. La Corte di Appello di Roma riuniva gli appelli a quelloiscritto per primo, con il n. r.g. 114/2019, e, accoltoparzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate con riguardo atre cartelle, rigettava gli altri appelli proposti in via principale daINAIL e da [OSCURATO:SOCIETA].. Per questa via la Corte di Appelloannullava il ruolo con riferimento a tutte le cartelle dipagamento e a tutti gli avvisi di pagamento, salvo le tre cartelleNumero registro generale 15793/2022 Numero di raccolta generale 26238/2026Num ero sezionale 3338/2026 Data pubblicazione 05/10/2026in questione e condannava gli Uffici appellanti a rifondere allaI.[OSCURATO:SOCIETA]. le spese del primo e del secondo grado di giudizio.3. Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso percassazione articolando un unico motivo. L’INAIL si è limitata aldeposito della procura. L’I.R.P.P. – [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Agenzia delle Entrate Riscossione,che hanno ricevuto rituale notifica del ricorso, sono rimasteintimate.4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 09/07/2026.Ragioni della decisione:1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.29/09/1973, n. 602, introdotto dall’art. 3-bis del d.l.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge17/12/2021, n. 215, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.. In sostanza con il ricorso l’INPS ripropone l’eccezionedi inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo.1.1. Tale eccezione era stata sollevata già in primo grado,riproposta in secondo grado, atteso che l’INPS aveva spiegatosul punto appello incidentale e così era confluita nei giudiziriuniti. Per questa via sulla questione della impugnabilitàdell’estratto di ruolo non si è formato il giudicato.2. Il ricorso è fondato e va rilevata, in proposito,l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente avversol’estratto di ruolo ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.29/09/1973, n. 602.3. Assume rilievo in proposito l’art. 12, comma 4-bis, deld.P.R. 29/09/1973, n. 602 come introdotto dall’art. 3-bis, deld.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 146 convertito dalla legge 17/12/2021:detta disposizione esclude l’autonoma impugnabilitàNum ero registro generale 15793/2022 Numero di raccolta generale 26238/2026Numero sezionale 333d8/2e0l2l6’estratto di ruolo al di fuori di specifiche e tassativDea tiap optuebsbil icazione 05/10/2026che nella fattispecie non ricorrono in quanto non allegate e nondimostrate dal ricorrente.4. La pronuncia delle Sezioni Unite della Corte, 06/09/2022,n. 26283 ha affermato il principio secondo il quale in tema diriscossione coattiva delle entrate pubbliche (ancheextratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, deld.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trovaapplicazione nei processi pendenti, poiché specifica,concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto alruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;sono manifestamente infondate le questioni di legittimitàcostituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3,24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 dellaConvenzione.5. Assume, altresì, rilievo la sentenza della Cortecostituzionale n. 190/2023 che ha dichiarato inammissibili lequestioni di legittimità costituzionale della medesimadisposizione sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111,113 e 117 della Costituzione.6. Va, ancora, considerato che come chiarito da Cass.Sez. U. n. 12459 del 07/05/2024: in tema di riscossionecoattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartelladi pagamento, che si assuma invalidamente notificata econosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo,previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973,inserito dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif.dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela peril contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela piùNum ero registro generale 15793/2022 Numero di raccolta generale 26238/2026Numero sezionale 333a8/m202p6 ia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come aDffaetarm puabtobl icazione 05/10/2026dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimediad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo disistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientrantinella discrezionalità del legislatore.7. La Corte non ravvisa ragioni per discostarsi da questiprincipi che costituiscono diritto vivente, che vanno confermatiin questa sede e che valgono a escludere l’ammissibilità delricorso originario spiegato dalla difesa della [OSCURATO:SOCIETA]..D’altra parte la società opponente non ha allegato néspecificato, nemmeno in questa sede, specifici interessi chevalgano a legittimare in via di eccezione l’impugnabilitàdell’estratto di ruolo.8. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassatasenza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, secondoperiodo, cod. proc. civ. perché con riguardo all’impugnazionedel ruolo, la causa non poteva essere proposta e il processoproseguito per difetto di interesse.9. Le spese dell’intero processo devono essere compensatein ragione della applicazione dello ius superveniens circal’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo. P.Q.MLa Corte,accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnataperché il giudizio non poteva essere proposto;compensa le spese dell’intero processo.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, il 9 luglio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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