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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2023

Cassazione n. 41775/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con sentenza del 23 gennaio 2023 la Corte di appello di Salerno, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso imputato per essersi estinti per prescrizione i reati di calunnia e diffamazione in contestazione e ha confermato le statuizioni civili rese dal Tribunale di Salerno con la pronuncia in data 27 ottobre 2020, condannando altresì il Fiorenza alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio appello dalla parte civile.

2. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, denunciando la violazione della legge penale, la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e inammissibilità, la mancata assunzione di una prova decisiva, l'erroneità della sentenza, adducendo altresì l'erronea qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall'imputato.

Difatti, «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt.571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01).

4. All'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 23 gennaio 2023 la Corte di appello di Salerno, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso imputato per essersi estinti per prescrizione i reati di calunnia e diffamazione in contestazione e ha confermato le statuizioni civili rese dal Tribunale di Salerno con la pronuncia in data 27 ottobre 2020, condannando altresì il Fiorenza alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio appello dalla parte civile. 2. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, denunciando la violazione della legge penale, la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e inammissibilità, la mancata assunzione di una prova decisiva, l'erroneità della sentenza, adducendo altresì l'erronea qualificazione giuridica del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall'imputato. Difatti, «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt.571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01). 4. All'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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