Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 25499/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.ANDRIOLA Nicola ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confer- mava la decisione del Tribunale di Bari che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione di alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina con finalità di spaccio e di uno specifico episodio di cessione per il corrispettivo di euro 15 e, ritenuta la ipotesi del fatto lieve, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione.

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alla misura del trat- tamento sanzionatorio.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul Punto che, in rela- zione alla misura del trattamento sanzionatorio esclude la necessità di una pun- tuale e specifica motivazione nelle ipotesi, come la presente, n cui la pena base sia fissata su criteri medio minimi edittali.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 6:16 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 8 Giugno 2022 Il Consigliere estensore I s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.ANDRIOLA Nicola ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confer- mava la decisione del Tribunale di Bari che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione di alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina con finalità di spaccio e di uno specifico episodio di cessione per il corrispettivo di euro 15 e, ritenuta la ipotesi del fatto lieve, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alla misura del trat- tamento sanzionatorio. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul Punto che, in rela- zione alla misura del trattamento sanzionatorio esclude la necessità di una pun- tuale e specifica motivazione nelle ipotesi, come la presente, n cui la pena base sia fissata su criteri medio minimi edittali. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 6:16 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 Giugno 2022 Il Consigliere estensore I s
Sentenza Cassazione n. 25499/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris