CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31238/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9946-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 9; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; 4 - controricorrente - avverso la sentenza n. 2297/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. un avviso di accertamento per riprese relative all'anno 2012, impugnato dalla contribuente innanzi alla C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 1264/2018, dichiarò il ricorso inammissibile per tardività; che la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 2297/2020, depositata il 6.10.2020 confermò la decisione di prime cure osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come "ai fini della sospensione del termine per proporre ricorso, nel caso di richiesta di accertamento con adesione, la data di conclusione di tale procedimento [nella specie, 20.2.2018]...deve ritenersi assolutamente irrilevante" (cfr. motivazione, p. 2), con la conseguente tardività del ricorso proposto in data 3.3.2018, essendo il termine complessivo di 150 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento scaduto in data 24.2.2018; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che, alla luce dell'esito del ricorso (cfr. infra), non sussistono gli estremi per disporre la riunione del presente -2- (1")- Ric. 2021 n. 9946 sez. Sesta cìvile - T - ud. 15-09-2022 giudizio a quelli iscritti ai nn. 19916/2022, 3797/2022 e 3912/2021 R.G. né, tantomeno, per la sua sospensione (istanza, questa, in ogni caso inammissibile. Cfr. Cass., Sez. U, 21.12.2020, n. 29172, Rv. 660029-01), come pure invocato dalla difesa di parte ricorrente nelle memorie ex art. 380-bis cod. proc. civ., non venendo in rilievo, nel presente giudizio, il merito delle riprese operate nei confronti della società contribuente; che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21, D. Lgs. n. 546 del 1992 e 6, co. 3, D. Lgs. n. 218 del 1997. Richiesta di rimessione in termini ex art. 153, co. 2, c.p.c." per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto cessato l'effetto sospensivo ex art. 6 cit. al semplice spirare del termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione da parte del contribuente, piuttosto che al momento di definizione del relativo procedimento da parte dell'amministrazione. Invoca, contestualmente, la rimessione in termini, per derivare la tardiva presentazione del ricorso ad un fatto imputabile esclusivamente all'Ufficio e, precisamente, all'aver questo definito il procedimento di accertamento con adesione oltre il termine ex art. 6 cit.; QUM che il motivo è manifest.lheim infondato; che in tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, non comporta l'inefficacia dell'avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l'accertamento diviene comunque definitivo, in Ric. 2021 n. 9946 sez. Sesta civile - T - ud. 15-09-2022 -3- assenza di impugnazione (arg. da Cass., Sez. 5, 3.12.2019, n. 31472, Rv. 656009-01); ed infatti, nell'ipotesi di mancata definizione del procedimento di accertamento con adesione di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997 entro il termine previsto, riprende a decorrere il termine perentorio per l'impugnazione in sede giurisdizionale dell'atto impositivo, in quanto la sospensione prevista dal comma 3 del predetto art. 6 non è sine die, bensì volta esclusivamente a garantire uno spatium deliberandi in vista dell'accertamento con adesione (Cass., Sez. 5, 31.10.2018, n. 27796, Rv. 651270-01); che, dunque, proposta istanza di accertamento con adesione ex art. 6 cit., il termine di impugnazione ex art. 21 del D. Lgs. n. 546 del 1992 riprendere a decorrere, per la residua parte?--- dalla scadenza del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione di detta istanza - come correttamente osservato dalla C.T.R. - e non già dalla definizione del relativo procedimento - come auspicato dalla difesa della contribuente; che, dunque, essendo stato l'avviso di accertamento notificato il 27.9.2017, il complessivo termine di 150 giorni per procedere alla sua tempestiva impugnazione scadeva in data 24.2.2018 da intendersi prorogato, ex art. 155, comma 4, cod. proc. civ. (arg. da Cass., Sez. 6-5, 29.7.2020, n. 16234, non massimata), al successivo 26.2.2018 (in tal limitato senso dovendosi emendare la motivazione della decisione impugnata); che, alla luce di quanto precede, neppure sussistono gli estremi per disporre la rimessione in termini della contribuente (pure invocata dalla difesa di quest'ultima), per essersi la decadenza dal potere di impugnazione dell'avviso di accertamento verificata a causa di un comportamento (i.e., la conclusione del procedimento di accertamento con adesione oltre il termine di Ric. 2021 n, 9946 sez. Sesta civile - T - ud. 15-09-2022 -4- 90 giorni all'uopo fissato ex lege) asserìtamente ascrivibile unicamente all'Ufficio: rappresenta principio pacifico (cfr. supra), infatti, quello per cui non sussiste alcun obbligo per l'Ufficio di definire il relativo procedimento nel termine ex art. 6 cit. mentre, al contrario, altrettanto pacificamente il termine ex art. 21 del D. Lgs. n. 546 del 1992 riprende a decorrere dall'inutile spirare di quello; Ritenuto in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Per l'effetto, condanna la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 10.200,00 (diecimiladuecento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, s