Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 03454/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito con doppia valutazione conforme (la sentenza di appello infatti, del tutto correttamente riproduce le puntuali e corrette valutazioni rese dal Tribunale, già assorbenti le ragoni di critica prospettate in seguito con il gravame di merito); ritenuto in particolare, con riguardo al primo motivo, l'assoluta decisività delle indicazioni in fatto descritte ai punti 3.b e 3.c e delle considerazioni logiche esposte al punto 3.d della sentenza di primo grado, succintamente riprese dalla sentenza impugnata, coerenti al dato normativo di rifermento (perché valorizzate non solo in punto al rilievo qualitativo e quantitativo della sostanza) e connotate da una linearità tale da portare la relativa decisione al riparo da censure prospettabili in questa sede; ritenuto ancora che le medesime considerazioni vanno ribadite anche in relazione al secondo motivo, atteso che la valutazione spesa nel riconoscere la recidiva, ricavata dalla lettura delle due decisioni di merito ( si veda il punto 4.b della sentenza di primo grado) rede adeguato conto della ingravescente riprovevolezza da ascrivere al fatto a giudizio, coerentemente letto e filtrato dai precedenti ( per reati contro il patrimonio) ascrivibili all'imputato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/9/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito con doppia valutazione conforme (la sentenza di appello infatti, del tutto correttamente riproduce le puntuali e corrette valutazioni rese dal Tribunale, già assorbenti le ragoni di critica prospettate in seguito con il gravame di merito); ritenuto in particolare, con riguardo al primo motivo, l'assoluta decisività delle indicazioni in fatto descritte ai punti 3.b e 3.c e delle considerazioni logiche esposte al punto 3.d della sentenza di primo grado, succintamente riprese dalla sentenza impugnata, coerenti al dato normativo di rifermento (perché valorizzate non solo in punto al rilievo qualitativo e quantitativo della sostanza) e connotate da una linearità tale da portare la relativa decisione al riparo da censure prospettabili in questa sede; ritenuto ancora che le medesime considerazioni vanno ribadite anche in relazione al secondo motivo, atteso che la valutazione spesa nel riconoscere la recidiva, ricavata dalla lettura delle due decisioni di merito ( si veda il punto 4.b della sentenza di primo grado) rede adeguato conto della ingravescente riprovevolezza da ascrivere al fatto a giudizio, coerentemente letto e filtrato dai precedenti ( per reati contro il patrimonio) ascrivibili all'imputato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03454/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris