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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 12800/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla mancata correlazione fra la contestazione e la sentenza e conseguente violazione del diritto di difesa nonché in punto di determinazione della pena per effetto degli aumenti a titolo di continuazione per i reati satellite, sono manifestamente infondati in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità congruamente richiamata dalla Corte territoriale a pagina 2 e tenuto conto che l'uso dell'arma era contestato nella imputazione all'interno della descrizione del fatto; che, quanto al terzo motivo, la Corte ha spiegato, con motivazioni di fatto, che non vi era sovrapponibilità temporale tra detenzione e porto dell'arma, circostanza idonea ad escludere ogni ipotesi di assorbimento ed il consequenziale errore nel calcolo della pena cche non si rileva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla mancata correlazione fra la contestazione e la sentenza e conseguente violazione del diritto di difesa nonché in punto di determinazione della pena per effetto degli aumenti a titolo di continuazione per i reati satellite, sono manifestamente infondati in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità congruamente richiamata dalla Corte territoriale a pagina 2 e tenuto conto che l'uso dell'arma era contestato nella imputazione all'interno della descrizione del fatto; che, quanto al terzo motivo, la Corte ha spiegato, con motivazioni di fatto, che non vi era sovrapponibilità temporale tra detenzione e porto dell'arma, circostanza idonea ad escludere ogni ipotesi di assorbimento ed il consequenziale errore nel calcolo della pena cche non si rileva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]