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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 luglio 2025

Cassazione n. 12220/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 25 luglio 2025 il Tribunale di Napoli, qualegiudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] DeVincentis per il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con quattrosentenze di condanna per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990commessi tra il 2004 e il 2011, ritenendo uniti in continuazione il reato di cuiall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commesso il 17/11/2005 e quello di cui all'art. 74d.P.R. n. 309/1990, nonché altri reati commessi sino al dicembre 2005, per laloro vicinanza spazio-temporale e l'analogia delle modalità, ricalcolando la penacomplessiva in anni diciotto e mesi quattro di reclusione.

Ha escluso, invece, lacontinuazione, con questi reati e tra loro, dei delitti commessi il 06/10/2004 e il16/12/2011, per la loro distanza spazio-temporale e la palese occasionalità dellecondotte.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzodei suoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando un unicomotivo, con il quale deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione.La giurisprudenza di legittimità ritiene sussistente la continuazione tra ildelitto associativo e i reati fine quando il reo si sia prefigurato la consumazionedi questi ultimi sin dall'ingresso nell'associazione criminosa, e l'ordinanzaimpugnata ha del tutto omesso di valutare se i reati per i quali ha esclusol'applicabilità dell'istituto siano stati commessi quali reati-fine dell'associazione dicui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990.

Quest'ultimo reato è stato ritenuto commessodal ricorrente quale intraneo all'associazione criminale Giuliano, dapprima, eMazzarella successivamente, con lo specifico ruolo di gestore di una piazza dispaccio nel quartiere Forcella di Napoli, e dalla lettura della motivazione dellasentenza per il reato commesso il 06/10/2004 risulta che egli venne fermato daiCarabinieri in provincia di Messina, mentre trasportava un carico di cocaina, mastava viaggiando da Napoli a Palermo e Trapani: risulta evidente, perciò, che iltrasporto e lo spaccio in Sicilia di sostanza stupefacente costituivano una frazionedella condotta associativa, riferibile all'intero arco temporale coperto dallequattro sentenze.

Anche il reato commesso il 16/11/2011 rientra in tale arcotemporale, perché l'attività di cessione di droga compiuta dal ricorrente in quellaoccasione non era certamente occasionale, come confermato dagli acquirentitrovati in casa sua, i quali ammisero di rifornirsi da lui da tempo; in quest'ultimocaso, peraltro, sussistono tutti gli altri indicatori dell'unicità di disegno criminoso,per cui la mera distanza temporale non è di per sé ostativa al riconoscimentodella continuazione.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.L'ordinanza ha motivato l'esclusione della disciplina della continuazione per idue reati in questione in modo approfondito e logico, ed il vizio di mancanza emanifesta illogicità della motivazione, dedotto dal ricorrente, appare del tuttoinsussistente.2.

Lo stesso ricorrente ricorda che, secondo il consolidato principio di questaCorte, «È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione adassociazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichipuntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui ilpartecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio» (Sez. 1, n. 23818 del22/06/2020, Rv. 279430; Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Rv. 28369).2.1.

L'ordinanza impugnata si è conformata ad esso, escludendo lasussistenza di un unico disegno criminoso tra il reato accertato a Mistretta indata 06/10/2004 e il delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e glialtri reati fine ritenuti in continuazione con quest'ultimo.La sentenza di condanna per detto reato, secondo quanto riportatonell'ordinanza, ha ricostruito il fatto come il possesso di una modesta quantità dicocaina, tanto da giustificare la sua qualificazione come un'ipotesi di particolaretenuità, accertato in una località in provincia di Messina; il giudicedell'esecuzione, perciò, ha ritenuto tale condotta estranea all'attività svolta dalricorrente all'interno dell'associazione criminosa, per conto della quale egligestiva una piazza di spaccio nel quartiere Forcella di Napoli.Tale valutazione appare logica, stante la forte diversità tra tali condotte, ladistanza tra il luogo in cui il ricorrente operava per l'associazione criminosa equello in cui è stato trovato in possesso della modesta quantità di droga, e lainconciliabilità del suo spostamento in Sicilia con l'attività a lui affidata dal clancriminoso.

Non vi sono, infatti, logici elementi di collegamento tra la gestione diuna piazza di spaccio nel territorio di Napoli e un viaggio in Sicilia portando consé solo una modesta quantità di stupefacente: in particolare, non vi sonoelementi per ipotizzare che tale viaggio rientrasse nell'attività che il ricorrentesvolgeva per l'associazione, non essendo noto neppure se questa operasse anchein tale diversa Regione, e non vi sono, in ogni caso, elementi da cui dedurre chetale ulteriore condotta fosse stata programmata dal ricorrente sin dal momentoiniziale della sua partecipazione al clan criminoso, e non si sia trattato, invece, diuna iniziativa occasionale ed estemporanea, la cui ideazione è sorta solo in unmomento successivo.2.2.

Altrettanto logica è la valutazione della insussistenza di un unicodisegno criminoso tra il reato accertato in data 16/12/2011 e il delitto associativoovvero gli altri reati ritenuti uniti a quest'ultimo per continuazione: il fatto che lapartecipazione all'associazione criminosa sia stata ritenuta, dai giudici di merito,cessata nel 2005, e comunque sicuramente non proseguita oltre la condanna diprimo grado per detto reato, risalente al 28/10/2008, rende del tutto logical'esclusione di un collegamento con quella condotta e con i vari episodi di spaccioaccertati durante la sua consumazione.

La distanza temporale è già significativadel subentro di un nuovo disegno criminoso, ma soprattutto le modalità dellacondotta, consistenti in un'attività di cessione a terzi commessa non attraversouna piazza di spaccio ma all'interno della propria abitazione, senza alcuncollegamento con i precedenti o con altri clan criminosi, impongono,logicamente, di ritenere che l'attività pregressa fosse del tutto cessata, e che ilricorrente avesse ideato, al di fuori di ogni contesto associativo, una diversaprogrammato, neppure in linea generale, nel momento in cui era entrato a farparte del clan.Il ricorrente, peraltro, non ha allegato alcun elemento che consenta unadiversa valutazione, essendosi limitato a valorizzare elementi neutri, qualel'identica tipologia della sostanza stupefacente detenuta o ceduta, ed omettendodi confrontarsi con la particolarità ed eccezionalità del fatto accertato inMistretta, e con la non riconducibilità del fatto accertato nel 2011 al delittoassociativo, essendo questo cessato già molti anni prima.4.

Per le ragioni esposte il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, e ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 13 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 25 luglio 2025 il Tribunale di Napoli, qualegiudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] DeVincentis per il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con quattrosentenze di condanna per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990commessi tra il 2004 e il 2011, ritenendo uniti in continuazione il reato di cuiall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commesso il 17/11/2005 e quello di cui all'art. 74d.P.R. n. 309/1990, nonché altri reati commessi sino al dicembre 2005, per laloro vicinanza spazio-temporale e l'analogia delle modalità, ricalcolando la penacomplessiva in anni diciotto e mesi quattro di reclusione. Ha escluso, invece, lacontinuazione, con questi reati e tra loro, dei delitti commessi il 06/10/2004 e il16/12/2011, per la loro distanza spazio-temporale e la palese occasionalità dellecondotte.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzodei suoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando un unicomotivo, con il quale deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione.La giurisprudenza di legittimità ritiene sussistente la continuazione tra ildelitto associativo e i reati fine quando il reo si sia prefigurato la consumazionedi questi ultimi sin dall'ingresso nell'associazione criminosa, e l'ordinanzaimpugnata ha del tutto omesso di valutare se i reati per i quali ha esclusol'applicabilità dell'istituto siano stati commessi quali reati-fine dell'associazione dicui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Quest'ultimo reato è stato ritenuto commessodal ricorrente quale intraneo all'associazione criminale Giuliano, dapprima, eMazzarella successivamente, con lo specifico ruolo di gestore di una piazza dispaccio nel quartiere Forcella di Napoli, e dalla lettura della motivazione dellasentenza per il reato commesso il 06/10/2004 risulta che egli venne fermato daiCarabinieri in provincia di Messina, mentre trasportava un carico di cocaina, mastava viaggiando da Napoli a Palermo e Trapani: risulta evidente, perciò, che iltrasporto e lo spaccio in Sicilia di sostanza stupefacente costituivano una frazionedella condotta associativa, riferibile all'intero arco temporale coperto dallequattro sentenze. Anche il reato commesso il 16/11/2011 rientra in tale arcotemporale, perché l'attività di cessione di droga compiuta dal ricorrente in quellaoccasione non era certamente occasionale, come confermato dagli acquirentitrovati in casa sua, i quali ammisero di rifornirsi da lui da tempo; in quest'ultimocaso, peraltro, sussistono tutti gli altri indicatori dell'unicità di disegno criminoso,per cui la mera distanza temporale non è di per sé ostativa al riconoscimentodella continuazione.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.L'ordinanza ha motivato l'esclusione della disciplina della continuazione per idue reati in questione in modo approfondito e logico, ed il vizio di mancanza emanifesta illogicità della motivazione, dedotto dal ricorrente, appare del tuttoinsussistente.2. Lo stesso ricorrente ricorda che, secondo il consolidato principio di questaCorte, «È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione adassociazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichipuntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui ilpartecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio» (Sez. 1, n. 23818 del22/06/2020, Rv. 279430; Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Rv. 28369).2.1. L'ordinanza impugnata si è conformata ad esso, escludendo lasussistenza di un unico disegno criminoso tra il reato accertato a Mistretta indata 06/10/2004 e il delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e glialtri reati fine ritenuti in continuazione con quest'ultimo.La sentenza di condanna per detto reato, secondo quanto riportatonell'ordinanza, ha ricostruito il fatto come il possesso di una modesta quantità dicocaina, tanto da giustificare la sua qualificazione come un'ipotesi di particolaretenuità, accertato in una località in provincia di Messina; il giudicedell'esecuzione, perciò, ha ritenuto tale condotta estranea all'attività svolta dalricorrente all'interno dell'associazione criminosa, per conto della quale egligestiva una piazza di spaccio nel quartiere Forcella di Napoli.Tale valutazione appare logica, stante la forte diversità tra tali condotte, ladistanza tra il luogo in cui il ricorrente operava per l'associazione criminosa equello in cui è stato trovato in possesso della modesta quantità di droga, e lainconciliabilità del suo spostamento in Sicilia con l'attività a lui affidata dal clancriminoso. Non vi sono, infatti, logici elementi di collegamento tra la gestione diuna piazza di spaccio nel territorio di Napoli e un viaggio in Sicilia portando consé solo una modesta quantità di stupefacente: in particolare, non vi sonoelementi per ipotizzare che tale viaggio rientrasse nell'attività che il ricorrentesvolgeva per l'associazione, non essendo noto neppure se questa operasse anchein tale diversa Regione, e non vi sono, in ogni caso, elementi da cui dedurre chetale ulteriore condotta fosse stata programmata dal ricorrente sin dal momentoiniziale della sua partecipazione al clan criminoso, e non si sia trattato, invece, diuna iniziativa occasionale ed estemporanea, la cui ideazione è sorta solo in unmomento successivo.2.2. Altrettanto logica è la valutazione della insussistenza di un unicodisegno criminoso tra il reato accertato in data 16/12/2011 e il delitto associativoovvero gli altri reati ritenuti uniti a quest'ultimo per continuazione: il fatto che lapartecipazione all'associazione criminosa sia stata ritenuta, dai giudici di merito,cessata nel 2005, e comunque sicuramente non proseguita oltre la condanna diprimo grado per detto reato, risalente al 28/10/2008, rende del tutto logical'esclusione di un collegamento con quella condotta e con i vari episodi di spaccioaccertati durante la sua consumazione. La distanza temporale è già significativadel subentro di un nuovo disegno criminoso, ma soprattutto le modalità dellacondotta, consistenti in un'attività di cessione a terzi commessa non attraversouna piazza di spaccio ma all'interno della propria abitazione, senza alcuncollegamento con i precedenti o con altri clan criminosi, impongono,logicamente, di ritenere che l'attività pregressa fosse del tutto cessata, e che ilricorrente avesse ideato, al di fuori di ogni contesto associativo, una diversaprogrammato, neppure in linea generale, nel momento in cui era entrato a farparte del clan.Il ricorrente, peraltro, non ha allegato alcun elemento che consenta unadiversa valutazione, essendosi limitato a valorizzare elementi neutri, qualel'identica tipologia della sostanza stupefacente detenuta o ceduta, ed omettendodi confrontarsi con la particolarità ed eccezionalità del fatto accertato inMistretta, e con la non riconducibilità del fatto accertato nel 2011 al delittoassociativo, essendo questo cessato già molti anni prima.4. Per le ragioni esposte il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, e ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 13 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]