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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16578/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lentite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 concernente la cessione di kg. 3,289 di cocaina destinata allo spaccio avvenuta in Rizziconi il 19 settembre 2019.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con un primo motivo, per manifesta illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria.

In particolare, secondo la difesa, nel ragionamento probatorio sarebbe stato inserito un dato inesistente, ossia la presenza del ricorrente sul posto al momento della cessione della sostanza stupefacente; inoltre, dopo aver affermato che [OSCURATO:PERSONA] si era posto alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di colore nero targata [OSCURATO:TARGA] per raggiungere lo zio [OSCURATO:PERSONA], si è affermato che il corteo di macchine interessato dal traffico di stupefacenti fosse guidato da [OSCURATO:PERSONA] senza soluzione di continuità nel passaggio dai fondi di proprietà Condello al terreno di proprietà Fazzari.

La difesa, si assume, aveva chiesto al tribunale un confronto critico circa la certa presenza di [OSCURATO:PERSONA] sui fondi del coindagato [OSCURATO:PERSONA] in contrada Spina, interessati dalla materiale cessione dello stupefacente, ma su tale argomento il tribunale non si è pronunciato.

Nell'ordinanza si è anche fatto riferimento, onde corroborare l'accusa di partecipazione dell'indagato agli affari illeciti condotti dallo zio [OSCURATO:PERSONA], a un viaggio in Spagna che il ricorrente avrebbe effettuato il 16 agosto 2019 unitamente allo zio, la cui illiceità sarebbe dimostrata dal fatto che si fossero resi irreperibili al telefono per diversi giorni.

Tale assunto contrasta con il disinvolto uso dei telefoni constatato nel corso dell'attività investigativa e trascura qualsivoglia valutazione circa la spiegazione alternativa offerta dalla difesa, documentando la trasferta con fatture di acquisto di bestiame da allevatori spagnoli per il commercio di carne.

Con un secondo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione al tema delle esigenze cautelari.

La difesa aveva evidenziato il carattere episodico del reato in esame e lamenta che non si sia tenuto conto del tempo intercorrente tra i fatti oggetto di contestazione e l'esecuzione della misura cautelare, nè del fatto che la motivazione sul tema si limita a poche battute concernenti la cooperazione con lo zio e i legami criminali e fiduciari che prescindono dal singolo episodio di reato.

Con riguardo alla circostanza che la restrizione carceraria sarebbe l'unica in grado di contenere l'elevato inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle dinamiche di gestione dello stupefacente da parte dell'associazione guidata dallo zio Giuseppe, la difesa evidenzia l'assenza di indici dotati di elevata persuasività in merito alla stretta collaborazione con lo zio.

La difesa lamenta l'omessa valutazione di misure detentive diverse da quella carceraria, eventualmente anche mediante l'utilizzo di strumentazione elettronica di controllo, [OSCURATO:PERSONA]

1. Va ricordato che, in materia di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

E con specifico riguardo all'asserita manifesta illogicità della motivazione, nel caso in esame non rilevata, tale vizio deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i; è, in particolare, necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez.2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).

2. Il primo motivo di ricorso non supera, alla luce dei princìpi applicabili in materia, il vaglio di ammissibilità in quanto è strutturato nella forma di una lettura alternativa delle emergenze investigative, dettagliatamente e coerentemente riportate alle pagg.3-7 dell'ordinanza impugnata nella quale, in frontale contrasto con quanto dedotto nel ricorso, è stato confutato anche il profilo dell'asserita assenza di [OSCURATO:PERSONA] per tutta la durata delle operazioni di cessione della sostanza stupefacente, sottoposto dalla difesa all'esame del tribunale.

Non compete alla Corte di Cassazione rivalutare le circostanze di fatto già analiticamente e congruamente valutate dal Tribunale del riesame.

Allo stato degli atti, la gravità indiziaria in relazione al reato indicato nell'ipotesi accusatoria deve essere valutata sulla base delle risultanze investigative come rigorosamente illustrate nell'ordinanza genetica e richiamate nell'ordinanza impugnata, posto che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della adeguatezza, completezza e logicità della motivazione.

3. Il secondo motivo di ricorso è, ugualmente, inammissibile in quanto le deduzioni del ricorrente non corrispondono al tenore del provvedimento impugnato: ivi si sono esaminate la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di analoghe condotte, desunto dall'intrinseca gravità dei fatti per i quali è stata ritenuta la sussistenza di gravi indizi, nonché dai legami criminali riferibili al ricorrente; si sono indicati elementi individualizzanti nello stretto rapporto di cooperazione esistente tra [OSCURATO:PERSONA] e lo zio Giuseppe, ritenuto capo del sodalizio criminale oggetto di più ampia contestazione nell'ambito del medesimo procedimento, oltre che nella compresenza del ricorrente e dello zio nei luoghi eletti sia per la lavorazione della cocaina sia per il suo occultamento e per la cessione a terzi.

Specifica motivazione si rinviene anche con riferimento all'inadeguatezza di misure alternative alla custodia cautelare in carcere, che smentiscono frontalmente le diverse allegazioni contenute nel motivo di ricorso.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.

Deve essere disposto, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lentite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 concernente la cessione di kg. 3,289 di cocaina destinata allo spaccio avvenuta in Rizziconi il 19 settembre 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con un primo motivo, per manifesta illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria. In particolare, secondo la difesa, nel ragionamento probatorio sarebbe stato inserito un dato inesistente, ossia la presenza del ricorrente sul posto al momento della cessione della sostanza stupefacente; inoltre, dopo aver affermato che [OSCURATO:PERSONA] si era posto alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di colore nero targata [OSCURATO:TARGA] per raggiungere lo zio [OSCURATO:PERSONA], si è affermato che il corteo di macchine interessato dal traffico di stupefacenti fosse guidato da [OSCURATO:PERSONA] senza soluzione di continuità nel passaggio dai fondi di proprietà Condello al terreno di proprietà Fazzari. La difesa, si assume, aveva chiesto al tribunale un confronto critico circa la certa presenza di [OSCURATO:PERSONA] sui fondi del coindagato [OSCURATO:PERSONA] in contrada Spina, interessati dalla materiale cessione dello stupefacente, ma su tale argomento il tribunale non si è pronunciato. Nell'ordinanza si è anche fatto riferimento, onde corroborare l'accusa di partecipazione dell'indagato agli affari illeciti condotti dallo zio [OSCURATO:PERSONA], a un viaggio in Spagna che il ricorrente avrebbe effettuato il 16 agosto 2019 unitamente allo zio, la cui illiceità sarebbe dimostrata dal fatto che si fossero resi irreperibili al telefono per diversi giorni. Tale assunto contrasta con il disinvolto uso dei telefoni constatato nel corso dell'attività investigativa e trascura qualsivoglia valutazione circa la spiegazione alternativa offerta dalla difesa, documentando la trasferta con fatture di acquisto di bestiame da allevatori spagnoli per il commercio di carne. Con un secondo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione al tema delle esigenze cautelari. La difesa aveva evidenziato il carattere episodico del reato in esame e lamenta che non si sia tenuto conto del tempo intercorrente tra i fatti oggetto di contestazione e l'esecuzione della misura cautelare, nè del fatto che la motivazione sul tema si limita a poche battute concernenti la cooperazione con lo zio e i legami criminali e fiduciari che prescindono dal singolo episodio di reato. Con riguardo alla circostanza che la restrizione carceraria sarebbe l'unica in grado di contenere l'elevato inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle dinamiche di gestione dello stupefacente da parte dell'associazione guidata dallo zio Giuseppe, la difesa evidenzia l'assenza di indici dotati di elevata persuasività in merito alla stretta collaborazione con lo zio. La difesa lamenta l'omessa valutazione di misure detentive diverse da quella carceraria, eventualmente anche mediante l'utilizzo di strumentazione elettronica di controllo, [OSCURATO:PERSONA] 1. Va ricordato che, in materia di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. E con specifico riguardo all'asserita manifesta illogicità della motivazione, nel caso in esame non rilevata, tale vizio deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i; è, in particolare, necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez.2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). 2. Il primo motivo di ricorso non supera, alla luce dei princìpi applicabili in materia, il vaglio di ammissibilità in quanto è strutturato nella forma di una lettura alternativa delle emergenze investigative, dettagliatamente e coerentemente riportate alle pagg.3-7 dell'ordinanza impugnata nella quale, in frontale contrasto con quanto dedotto nel ricorso, è stato confutato anche il profilo dell'asserita assenza di [OSCURATO:PERSONA] per tutta la durata delle operazioni di cessione della sostanza stupefacente, sottoposto dalla difesa all'esame del tribunale. Non compete alla Corte di Cassazione rivalutare le circostanze di fatto già analiticamente e congruamente valutate dal Tribunale del riesame. Allo stato degli atti, la gravità indiziaria in relazione al reato indicato nell'ipotesi accusatoria deve essere valutata sulla base delle risultanze investigative come rigorosamente illustrate nell'ordinanza genetica e richiamate nell'ordinanza impugnata, posto che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della adeguatezza, completezza e logicità della motivazione. 3. Il secondo motivo di ricorso è, ugualmente, inammissibile in quanto le deduzioni del ricorrente non corrispondono al tenore del provvedimento impugnato: ivi si sono esaminate la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di analoghe condotte, desunto dall'intrinseca gravità dei fatti per i quali è stata ritenuta la sussistenza di gravi indizi, nonché dai legami criminali riferibili al ricorrente; si sono indicati elementi individualizzanti nello stretto rapporto di cooperazione esistente tra [OSCURATO:PERSONA] e lo zio Giuseppe, ritenuto capo del sodalizio criminale oggetto di più ampia contestazione nell'ambito del medesimo procedimento, oltre che nella compresenza del ricorrente e dello zio nei luoghi eletti sia per la lavorazione della cocaina sia per il suo occultamento e per la cessione a terzi. Specifica motivazione si rinviene anche con riferimento all'inadeguatezza di misure alternative alla custodia cautelare in carcere, che smentiscono frontalmente le diverse allegazioni contenute nel motivo di ricorso. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. Deve essere disposto, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, c
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