CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21720/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha accolto la richiesta di detenzione domiciliare e ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione, fondata sulla presenza di procedimenti pendenti e su di una presunta non collaborazione allo stesso procedimento di sorveglianza, sarebbe errata in quanto il riferimento a mere pendenze e a presunte violazioni non accertate violerebbe il principio di non colpevolezza e sarebbe comunque manifestamente illogica; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alle violazioni commesse e ai procedimenti anche attualmente pendenti, ha adeguatamente evidenziato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che la più ampia misura dell'affidamento non sia, quanto meno allo stato, adeguata in quanto non è possibile effettuare una prognosi positiva, ciò considerato che anche i procedimenti pendenti e le violazioni rilevate possono essere utilizzate ai fini del giudizio che è chiamato a emettere il giudice della sorveglianza (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.