CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26075/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello dell'Aquila, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 7 cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso -che deduce vizio di motivazione in ordine all'acquisizione della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] ex art. 507 cod. proc. pen.- è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, posto che «il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto» (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907 — 01); che, in motivazione, è fatto implicito riferimento al carattere decisivo della testimonianza dell'Ercolani, dato che l'altro teste non era stato in grado di riconoscere l'imputato in sede di individuazione fotografica; che, come affermato da questa Corte, il «potere - dovere del giudice di disporre attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. è esercitabile anche in funzione di supplenza dell'inerzia delle parti, allorché le lacune e la contraddittorietà del quadro probatorio non consentano la decidibilità del giudizio» (Sez. 6, n. 25770 del 29/05/2019, Chiesa, Rv. 276217 — 01, dove, in motivazione, la Corte ha precisato che la completezza dei dati cognitivi è funzionale al migliore accertamento della verità, naturale corollario del principio di obbligatorietà dell'azione penale). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d