CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 33300/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che l'unico motivo, con cui [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la mancata applicazione da parte della Corte di appello di Torino, giudice dell'esecuzione, dell'art. 671 cod. proc. pen. relativamente ai due reati di tentata rapina da lui commessi nel dicembre 2014, in Ravenna, e nell'aprile 2015, in Torino, prospetta una violazione delle norme di riferimento che non si riscontra: invero, a fronte delle congrue e non illogiche considerazioni svolte dal giudice dell'esecuzione in ordine alla mancanza di adeguata prova nel caso concreto dell'unicità del disegno criminoso, che presupponeva la dimostrazione che ab origine il programma criminoso fosse stato strutturato in modo completo, almeno nelle sue linee generali, il ricorrente ha svolto - non consentite - contestazioni di merito; - Constatato, in particolare, che il giudice dell'esecuzione ha sottolineato che, pur trattandosi di violazioni omogenee, esse avevano riguardato delitti commessi in luoghi e tempi diversi, con diversità di concorrenti, senza connotazioni di analogia nelle fattispecie concrete, anzi contraddistinte, ciascuna, da modalità peculiari, pure con riferimento al compito eseguito da Comis, inerente all'apertura delle porte per l'accesso ai luoghi di rapina, compito tale da far presumere che Comis venisse chiamato dai complici di volta in volta, senza possibilità di una sua programmazione della serie criminosa; sicché i fatti risultavano sintomatici della sola capacità criminale del reo nella commissione di delitti contro il patrimonio; - Osservato che, a fronte di tale motivato approdo, il ricorrente ha opposto censure sostanzialmente volte a esaltare, in punto di fatto, indicatori dal giudice dell'esecuzione ritenuti insufficienti, senza però incrinare il ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata, rispetto a cui i rilievi difensivi prospettano la, già segnalata, rivalutazione di merito; - Rilevato pertanto che il ricorso è inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della - equa - somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Consigliere estensore