CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13374/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avvocato [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.8/2020 depositata il 07/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26341/2020Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 13374/2026Data pubblicazione 09/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n.8/2020 depositata in data 07/01/2020, ha respinto l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione contro la sentenza n. 8055/2018, con cuila Commissione tributaria provinciale di Roma aveva, a sua volta, rigettatoil ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento con ilquale, in relazione all’anno d’imposta 2012, erano state eseguite riprese atitolo di IVA per l’uso di fatture relative a operazioni soggettivamenteinesistenti.2. Contro la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso incassazione con due motivi, notificato all’Agenzia delle entrate -Riscossione.3. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, eccependo, invia preliminare, l’inammissibilità del ricorso per essere stato notificato aun soggetto diverso (Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA]).4. In data 23/09/2025 è stata comunicata alla ricorrente la proposta didefinizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che ha riscontratopositivamente l’eccezione preliminare sollevata dall’Avvocatura delloStato, evidenziando che «il ricorso per cassazione proposto nei confrontidell’Agenzia delle entrate-riscossione è inammissibile non essendo stataquest’ultima parte nei precedenti gradi giudizio.»5. La ricorrente ha proposto opposizione con atto depositato in data31/10/2025 e ha, poi, depositato memoria ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare occorre rilevare che il ricorso in cassazione èdiretto e non solo notificato all’Agenzia delle Entrate-riscossione, che nonè stata parte dei precedenti gradi di giudizio, e non all’Agenzia delleEntrate (che era, invece, la controparte dell’odierna parte ricorrente neiprecedenti gradi di giudizio).Numero registro generale 26341/2020Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 13374/2026Data pubblicazione 09/05/20261.1. L’Agenzia delle Entrate, nondimeno, si è costituita concontroricorso: sul punto occorre dare atto dell’ammissibilità di talecostituzione nel giudizio di cassazione – sebbene non formalmentedestinataria della notificazione del ricorso – poiché parte del giudizio dimerito concluso con la sentenza impugnata (arg. Cass., 10/10/2019, n.25423).2. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 2697 cod. civ. e degliartt. 167 e 168 Direttiva 2006/112/CE.3. Con il secondo motivo è stato denunciato, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il vizio di motivazione e di omessoesame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e laviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.4. In via pregiudiziale, occorre esaminare l’eccezione preliminare diinammissibilità del ricorso in cassazione sollevata dall’Agenzia delleEntrate nell’atto con il quale si è costituita davanti a questa Corte. Ilricorso in cassazione è stato, infatti, notificato non all’Agenzia delleEntrate (parte dei precedenti gradi di giudizio), ma bensì all’Agenzia delleEntrate-Riscossione, che costituisce un ente pubblico economicoappositamente istituito, che, per quanto funzionale ad assicurareaccentramento della funzione di riscossione in capo all’Agenzia delleEntrate, costituisce un soggetto autonomo e distinto rispetto aquest’ultima e, nella specie, è rimasta totalmente estranea ai primi duegradi di giudizio.4.1. Secondo quanto emerge dagli atti di causa l’Agenzia delle Entrate-riscossione, ricevuta la notifica del ricorso in cassazione, ha trasmessol’atto, via mail, all’Agenzia delle Entrate (controparte della ricorrente nelgiudizio davanti alla CTR), che si è, quindi, costituita per sollevarel’eccezione di inammissibilità del ricorso.Numero registro generale 26341/2020Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 13374/2026Data pubblicazione 09/05/20265. Ciò premesso, l’eccezione di inammissibilità del ricorso incassazione sollevata dall’Agenzia delle Entrate, peraltro rilevabile anche exofficio, è fondata, sia pure con le precisazioni che seguono.5.1. Questa Corte ha affermato che è inammissibile il ricorso percassazione proposto nei confronti di chi, dalla sentenza impugnata, nonrisulti essere stato parte del giudizio di merito, ove non sia stato dedottoe/o provato il rituale conferimento della rappresentanza sostanziale eprocessuale, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio perché attinente allaregolare costituzione del contraddittorio (Cass., 16/03/2009, n. 6348).Difatti, la qualità di parte legittimata a proporre appello o ricorso percassazione, come a resistervi, spetta ai soggetti che abbiano formalmenteassunto la veste di parte nel previo giudizio di merito, con la conseguenzache va dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta contro soggettidiversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio (Cass.,16/01/2012, n. 560).6. Non può, poi, ritenersi rilevante la costituzione dell’Agenzia delleEntrate, non essendo la parte intimata, evocata nel giudizio di cassazionedalla parte ricorrente, che ha diretto e notificato il ricorso ex art. 360c.p.c. a un soggetto diverso (l’agente della riscossione), privo dilegittimazione a resistere nel giudizio di cassazione avente per oggettol’impugnazione della sentenza della CTR.6.1. Sul punto non può essere dirimente quanto eccepito dallaricorrente nell’opposizione ex art. 380-bis c.p.c., in ordine al fatto chenell’intestazione del ricorso, accanto all’indicazione «Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]» fosse inserita la dicitura «già Agenzia delle Entrate,[OSCURATO:PERSONA] II di Roma – [OSCURATO:PERSONA]», posto che lanotificazione risulta eseguita presso l’Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ViaGiuseppe Grezar n. 14, 00142 Roma, come emerge dalla lettura dellarelata della notificazione. Il riferimento a un soggetto privo diNumero registro generale 26341/2020Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 13374/2026Data pubblicazione 09/05/2026legittimazione a resistere, indicato come Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA]– cui si accompagna la dicitura «già Agenzia delle Entrate, DirezioneProvinciale II di Roma» - è stato corredato da una notificazione (la cuirelata non accompagna la dicitura appena richiamata, ma contiene solol’indicazione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione) nel luogo in cui hasede l’agente della riscossione e non l’Agenzia delle Entrate. La notifica delricorso in cassazione, da eseguire, a pena di decadenza nel termineprevisto dagli artt. 325 e 327 c.p.c., risulta, pertanto, diretta a unsoggetto diverso da quello legittimato a resistere, quale contropartedell’odierna parte ricorrente nei precedenti gradi di giudizio ed eseguita inun luogo (la sede dell’Agenzia delle Entrate-riscossione), affatto riferibile aquest’ultima nei giudizi di primo e secondo grado.6.2. Si tratta, pertanto, di un caso diverso da quello esaminato daCass., Sez. U, 20/07/2016, n. 14916, dove la notifica era avvenuta neiconfronti della parte correttamente intimata presso il difensore costituitonel giudizio di primo grado e non a quello costituito in sede di appello,dove la parte aveva eletto domicilio. Il precedente delle Sezioni Uniteappena evocato – diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente(sia nell’opposizione ex art. 380-bis c.p.c. che a pag. 2-3 memoria ex art.378 c.p.c.) - non può trovare applicazione nel caso di specie, dove nonviene in rilievo tanto una questione in materia di invalidità processuali,quanto di decadenza dal potere di impugnazione, posto che la mancatanotificazione del ricorso alla parte legittimata a resistere nel termine dilegge ha comportato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.Non è, quindi, prospettabile ex post alcuna sanatoria – in virtù dellacostituzione della parte legittimata a resistere nel giudizio di cassazione –che possa elidere tale effetto (Cass., 09/03/2022, n. 7634).7. Rientra, peraltro, nel principio di autoresponsabilità della parte lacorretta individuazione del destinatario dell’atto di impugnazione, al fine dieseguire la notificazione entro il termine di decadenza previsto dalla legge,Numero registro generale 26341/2020Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 13374/2026Data pubblicazione 09/05/2026pena il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Proprio conriferimento all’identificazione del notificatario questa Corte - in un caso incui il ricorso in cassazione era stato notificato all’Agenzia delle Entrate,invece che all’Agenzia delle Dogane, parte dei precedenti gradi di giudizio– ha precisato che, attesa la "ratio" dell'art. 4, della l. n. 260 del 1958,l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo delgiudizio e ogni altro atto doveva essere notificato non può trovareapplicazione nel caso in cui il ricorso in cassazione sia stato notificato adun soggetto diverso dalla parte processuale già identificata nei precedentigiudizi di merito (Cass., 30/12/2019, n. 34641). La ratio sottesa all’art. 4legge n. 260 del 1958 si fonda, secondo quanto precisato da questa Corte,sulla circostanza che la parte può trovarsi in condizioni di obiettivedifficoltà ad individuare correttamente il soggetto pubblico passivamentelegittimato, tenuto conto del complesso quadro normativo di riferimento,in cui sono individuate specifiche figure soggettive, senza personalitàgiuridica ma aventi una propria legittimazione, nell'ambito di uno stessoente pubblico, per le quali l'ordinamento non si limita a riconoscere allesingole articolazioni organizzatorie di un ente rilevanza esterna, madiventare, pur essendo prive di personalità giuridica, soggetti processuali,in relazione a rapporti giuridici di cui è parte l'ente di pertinenza.7.1. Anche nel caso in esame non si poneva alcun problema in ordineall’identificazione della parte intimata cui notificare il ricorso in cassazione,indicata correttamente anche nell’intestazione della sentenza impugnata.7.2. Sul punto occorre evidenziare che il diritto di accesso ai tribunaligarantito dall’art. 6 CEDU non è assoluto, ma può essere sottoposto a deilimiti (CEDU 23/04/2024 (Patricolo e altri c. Italia, §§ 69: «il diritto diaccesso ai tribunali non è assoluto bensì può essere sottoposto a limiti:essi sono implicitamente ammessi perché il diritto di accesso per suastessa natura esige di essere disciplinato dallo Stato che sotto questoNumero registro generale 26341/2020Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 13374/2026Data pubblicazione 09/05/2026profilo gode di un certo margine di discrezionalità.», v. anche Trevisanatoe altri c. Italia, § 33). La limitazione all’accesso al giudizio di cassazionenel caso di specie è consequenziale al termine di decadenza previsto per laproposizione dell’impugnazione e alla mancata notificazione del ricorso incassazione al soggetto legittimato a resistere (la cui correttaidentificazione non costituiva per la parte un onere sproporzionato, marientrante negli oneri derivanti dal principio di autoresponsabilità, v. CorteEDU, 23/04/2024, cit., § 83) nel termine di legge, con il conseguentepassaggio in giudicato della sentenza impugnata.8. Deve, quindi, affermarsi che è inammissibile il ricorso percassazione diretto e notificato nei confronti di un soggetto, che, nonrisultando parte del giudizio definito con la sentenza impugnata, sia privodi legittimazione a resistere nel giudizio di cassazione, senza che lacostituzione, all’interno di quest’ultimo, della parte, in thesi, legittimata aresistere - in quanto parte del giudizio di merito concluso con la sentenzaimpugnata, ma non destinataria della notifica del ricorso ex art. 360 c.p.c.– possa esplicare efficacia sanante, non venendo in rilievo una questionedi nullità (o di inesistenza) della notificazione eseguita nei confronti delsoggetto terzo (privo di legittimazione), quanto di decadenza dal potere diimpugnare, conseguente alla mancata notificazione del ricorso incassazione, nei termini di legge, alla parte legittimata a resistere.9. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso deve essere,conseguentemente, dichiarato inammissibile, con l’applicazione, in puntodi spese, di quanto previsto nell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.,secondo quanto previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. Secondo leSezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 13/10/2023, n. 28540), intema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.(come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizionedel giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legaleNumero registro generale 26341/2020Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 13374/2026Data pubblicazione 09/05/2026tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo edel quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa diabuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione delproponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumereuna responsabilità aggravata del ricorrente. P.Q.Mla Corte dichiara il ricorso inammissibile;condanna la parte ricorrente a pagare in favore dell’Agenzia delle Entratele spese del presente giudizio, liquidate in Euro 10.800 per compensi, oltrespese prenotate a debito;visto l’art. 96, comma 3, c.p.c. condanna la parte ricorrente a pagare infavore dell’Agenzia delle Entrate l’importo di Euro 5.400;visto l’art. 96, comma 4, c.p.c. condanna la parte ricorrente a pagare infavore della cassa delle ammende Euro 2.700;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti