CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2025
Cassazione n. 23229/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di BresciaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.E’ proposto ricorso, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avversol’ordinanza n. 290/2025 del 26/1/2026 con la quale la Corte d’Appello di Bresciaha dichiarato inammissibile l’istanza di restituzione in termini ex artt. 175, comma2, cod. proc. pen. e 462 cod. proc. pen., avanzata per impugnare la sentenzaemessa dal Tribunale di Bergamo n. 83/07 del 12/4/2007 che aveva dichiarato ilricorrente, in contumacia, colpevole del reato di furto in abitazione,condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione.2.Deduce, il ricorso, due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge processuale in relazioneall’art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen., per essere l’istanza tempestiva rispettoal termine di trenta giorni, laddove la Corte di appello ha erroneamente fattoriferimento al termine di dieci giorni che afferisce alla diversa fattispecie del casofortuito e della forza maggiore. Ed infatti la posizione del ricorrente è quelladell’imputato giudicato in contumacia che non ha avuto tempestiva ed effettivaconoscenza della pendenza del processo e per tale motivo non ha potuto proporreimpugnazione nei termini senza sua colpa. Tra l’altro la sentenza di condanna risaleal 2007 con la conseguenza che trova applicazione l’istituto della restituzione deltermine per il condannato contumace nella sua formulazione previgente alla leggen. 67/2014.Il ricorrente aveva allegato tutte le circostanze che deponevano e depongonoper la sua incolpevole mancanza di conoscenza del processo di cui prendevacognizione solo attraverso la copia della sentenza ricevuta dalla cancelleria il23.6.2025.2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione peravere il giudice di merito ritenuto non congruamente allegato e documentato ilmomento in cui il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza della sentenza, a partiredal quale doveva decorrere il termine per presentare l’istanza, pur avendo la difesaindicato con precisione la data in cui aveva acquisito la copia della sentenza dicondanna (23.6.2025) e l’istanza di restituzione nel termine era stata depositataentro il trentesimo giorno (il 23.7.2025).3. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni, e le partihanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la tempestività dellarichiesta di restituzione in termini per impugnare la sentenza contumaciale fossepriva di una allegazione specifica riguardo al momento in cui sarebbe avvenutal’effettiva conoscenza della sentenza, decorrendo il termine decadenziale di trentagiorni previsto dall'art.175 cod. proc. pen. dalla data di effettiva conoscenza delprovvedimento rispetto al quale si chiede la restituzione nel termine per impugnare(così, ex multis, Sez.3, n.28914/2013, Rv.255591).L’ottenimento il 23 giugno 2025 della copia di sentenza pronunciata nel 2007è un dato che non può essere qualificato in termini di allegazione idonea a farscattare l’obbligo di verifica del giudice, che, secondo la giurisprudenza cui fariferimento anche il ricorso, fa capo all’autorità giudiziaria.Sez. 4, Ordinanza n. 1427 del 27/11/2025, dep. 14/01/2026, Rv. 289174 –01 ha invero affermato che in tema di restituzione nel termine per l'impugnazionedella sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nellaformulazione precedente alla novellazione ad opera della legge 28 aprile 2014, n.67, grava sul richiedente un onere di allegazione in ordine al momento di effettivaconoscenza del provvedimento cui si riferisce la mozione, da ritenersi soddisfattoove sia fornito un principio di dimostrazione suscettibile di verifica, idoneo adancorare il vaglio di tempestività dell'istanza, spettante al giudice.Il provvedimento impugnato – dopo aver dato atto che, a differenza di quantosi assume in ricorso a supporto della mancanza di conoscenza incolpevole delprocesso, il ricorrente era stato identificato con rilievi fotodattiloscopici e non vi eraquindi incertezza sulla sua identità - correttamente rileva che non può ritenersiassolto lo specifico onere di allegazione che grava sull'istante per essersi eglilimitato a dedurre di aver appreso della condanna all’atto del rilascio di copia dellasentenza, facendo decorrere il termine da tale momento, senza tuttavia allegare«alcun elemento di carattere oggettivo, suscettibile di verifica processuale, sullabase del quale potere accertare la tempestività dell’istanza, limitandosi - in buonasostanza, n.d.r. - a citare il contatto intercorso il 23 giugno 2025 con l’odiernodifensore per la estrazione e comunicazione di copia della sentenza di interesse, ecome tale del tutto insuscettibile di oggettivo accertamento, in altri termini, non viè alcuna certezza sull’esistenza e sul momento temporale di detto contatto, e quindidella data in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’esistenza della sentenza,rimessa alla sola sua affermazione».In realtà ciò che emerge ed assume rilievo dirimente è che il ricorrente non haneppure indicato la ragione per la quale solo dopo tanti anni si era determinatoproprio in quel momento a richiedere una copia della sentenza tramite il difensoredesignato, sicché la richiesta avanzata in tal senso, ed il relativo rilascio, rimanel’unico dato cui si ancora la sopravvenuta conoscenza. E rispetto ad esso alcunaccertamento ulteriore avrebbe potuto compiere il giudice difettando appunto, amonte, di riferimenti specifici la richiesta del ricorrente, avanzata ai sensi delladisposizione di cui al comma 2 dell’art. 175 cod. proc. pen. nella formulazioneprevigente all’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, che trovaapplicazione ratione temporis rispetto al caso di specie.Sebbene non si possa pretendere la dimostrazione del fatto idoneo asupportare la richiesta di restituzione nel termine, affinché possa ritenersicorrettamente introdotta tale richiesta l’istante deve innanzitutto fornireun’adeguata prospettazione di quanto accaduto che consenta di comprendere comesi sia giunti alla sopravvenuta conoscenza e quindi di verificare la preliminaretempestività dell’istanza. E ciò a maggior ragione s’impone allorquando sonotrascorsi tantissimi anni dalla sentenza che si intende impugnare che rendonovieppiù evidente come le circostanze di fatto del caso concreto che danno conto delmomento tardivo della sopravvenuta conoscenza non possono che far parte delpatrimonio conoscitivo dell’istante, che è, evidentemente, il solo a poterle indicarecon esattezza. Esse contribuiscono a delineare i contorni della complessiva vicendain cui si inserisce l’addotta sopravvenuta conoscenza e a consentire il vaglio checompete al giudice ai fini, innanzitutto, della verifica dell'eventuale diversomomento in cui è intervenuta detta conoscenza, rispetto al quale valutare latempestività della richiesta. Nel caso di specie il giudice non è stato messo incondizione di operare la verifica che gli compete, che non poteva, innanzitutto,prescindere dall’esatta comprensione della ragione per la quale all’improvviso siainsorto l’interesse per l’esito di un processo del quale si assume peraltro, alcontempo, di non avere avuto conoscenza.L’attivazione di ufficio del giudice presuppone che vi sia stata, a monte, unaprospettazione ovvero un’allegazione del fatto, da parte dell’istante, adeguata, cheper tutto quanto osservato difetta invece nel caso di specie in cui non possonoritenersi devoluti al giudice «quei diversi elementi dimostrativi della tempestivitàdella domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto» reputatinecessari dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Ordinanza n. 7965 del08/01/2016, Rv. 266330 – 01; Sez. 4, 7 gennaio 2014 n.4106, Rv.258440). Sicchégiustamente la Corte di appello ha proceduto a dichiarare inammissibile la richiestadi restituzione nel termine per impugnare avanzata dal ricorrente nei terminigenerici suindicati.In particolare, Sez. 6, Sentenza n. 18084 del 21/03/2018, Rv. 272922 – 01ha affermato che in tema di restituzione nel termine per impugnare la sentenzacontumaciale, grava sul richiedente l'onere di allegare il momento di effettivaconoscenza della sentenza, mentre spetta al giudice accertare - oltre chel'eventuale effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato e la suavolontaria rinuncia a comparire - l'eventuale diverso momento in cui è intervenutadetta conoscenza, rispetto al quale valutare la tempestività della richiesta.In altri termini si ritiene che, pur non potendosi far gravare sull’istante unonere di dimostrazione delle circostanze di fatto che connotano la vicendasottostante alla richiesta di restituzione nel termine per impugnare, rientrando essenel patrimonio conoscitivo dell’istante in quanto accadimenti della sua vita, devonoessere quanto meno, dallo stesso, allegate, ovvero indicate con adeguataprecisione, e che, in assenza di tale precisa allegazione, il richiedente non possadolersi della mancato accertamento del giudice sia riguardo alla tempestività dellarichiesta che alla sua fondatezza.2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese di procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]